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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2216/2023
La CO d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. UI TO Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 2216/2023 l'11.12.2023 promosso con atto di citazione in appello da
(c.f. ) , (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (c.f. ) , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(c.f. ) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Anita Viviani ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliati presso lo studio di quest'ultima a Verona in Piazzetta Alcide De Gasperi n° 4, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 045 6112526 e/o all'indirizzo di p.e.c. Email_1
appellanti
1 contro
, in persona del legale rappresentante signor (p.i. Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti a margine della comparsa di P.IVA_1
costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dall'avv. Lorenzo Leardini del Foro di Verona,
con l'indirizzo di P.E.C. e numero di fax 045.8525511, presso cui Email_2
ricevere avvisi e comunicazioni;
appellata e appellante incidentale nonché contro
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore signor CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Aldegheri del Foro di Verona e Controparte_2
domiciliata presso lo studio del medesimo sito in San Martino Buon Albergo (VR), Piazza del
Popolo n. 58/int. 2, giusta procura alle liti rilasciata in calce su foglio separato
appellata e appellante incidentale
e
, (CF con l'Avv. Roberta Sandri, per procura Controparte_4 CodiceFiscale_5
speciale depositata telematicamente 3 con studio professionale in Castelnuovo del Garda via
Montini 1/E;
appellato
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore;
appellata contumace
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 2155/2023 pubblicata il 09.11.2023
2 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la CO d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, e in totale o parziale riforma dell'impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona dott. Pier Paolo Lanni ex art. 281 sexies c.p.c. e notificata in data 14 novembre 2023, nella causa iscritta al n. R.G. 6397/2020
Nel merito accertare e dichiarare i gravi difetti e difformità del fabbricato e delle singole unità
abitative di proprietà degli odierni attori, con particolare riferimento alla difformità delle opere costruttive rispetto agli standard di progetto che hanno causato il mancato rispetto dei requisiti acustici passivi del fabbricato e delle singole unità abitative previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997;
conseguentemente, condannare le parti convenute in appello al risarcimento dei danni nella misura corrispondente al costo degli interventi per l'eliminazione del grave difetto e/o in misura corrispondente al minore valore dell'immobile e/o in misura corrispondente alla diminuzione del prezzo della compravendita e/o nella diversa misura che risulterà determinata di giustizia, anche in via equitativa, a favore di ciascun attore;
inoltre, condannare le parti convenute in appello al risarcimento del danno non patrimoniale, morale ed esistenziale, conseguente alla compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale la lesione della serenità familiare, della riservatezza, del pieno godimento dell'ambiente abitativo, nella misura che verrà stabilita di giustizia, anche in via equitativa;
accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale conseguente alla mancata e/o difettosa esecuzione di opere edili previste nel capitolato di appalto allegato al contratto preliminare stipulato dai sigg.ri e in data 05/10/2018 per Parte_1 Parte_2
la compravendita dell'immobile di cui è causa e, conseguentemente, condannare le società
convenute al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura che verrà
3 determinata di giustizia;
accertare e dichiarare che le parti convenute in appello e danti causa degli attori sono responsabili nei confronti di questi ultimi per aver venduto e consegnato un bene difforme per gravi vizi ed in quanto privo delle caratteristiche dichiarate e quindi disporre la riduzione del prezzo di compravendita ed il risarcimento del danno in favore degli attori, nella misura che verrà determinata di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari,
nonchè spese di C.T.U. interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria chiede che la CO d'Appello adita chiami il C.T.U. a chiarimenti e/o disponga un supplemento della
C.T.U.; chiede che la CO d'Appello adita accolga le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. depositata agli atti del primo grado di giudizio.
Per parte Controparte_1
- in via di appello incidentale e questione preliminare di merito: in parziale riforma della Sentenza
n. 2155/2023 del 09.11.2023 del Tribunale di Verona dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società nei confronti degli attori e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
(sia in ordine alla domanda risarcitoria e/o di riduzione del prezzo per presunti gravi difetti, legati ai requisiti acustici ex art. 1669 c.c., sia – a maggior ragione – in relazione alla domanda risarcitoria e/o di riduzione del prezzo per i presunti vizi, difformità e mancate finiture legate al contratto di compravendita e al contratto preliminare firmati dalla sola società e Controparte_6
prodotti in atti dai medesimi sig.ri ) e/o la nullità, inammissibilità dell'atto di Parte_5
citazione di controparte a fronte dell'assoluta indeterminatezza e/o eccessiva genericità ed equivocità della domanda e/o l'improcedibilità della domanda attorea per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e nella presente comparsa (in effetti, anche dalle conclusioni precisare nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e nell'atto di
4 citazione in appello, non è ancora dato comprendere con certezza chi domanda che cosa a chi). -
nel merito: confermarsi la sentenza impugnata, salvo per quanto riguarda l'oggetto dell'appello incidentale;
in subordine confermarsi in toto la sentenza di primo grado. In ogni caso, accertarsi -
per tutte le ragioni esposte in narrativa - l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia e/o la decadenza a carico di tutte le parti attrici, a norma degli artt. 1495 c.c. e/o 1667 c.c. e/o 1669 c.c.,
in ragione della mancata tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità lamentate dagli attori e/o della tardiva proposizione della domanda giudiziale – come meglio specificato in narrativa – sia con riferimento ai presunti “gravi difetti” (in particolare il difetto di insonorizzazione lamentato indistintamente da tutte le parti attrici), che in riferimento agli altri vizi, difformità e/o difetti lamentati nell'atto di citazione e nella documentazione ivi allegata e per l'effetto dichiararsi l'inammissibilità e/o rigettarsi tutte le domande attoree, per le ragioni già esposte nella narrativa che precede;
in particolare, in relazione alla domanda risarcitoria e/o di riduzione del prezzo per i presunti vizi, difformità e mancate finiture meglio specificate nella perizia di parte attrice (vedi il doc. 13: relazione tecnica Arch. e legate all'immobile acquistato dai sig.ri Testimone_1
e , si eccepisce la loro mancata tempestiva denuncia entro 8 gg. Parte_1 Parte_2
dalla scoperta, nonché il mancato tempestivo esercizio dell'azione ex art. 1495, I e II comma c.c.
o, in subordine, ex art. 1667 II e III c cc. Rigettarsi, in ogni caso, la domanda risarcitoria e/o di riduzione del prezzo svolta dai sig.ri e nei confronti della società Parte_1 Parte_2
anche in ragione del fatto che questi ultimi, al momento dell'atto di compravendita Controparte_1
e della consegna erano perfettamente a conoscenza delle condizioni in cui versava l'immobile e del fatto che mancavano alcune piccole finiture (trattandosi di vizi conosciuti e/o facilmente riconoscibili) e hanno, ciò nonostante, accettato di acquistare la casa, nello stato di fatto in cui si
5 trovava, alle condizioni economiche riportate nell'atto di vendita. Respingere, in ogni caso, tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. - nel merito in via subordinata: nella veramente denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta integralmente e/o parzialmente la domanda di parte attrice nei confronti della società quest'ultima, previo Controparte_1
accertamento dei fatti di cui in narrativa chiede, in regresso, che il terzo chiamato, l'Arch. CP_4
(c.f. , venga condannato a pagare in favore o in luogo della
[...] C.F._6
società l'importo corrispondente a tutti o parte dei vizi lamentati e che saranno Controparte_1
eventualmente riconosciuti come voce di danno da risarcire in favore degli attorie a carico dei convenuti, nella misura e/o in proporzione a come saranno ritenuti ascrivibili alla responsabilità
professionale del suddetto progettista e direttore lavori;
- nel merito in via ulteriormente subordinata: nella veramente denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta integralmente e/o parzialmente la domanda di parte attrice, contenere l'eventuale condanna della società nella minor somma, tra il valore differenziale dato dalla riduzione del Controparte_1
prezzo degli immobili acquistati dagli attori e il costo delle opere ritenute necessarie per eliminare i difetti e le carenze lamentate. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite. - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, rimborso forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a.
se dovuta.
Per CP_3
in via di appello incidentale, in via preliminare anche di rito: in parziale riforma della Sentenza n.
2155/2023 del 09.11.2023 del Tribunale di Verona dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società volontaria rispetto alla vocatio in ius da parte dei signori Controparte_6
e e/o la nullità dell'atto di citazione di controparte per Parte_3 Parte_4
6 indeterminatezza della domanda per mancanza della causa petendi e/o petitum e/o, infine,
l'improcedibilità della domanda attorea per tutte le ragioni ampiamente esposte nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e del presente grado di appello;
- in via preliminare anche di merito: accertarsi – per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e del presente grado di appello – l'intervenuta prescrizione e/o decadenza a carico di parte attrice a norma degli artt. 1495 c.c. e/o 1667 c.c. e/o 1669 c.c. e, per l'effetto, dichiararsi l'inammissibilità e/o in ogni caso rigettarsi tutte le domande attoree per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede ritenendo necessaria la partecipazione in giudizio anche della società costruttrice e/o del progettista e/o del direttore lavori sussistendo comunanza di causa ed eventuale solidarietà passiva anche per le ragioni esposte nel presente atto;
- nel merito in via principale: confermarsi la sentenza impugnata, salvo per quanto riguarda la parte dell'appello incidentale.
In subordine confermarsi in toto la sentenza di primo grado. In ogni caso, respingere integralmente tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, oltre che indeterminate, per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e del presente grado di appello, sia in ordine alla domanda risarcitoria e/o di riduzione del prezzo dell'immobile acquistato dagli attori per presunti vizi difformità e/o mancate finiture rispetto al contratto preliminare intervenuto con i signori e non potendo le domande – senz'altro Pt_1 Pt_2
inammissibili e/o indeterminate così come formulate – costituire una vera e propria duplicazione risarcitoria;
gli attori chiedono un risarcimento per un consto di interventi di eliminazione dei vizi e allo stesso tempo anche una parziale riduzione del prezzo di vendita;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta integralmente e/o
7 parzialmente la domanda di parte attrice, contenere l'eventuale condanna della società
[...]
nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso: con integrale Controparte_6
rifusione delle spese di lite.
Per Controparte_4
nel merito: confermarsi la sentenza impugnata. In ogni caso 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione e/o dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo arch. per CP_4
indeterminatezza della domanda, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) dichiararsi l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione esperita e per l'effetto dichiararsi l'inammissibilità e/o comunque rigettarsi le domande attoree;
3) Respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede.
4) Respingere tutte le domande svolte dal convenuto nei confronti del chiamato in CP_1
causa, perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede.
in via subordinata 5) Nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo all'arch. ritenere e dichiarare che la Società CP_4 Controparte_5
PI in persona del legale rappresentante pro tempore, deve manlevare e
[...] P.IVA_3
tenere indenne l'arch. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento, CP_4
anche parziale, della domanda attorea per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a risarcire in favore degli attori e /o dei convenuti e conseguentemente condannare la società CP_7
al pagamento diretto al terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917 c.c., e/o comunque a rifondere in favore dell'arch. una somma pari a quella che lo stesso sarà tenuto a pagare in favore CP_4
degli attori e/o dei convenuti. 6) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso dell'arch. nei confronti della per quanto lo stesso fosse tenuto a CP_4 CP_7
8 risarcire in favore dell'attrice e/o dei convenuti. 7) In ogni caso: condannare gli attori e/o il convenuto chiamante in causa al pagamento di una somma quantificata in via equitativa per lite temeraria 8) con integrale rifusione delle spese di lite, comprese spese di CTU E CTP a carico degli attori e/o del chiamante in causa soccombenti e/o comunque a carico di
[...]
PI in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3
tempore ai sensi di polizza e dell'art. 1917 c.c. In via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie formulate in atti, in quanto in nulla e per nulla rinunciate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno convenuto in giudizio e Parte_4 Parte_6 Controparte_1 Controparte_6
deducendo che: fra il 2017 e il 2018, ciascuno degli attori aveva acquistato delle unità
[...]
immobiliari facenti parte del complesso in S. Martino Buon Albergo;
la società CP_1
si era occupata sia della ristrutturazione, figurando quale “costruttore”, sia della Controparte_1
vendita diretta, figurando come “venditore”, di questi appartamenti;
in particolare, con atto del
23.3.17, e avevano acquistato da la porzione Parte_3 Parte_4 Controparte_1
contraddistinta al Catasto Fabbricati Fg. 7 part. 350 sub 2 e part. 350 sub 8; con atto del 13.11.17,
aveva acquistato da la porzione contraddistinta al Catasto Parte_6 Controparte_1
Fabbricati Fg. 7 part. 350 sub 1 e 350 sub 7; con atto del 19.9.18, la Controparte_6
aveva acquistato da l'immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati Fg. 7 part. Controparte_1
350 sub 17, 350 sub 10 e 350 sub 15; con contratto preliminare del 5.10.18, la Controparte_6
si era obbligata nei confronti di e a concludere un
[...] Parte_1 Parte_2
successivo contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l'immobile da ultimo richiamato;
a tale contratto preliminare era stato allegato un capitolato descrittivo dello stato
9 dell'immobile; con il successivo contratto definitivo del 25.10.18, la Controparte_6
aveva trasferito la proprietà del suddetto immobile a e;
Parte_1 Parte_2 [...]
ricopriva le cariche sia di legale rappresentante della che di liquidatore CP_2 Controparte_1
e legale rappresentante della , di conseguenza, il trasferimento Controparte_6
immobiliare intercorso fra le due società convenute era qualificabile come contratto con sé stesso finalizzato all'interposizione fittizia della rispetto al vero costruttore- Controparte_6
venditore ( nella compravendita conclusa con e;
Controparte_1 Parte_1 Parte_2
alla fine del 2018 tutte le famiglie del complesso immobiliare si erano trasferite nelle loro abitazioni;
dall'estate del 2019 gli attori avevano iniziato a percepire l'assenza di un adeguato isolamento acustico, sia fra le singole unità immobiliari, sia verso l'esterno e, pertanto, avevano dato incarico ad uno studio tecnico per l'accertamento di eventuali vizi;
dopo alcuni ritardi dovuti all'emergenza Covid, con i rapporti di prova sui requisiti acustici passivi del 20.2.20 e dell'8.5.20,
gli attori avevano avuto conoscenza dei difetti e della loro derivazione causale;
in particolare, gli accertamenti eseguiti avevano rilevato la difformità fra i documenti previsionali presentati in fase di progetto relativi ai requisiti acustici passivi e lo stato di fatto dell'edificio, oltre che la non conformità con i limiti di isolamento acustico di cui al DPCM 5.12.1997; conseguentemente, con comunicazioni del 6.3.20 e del 22.5.20 avevano denunciato l'esistenza dei vizi da isolamento acustico a inoltre, con pec del 23.12.19, e , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
avevano formalmente contestato a la mancata e non corretta esecuzione di alcune Controparte_2
opere previste nel capitolato allegato al contratto preliminare di compravendita (“finitura al civile
degli ambienti al piano interrato, completamento controsoffitto scala al piano primo, contorni in
pietra locale sulle fotometrie al piano interrato, sfiato colonna di scarico facciata esterna privo di
10 griglia, sigillatura del battiscopa, griglia di ventilazione nel vano scala interrato, mancanza del
sistema ferma-oscuri, intonacatura della parete finestrata del locale tecnico al piano interrato,
distacco dell'intonaco nella cucina al piano terra, infiltrazione di acqua piovana nel locale
magazzino”) come documentate nella perizia del 9.12.19 redatta dall'Arch. Testimone_1
Concludevano chiedendo la condanna di entrambe le società convenute al risarcimento dei danni conseguenti al mancato isolamento acustico, sia nella componente patrimoniale, pari al costo per l'eliminazione dei vizi o al minor valore degli immobili conseguente a tali vizi, sia di tipo non patrimoniale;
alla riduzione del prezzo della compravendita stipulata fra la Controparte_6
, e e al risarcimento del danno patrimoniale e non
[...] Parte_1 Parte_2
patrimoniale conseguente alla mancata e inesatta esecuzione di alcune opere di cui al capitolato d'appalto allegato al contratto preliminare alla predetta compravendita.
Si è costituita in giudizio la quale ha esposto che: la costruzione degli immobili Controparte_1
e l'esecuzione delle opere sugli stessi erano state effettuate esclusivamente dalla società
[...]
estranea al presente giudizio;
la società invece, si era limitata a Controparte_8 Controparte_1
vendere le unità immobiliari a , e ma non a Parte_3 Parte_4 Parte_6
e . Quindi, in via preliminare, la convenuta ha eccepito: 1) la Parte_1 Parte_2
propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande proposte da e Parte_1
; 2) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, nella parte in cui le Parte_2
domande sono state proposte indistintamente e solidalmente nei confronti di entrambe le convenute;
3) l'improcedibilità della domanda per mancata definizione del procedimento di negoziazione assistita, imputabile ai soli attori;
4) l'intervenuta prescrizione e decadenza, sia ex
11 art. 1495 c.c. sia ex art. 1667 e 1669 c.c., in ragione dell'eventuale immediata percepibilità dei vizi da mancato isolamento acustico.
Nel merito ha invece contestato l'esistenza dei vizi lamentati e ha chiesto il rigetto delle domande.
Si è costituita in giudizio anche la la quale ha dedotto che: la costruzione degli immobili CP_3
e l'esecuzione delle opere sugli stessi erano state effettuate esclusivamente dalla società
[...]
non evocata in giudizio;
la si era limitata a vendere Controparte_8 Controparte_6
un'unità immobiliare a e , ma non aveva avuto alcun rapporto con Parte_1 Parte_2
gli altri attori;
come risultava dal contratto di compravendita definitivo, e Parte_1 Pt_2
avevano acquistato l'immobile “a corpo e nello stato di fatto e di diritto” in cui si
[...]
trovavano momento dell'atto; di conseguenza, non si era obbligata a nessun capitolato CP_3
e non aveva assunto alcuna obbligazione in punto di esecuzione di eventuali finiture;
non vi è stata alcuna interposizione fittizia fra le due società convenute.
In via preliminare, la ha eccepito: 1) la propria carenza di legittimazione Controparte_6
passiva rispetto alle domande proposte da , e 2) Parte_3 Parte_4 Parte_6
la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, nella parte in cui le domande sono proposte indistintamente e solidalmente nei confronti di entrambe le convenute;
3) l'improcedibilità della domanda per mancata definizione del procedimento di negoziazione assistita, imputabile ai soli attori;
4) l'intervenuta prescrizione e decadenza, sia ex art. 1495 c.c. sia ex art. 1667 e 1669 c.c., in ragione dell'eventuale immediata percepibilità dei vizi da mancato isolamento acustico e anche degli ulteriori vizi lamentati da e . Parte_1 Parte_2
Nel merito, ha contestato l'esistenza dei vizi lamentati.
12 Si è costituito in giudizio anche il progettista e Direttore lavori, arch. su chiamata Controparte_4
di e ha chiesto il rigetto delle domande degli attori facendo valere, fra l'altro, le Controparte_1
stesse eccezioni sollevate dalle società convenute.
Quanto, invece, alla specifica domanda di manleva formulata dalla nei suoi Controparte_1
confronti: 1) in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata in causa per indeterminatezza nella parte in cui non identifica quali siano le proprie asserite responsabilità; 2)
nel merito, ha dedotto di aver eseguito correttamente il proprio compito di DL.
L'arch. , inoltre, previa autorizzazione giudiziale, ha chiamato in causa la Controparte_4
compagnia assicuratrice e ha formulato nei Controparte_5
suoi confronti una domanda di manleva fondata sulla polizza n. IADF010571.
Con comparsa depositata il 17.6.21 si è costituita in giudizio la Controparte_5
e si è associata alle difese dell'assicurato, chiedendo, in ogni caso, di
[...]
circoscrivere l'eventuale condanna dell'assicurazione entro limiti, massimali, franchigia (€ 1.500)
e scoperti della polizza.
La causa era istruita con l'esperimento di CTU ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice così statuiva: “1) dichiara l'inammissibilità dell'estensione della domanda degli
attori nei confronti della;
2) dichiara l'inammissibilità dell'estensione della CP_5
domanda di manleva nei confronti di operata da;
3) Controparte_4 Controparte_6
rigetta tutte le domande degli attori;
”; condannava gli attori alla refusione delle spese di lite nei confronti di tutte le parti costituite e poneva definitivamente gli oneri di CTU a loro carico.
Il tribunale rigettava le domande svolte dagli attori evidenziando che: la CTU esperita aveva consentito di accertare che vi era carenza di isolamento acustico fra le due unità acquistate Pt_3
13 e e di e rispetto all'immobile di Pt_3 Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
il difetto era dipeso dal fatto che a livello progettuale non era stata considerata la Parte_6
diminuzione di isolamento dovuta al passaggio di condotte di impianti;
l'immobile di Pt_1
e , inoltre, presentava alcune difformità rispetto al capitolato d'appalto,
[...] Parte_2
allegato al contratto preliminare (opere non completate e altri vizi/difetti); quindi, richiamava gli esiti della CTU quanto ai costi necessari per l'eliminazione di tali vizi.
Ciò premesso il primo giudice distingueva i vizi denunciati in tre categorie: 1) i difetti di insonorizzazione;
2) gli altri vizi e difetti (il distacco dell'intonaco della cucina;
l'errata pendenza del bancale in marmo e la conseguente infiltrazione di umidità); 3) le opere non completate.
I vizi indicati sub 1) venivano inquadrati nella tipologia dei gravi difetti di costruzione e sussunti nella previsione dell'art. 1669 c.c.
I secondi venivano considerati come normali vizi di costruzione, riconducibili alla garanzia prevista dagli artt. 1490 e ss., nel caso di compravendita e agli artt. 1667 e ss., nel caso di appalto.
I terzi venivano ricondotti nella categoria dell'inesatto adempimento, e soggetti alla disciplina prevista dagli artt. 1453 e ss. c.c.
Con riferimento ai difetti da insonorizzazione (sub 1) affermava la decadenza degli attori dall'azione per decorso del termine annuale previsto dall'art. 1669 c.c., posto che si trattava di difetti immediatamente percepibili ed avendo gli attori iniziato ad abitare gli immobili verso la fine
(novembre) del 2018, mentre la prima denuncia dei difetti risale al 6.3.20.
Con riguardo ai secondi affermava che essi erano riconducibili alla fattispecie della compravendita,
“posto che i contratti definitivi di compravendita sono stati stipulati quando gli immobili erano già
finiti e comunque nei precedenti contratti preliminare gli immobili sono stati considerati non già
14 come un'opera, bensì come un bene (futuro) in corso di completamento”; pertanto affermava la decadenza degli attori dall'azione per decorso del termine di 8 giorni previsto dall'art. 1495 c.c.,
atteso che la conoscenza dei vizi poteva farsi risalire al massimo alla data della perizia del tecnico da loro incaricato che ha accertato tali vizi (perizia dell'Arch. del 9.12.19 e prima Testimone_1
denuncia dei vizi stessi con pec del 23.12.19).
Con riguardo alle opere non completate (sub 3) rilevava che riguardavano solo l'unità immobiliare acquistata da e e osservava che al momento dell'atto di Parte_1 Parte_2
compravendita – in data 28.10.18- l'unità immobiliare era ultimata, tanto che gli attori ne avevano immediatamente preso possesso;
che nell'atto di compravendita le parti avevano dichiarato di acquistare l'immobile nel suo stato di fatto all'epoca esistente e che gli omessi completamenti accertati dal CTU erano immediatamente percepibili. Ne conseguiva, secondo il tribunale, che gli acquirenti con l'atto di compravendita avevano rinunciato a far valere eventuali mancanze rispetto alle previsioni contenute nel contratto preliminare e pertanto rigettava la relativa domanda.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, affidato a sei motivi: i) con il primo motivo parte appellante contesta gli
[...] Parte_4
esiti della CTU e sollecita la chiamata del consulente a chiarimenti in relazione alla contestazione della difformità rispetto al progetto riguardante la copertura lignea, oltre che sulle pareti degli appartamenti degli attori non esaminate;
ii) con il secondo motivo parte appellante contesta la decisione nella parte in cui ha affermato la decadenza degli attori/appellanti dalla garanzia ex art. 1669 c.c., sostenendo che l'eccessiva trasmissione di rumorosità è un difetto occulto, non immediatamente percepibile;
iii) con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza,
richiamandosi alle deduzioni svolte nel precedente motivo, nella parte in cui ha accertato la
15 decadenza dalla garanzia in relazione ad altri vizi/difetti (distacco dell'intonaco della cucina;
l'errata pendenza del bancale in marmo e la conseguente infiltrazione di umidità); iv) con il quarto motivo gli appellanti, in relazione alle opere non completate, evidenziano che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, le parti avevano concordato un capitolato di appalto indicante specifiche qualità dell'immobile e che al momento in cui era avvenuta la compravendita l'immobile non era ultimato e i lavori non erano ancora finiti;
deducevano che le parti avevano quindi concordato che la ditta incaricata di eseguire i lavori provvedesse ad ultimare le opere;
v) con il quinto motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha omesso di esaminare le formulate nei confronti dei chiamati in causa;
vi) con il sesto motivo viene censurata la sentenza laddove pone a carico degli attori le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale riproponeva le argomentazioni già svolte, in CP_1 CP_1
particolare, evidenziava l'immediata percepibilità del difetto di insonorizzazione degli immobili che non necessitava di particolari approfondimenti tecnici, ribadiva la decadenza degli attori/appellanti dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.; affermava di aver avuto esclusivamente
Con un ruolo di venditrice (fatta esclusione dell'immobile venduto da I ai sigg. ) e Parte_5
di committente dei lavori di costruzione e finitura del complesso immobiliare Controparte_1
In via incidentale proponeva appello avverso la sentenza chiedendo venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva nei confronti degli attori e reiterava l'eccezione di nullità Parte_7
dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda attorea;
nel merito chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio altresì , la quale , dopo aver ribadito di non essersi occupata CP_3
della realizzazione del complesso immobiliare né di aver commissionato i relativi lavori ma di aver
16 soltanto venduto l'immobile a e e che, dunque, l'intero complesso immobiliare Pt_1 Pt_2
era stato realizzato dalla società – su incarico di – Controparte_8 Controparte_1
contestava la sua responsabilità ex art. 1669 c.c.; reiterava l'eccezione di indeterminatezza della domanda svolta dagli attori e chiedeva che in parziale riforma della sentenza appellata venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_9
rispetto alla vocatio in ius da parte di e e/o la nullità dell'atto di Parte_3 Parte_4
citazione per indeterminatezza della domanda per mancanza della causa petendi e/o petitum e/o,
infine, l'improcedibilità della domanda.
Chiedeva altresì venisse accertata l'intervenuta prescrizione e/o decadenza a carico di parte attrice a norma degli artt. 1495 c.c. e/o 1667 c.c. e/o 1669 c.c. nel merito concludeva per la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio il Direttore dei Lavori, l'arch. il quale contestava le Controparte_4
deduzioni degli attori/appellanti relativamente alla difformità progettuale del tetto, richiamando sul punto le risultanze della CTU ed evidenziando che il progetto esecutivo, a seguito di plurime revisioni, prevedeva che il tetto fosse realizzato in materiale ligneo;
ribadiva– al fine di contrastare le deduzioni degli appellanti in punto decadenza- l'immediata riconoscibilità del vizio di insonorizzazione;
quanto agli ulteriori difetti e alle opere non completate, affermava trattarsi di problematiche ai cui era estraneo;
concludeva nel merito chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva in giudizio ancorchè ritualmente citata, di talchè ne veniva Controparte_5
dichiarata la contumacia.
17 La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 23.10.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previo rigetto dell'istanza di sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice, aderendo alle conclusioni cui era pervenuto il CTU ha omesso di considerare i chiarimenti che erano stati sollecitati, per il tramite del consulente di parte, relativi alla contestazione della difformità del progetto rispetto alla copertura lignea.
NT , inoltre, l'insufficienza della consulenza tecnica ai fini della individuazione delle cause dei vizi di insonorizzazione e dei costi per la loro eliminazione;
contesta, inoltre, la metodologia seguita dal CTU nell'esecuzione dei rilievi (ai fini della verifica della insonorizzazione degli ambienti) che veniva ritenuta parziale e non esaustiva.
2.Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la decadenza degli attori dall'azione per decorso del termine annuale previsto dall'art. 1669 c.c, sostenendo che l'eccessiva trasmissione di rumorosità è un difetto occulto, non immediatamente percepibile e che solo all'esito degli accertamenti peritali era venuta a completa conoscenza delle cause della rumorosità.
3. Con il terzo e il quarto motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui,
relativamente ai vizi/difetti consistenti nel distacco dell'intonaco della cucina, nell'errata pendenza del bancale in marmo e conseguente infiltrazione di umidità nonché in relazione alle opere da completare ha ricondotto i vizi di costruzione alla garanzia prevista per la compravendita, con conseguente decorso del termine di decadenza di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c. , non
18 considerando che, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, le parti avevano concordato un capitolato di appalto indicante specifiche qualità dell'immobile.
Sosteneva, inoltre, che al momento in cui era avvenuta la compravendita, l'immobile non era ultimato e i lavori non erano ancora finiti;
affermava che le parti avevano quindi concordato che la ditta incaricata di eseguire i lavori provvedesse ad ultimare le opere.
Dunque, i vizi e le difformità erano stati tempestivamente denunciati dagli acquirenti che ripetutamente avevano chiesto che fossero eliminati.
4. Con il quinto motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha statuito che “il rigetto delle domande degli attori preclude l'esame delle domande formulate nei confronti dei chiamati in causa.”
5. Con il sesto motivo gli appellanti stigmatizzano la sentenza nella parte in cui ha posto a loro carico le spese di lite (comprese quelle sostenute dai chiamati in causa) e della CTU.
6.Il primo motivo di appello non è fondato.
L'appellante contesta l'esaustività della CTU in relazione alla difformità rispetto al progetto riguardante la copertura lignea.
Contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, tale profilo è stato esaminato dal CTU, il quale ha chiarito che “non vi sono indicazioni di carenze ad essa relative: infatti, ove le pareti sono
costruite in maniera corretta, l'isolamento acustico è conforme e correttamente rispettato” (p.21
elaborato peritale).
Tale contestazione è altresì contrastata dalla documentazione progettuale in atti, atteso che i capitolati d'appalto allegati ai contratti preliminari degli attori /appellanti riportavano la dicitura
“il solaio di copertura inclinato sarà realizzato in legno, con travi a vista” (cfr. doc. 11 p. attrice,
19 il capitolato descrittivo, sub. Allegato A, a pag. 3); inoltre il piano acustico depositato in Comune
riportava espressamente che il tetto era in legno (p.50, all. 11 CTU).
Non si può, pertanto, che rilevare la genericità di tale deduzione che, oltre a non confrontarsi con gli esiti della CTU (per la necessità di una critica argomentata alla CTU in sede di gravame, vedasi
Cass. ord. 2063/2024) e della documentazione tecnica in atti, non evidenzia i termini in cui tale difformità, in thesi, inciderebbe sotto il profilo acustico.
Analogamente è a dirsi per la doglianza relativa alla parziale campionatura delle pareti avendo il
CTU condivisibilmente chiarito che “non sono state verificate altre pareti durante l'esecuzione
delle prove acustiche innanzitutto perché i risultati sulle pareti integre sono stati positivi e poi
perché è stata ragionevolmente individuata l'origine della non conformità in un chiaro difetto
costruttivo: non vi era motivo- a parere del CTU di estendere l'analisi ad elementi di cui le parti
non si sono lamentate né in atti di causa né durante l'espletamento delle prove acustiche” (p. 20
CTU).
Anche sotto tale profilo la critica alla CTU è generica, non risultando indicati gli specifici profili in cui la metodologia seguita dal consulente sarebbe insufficiente e soprattutto non evidenziando a quali diversi risultati avrebbero condotto gli accertamenti eseguiti secondo le modalità indicate dal consulente di parte.
7. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nella parte in cui, dopo aver inquadrato la problematica relativa all'insufficiente insonorizzazione delle abitazioni acquistate dagli appellanti come grave difetto di costruzione ai sensi dell'art. 1669 c.c., afferma la “decadenza degli
attori dall'azione per decorso del termine annuale previsto dall'art. 1669 c.c.”, osservando come
20 il termine decorra “dal momento in cui sia percepibile il difetto nella sua gravità … A questo fine,
nel caso di vizio di insonorizzazione, non può ritenersi necessario un accertamento tecnico, se il
problema sia di immediata percezione nella sua reale entità (vedi Cass. n. 27693/19)”.
La motivazione è corretta e va confermata, dovendosi tener conto di quanto accertato dal CTU, il quale ha constatato l'immediata percepibilità all'interno delle unità abitative dei rumori provenienti dalle altre unità adiacenti (“il C.T.U. ha personalmente eseguito delle prove di percepibilità,
mediante l'ausilio dei consulenti tecnici delle parti. Il risultato, alle orecchie del C.T.U. è stato
analogo per i due locali, ove si sentiva la differenza quando le persone parlavano o stavano in
silenzio, ma il loro parlato non era comprensibile, nel senso che non si distinguevano le parole
…” , p.39 ).
Inoltre, gli atti notarili d'acquisto documentano l'avvenuta immissione nel possesso degli immobili da parte degli attori, occorsa, quanto a , nel mese di ottobre 2018 (doc. 5 convenuta Parte_5
, e quanto a nel mese di marzo 2017 (cfr. docc. 12 e 13 p. convenuta CP_6 Pt_3 CP_10
; ciò a dimostrazione che già alla fine del 2018 gli attori potevano avere compiuta CP_1 CP_1
percezione della problematica dell'insonorizzazione.
Ciò peraltro è stato pure ammesso dagli stessi attori/appellanti che hanno riferito che da quando tutti i proprietari hanno iniziato a vivere nei rispettivi appartamenti hanno constatato “un'eccessiva
trasmissione di rumorosità all'interno delle loro abitazioni” (p. 3 atto di citazione) e che “da
quando tutti e cinque i nuclei familiari hanno preso possesso dell'immobile (quindi, dal novembre
2018), si è determinata una situazione di intollerabilità del livello di rumorosità percepito nelle
singole unità abitative, provocata dai difetti costruttivi sopra evidenziati, che legittima la presente
azione (p. 5 atto di appello).
21 Con riferimento alla necessità dell' accertamento tecnico al fine di avere la piena comprensione delle cause del difetto di insonorizzazione , è appena il caso di osservare che la natura del difetto lamentato dagli attori e la sua immediata percepibilità non richiedono – ciò ai fini della decorrenza del dies a quo del termine di decadenza ex art. 1669 c.c.- che lo stesso venga accertato e descritto all'esito di un accertamento tecnico (“in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi
dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente
non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a
quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli
effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed
imputazione delle sue cause. Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione,
sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso
di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti
approfondimenti tecnici.”, v. Cass. ord. n. 27693 del 29/10/2019).
La giurisprudenza di legittimità evocata da parte appellante secondo cui il termine di un anno per la denuncia di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera deve essere contestualizzata in relazione alla natura del difetto
(“…pur potendosi ritenere che, attesa la natura costruttiva del difetto, le indagini tecniche sono
di regola necessarie per avere piena conoscenza del fenomeno e delle sue cause, tuttavia il giudice
deve prendere in considerazione, se esistenti, gli elementi contrari, se da essi risulti che la scoperta
del vizio, intesa come conoscenza dello stesso e delle sue cause, era stata nella specie acquisita
22 già in epoca precedente ovvero se il difetto presenta caratteri tali da poter essere individuato nella
sua esistenza e nella sua imputabilità alla costruzione dell'edificio già nel momento in cui si
manifesta “( v. Cass. ord. 7444/2024 e in motiv. Cass. n. 19343 del 2022; Cass. n. 27693 del 2019;
Cass. n. 9966 del 2014).
Va, pertanto, ribadita la decadenza degli appellanti dalla garanzia ex art. 1669 c.c. e ciò considerato che essi hanno iniziato ad occupare stabilmente gli immobili nel 2017 ( ) e Persona_1
nell'ottobre 2018 ) e la prima denuncia dei difetti risale al 06.03.2020. Persona_2
Va ulteriormente osservato che la difesa degli attori , nel dedurre di aver patito un danno esistenziale – nella specie di lesione della serenità familiare- conferma che il difetto di insonorizzazione era di gravità tale da pregiudicare la vita familiare, ragione per cui una problematica di tale entità non necessitava di un accertamento tecnico che suggellasse l'esistenza di tale difetto, la cui causa, evidentemente, non poteva che essere di tipo costruttivo , non risultando,
invero, neppure dedotte, cause alternative di tale problematica.
8. Il terzo motivo di appello non è fondato.
L'appellante impugna il capo della sentenza che, in relazione agli “altri” difetti ( distacco dell'intonaco della cucina;
l'errata pendenza del bancale in marmo e la conseguente infiltrazione di umidità) ha affermato “i secondi devono, invece, essere considerati come normali vizi di
costruzione, riconducibili alla garanzia prevista dagli artt. 1490 e ss., nel caso di compravendita,
e dagli artt. 1667 e ss., nel caso di appalto.
Riguardo ai secondi, va premesso che i rapporti contrattuali fatti valere dagli attori (anche quelli
riferibili al venditore-costruttore) sono riconducibili alla fattispecie della compravendita, posto
che i contratti definitivi di compravendita sono stati stipulati quando gli immobili erano già finiti
23 e comunque nei precedenti contratti preliminare gli immobili sono stati considerati non già come
un'opera, bensì come un bene (futuro) in corso di completamento. Ciò premesso, va affermata la
decadenza degli attori dall'azione per decorso del termine di 8 giorni previsto dall'art. 1495 c.c.,
atteso che: -) la conoscenza dei vizi da parte degli attori può farsi risalire al massimo alla data
della perizia del tecnico da loro incaricato e che ha accertato i vizi stessi (perizia dell'Arch.
[...]
del 9.12.19; -) la prima denuncia dei vizi stessi è invece rappresentata dal pec del Tes_1
23.12.19 (ed infatti nella precedente corrispondenza mail allegata come documento n. 10 non si fa
riferimento ai vizi, ma agli omessi completamenti).”
Tale motivo di appello presenta profili di inammissibilità in quanto difetta di specificità,
limitandosi l'appellante a richiamare “le medesime censure e violazioni di legge” di cui al motivo successivo, che, tuttavia, non sono sic et simpliciter esportabili al capo impugnato ed è inoltre infondato.
Va ribadito che in relazione ai vizi sopra indicati, gli attori (ci si riferisce al solo immobile di proprietà ) sono decaduti dalla garanzia per decorso del termine di otto giorni Parte_5
previsto dall'art. 1495 c.c. atteso, che essi hanno avuto conoscenza dei difetti con la consegna dell'elaborato peritale di parte (perizia dell'Arch. del 9.12.19) mentre la prima Testimone_1
denuncia dei vizi stessi è invece rappresentata dalla pec del 23.12.19.
Non pertinente, ai fini del termine di decadenza, il richiamo al doc. 10 (fasc. attori) atteso che si tratta di mail nella quale viene lamentato dagli appellanti l'omesso completamento Parte_5
delle opere, questione che verrà affrontata infra.
9. Il quarto motivo di appello non è fondato.
24 L'appellante sostiene che riguardo alle opere non completate (le omesse opere di finitura al primo piano;
il contorno delle finestre della centrale termica che si presenta ancora al grezzo;
la mancanza della griglia di chiusura dello sfiato colonna di scarico;
la mancata installazione della griglia di ventilazione nel vano scala, la mancata installazione del sistema di fissaggio degli scuri, la mancata ultimazione della parete del locale tecnico al piano interrato) che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita (sigg. acquirenti e società Parte_5 CP_3
veditrice) , le parti avevano concordato che la ditta incaricata di eseguire i lavori provvedesse ad ultimare le opere.
Tale deduzione è, da un lato, smentita dal contratto definitivo di compravendita, in cui le parti hanno dato atto di acquistare l'immobile nello stato di fatto in cui si trovava – con ciò accettando gli omessi completamenti, peraltro, immediatamente percepibili- e dall'altro lato, gli asseriti accordi per il completamento delle opere non hanno avuto riscontro probatorio (né le prove orali sulle quali la difesa degli appellanti ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, ove espletate, sarebbero state concludenti in quanto inidonee a dimostrare l'esistenza di accordi in tal senso;
vedasi , cap. 31 ) i sigg.ri e hanno ripetutamente sollecitato Parte_1 Parte_2
il sig. affinchè provvedesse al completamento a regola d'arte dei lavori interni Controparte_2
delle loro abitazioni come previsto dal capitolato d'appalto sottoscritto unitamente al contratto
preliminare di compravendita;
cap. 32) i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
formalmente eccepito l'inadempimento contrattuale di entrambe le società convenute per la
mancata e/o difettosa esecuzione di opere previste nel capitolato…” della memoria ex art. 183
comma 6 n.2 c.p.c.).
10. Il quinto motivo di appello non è fondato.
25 L'appellante deduce che i chiamati in causa nel giudizio di primo grado sono litisconsorti necessari nel giudizio di appello, in ragione della richiesta di estensione delle domande nei loro confronti,
laddove emerga la responsabilità professionale del direttore dei lavori denunciata dalla ditta costruttrice.
Il primo giudice aveva correttamente statuito che l'esame delle domande formulate nei confronti dei chiamati in causa era precluso dal rigetto delle domande svolte dagli attori e tale statuizione non può che essere confermata posto che essendo state rigettate le domande formulate nei confronti delle società committente dei lavori e venditrice ( e della venditrice per Controparte_1 CP_3
gli attori , non residuavano profili per affermare la responsabilità del chiamato in Parte_5
causa, direttore dei lavori.
Va osservato che l'appellante, in relazione a tale motivo di appello, neppure indica quali violazioni di legge e sotto quale profilo la ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice sarebbe censurabile, così profilandosi anche l'inammissibilità di tale motivo per difetto di specificità.
11. Il sesto motivo di appello non è ammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha condannato gli attori alla refusione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, senza indicare le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il tribunale.
Il motivo di appello, così delineato, difetta della necessaria parte argomentativa, in cui l'appellante ha l'onere di illustrare chiaramente e precisamente al giudice superiore le ragioni del proprio gravame (Cass. civ., S.U. sent. n. 27199/2017 e recentemente Cass. ord. 2063/2024) e ciò in quanto il motivo si risolve in una censura alla sentenza, sfomito di giustificazione.
26 12. Nel costituirsi in giudizio la società ha insistito – svolgendo specifico motivo di CP_3
appello incidentale- affinchè venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla vocatio in ius svolta dagli attori avendo essa assunto Persona_1
esclusivamente il ruolo di venditrice con riferimento all'immobile acquistato da . Parte_5
Analogo motivo di appello incidentale è stato svolto dalla società avendo dedotto Controparte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti di , per avere venduto Parte_5
l'immobile ai soli attori Persona_1
Premesso che i motivi di appello (incidentali) così prospettati investono la titolarità del diritto controverso e pertanto il merito della causa, ne consegue che entrambe le appellanti (incidentali)
potevano avere un interesse all'esame del motivo di appello incidentale se formulato in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale, mentre, invece, esso è stato formulato puramente e semplicemente (sul punto, “l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione
all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa e
postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca
a causa della decisione” (Cass. n. 12952/07, n. 15353/10, n. 8934/13).
Ne consegue che l'appello incidentale svolto da e va respinto per difetto Controparte_1 CP_3
di interesse ad agire.
13. Conclusivamente la sentenza appellata va confermata e parte appellante condannata alla refusione in favore degli appellati costituiti CO , e delle CP_1 CP_3 Controparte_4
spese processuali da questi sostenute nel presente procedimento come liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media (ad esclusione della fase decisoria, per la quale viene applicato il parametro nella misura minima, stante il carattere riassuntivo degli atti
27 conclusivi) tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento: valore indeterminabile,
complessità bassa) e dell'attività svolta (fase studio, introduttiva e decisionale).
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante e delle appellate incidentali e di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 CP_3
unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La CO d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla refusione in favore di , e Controparte_1 CP_3 CP_4
delle spese processuali da queste sostenute nel presente giudizio che liquida per
[...]
ciascuna parte in euro 5.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- rigetta l'appello incidentale svolto da e da Controparte_1 CP_3
- -dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante e delle appellate incidentali e di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 CP_3
contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina UI TO
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