Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00350/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2025, proposto dalla società New Coteb Società Cooperativa Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Prefettura - Utg di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di rigetto dell’istanza di nulla osta al lavoro Codice Pratica: PCB/L/Q/2025/100338 emesso il 09.09.2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Campobasso, comunicato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. GI HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La New Coteb, società cooperativa agricola, odierna ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Campobasso ha respinto le sue richieste di nulla osta al lavoro stagionale.
2. Il gravame è stato affidato ad un unico ed articolato motivo, così rubricato: Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere, in particolare dell’art. 10 della L. 241/90 .
3. Nell’interesse dell’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale ha chiesto subito al Tribunale un rinvio dell’udienza camerale destinata alla trattazione dell’istanza cautelare formulata dalla società ricorrente rappresentando che, “ per un mero automatismo dell’applicativo informatico in uso all’Amministrazione per l’istruttoria delle istanze di nulla osta, la richiesta pervenuta dalla ricorrente è stata rigettata prima che venissero esaminate le osservazioni presentate dalla New Coteb e che, pertanto, “l’istanza avanzata dalla società ricorrente è stata ripristinata sull’applicativo informatico dedicato al fine di poter riacquisire i previsti pareri alla luce delle integrazioni presentate in data 08 settembre 2025 ”: da qui la suddetta richiesta di differimento dell’udienza, finalizzata a consentire all’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza della società interessata.
4. All’udienza camerale del 5 novembre 2025 il Tribunale ha pertanto accolto la suddetta istanza, disponendo il rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio del 19 novembre 2025.
5. Alla suddetta nuova udienza camerale le parti hanno poi concordemente concluso per la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito della controversia, rappresentando che medio tempore erano intervenute la rimozione in autotutela del provvedimento impugnato e l’adozione del nulla osta richiesto dalla ricorrente.
Al termine della discussione la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione integrale del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
6. Il Collegio rileva che sussistono effettivamente i presupposti per l’immediata definizione del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato.
7. Il ricorso deve difatti essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm., non potendo che prendersi atto della conforme dichiarazione resa dalla difesa della società ricorrente al cospetto dei nuovi atti assunti dall’Amministrazione.
8. Sulla base di quanto rilevato al Collegio non resta, dunque, che emettere la conseguente declaratoria di improcedibilità.
9. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esito della vicenda in controversia e della piena immediatezza dell’intervento in autotutela dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
GI HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI HI | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO