Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
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n. 1538 2020 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
2) Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
3) Dott. Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1538 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
UCCELLO MANUELA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
residente in [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter cpc.
Per la ricorrente: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi
e;
2) affidare il figlio minore in modo Parte_1 Controparte_1 Per_1
condiviso ai genitori, fissando la residenza privilegiata del minore presso
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l'abitazione del padre e regolamentando il diritto di visita della madre ovvero prevedere che, attesa l'attuale assenza di rapporti tra la madre e figlio minore
, la madre possa incontrare il figlio due pomeriggi alla Per_1 Per_1
settimana con l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti, in giorni ed orari da concordarsi, incaricando i servizi sociali della
[...]
di calendarizzare e monitorare gli incontri in “spazio Controparte_2
neutro”; 3) confermare i restanti provvedimenti già emessi in via provvisoria.
b) In subordine, pronunciare sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi e rinviando il Parte_1 Controparte_1
procedimento per l'ulteriore espletamento dell'attività istruttoria necessaria all'adozione dei provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore , ovvero per l'espletamento degli Per_1
incontri madre - figlio “in spazio neutro” ad opera dei servizi sociali e
l'acquisizione delle relazioni degli stessi.
Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso il padre e diritto di visita materno in spazio neutro con l'assistenza ed il monitoraggio dei SS. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico della madre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep il 22.1.20 la parte in epigrafe premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 22.10.2001 con il resistente, padre dei loro figli ( Per_2
nata il [...], nato il [...]), ha chiesto: Per_1
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Il resistente non si costituiva.
All'esito dell' udienza del 19.11.2020 il Presidente sciogliendo la riserva così provvedeva: “rilevato che la ricorrente, che aveva chiesto in ricorso che i figli avessero la residenza privilegiata presso di sé, all'udienza ha rappresentato che la situazione è mutata e che i figli dal marzo c.a. vivono entrambi con il padre;
che la stessa ricorrente ha dichiarato di avere un'altra relazione e di ritenere che il coniuge abbia convinto i figli a non vederla allontanandoli da lei;
che, in tale contesto, premesso che la stessa ricorrente ha dichiarato di non volersi opporre alla convivenza dei figli con il padre chiedendo solo di stabilire un calendario di visite, fermo l'affido condiviso dei figli, deve stabilirsi che gli stessi conservino la residenza privilegiata presso il padre;
che quanto al diritto di visita, in considerazione delle criticità evidenziate dalla resistente e dell'attuale assenza di rapporti dei figli con la madre, almeno nella fase iniziale, gli incontri della madre con i figli dovranno avvenire con l'intervento dei servizi sociali”- autorizzava “i coniugi a vivere separatamente”, disponeva
“l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, attribuendo alla madre il diritto di incontrarli con
l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti almeno una volta alla settimana, in giorni ed orari da concordarsi”.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
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A seguito di istanza per correzione di errore materiale, Il Presidente disponeva che, nella parte dispositiva dell'ordinanza presidenziale, dopo la locuzione “con residenza privilegiata presso” in luogo delle parole “la madre” siano inserite le parole “il padre”.
All'udienza del 15.06.21 il Giudice dichiarava la contumacia del resistente, fissava un contributo al mantenimento a carico della ricorrente in favore del resistente per il figlio minore collocato presso il padre determinato in € 150,00 mensili oltre rivalutazione istat annuale automatica come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo sottoscritto da Tribunale di Napoli e Coa nel marzo 2018 e disponeva il monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali previa, se del caso, audizione di entrambi i genitori nonché del figlio con le cautele del caso e del personale scolastico della scuola del minore, con onere di relazionare.
Con ordinanza del 18.1.23, il giudice viste:” le relazioni dei servizi sociali dai quali si evincono difficoltà di frequentazione madre-figli; rilevato che non si evince se sia stata attuata la previsione di cui all'ordinanza presidenziale di incontri con l'assistenza dei servizi sociali eventualmente con
l'avviamento del minore ad un percorso di sostegno psicologico onde poter affrontare con operatori specializzati i nodi posti a fondamento delle difficoltà ad incontrare la madre;
ritenuto altresì di invitare le parti ad intraprendere un percorso di genitorialità di valutazione e rafforzamento allo scopo in particolare di sostenerli nel maturare competenze per affrontare le problematiche che il rifiuto del minore comporta;
ritenuto che saranno i SS competenti sul luogo di residenza dei minori a coordinare i vari tipi di intervento nell'ambito di un lavoro di equipe, provvedendo ad indirizzare le parti presso i competenti enti territoriali;
ritenuto di dover rinviare a data utile perché i percorsi non solo siano iniziati ma abbiano almeno avuto una qualche evoluzione rilevato che la richiesta di termini 183
c 6 cpc è stata formulata in via subordinata all'adozione dei provvedimenti volti alla
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frequentazione madre figlio” rinviava a successiva udienza al fine di consentire percorso di sostegno psicologico per il minore e le parti ove disponibili a percorsi di sostegno alla genitorialità con aggiornamento delle relazioni.
Con successiva ordinanza il Giudice disponeva procedersi agli interventi di sostegno del nucleo individuati nelle relazioni socio-ambientali, se del caso anche con prosieguo di quelli da parte della madre, nonché di sostegno psicologico per il figlio , prevedendo all'esito calendarizzazione di incontri in spazio Per_1
neutro nel rispetto delle esigenze del minore.
Per l'udienza cartolare fissata sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa, Collegio per la decisione con termini di cui all'art 190 cpc - gg
60 in difetto di costituzione, con la decorrenza indicata.
Il P.M. concludeva come sopra.
Preliminarmente va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituito benchè ritualmente evocato in giudizio.
Sempre in via preliminare il Collegio ritiene di condividere e fare proprie le ordinanze rese in corso di causa.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e
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conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, in assenza di elementi di prova tali da giustificare la modifica delle statuizioni previste, in via d'urgenza, in sede presidenziale come emendate a seguito della correzione di errore materiale e la successiva previsione di contributo al mantenimento del minore a carico della madre, in questa sede va confermato il regime dell'affido condiviso del minore (atteso che la sorella è divenuta maggiorenne in corso Per_1 Per_2
di causa) con residenza privilegiata presso il padre.
Quanto al diritto-dovere della madre di frequentare il minore, alla luce delle difficoltà emerse, atteso che fin dal primo colloquio con i servizi, Per_1
unitamente alla sorella , ha riportato l'abbandono della madre della casa Per_2
coniugale (circostanza riferita anche dal resistente in sede di colloquio con i servizi), rappresentando la sofferenza legata a tale evento e riferendo di non voler incontrare la madre.
Nonostante gli interventi predisposti i servizi sociali hanno riferito che anche successivamente “è apparso provato nell'apprendere della Per_1
possibilità di incontrare la madre, dichiarando di non volerla incontrare in nessuna modalità”, rifiutando altresì il sostegno psicologico dichiarando la sua volontà a non iniziarlo.
Quanto alla figura materna , dalle risultanze in atti si rileva che la ricorrente ha portato a termine il percorso di valutazione e sostegno delle capacità genitoriali, che ha un altro figlio da successiva unione, nato nel 2022 ed ha dimostrato disponibilità agli interventi volti a ricostruire relazione con gli altri figli.
Tuttavia, anche dall'ultima relazione che il minore “si è rifiutato di incontrare la madre”, che “ non ha nessun tipo di rapporto con il figlio Pt_1
e con la figlia maggiore ” e che “le poche notizie che riesce a Per_3 Per_2
reperire circa la condizione di vita dei figli provengono dalla di lei madre”.
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Alla luce di tali circostanze, del tempo trascorso, dell'esito degli interventi previsti, dell'età di e delle difficoltà espresse dal minore, ritiene il Per_1
collegio che la frequentazione madre figlio debba essere lasciata libera nel rispetto delle esigenze del minore, non apparendo opportuna una specifica regolamentazione.
Il Collegio ritiene infatti che tenuto conto della disponibilità espressa dalla ricorrente sia auspicabile una ripresa dei rapporti con nel rispetto delle Per_1
esigenze ed impegni del minore.
Quanto alla misura del contributo materno al mantenimento del figlio, già disposta in via provvisoria in corso di giudizio, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il mantenimento rispetto al 2021, epoca della ordinanza.
In secondo luogo, convivendo il figlio con il padre, e non potendosi prevedere allo stato tempi di presenza dello stesso presso la madre, non sussiste la partecipazione diretta della madre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento del figlio.
Orbene, considerato che ai fini della determinazione del contributo materno va tenuta in considerazione la documentazione anche reddituale in atti, l'assenza di contribuzione diretta, considerando come parametro di riferimento la somma prevista in favore del figlio in corso di giudizio e il tempo trascorso, la rivalutazione maturata, va stabilito quale contributo materno al mantenimento del figlio l'importo mensile di € 200,00 (duecento/00), come richiesto anche dal P.M.
Detta somma andrà corrisposta a , entro e non oltre, il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat come per legge.
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Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di corrispondere, Parte_1
nella misura del 50%, a le spese straordinarie per il Controparte_1
figlio come da Protocollo del Tribunale di Napoli del marzo 2018.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, ritenuto superfluo perché il minore è già stato già ascoltato dai servizi sociali e pregiudizievole alla luce del disagio già dallo stesso manifestato.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, del difetto di opposizione va dichiarata l'irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida il figlio ad entrambi i genitori con residenza Per_1
privilegiata presso il padre e disciplina gli incontri madre - figlio nei termini di cui in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e Parte_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, a a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 200,00
(duecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata come per legge, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella Parte_1
misura del 50% delle spese straordinarie preventivamente come da protocollo in parte motiva.
5. Spese irripetibili.
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 146, parte II, S. A, Sez. S, Registro degli atti di
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matrimonio dell'anno 2001).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/05/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Carla Hubler
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