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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/11/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA AR NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 186/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI Parte_1 C.F._1 SC ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricirrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 29-10-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata la responsabilità di parte convenuta nella causazione del fatto lesivo esposto in narrativa, condannare il sig. res.te in Controparte_1 via Camatte n.39, Saletta Fraz, PA (FE) , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente sig. per i fatti esposti nel presente atto, nella Parte_1 misura che verrà accertata e determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo, il tutto con condanna alle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.”.
pagina 1 di 6 Il convenuto è rimasto contumace.
A fondamento della domanda risarcitoria ha dedotto e documentato quanto segue: Parte_1
- Il ricorrente risiede da circa 50 anni presso la sua abitazione sita a Saletta (Fe) in Via Camatte n.
37, insieme alla moglie sig.ra Circa 4/5 anni fa si trasferiva Parte_2 nell'appartamento confinante il Sig. unitamente alla sua compagna. Si precisa Controparte_1 che tale abitazione confina con quella del ricorrente condividendo un muro del fabbricato, il giardino anteriore (il quale è delimitato nel confine da una rete metallica), mentre nella parte posteriore vi è un passaggio comune di 3 abitazioni, tra le quali quella del ricorrente;
- durante gli anni di vicinato tra il ricorrente e il sig. a parte qualche piccola divergenza CP_1 mentre quest'ultimo svolgeva i lavori di ristrutturazione della sua abitazione, non vi è stato mai alcun litigio tra le parti;
- nei primi giorni del mese di maggio 2024, il ricorrente si accorgeva che il vicino di casa, aveva affisso un picchetto nello stradello comune posto nel retro dell'abitazione; picchetto molto pericoloso, poiché era poco visibile e ci si poteva inciampare sopra. Il giorno 10 di maggio verso le ore 13.00, il ricorrente usciva nel retro della propria abitazione, e incontrando casualmente il Sig. ne approfittava per chiedergli di rimuovere il picchetto, data la sua CP_1 pericolosità, facendo inoltre presente che occupava una parte comune. Non faceva in tempo a motivare le ragioni della richiesta anzidetta, che il Sig. , si avvicinava verso il Controparte_1 ricorrente iniziando ad inveire e ad esclamare le seguenti parole: “ non me ne frega un cazzo se il picchetto è pericoloso o disturba il passaggio, dovete andare a fanculo..! Siete degli ignoranti che non sapete leggere il rogito...! Andate in vacanza a vivere la vita al posto di rompere le palle a me …”. A tali frasi il ricorrente replicava dicendo: “ questo muro è mio…! Se avessi 20 anni in meno” ;
- nel mentre il ricorrente appoggiava la mano sul muro della sua casa, girandosi verso di essa.
Non faceva in tempo a terminare le frasi sopra citate, che il Sig. si avvicinava ancora CP_1 di più verso il ricorrente, e con un bastone impugnato con la mano destra, gli sferrava un primo colpo sul volto, colpendolo in corrispondenza dell'occhio destro. A causa di tale violenta percossa il ricorrente cadeva rovinosamente a terra sanguinante;
al medesimo sembra inoltre di aver ricevuto altri colpi mentre si trovavo stordito in terra. A causa delle ferite gravi riportate dopo il primo colpo, l'anziano ricorrente riferisce di non aver ricordi chiari di quanto accaduto successivamente, benché ritenga di aver ricevuto altri colpi, avendo poi riscontrato contusioni dietro la nuca e sul fianco destro (v.all.3);
- il bastone usato per le percosse, era una stecca di legno ove all'estremo vi erano delle pagina 2 di 6 irregolarità appuntite. Ai fatti sopra descritti ha assistito la moglie del ricorrente, Sig.ra
, la quale lo ha subito soccorso dopo l'aggressione, portandolo dentro casa, Parte_2 ove ha prestato le prime cura e chiamato l'ambulanza (v.all.1). Accompagnato dentro casa, fatte le prime medicazioni, la moglie ritornava ove erano accaduti i fatti per recuperare una ciabatta persa e rinveniva il Sig. che stava pulendo dal sangue del Sig. il CP_1 Parte_1 marciapiede;
in quel momento il ricorrente sentiva la moglie che diceva la seguente frase:“ hai rovinato un occhio a mio marito”; sentiva poi che il Sig. rispondeva: “ non me ne CP_1 frega un cazzo “;
- dopo poco arrivava l'autoambulanza, la quale trasportava il ricorrente all'Ospedale di Cona
(FE), ove rimaneva ricoverato per quattro giorni, per poi essere dimesso il giorno 14/05/2024, come da lettera di dimissione che si allega e che certifica quanto segue: “Scoppio bulbo con prolasso uveale da ferita sclerale a tutto spessore in esiti di trauma cranico ed oculare OD incorso durante aggressione”; Diagnosi operatoria: “ Rottura dell'occhio con perdita parziale del tessuto introculare “ (v. all.ti nn.1-2);
- intervenivano anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, i cui verbali di intervento non sono attualmente in possesso del ricorrente, in quanto facenti parte delle indagini preliminari attualmente in corso;
- a riprova delle lesioni riportate allega alcune fotografie delle lesioni patite dal sig. a Parte_1 seguito dell'aggressione anzidetta (v.all. 3). Successivamente, in data 5.6.2024 il ricorrente veniva ricoverato in regine di Day Hospital e sottoposto ad un intervento chirurgico all'occhio destro (v.all.ti 4-5). In data 7.6.2024 per i fatti sopra rappresentati il sig. sottoscriveva Parte_1 apposito atto di denuncia querela nei confronti del sig. ex artt. 582 e 583 c.p.., atto CP_1 depositato telematicamente dall'avv. Mantovani in data 20.6.2024 (all.6);
- attualmente è in corso il procedimento penale presso la Procura delle Repubblica di Ferrara rubricato al n. 2975/2024 R.G.N.R., con P.M. dott. , in fase di indagini preliminari (all.7); Per_1
- in data 15.11.2024 il ricorrente si sottoponeva a visita medico legale e la dott.ssa Per_2
, con apposita relazione di consulenza tecnica, quantificava un danno biologico
[...] permanente nella misura del 36%, una ITT di 5 giorni, ITP al 50% di gg. 60 e una ITP al 25% di 60 giorni (all.8). La spesa sostenuta per la relazione medico legale anzidetta è pari ad €
366,00 (all.9);
- con racc. a/r del 10.1.2025 il sig. inviava formale richiesta danni al sig. per Parte_1 CP_1 il tramite degli scriventi avvocati, i quali venivano poi contattati telefonicamente dal legale dello stesso, il quale riferiva che il suo assistito non si capacitava della richiesta formalizzata - pagina 3 di 6 trattandosi a suo dire di un “fatto bagatellare” – e che non intendeva risarcire alcunché, non avendone le possibilità (all.10) al fine di ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente a seguito dell'aggressione subita in data 10.5.2024 ad opera del Sig. CP_1
.
[...]
***
Ciò premesso, all'esito della espletata istruttoria orale e documentale la dinamica del sinistro ha trovato piena conferma.
1) Sul fatto illecito.
Il teste moglie convivente del ricorrente, escussa all'udienza del 28.5.2025, ha Parte_2 confermato che: in data 10 maggio 2024 verso le ore 13.00, il sig. usciva nel Parte_1 retro della propria abitazione, sita in Saletta (FE), Via Camatte n. 37 ed incontrando il Sig.
[...]
gli chiedeva di rimuovere un picchetto posizionato da quest'ultimo sullo stradello CP_1 condominiale comune posto sul retro dell'anzidetta abitazione.
