Sentenza breve 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 15/12/2022, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01980/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01156/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melendugno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta 19;
per l’annullamento
per l’annullamento, previa sospensiva:
- della nota prot. -OMISSIS- del 24.8.2022 nell’ambito della quale il Comune di Melendugno ha comunicato di “confermare” la determinazione n. -OMISSIS- del 24.3.2021, con cui il Responsabile del Servizio Patrimonio e Tutela del Comune di Melendugno aveva disposto la revoca della concessione demaniale n. -OMISSIS- del 12.5.2010;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Melendugno;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 12.05.2010 il Comune di Melendugno ha rilasciato alla sig.ra -OMISSIS- la concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-, e nello stesso anno l’odierno ricorrente, titolare dell’omonima ditta individuale, è stato autorizzato con concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- del 23.07.2010 al sub-ingresso nella titolarità della predetta concessione n. -OMISSIS-.
In particolare, la concessione demaniale n. -OMISSIS- del 12.05.2010 - e successivo sub-ingresso n. -OMISSIS- del 23.07.2010 - aveva ad oggetto un’area demaniale marittima della superficie di mq. 100 situata nel Comune di Melendugno, -OMISSIS-, allo scopo di mantenere in sosta pedalò, acquascooter e biciclette d’acqua.
In data 18.02.2019 il sig. -OMISSIS-ha presentato apposita istanza (giusta nota prot. n. -OMISSIS-) al fine di ottenere l’estensione della concessione demaniale marittima per ulteriori 15 anni, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 683, della L. n. 145/2018.
A tal fine, nell’ambito del procedimento di proroga della concessione di cui trattasi si rendeva necessario procedere alla verifica dei requisiti soggettivi in capo al concessionario mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia, acquisendo nelle more un’autocertificazione dall’interessato in relazione alla sussistenza dei predetti requisiti, e segnatamente il non aver riportato condanne penali per reati non colposi.
Il sig. -OMISSIS-in data 30.12.2020, sulla base di un modello predisposto dall’Amministrazione comunale, ha reso una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui attestava, tra l’altro, “ di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi ”.
Con atto prot. n.-OMISSIS-del 31.12.2020 l’Ente comunale ha rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-atto di proroga della concessione demaniale n. -OMISSIS- sino alla data del 31.12.2033.
Sennonché, con determinazione R.S. n.-OMISSIS- il Comune di Melendugno ha revocato in autotutela, ai sensi dell’art. 21- quinquies della L. 241/1990, la concessione demaniale marittima in parola in quanto “ è stata riscontrata dal Certificato del Casellario Giudiziale ..., la presenza di sentenze di condanna, decreti penali di condanna, nonché sentenze di applicazione della pena su richiesta, per reati non colposi, che legittimano l’Ente ad esercitare il potere di autotutela decisoria, ex art. 21-quinquies della L. 241/90, preordinato alla rimozione di un atto ad efficacia durevole, qual è appunto la concessione demaniale marittima in parola, stante la sopravvenuta carenza dei presupposti soggettivi prescritti dalla legge in capo al concessionario, come rilevati ‘a posteriori’ per mezzo delle intercorse verifiche d’ufficio, nonché in osservanza del combinato disposto degli art. 75 del DPR n. 445/2000, art. 10 della L.R. Puglia n. 17/2015 e art. 80 del D.Lgs, n. 50/2016 e s.m.i., attesa la dichiarazione mendace resa … ”.
Avverso il suddetto atto di revoca il sig. -OMISSIS-ha proposto ricorso dinanzi a questo T.A.R., incardinato al n. 799/2021 R.G., evidenziando per un verso: i) che le condanne riportate nel Casellario giudiziale (nella versione consultabile solo dalla P.A.) afferivano a condotte bagatellari (guida senza patente nel 1997; commercio di materiale pirotecnico senza licenza nel 2001, 2006 e 2008; occupazione abusiva del demanio con un bagno chimico nel 2014; falso materiale commesso in danno del Comune di Melendugno), per altro verso ii) che le stesse condanne si riferivano ad un periodo anteriore all’ultimo rinnovo della concessione demaniale avvenuto nel 2017 (ad eccezione della sola condanna per il delitto di “ falsità materiale commessa dal privato ”), e per altro verso ancora iii) che il verificarsi delle predette circostanze non comportava alcuna automatica decadenza della concessione demaniale in questione alla luce della normativa ritenuta dal Comune applicabile alla stessa concessione ( id est D.lgs. n. 50/2016).
Con sentenza n. -OMISSIS-del 02.02.2022 questo T.A.R. ha rigettato nel merito il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, ritenendo che “ le plurime contestazioni penali a lui mosse nel corso degli anni, la reiterata violazione delle regole proprie del suddetto rapporto pure commesse … e la falsità delle autodichiarazioni rese costituiscono elementi che, in modo sicuro e univoco, giustificavano il provvedimento di revoca impugnato ”.
L’odierno ricorrente ha quindi impugnato la predetta sentenza con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato (n. 3929/2022 R.G.), il quale ha rigettato la domanda cautelare contenuta nell’atto di appello con ordinanza n. -OMISSIS- del 30.06.2022, poiché “ nei limiti della cognizione cautelare, non appaiono sussistere le condizioni per un presumibile accoglimento dell’appello ”.
Nelle more del suddetto giudizio di appello, che è attualmente pendente, il sig. -OMISSIS-ha trasmesso al Comune di Melendugno un’istanza di riesame in data 08.07.2022, acquisita al protocollo comunale n. 0013449 del 10.07.2022, con cui l’odierno ricorrente ha portato all’attenzione dell’A.c. ulteriori elementi in diritto, in precedenza non sottoposti all’attenzione né della pubblica amministrazione né del giudice amministrativo (che pure è stato adito con il ricorso di cui al n. R.G. 799/2021), elementi che, ad avviso dell’odierno ricorrente, avrebbero reso necessaria una nuova valutazione della complessiva vicenda e degli interessi coinvolti, onde verificare la sussistenza dei presupposti per annullare/revocare in autotutela la summenzionata determinazione dirigenziale R.S. n.-OMISSIS-.
Le argomentazioni giuridiche addotte dall’odierno ricorrente a supporto dell’istanza di riesame si fondano sulla previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c- bis ) del D.lgs. n. 50/2016, disposizione di cui il Comune di Melendugno ha fatto applicazione in via analogica, nonché sulla previsione di cui all’art. 80, comma 3, del medesimo Decreto, a mente del quale “ l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ”. Secondo la parabola argomentativa delineata dall’istante, poiché le condanne penali non dichiarate riguardavano, per la quasi totalità delle stesse (cinque su un totale di sei con esclusione del solo delitto di falsità materiale), reati in relazione ai quali ricorrevano, già all’epoca in cui l’odierno ricorrente ha reso la dichiarazione di cui trattasi, i presupposti per la relativa depenalizzazione o estinzione ai sensi del Codice di procedura penale ( ex art. 445, comma 2 c.p.p. e art. 460, comma 5, c.p.p.), non sussisteva in relazione alle citate condanne alcun obbligo dichiarativo in capo al sig. -OMISSIS-. Quanto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Lecce del 06.03.2017, ad avviso dell’istante, da un lato detta sentenza, concernente il delitto di “ falsità materiale commessa dal privato in certificati ” (artt. 477 e 482 c.p.), è relativa a un reato non afferente alla sfera professionale del sig. -OMISSIS-e quindi non sarebbe idoneo ad incidere sulla sua affidabilità professionale, dall’altro il delitto in questione sarà anch’esso estinto a breve (il 20.03.2023) ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p.
Tuttavia, il Comune di Melendugno, con nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa a mezzo pec in data 24.08.2022, dopo aver ritenuto che “ non vi siano fatti sopravvenuti e/o ragioni che giustifichino una riapertura del procedimento di secondo grado con una nuova istruttoria e rivalutazione degli interessi sottesi alla precedente determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 24/03/2021, di revoca della concessione demaniale n. -OMISSIS- ”, ha comunicato all’odierno ricorrente di “ confermare in ogni sua parte motiva e dispositiva la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 24/03/2021, di revoca della concessione demaniale n. -OMISSIS-. Conseguentemente, nel fare completo rinvio ai risalenti e cristallizzati provvedimenti adottati a suo tempo, si evidenzia, pertanto, come il presente riscontro abbia natura meramente confermativa di ciò che risulta dai predetti provvedimenti e sia del tutto privo di valore provvedimentale e non impugnabile ”.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta – violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa – violazione e falsa applicazione dei principi in materia di autotutela amministrativa.
In data 07.11.2022 si è costituito in giudizio il Comune di Melendugno per resistere al ricorso in quanto “ palesemente irricevibile, inammissibile, e comunque infondato in fatto ed in diritto ”.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Così come eccepito dal Comune di Melendugno con memoria depositata il 18.11.2022, il ricorso è inammissibile per i motivi appresso indicati.
Giova evidenziare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato qualifica “ il diniego espresso di autotutela su un precedente provvedimento dell’amministrazione quale atto meramente confermativo non impugnabile in via autonoma, poiché, di norma, non compie una nuova valutazione degli interessi in gioco e non può, quindi, trasformarsi in un mezzo per accordare una sostanziale rimessione in termini rispetto alla contestazione dell’originario provvedimento ” (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2022, n. 5774; T.A.R. Liguria, sez. I, 19 settembre 2022, n. 792).
In base a un orientamento consolidato si ha atto meramente confermativo (la c.d. conferma impropria) quando l’Amministrazione, di fronte a un’istanza di riesame, si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 8564; Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2022, n. 4316). Al contrario si ha conferma in senso “proprio” quando l’Amministrazione entra nel merito dell’istanza e, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal richiedente, all’esito di una rinnovata istruttoria, si esprime in senso negativo.
In altri termini, nella prima fattispecie l’Amministrazione esprime un mero rifiuto pregiudiziale di riesame e nega, anche implicitamente, l’esistenza delle condizioni per valutare il merito dell’istanza stessa, limitandosi a rilevare che esiste un precedente provvedimento e che non vi sono ragioni per ritornare sulle proprie decisioni. Nella seconda fattispecie, invece, l’Amministrazione avvia un nuovo procedimento, svolge attività istruttoria, articola una nuova motivazione, pur giungendo a confermare la disciplina regolante il caso concreto, come fissata da precedente provvedimento amministrativo. Contro un atto meramente confermativo – quindi limitato ad un richiamo del precedente provvedimento e privo di portata innovativa o nuova valenza provvedimentale – non vi è alcun rimedio esperibile, per difetto di interesse, altrimenti giungendosi all’inaccettabile risultato di consentire, attraverso l’impugnazione di questi atti, l’elusione della generale regola di perentorietà del termine per impugnare o per articolare uno specifico motivo di ricorso. Il provvedimento confermativo in senso proprio è, invece, atto autonomamente impugnabile.
Ciò posto, nel caso in esame il ricorrente è insorto in via giurisdizionale avverso un atto meramente confermativo di un precedente provvedimento di revoca già oggetto di ricorso n. 799/2021, non contenente la censura oggi articolata con riferimento a detto atto di conferma impropria. Si perviene a tale conclusione dalla disamina dell’atto impugnato, il quale da un lato si limita a rilevare che è stato adottato un precedente provvedimento che si intende confermare in ogni sua parte motiva e dispositiva, vale a dire la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 24.03.2021 di revoca della concessione demaniale marittima, e dall’altro esclude che vi siano “ fatti sopravvenuti e/o ragioni che giustifichino una riapertura del procedimento di secondo grado con una nuova istruttoria e rivalutazione degli interessi sottesi alla precedente determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- ”. I motivi prospettati dal richiedente e ribaditi con il presente ricorso non risultano oggetto di alcun vaglio critico da parte dell’Amministrazione che ha, invece, opposto un mero rifiuto pregiudiziale di riesame: infatti, l’Amministrazione ha semplicemente illustrato all’interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, alla quale ha operato un integrale richiamo.
Peraltro, risulta intrinsecamente contraddittorio il motivo articolato dal ricorrente, ad avviso del quale, da un lato ricorrerebbe una nuova istruttoria e un nuovo apprezzamento di presunte sopravvenienze, dall’altro “ la P.A. avrebbe dovuto condurre una puntuale ed esaustiva istruttoria nell’ambito del succitato provvedimento di secondo grado ”.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Le peculiari connotazioni della controversia, unitamente alla natura della pronunzia che la definisce in questa sede in rito, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.