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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3241/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3241/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Alberto Acquacalda n.15 (avv. Antonio Onza)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._2 in Ravenna, Via Cormons n.22 (avv. Maria Giulia Tarroni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
28.07.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli nata a [...] il Persona_1
27/01/2005, e , nato a [...] il [...]; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e, nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
, celebrato con rito civile il 27/05/2006 in Ravenna, in regime patrimoniale C.F._2 di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.101, parte I, anno 2006;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) la figlia , è ad oggi maggiorenne, e convive con la madre;
Persona_1
2) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_2
madre;
3) il diritto di visita del padre potrà essere esercitato senza limitazioni, previo accordo con la madre
e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi;
4) durante le vacanze natalizie il padre e la madre trascorreranno con i figli almeno 1 settimana
ciascuno, alternandosi di anno in anno rispetto a Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali saranno
trascorse dai figli con il padre o con la madre, ad anni alterni (o secondo quanto diversamente
concordato dai genitori) ed in ogni caso con diritto di stare con i figli 3 giorni consecutivi;
durante
le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli almeno 30 giorni, anche non consecutivi;
5) i genitori rilasciano reciproco consenso all'espatrio del figlio minore;
Persona_2 6) il IG. verserà un contributo per il mantenimento del figlio minore di Per_2 Persona_2
€ 300.00 (trecento), da accreditare sul conto intestato alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1
tale somma sarà automaticamente rivalutata annualmente giusti gli indici ISTAT;
7) in merito all'eventuale mantenimento della figlia maggiorenne , la stessa Persona_1
vanterà diritto autonomo di determinare con il IG. l'eventuale entità del contribuito;
Per_2
8) la cifra di cui sopra si intende onnicomprensiva, comprese quindi le spese straordinarie (a titolo
esemplificativo: spese mediche non mutuabili, spese scolastiche e per l'istruzione/formazione, attività
sportive);
9) le spese affrontate per le vacanze saranno a carico esclusivo del genitore con cui i figli
trascorreranno il periodo feriale.”
- Spese compensate tra le parti.
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3241/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Alberto Acquacalda n.15 (avv. Antonio Onza)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._2 in Ravenna, Via Cormons n.22 (avv. Maria Giulia Tarroni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
28.07.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli nata a [...] il Persona_1
27/01/2005, e , nato a [...] il [...]; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e, nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
, celebrato con rito civile il 27/05/2006 in Ravenna, in regime patrimoniale C.F._2 di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.101, parte I, anno 2006;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) la figlia , è ad oggi maggiorenne, e convive con la madre;
Persona_1
2) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_2
madre;
3) il diritto di visita del padre potrà essere esercitato senza limitazioni, previo accordo con la madre
e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi;
4) durante le vacanze natalizie il padre e la madre trascorreranno con i figli almeno 1 settimana
ciascuno, alternandosi di anno in anno rispetto a Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali saranno
trascorse dai figli con il padre o con la madre, ad anni alterni (o secondo quanto diversamente
concordato dai genitori) ed in ogni caso con diritto di stare con i figli 3 giorni consecutivi;
durante
le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli almeno 30 giorni, anche non consecutivi;
5) i genitori rilasciano reciproco consenso all'espatrio del figlio minore;
Persona_2 6) il IG. verserà un contributo per il mantenimento del figlio minore di Per_2 Persona_2
€ 300.00 (trecento), da accreditare sul conto intestato alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1
tale somma sarà automaticamente rivalutata annualmente giusti gli indici ISTAT;
7) in merito all'eventuale mantenimento della figlia maggiorenne , la stessa Persona_1
vanterà diritto autonomo di determinare con il IG. l'eventuale entità del contribuito;
Per_2
8) la cifra di cui sopra si intende onnicomprensiva, comprese quindi le spese straordinarie (a titolo
esemplificativo: spese mediche non mutuabili, spese scolastiche e per l'istruzione/formazione, attività
sportive);
9) le spese affrontate per le vacanze saranno a carico esclusivo del genitore con cui i figli
trascorreranno il periodo feriale.”
- Spese compensate tra le parti.
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè