Sentenza 5 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/06/2019, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2019
N. 00953/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01340/2016 REG.RIC.
N. 00434/2017 REG.RIC.
N. 00435/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2016, proposto dalla LI UP S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Brunella Merola e Marino Perongini, con domicilio eletto in AL, via Domenico Coda, n. 88;
contro
Comune di Fisciano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angela Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in AL, via A. Nifo, n. 2;
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2017, proposto dalla LI UP S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Brunella Merola e Marco Salvatore Perongini, con domicilio eletto in AL, via Domenico Coda, n. 88;
contro
Comune di Fisciano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2017, proposto dalla LI UP S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Brunella Merola e Marco Salvatore Perongini, con domicilio eletto in AL, via Domenico Coda, n. 8;
contro
Comune di Fisciano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
quanto al ricorso n. 1340 del 2016:
a) dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.11 del 18/04/2016 emessa dal Comune di Fisciano;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
quanto al ricorso n. 434 del 2017:
a) del provvedimento prot. n. 381/2017 del 9.01.2017, avente a oggetto “Accertamento di conformità in sanatoria, ai sensi dell'art. 37 del d.p.r. n. 380/2001, di cui alla SCIA prot. n. 20278 del 22.09.2016. Atto di diniego” emesso dal Comune di Fisciano;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi: la relazione istruttoria, prot. n. 24054 del 7.11.2016; il provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 24058 del 7.11.2016;
quanto al ricorso n. 435 del 2017:
a) del provvedimento prot. n. 382/2017 del 9.01.2017 avente a oggetto: “Accertamento di conformità in sanatoria, ai sensi dell'art. 37 del d.p.r. n. 380/2001, di cui alla SCIA prot. n. 20245 del 22.09.2016. Atto di diniego”, emesso dal Comune di Fisciano;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi: la relazione istruttoria, prot. n. 24040 del 7.11.2016; il provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 24047 del 7.11.2016.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fisciano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 25.07.2016, assunto al n. 1340 del 2016 R.G., la società LI UP RL ha impugnato l’ordinanza prot. n. 11 del 18/04/2016 con cui il comune di Fisciano le ha ingiunto la demolizione e la riduzione in pristino, in quanto realizzati sine titulo, delle seguenti opere:
- un manufatto su basamento di calcestruzzo realizzato sul fondo contraddistinto in Catasto, al foglio 11, particella 185, insistente in fascia di rispetto relativa alla limitrofa autostrada e strada provinciale;
- containers accatastati, in un area contraddistinta in catasto al foglio 11, particelle 157-173-219-246-248-183-185-186, laddove, in luogo di un parcheggio di autoveicoli, è stata realizzata, senza alcuna autorizzazione, un’attività di logistica;
- lavori di scavo e livellamento del piano di campagna lungo il confine con la rampa autostradale;
- una rampa di collegamento tra le particelle 173 e la 185, costruita mediante un muretto in c.a.;
- un impianto di distribuzione di gasolio ad uso privato a servizio del parcheggio di autoveicoli (di fatto adibito a parcheggio di containers).
2. La società ricorrente ha contestato, all’uopo articolando una pluralità di motivi di gravame, la legittimità del potere sanzionatorio esercitato dall’amministrazione comunale con l’adozione dell’ordinanza in questione.
3. Nelle more del giudizio, a fronte del provvedimento demolitorio in questione, la LI UP RL ha presentato due istanze di accertamento di conformità, ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001, aventi ad oggetto la sanatoria, quanto alla prima (prot. n. 20245 del 22.09.2016), di un containers adibito ad uffici e bagni, delle dimensioni in pianta di mt. 14,50 x mt. 3,20 con un'altezza media interna di mt. 2,45 nonché un impianto di gasolio ad uso privato e di un distributore automatico di erogazione del gasolio, quanto alla seconda (prot. n. 20278 del 22.09.2016), di un ulteriore container mobile, dell’ampliamento di una rampa d’accesso carrabile con relativo muretto in c.a. nonché della pulizia superficiale del piazzale.