La teste ha assistito al fatto, trovandosi accanto al marito : “ - In quell'occasione, Parte_1 il Sig. , si avvicinava verso il ricorrente proferendo ad alta voce le seguenti parole: Controparte_1
“non me ne frega un cazzo se il picchetto è pericoloso o disturba il passaggio, dovete andare a fanculo..! Siete degli ignoranti che non sapete leggere il rogito...! Andate in vacanza a vivere la vita al posto di rompere le palle a me”.
Dopo aver pronunciato le anzidette espressioni ingiuriose, il si avvicinava al sig. CP_1
. La teste ha precisato sul punto che il impugnava con la mano una Parte_1 CP_1 stecca di legno (bastone lungo) e dopo essersi avvicinato, sferrava un colpo al volto del marito.
Dopo aver ricevuto il colpo al volto con un bastone da parte del sig. il CP_1 Parte_1 cadeva a terra sanguinante.
La teste ha soccorso immediatamente il marito dopo l'aggressione, portandolo dentro casa, ove ha prestato le prime cure al medesimo e chiamato l'ambulanza e i Carabinieri.
Infine, la teste ha dichiarato che dopo il fatto lei ed il marito non si recano più nel cortile comune, ossia nell'area esterna retrostante alla propria abitazione, per timore di incontrare ancora il CP_1
inoltre, successivamente all'aggressione, il sig. non è uscito di casa per circa tre
[...] Parte_1 mesi.
Il convento inoltre, nonostante la regolare notifica del verbale d'udienza del 16.4.2025 e del successivo provvedimento di ammissione prove, non compariva all'udienza del 28.5.2025 per rendere l'interrogatorio formale al medesimo deferito, né faceva pervenire alcuna giustificazione a riguardo. pagina 4 di 6 Ai sensi dell'art 232, I comma c.p.c., pertanto, i fatti dedotti da parte ricorrente devono ritenersi ammessi tenuto conto dei plurimi elementi di prova forniti da parte ricorrente in ordine al fatto illecito doloso compiuto dal convenuto.
2) Sul danno conseguenza subito da parte ricorrente.
Dalle risultanze della CTU è emerso, in ordine alla compatibilità tra evento lesivo e danni patiti dal ricorrente, la “piena sussistenza del nesso di causalità materiale, in via diretta ed esclusiva, fra il trauma occorso in data 10 maggio 2024 e le lesioni patite dal sig. e riscontrate nel corso Parte_1 dell'iter clinico, responsabili delle menomazioni obiettivate in sede di visita medico legale.” (pag. 8 relazione CTU).
Inoltre, per quanto concerne la quantificazione del danno biologico subìto dal ricorrente in conseguenza dell'evento doloso in oggetto, il CTU ha riconosciuto: “- danno biologico temporaneo assoluto pari a giorni 5 (cinque) relativi ai periodi di ricovero;
- danno biologico temporaneo parziale al 75% pari a giorni 30 (trenta) relativi al periodo di massima acuzie della sintomatologia algica;
- danno biologico temporaneo parziale al 50% pari a giorni 60 (sessanta) relativi al periodo di riposo prescritto e di esecuzione dei programmati controlli specialistici.” (pag. 8 relazione CTU).
È stata accertata inoltre la sussistenza di una invalidità permanente, valutata in misura pari al 32%
(trentadue per cento).
Per quanto concerne le spese sostenute in conseguenza dell'infortunio il CTU ha rilevato che “sono da considerarsi congrue e pertanto meritevoli di riconoscimento economico la spesa documentata, relativamente all'accertamento medico-legale.” (pag. 9 relazione CTU).
A fronte dunque della dimostrazione dell'aggressione posta in essere da in danno Controparte_1 del ricorrente, di anni 80, con violenza e per futili motivi, il convenuto è tenuto ex art. 2043 – 1223
c.c. al risarcimento dei danni conseguenza subiti dal ricorrente.
In applicazione delle Tabelle di Milano deve liquidarsi in via equitativa il danno non patrimoniale biologico accertato dal ctu, nonché, il danno morale conseguenza di una condotta violenta, penalmente rilevante e volontaria.
Le tabelle del Tribunale di Milano per la percentuale di IP pari al 32% prevede un aumento del 48% del danno biologico a titolo di risarcimento delle sofferenze psico-fisiche patite dalla vittima (danno morale), giustificato, nella specie, dal fatto che il ricorrente è stato ricoverato per 5 giorni con un grado di dolore considerevole, è stato sottoposto a due interventi chirurgici, come evidenziato nella relazione del CTU, e che in conseguenza dell'aggressione dolosa ha perso la vista all'occhio destro.
Tenuto conto poi dei timori quotidiani del ricorrente, di essere aggredito nuovamente dal vicino di casa (non si reca più per tale ragione nell'area esterna retrostante alla propria abitazione per paura pagina 5 di 6 di incontrare il resistente) deve riconoscersi inoltre una personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura percentuale, ritenuta congrua, del 10% giustificata anche dalla maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima di reato volontario rispetto a quelle generalmente patite nella normalità dei casi oggetto di monitoraggio da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano.
In ragione di quanto sopra esposto, può liquidarsi, in via equitativa, il danno non patrimoniale biologico (comprensivo della personalizzazione) e morale per complessivi € 175.000,00, da ritenersi già all'attualità.
Deve essere risarcito altresì il danno patrimoniale, integrato dalle spese sostenute da parte ricorrente per il CTP dott.ssa per € 366,00. Per_2
Le spese di lite e di ctu devono porsi integralmente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti Parte_1 di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
- accerta la responsabilità esclusiva del convenuto per il fatto lesivo subito da in Parte_1 data 10-5-2024 e, conseguentemente, condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente di complessivi € 175.000,00 a titolo di danno non patrimoniale biologico e morale, ed €
366,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 545,00 per esborsi ed euro 7616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge;
- pone il compenso liquidato al ctu, in via definitiva, a carico di parte convenuta.
Ferrara, 28 novembre 2025
Il Giudice
MA AR NI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA AR NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 186/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI Parte_1 C.F._1 SC ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricirrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 29-10-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata la responsabilità di parte convenuta nella causazione del fatto lesivo esposto in narrativa, condannare il sig. res.te in Controparte_1 via Camatte n.39, Saletta Fraz, PA (FE) , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente sig. per i fatti esposti nel presente atto, nella Parte_1 misura che verrà accertata e determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo, il tutto con condanna alle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.”.
pagina 1 di 6 Il convenuto è rimasto contumace.
A fondamento della domanda risarcitoria ha dedotto e documentato quanto segue: Parte_1
- Il ricorrente risiede da circa 50 anni presso la sua abitazione sita a Saletta (Fe) in Via Camatte n.
37, insieme alla moglie sig.ra Circa 4/5 anni fa si trasferiva Parte_2 nell'appartamento confinante il Sig. unitamente alla sua compagna. Si precisa Controparte_1 che tale abitazione confina con quella del ricorrente condividendo un muro del fabbricato, il giardino anteriore (il quale è delimitato nel confine da una rete metallica), mentre nella parte posteriore vi è un passaggio comune di 3 abitazioni, tra le quali quella del ricorrente;
- durante gli anni di vicinato tra il ricorrente e il sig. a parte qualche piccola divergenza CP_1 mentre quest'ultimo svolgeva i lavori di ristrutturazione della sua abitazione, non vi è stato mai alcun litigio tra le parti;
- nei primi giorni del mese di maggio 2024, il ricorrente si accorgeva che il vicino di casa, aveva affisso un picchetto nello stradello comune posto nel retro dell'abitazione; picchetto molto pericoloso, poiché era poco visibile e ci si poteva inciampare sopra. Il giorno 10 di maggio verso le ore 13.00, il ricorrente usciva nel retro della propria abitazione, e incontrando casualmente il Sig. ne approfittava per chiedergli di rimuovere il picchetto, data la sua CP_1 pericolosità, facendo inoltre presente che occupava una parte comune. Non faceva in tempo a motivare le ragioni della richiesta anzidetta, che il Sig. , si avvicinava verso il Controparte_1 ricorrente iniziando ad inveire e ad esclamare le seguenti parole: “ non me ne frega un cazzo se il picchetto è pericoloso o disturba il passaggio, dovete andare a fanculo..! Siete degli ignoranti che non sapete leggere il rogito...! Andate in vacanza a vivere la vita al posto di rompere le palle a me …”. A tali frasi il ricorrente replicava dicendo: “ questo muro è mio…! Se avessi 20 anni in meno” ;
- nel mentre il ricorrente appoggiava la mano sul muro della sua casa, girandosi verso di essa.
Non faceva in tempo a terminare le frasi sopra citate, che il Sig. si avvicinava ancora CP_1 di più verso il ricorrente, e con un bastone impugnato con la mano destra, gli sferrava un primo colpo sul volto, colpendolo in corrispondenza dell'occhio destro. A causa di tale violenta percossa il ricorrente cadeva rovinosamente a terra sanguinante;
al medesimo sembra inoltre di aver ricevuto altri colpi mentre si trovavo stordito in terra. A causa delle ferite gravi riportate dopo il primo colpo, l'anziano ricorrente riferisce di non aver ricordi chiari di quanto accaduto successivamente, benché ritenga di aver ricevuto altri colpi, avendo poi riscontrato contusioni dietro la nuca e sul fianco destro (v.all.3);
- il bastone usato per le percosse, era una stecca di legno ove all'estremo vi erano delle pagina 2 di 6 irregolarità appuntite. Ai fatti sopra descritti ha assistito la moglie del ricorrente, Sig.ra
, la quale lo ha subito soccorso dopo l'aggressione, portandolo dentro casa, Parte_2 ove ha prestato le prime cura e chiamato l'ambulanza (v.all.1). Accompagnato dentro casa, fatte le prime medicazioni, la moglie ritornava ove erano accaduti i fatti per recuperare una ciabatta persa e rinveniva il Sig. che stava pulendo dal sangue del Sig. il CP_1 Parte_1 marciapiede;
in quel momento il ricorrente sentiva la moglie che diceva la seguente frase:“ hai rovinato un occhio a mio marito”; sentiva poi che il Sig. rispondeva: “ non me ne CP_1 frega un cazzo “;
- dopo poco arrivava l'autoambulanza, la quale trasportava il ricorrente all'Ospedale di Cona
(FE), ove rimaneva ricoverato per quattro giorni, per poi essere dimesso il giorno 14/05/2024, come da lettera di dimissione che si allega e che certifica quanto segue: “Scoppio bulbo con prolasso uveale da ferita sclerale a tutto spessore in esiti di trauma cranico ed oculare OD incorso durante aggressione”; Diagnosi operatoria: “ Rottura dell'occhio con perdita parziale del tessuto introculare “ (v. all.ti nn.1-2);
- intervenivano anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, i cui verbali di intervento non sono attualmente in possesso del ricorrente, in quanto facenti parte delle indagini preliminari attualmente in corso;
- a riprova delle lesioni riportate allega alcune fotografie delle lesioni patite dal sig. a Parte_1 seguito dell'aggressione anzidetta (v.all. 3). Successivamente, in data 5.6.2024 il ricorrente veniva ricoverato in regine di Day Hospital e sottoposto ad un intervento chirurgico all'occhio destro (v.all.ti 4-5). In data 7.6.2024 per i fatti sopra rappresentati il sig. sottoscriveva Parte_1 apposito atto di denuncia querela nei confronti del sig. ex artt. 582 e 583 c.p.., atto CP_1 depositato telematicamente dall'avv. Mantovani in data 20.6.2024 (all.6);
- attualmente è in corso il procedimento penale presso la Procura delle Repubblica di Ferrara rubricato al n. 2975/2024 R.G.N.R., con P.M. dott. , in fase di indagini preliminari (all.7); Per_1
- in data 15.11.2024 il ricorrente si sottoponeva a visita medico legale e la dott.ssa Per_2
, con apposita relazione di consulenza tecnica, quantificava un danno biologico
[...] permanente nella misura del 36%, una ITT di 5 giorni, ITP al 50% di gg. 60 e una ITP al 25% di 60 giorni (all.8). La spesa sostenuta per la relazione medico legale anzidetta è pari ad €
366,00 (all.9);
- con racc. a/r del 10.1.2025 il sig. inviava formale richiesta danni al sig. per Parte_1 CP_1 il tramite degli scriventi avvocati, i quali venivano poi contattati telefonicamente dal legale dello stesso, il quale riferiva che il suo assistito non si capacitava della richiesta formalizzata - pagina 3 di 6 trattandosi a suo dire di un “fatto bagatellare” – e che non intendeva risarcire alcunché, non avendone le possibilità (all.10) al fine di ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente a seguito dell'aggressione subita in data 10.5.2024 ad opera del Sig. CP_1
.
[...]
***
Ciò premesso, all'esito della espletata istruttoria orale e documentale la dinamica del sinistro ha trovato piena conferma.
1) Sul fatto illecito.
Il teste moglie convivente del ricorrente, escussa all'udienza del 28.5.2025, ha Parte_2 confermato che: in data 10 maggio 2024 verso le ore 13.00, il sig. usciva nel Parte_1 retro della propria abitazione, sita in Saletta (FE), Via Camatte n. 37 ed incontrando il Sig.
[...]
gli chiedeva di rimuovere un picchetto posizionato da quest'ultimo sullo stradello CP_1 condominiale comune posto sul retro dell'anzidetta abitazione.
La teste ha assistito al fatto, trovandosi accanto al marito : “ - In quell'occasione, Parte_1 il Sig. , si avvicinava verso il ricorrente proferendo ad alta voce le seguenti parole: Controparte_1
“non me ne frega un cazzo se il picchetto è pericoloso o disturba il passaggio, dovete andare a fanculo..! Siete degli ignoranti che non sapete leggere il rogito...! Andate in vacanza a vivere la vita al posto di rompere le palle a me”.
Dopo aver pronunciato le anzidette espressioni ingiuriose, il si avvicinava al sig. CP_1
. La teste ha precisato sul punto che il impugnava con la mano una Parte_1 CP_1 stecca di legno (bastone lungo) e dopo essersi avvicinato, sferrava un colpo al volto del marito.
Dopo aver ricevuto il colpo al volto con un bastone da parte del sig. il CP_1 Parte_1 cadeva a terra sanguinante.
La teste ha soccorso immediatamente il marito dopo l'aggressione, portandolo dentro casa, ove ha prestato le prime cure al medesimo e chiamato l'ambulanza e i Carabinieri.
Infine, la teste ha dichiarato che dopo il fatto lei ed il marito non si recano più nel cortile comune, ossia nell'area esterna retrostante alla propria abitazione, per timore di incontrare ancora il CP_1
inoltre, successivamente all'aggressione, il sig. non è uscito di casa per circa tre
[...] Parte_1 mesi.
Il convento inoltre, nonostante la regolare notifica del verbale d'udienza del 16.4.2025 e del successivo provvedimento di ammissione prove, non compariva all'udienza del 28.5.2025 per rendere l'interrogatorio formale al medesimo deferito, né faceva pervenire alcuna giustificazione a riguardo. pagina 4 di 6 Ai sensi dell'art 232, I comma c.p.c., pertanto, i fatti dedotti da parte ricorrente devono ritenersi ammessi tenuto conto dei plurimi elementi di prova forniti da parte ricorrente in ordine al fatto illecito doloso compiuto dal convenuto.
2) Sul danno conseguenza subito da parte ricorrente.
Dalle risultanze della CTU è emerso, in ordine alla compatibilità tra evento lesivo e danni patiti dal ricorrente, la “piena sussistenza del nesso di causalità materiale, in via diretta ed esclusiva, fra il trauma occorso in data 10 maggio 2024 e le lesioni patite dal sig. e riscontrate nel corso Parte_1 dell'iter clinico, responsabili delle menomazioni obiettivate in sede di visita medico legale.” (pag. 8 relazione CTU).
Inoltre, per quanto concerne la quantificazione del danno biologico subìto dal ricorrente in conseguenza dell'evento doloso in oggetto, il CTU ha riconosciuto: “- danno biologico temporaneo assoluto pari a giorni 5 (cinque) relativi ai periodi di ricovero;
- danno biologico temporaneo parziale al 75% pari a giorni 30 (trenta) relativi al periodo di massima acuzie della sintomatologia algica;
- danno biologico temporaneo parziale al 50% pari a giorni 60 (sessanta) relativi al periodo di riposo prescritto e di esecuzione dei programmati controlli specialistici.” (pag. 8 relazione CTU).
È stata accertata inoltre la sussistenza di una invalidità permanente, valutata in misura pari al 32%
(trentadue per cento).
Per quanto concerne le spese sostenute in conseguenza dell'infortunio il CTU ha rilevato che “sono da considerarsi congrue e pertanto meritevoli di riconoscimento economico la spesa documentata, relativamente all'accertamento medico-legale.” (pag. 9 relazione CTU).
A fronte dunque della dimostrazione dell'aggressione posta in essere da in danno Controparte_1 del ricorrente, di anni 80, con violenza e per futili motivi, il convenuto è tenuto ex art. 2043 – 1223
c.c. al risarcimento dei danni conseguenza subiti dal ricorrente.
In applicazione delle Tabelle di Milano deve liquidarsi in via equitativa il danno non patrimoniale biologico accertato dal ctu, nonché, il danno morale conseguenza di una condotta violenta, penalmente rilevante e volontaria.
Le tabelle del Tribunale di Milano per la percentuale di IP pari al 32% prevede un aumento del 48% del danno biologico a titolo di risarcimento delle sofferenze psico-fisiche patite dalla vittima (danno morale), giustificato, nella specie, dal fatto che il ricorrente è stato ricoverato per 5 giorni con un grado di dolore considerevole, è stato sottoposto a due interventi chirurgici, come evidenziato nella relazione del CTU, e che in conseguenza dell'aggressione dolosa ha perso la vista all'occhio destro.
Tenuto conto poi dei timori quotidiani del ricorrente, di essere aggredito nuovamente dal vicino di casa (non si reca più per tale ragione nell'area esterna retrostante alla propria abitazione per paura pagina 5 di 6 di incontrare il resistente) deve riconoscersi inoltre una personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura percentuale, ritenuta congrua, del 10% giustificata anche dalla maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima di reato volontario rispetto a quelle generalmente patite nella normalità dei casi oggetto di monitoraggio da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano.
In ragione di quanto sopra esposto, può liquidarsi, in via equitativa, il danno non patrimoniale biologico (comprensivo della personalizzazione) e morale per complessivi € 175.000,00, da ritenersi già all'attualità.
Deve essere risarcito altresì il danno patrimoniale, integrato dalle spese sostenute da parte ricorrente per il CTP dott.ssa per € 366,00. Per_2
Le spese di lite e di ctu devono porsi integralmente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti Parte_1 di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
- accerta la responsabilità esclusiva del convenuto per il fatto lesivo subito da in Parte_1 data 10-5-2024 e, conseguentemente, condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente di complessivi € 175.000,00 a titolo di danno non patrimoniale biologico e morale, ed €
366,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 545,00 per esborsi ed euro 7616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge;
- pone il compenso liquidato al ctu, in via definitiva, a carico di parte convenuta.
Ferrara, 28 novembre 2025
Il Giudice
MA AR NI
pagina 6 di 6