Ordinanza cautelare 22 novembre 2023
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02556/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05152/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5152 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Curcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Alessandro Poerio, 14;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del Decreto, -OMISSIS- recante data 12.07.2023 ma notificato il successivo 13.07.2023 – con il quale il Questore della Provincia di Napoli revocava la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n. -OMISSIS-;
del Decreto, prot. N. 0310952 del 02/10/2023 notificato il 04/10/2023 – con il quale il Prefetto imponeva il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, intendendo revocati eventuali titoli di polizia in materia di armi, munizioni e materiale esplodente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa PA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, titolare di porto d’armi, ha impugnato i seguenti atti: a) il provvedimento del 12 luglio 2023 con il quale il Questore della Provincia di Napoli gli ha revocato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n. -OMISSIS-; b) il provvedimento del 2 ottobre 2023 con il quale il Prefetto di Napoli gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie prime esplodenti.
Entrambi i provvedimenti traggono origine dal fatto <<denunciato in data 3 aprile 2023 dalla sorella -OMISSIS- che, premettendo di essersi recata, in data 2 aprile 2023, in visita presso la casa del padre -OMISSIS- gravemente malato, ove era presente anche suo fratello -OMISSIS-coglieva l’occasione per chiedere a quest’ultimo spiegazioni in merito a delle utenze attivate a nome del genitore, tali richieste inducevano il germano ad inveire contro di lei, ad aggredirla con schiaffi e pugni tanto da farla rovinare sul pavimento ed a minacciarla di morte con le testuali parole “se non te ne vai ti uccido”. Vista la situazione [la sorella] spaventata e dolorante dall’aggressione subita, si allontanava dall’abitazione del padre per recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale dei Pellegrini di Napoli ove le veniva riscontrato un trauma contusivo allo zigomo destro, un trauma cranico ed una crisi ipertensiva, con prognosi di 10 gg s.c. In relazione a tali fatti, a carico l’interessato è stato iscritto presso la Procura della Repubblica Tribunale di Napoli il procedimento penale n. 9266/2023 R.G.N.R.>>.
Da tale episodio l’amministrazione ha inferito l’inaffidabilità dell’interessato nella detenzione delle armi.
Premette il ricorrente di essere dedito all’attività venatoria sin dall’anno 2019 e di aver sempre ottenuto il rinnovo annuale della licenza; rappresenta, inoltre, che:
- in data 30 giugno 2023 gli veniva comunicato l’avvio del procedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo in quanto denunciato per il reato di lesioni personali e minacce ai sensi degli artt. 582 e 612 c.p.;
- nonostante le memorie prodotte in sede procedimentale gli veniva revocata la licenza e, successivamente, vietato di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Ministero intimato.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 2163 del 22 novembre 2023.
Alla pubblica udienza del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Oggetto della presente controversia è il provvedimento di revoca del porto d’armi adottato dal Questore e il successivo decreto prefettizio di divieto di detenere armi sul presupposto dell’assenza in capo al ricorrente dei requisiti di affidabilità richiesti dal R.D. n. 773/1931 (cd. T.U.LP.S.).
Prima di esaminare i motivi di ricorso è necessario richiamare le coordinate ermeneutiche, da tempo delineate dalla giurisprudenza amministrativa, avuto riguardo alle disposizioni normative in materia di uso delle armi di cui agli artt. 11 e 43 R.D. n. 775/31 e detenzione delle stesse (art. 39 citato R.D.).
In proposito, è ormai granitico l'orientamento secondo cui l'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (sul punto, Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5398).
Il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (sul punto, vedasi Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2015, n. 4270).
Pertanto, salvo il limite dell'onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l'Amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore.
In particolare, l'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall'esito del giudizio penale eventualmente instaurato in seguito allo stesso (sul punto, tra le tante, T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 2 marzo 2016, n. 1139).
In tema di licenza di porto d'armi ad uso caccia, in particolare, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito come la stessa possa "essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse" (così Consiglio di Stato, sez. III, 12/04/2022, n. 2756).
Più in generale, nessuno può vantare l'incondizionata pretesa ad essere abilitato a tale uso, potendo solo l'Amministrazione concedere, in via eccezionale e derogatoria, specifiche autorizzazioni, strettamente personali, per limitati e ben disciplinati impieghi delle armi.
Tali autorizzazioni sono subordinate dalla preventiva verifica, da parte della p.a., che le condizioni dell'interessato consentano di escludere che il loro rilascio - ovvero il mantenimento delle stesse - non esponga anche soltanto a pericolo valori costituzionali di rango primario quali l'incolumità pubblica e privata e la sicurezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18/11/2021, n. 7722; T.A.R. Umbria, 12/07/2021, n. 547).
Da tanto discende l'esigenza di accertare l'insussistenza di condizioni, oggettive e soggettive, che, complessivamente considerate, siano reputate sintomatiche, secondo un giudizio prognostico sorretto dal criterio c.d. del "più probabile che non", anche solo della possibilità che l'interessato possa abusare delle armi (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 27/04/2022, n. 400).
Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono, pertanto, un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente - secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale - che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27/04/2022, n. 3331; 28/03/2022, n. 2229).
Sul punto, è stato più volte ribadito che la funzione dei provvedimenti in materia di licenze e di autorizzazioni di pubblica sicurezza non è quella di accertare responsabilità né tanto meno di sanzionare illeciti, bensì di porre rimedio, con ampia discrezionalità, a situazioni che, complessivamente e non già atomisticamente considerate, risultino ragionevolmente sintomatiche di un pericolo per l'incolumità pubblica e privata, per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
Ne discende che il sindacato del G.A. deve arrestarsi innanzi alla verifica che le complessive valutazioni discrezionali operate dalla p.a. non siano ictu oculi illogiche, irragionevoli ovvero viziate da travisamento dei fatti e carenza dei presupposti (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 04/04/2022, n. 258; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 09/10/2021, n. 448; Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678; in termini id., 10 luglio 2019, n. 4868).
Tornando a caso che occupa e facendo applicazione di suesposti principi elaborati dalla giurisprudenza i provvedimenti impugnati risultano congruamente motivati e non manifestamente irragionevoli o sproporzionati.
Gli Uffici procedenti (Questura e Prefettura) sono intervenuti sulla base delle informazioni acquisite dal Commissariato di P.S. di Vicaria Mercato; in particolare, quest’ultimo ha comunicato che a seguito della denuncia/querela sporta dalla sorella dell’interessato è scaturita la comunicazione di notizia di reato per lesioni e minacce ed è stato disposto il ritiro cautelare ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. delle armi detenute da quest’ultimo (pistola Beretta con 25 munizioni, pistola Kimber, pistola GSG con 10 munizioni) nonché della licenza di porto di fucile per tiro a volo.
Segnatamente, è emerso che la sorella del ricorrente in occasione di una lite presso l’abitazione del padre è stata aggredita con schiaffi e pugni (oltre che verbalmente con minacce di morte) tanto da riportare un trauma contusivo allo zigomo destro e un trauma cranico con prognosi di 10 giorni (così refertati dall’Ospedale al quale si è rivolta).
L’amministrazione ha, quindi, ritenuto che tale conclamata conflittualità familiare fosse ostativa alla detenzione di armi.
Si tratta, a giudizio del Collegio, di una circostanza idonea a supportare, secondo i canoni della logicità e della ragionevolezza, la valutazione prognostica di inaffidabilità posta a base del contestato divieto prefettizio di detenzione di armi e di revoca del porto d’armi da parte del Questore; ciò, a prescindere dagli esiti del procedimento penale in parola il quale si è concluso con l’archiviazione (alla quale si è opposto il ricorrente che ha a sua volta querelato la sorella per il reato di calunnia a conferma della detta grave conflittualità familiare), poiché, come sopra evidenziato, la valutazione prognostica circa la possibilità che l'utilizzo delle armi possa esporre a pericolo l'incolumità, pubblica e privata, nonché la sicurezza, tenuto conto della ratio legis alla stessa sottesa - consistente nell'esigenza di prevenire anche soltanto il rischio di un abuso delle armi in parola - prescinde dall'accertamento di responsabilità penali ovvero dalla sussistenza, in capo al destinatario del provvedimento amministrativo, di gravi indizi di colpevolezza in relazione a fatti di reato, presupponendo esclusivamente la sussistenza di atipiche circostanze di fatto, oggettive e soggettive, ragionevolmente e logicamente sintomatiche della mancata affidabilità del ricorrente, tra cui l'accertata situazione di conflittualità familiare.
Valga ribadire che l’art. 39 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale volto a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, attraverso l’adozione di misure di natura tipicamente preventiva e non sanzionatoria, potendosi basare anche su fatti non penalmente rilevanti, purché significativi in ordine alla personalità del soggetto (Cons. Stato, sez. III, 21 ottobre 2019, n. 7134; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 20 aprile 2020, n. 4156).
Il potere in esame non presuppone necessariamente l'accertamento giudiziario di responsabilità, bensì si fonda su un giudizio prognostico di pericolosità sociale, espresso con riferimento all’affidabilità del soggetto in relazione all’uso di armi.
Andando più nel merito delle censure dedotte parte ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio procedimentale non avendo la Questura, in tesi, motivato in relazione alle osservazioni inviate in data 7 luglio 2023 così come la Prefettura rispetto alle note inviate in data 12 settembre 2023.
Le censure non meritano di essere accolte.
Il provvedimento del Questore ha espressamente confutato le osservazioni presentate dal ricorrente evidenziando che il fatto che anche quest’ultimo (nella sua versione dell’episodio) sia stato aggredito dalla sorella (la quale gli avrebbe rotto gli occhiali e procurato un trauma al gomito) non fa che confermare la presenza di una situazione di <<gravissima conflittualità sorta in ambito familiare che, indipendentemente dalle opposte ragioni dell’una o dell’altra parte,…costituisce una condizione di oggettiva incompatibilità con la tenuta di titoli in materia di armi>>; valutazione questa evidentemente condivisa dal Prefetto sebbene il provvedimento non faccia espresso cenno alle osservazioni presentate dal ricorrente (peraltro, ripetitive di quelle inviate alla Questura) anche perché pervenute oltre il termine di 10 giorni assegnato.
La comunicazione di avvio del procedimento è stata, infatti, notificata in data 1° settembre 2023 mentre le osservazioni solo pervenute solo in data 12 settembre 2023 (ossia oltre il termine di 10 giorni).
Quanto al fatto che l’amministrazione non avrebbe considerato la sua personalità e la circostanza che si è trattato di un singolo episodio rispetto al quale è intervenuta poi l’archiviazione in sede penale va ancora una volta richiamata la giurisprudenza di questa Sezione (4694/2021) che ha affermato che il principio, pur condiviso in linea generale, secondo il quale il divieto di detenzione del porto d'armi dovrebbe fondarsi su un giudizio valutativo basato sulla complessiva condotta di vita del soggetto, deve trovare eccezione allorché l'interessato si sia reso protagonista anche di una singola condotta che sia tale da far dubitare, già di per sé stessa, dell'affidabilità del suo autore. Il provvedimento è dunque congruamente motivato anche quando è fondato su un unico episodio che risulti idoneo ad incidere, sebbene su un piano soltanto sintomatico, sul grado di affidabilità del ricorrente (TAR Campania, Napoli, n.2065/2022).
Nella fattispecie, l’episodio riferito dall’amministrazione è sintomatico di una grave conflittualità familiare e sicuramente sufficiente a supportare l’esercizio del potere altamente discrezionale dell’amministrazione in materia.
Del resto, come detto, la circostanza che il ricorrente si sia opposto al provvedimento di archiviazione è sicuro indice della persistenza della situazione di grave conflittualità familiare.
L’intervenuta archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente non esime, invece, l’amministrazione dall’effettuare una autonoma e discrezionale valutazione del fatto storico accaduto, come espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2023, n. 4830; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 ottobre 2021, n. 2310); valutazione che l’amministrazione ha effettuato con un apprezzamento ragionevole e non sproporzionato rispetto a quanto emerso dall’istruttoria.
In conclusione, i provvedimenti impugnati si rilevano immuni dalle censure dedotte e nulla esclude una rivalutazione nel tempo della situazione del ricorrente alla luce di eventuali sopravvenienze.
La particolarità in fatto della controversia e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA UD, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
PA AL, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| PA AL | SA UD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.