4. Il comune di Fisciano, con i provvedimenti rispettivamente prot. n. 381 e 382 del 9.01.2017, ha rigettato tanto la prima quanto la seconda istanza di sanatoria.
5. La LI UP RL ha, dunque, impugnato i dinieghi summenzionati, così introducendo, innanzi a questo Tribunale, i ricorsi assunti, rispettivamente, ai numeri n. 434/2017 R.G. e n. 435/2017 R.G., nell’ambito del quali ha contestato l’ agere pubblico, sostanzialmente deducendo la piena sanabilità degli abusi oggetto di richiesta ex art. 37 citato D.P.R. n. 380/2001.
6. Il comune di Fisciano, benché ritualmente evocato nell’ambito di entrambi i giudizi, non ha inteso costituirsi.
7. In data 28.03.2019, parte ricorrente, in seno al ricorso n. 1340/2016 R.G., ha depositato l’attestato prot. 0006553/2019- U- del 28.03.2019 con cui il Responsabile del Settore Tecnico del comune di Fisciano ha dato atto: a) dell’intervenuta demolizione di parte degli abusi sanzionati con l’ordinanza n. 11/2016; b) della richiesta, da parte della ricorrente, quanto alla restante parte degli stessi, di un permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 DP.R. n. 380/2001.
Con tale attestato, il predetto Responsabile ha conclusivamente affermato che la LI UP RL “ ha provveduto, se pur oltre i termini di legge, all’ottemperanza ” dell’ordinanza n. 11/2016.
7.1 In pari data la società istante ha, altresì, depositato il permesso di costruire n. 44 del 5.07.2018 con cui il comune di Fisciano ha assentito le “modifiche al piano di campagna eseguite senza titolo edilizio e richiesta di realizzazione di parcheggio con piazzale e vasca di prima pioggia con collegamento in pubblica fognatura del sito esistente sito in località Via Giovanni Paolo IL in catasto al foglio 11 part. 157,100, 183, 185, 186, 220, 246, 860, 248, 821, 859”.
8. Con memoria depositata in data 4.05.2019 (sempre sul ricorso n. 1340/2016 R.G.), il comune di Fisciano, dopo aver dato conto tanto dell’ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 11/2016 quanto del rilascio del permesso di costruire n. 44/2018 del 5.07.2018, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
9. All’udienza pubblica dell’8.05.2019, i ricorsi n. 1340/2016, 434/2017 e 435/2017 R.G. sono stati trattenuti in decisione.
10. Preliminarmente, il Tribunale dispone la riunione dei ricorsi n. 434/2017 e 435/2017 R.G. a quello portante il n. 1340/2016 R.G., stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi esistenti.
11. Quanto agli sviluppi delle vicende contenziose, il Collegio non può che prendere atto della circostanza, per come acclarata dallo stesso comune di Fisciano, che, nelle more dei giudizi sopra riuniti, la società LI UP RL ha, in parte, ottemperato all’ordinanza di demolizione n. 11/2016 e, per la restante parte degli abusi contestati, ha ottenuto un permesso di costruire in sanatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001.
12. Ne consegue il venir meno dell’interesse della ricorrente ad ottenere l’annullamento tanto della predetta ordinanza – impugnata con il ricorso n. 1340/2016 R.G. – quanto dei successivi dinieghi di sanatoria ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001 – impugnati con i ricorsi n. 434/2017 e 435/2017 R.G. – questi ultimi di fatto superati dal citato permesso di costruire in sanatoria (art. 36 D.P.R. n. 380/2001).
13. In conclusione, i ricorsi n. 1340/2016, 434 e 465 del 2017 R.G., per come sopra riuniti, sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
14. Le spese, avuto riguardo alla natura formale della presente decisione, possono essere integralmente compensate tra le parti, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e riuniti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO