TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2245/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice Rel. Est. dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2245/2023, avente ad oggetto “separazione personale”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CASTIGLIONE GIACOMA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CONTORNO SALVATORE FABRIZIO
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come all'udienza del 18.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data 14.07.2006, Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Custonaci (TP), al n. 38, parte II, serie A, anno 2006, e che dalla loro unione era nato un unico figlio, ancora minorenne.
Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno, manifestava la propria volontà di separarsi dal marito e concludeva come in ricorso. Si costituiva il resistente , associandosi alla domanda di Controparte_1
separazione, tuttavia contestando le ulteriori domande.
All'udienza del 19.12.2024, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile.
Del resto, l'insanabilità della frattura del rapporto coniugale è emersa dal tenore degli scritti difensivi e dalle dichiarazioni rese direttamente dalle parti.
Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 14.07.2006, Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Custonaci (TP), al n.
38, parte II, serie A, anno 2006;
- rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice Rel. Est. dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2245/2023, avente ad oggetto “separazione personale”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CASTIGLIONE GIACOMA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CONTORNO SALVATORE FABRIZIO
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come all'udienza del 18.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data 14.07.2006, Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Custonaci (TP), al n. 38, parte II, serie A, anno 2006, e che dalla loro unione era nato un unico figlio, ancora minorenne.
Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno, manifestava la propria volontà di separarsi dal marito e concludeva come in ricorso. Si costituiva il resistente , associandosi alla domanda di Controparte_1
separazione, tuttavia contestando le ulteriori domande.
All'udienza del 19.12.2024, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile.
Del resto, l'insanabilità della frattura del rapporto coniugale è emersa dal tenore degli scritti difensivi e dalle dichiarazioni rese direttamente dalle parti.
Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 14.07.2006, Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Custonaci (TP), al n.
38, parte II, serie A, anno 2006;
- rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo