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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/11/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Monica
d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1693/2024. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sabrina Mautone, come da procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
(P. IVA e C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Martucci Schisa, come da procura in atti;
- Resistente -
E
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella, presso il cui studio domicilia, come da procura in atti;
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.05.2024, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01220249001264844000, notificatagli in data
30.04.2024 dall' , per l'importo complessivo di € 10.728,35. Tale Controparte_1 pretesa trae origine dalla cartella di pagamento n. 01220140001820006000, relativa a contributi previdenziali, oneri e sanzioni dovuti alla Controparte_2
(di seguito, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
[...] Parte_2
Segnatamente, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento n. 01220249001264844000 per mancata notifica di ogni atto ad essa presupposto;
- per l'effetto e per le considerazioni di merito esposte dichiarare non dovute tutte le somme richieste nell'intimazione di pagamento n. 01220249001264844000; - in subordine dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento n. 01220249001264844000 in ragione del sopravvenuto provvedimento di discarico del ruolo sui cui si fonda;
- in subordine dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento n. 01220249001264844000 per intervenuta prescrizione del credito azionato relativamente agli anni 2009/2010/2011 - con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore fattosene anticipatario.”.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha eccepito: - la pendenza di un giudizio di querela di falso (R.G. 1070/2024) volto a contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica della cartella di pagamento presupposta;
- la conseguente nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento e di ogni altro atto prodromico;
- la nullità sopravvenuta dell'intimazione per l'intervenuto provvedimento di sgravio parziale del
07.05.2024, con cui la avrebbe escluso dal debito l'annualità 2009 e parte del 2010; Parte_2
- l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato;
- l'infondatezza nel merito della pretesa, per carenza dei requisiti di iscrizione obbligatoria alla avendo esercitato la professione in modo meramente occasionale;
CP_2
- la carenza di motivazione dell'atto impugnato e la mancata indicazione dei criteri di calcolo di sanzioni e interessi. 2 Ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento e la declaratoria di non debenza delle somme richieste, con vittoria di spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio l' e la contestando Controparte_1 Parte_2 integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, le resistenti hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, stante il giudicato formatosi sulla sentenza n. 632/2022, emessa da questo stesso Tribunale in data 29.6.2022, che ha già rigettato una precedente opposizione del ricorrente avverso l'intimazione di pagamento n. 01220189002053030000, fondata sulla medesima cartella esattoriale. Hanno altresì contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e ribadito la legittimità della pretesa creditoria nel merito.
L'agente riscossore ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione passiva.
2. La causa, istruita in via documentale, è decisa all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
4. Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore.
3 Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, l' Controparte_3
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli
[...] atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
5. Ciò chiarito, sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva dell'agente riscossore evocato in giudizio in ragione della censura posta dal ricorrente circa la regolarità formale del titolo oggetto di contestazione.
6. Quale questione potenzialmente assorbente, deve essere, in primo luogo, valutata la fondatezza dell'eccezione di intervenuto giudicato in ordine alle questioni poste al vaglio di questo Giudice.
Sotto questo profilo, il sindacato giudiziale compulsato attraverso la proposizione del ricorso lambisce profili vari di legittimità, formale e sostanziale, dell'intimazione di pagamento n.
01220249001264844000 nonché dell'intimazione di pagamento n. 01220249001264844000.
Le parti resistenti, infatti, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 632/2022 di questo
Tribunale. L'eccezione è fondata e assorbente per gran parte dei motivi di opposizione.
Dalla documentazione in atti, emerge che il sig. aveva già impugnato l'intimazione di Pt_1 pagamento n. 01220189002053030000, anch'essa fondata sulla cartella esattoriale n.
01220140001820006000, con ricorso definito dalla menzionata sentenza n. 632/2022 (r.g. n.
4392/2018), passata in cosa giudicata. In quel giudizio, il ricorrente aveva sollevato le medesime eccezioni oggi riproposte, relative all'omessa notifica della cartella presupposta, alla prescrizione del credito e al merito della pretesa contributiva.
La sentenza n. 632/2022 ha statuito in modo definitivo su tali questioni, accertando la regolare notifica della cartella di pagamento in data 09.05.2014 e dichiarando inammissibili, poiché tardive, le doglianze relative al merito della pretesa, che avrebbero dovuto essere proposte entro 40 giorni dalla notifica della cartella stessa. Il Giudice, in quella sede, ha altresì rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo il termine quinquennale tempestivamente interrotto dalla notifica della cartella (09.05.2014) e, successivamente, dalla notifica della prima intimazione (19.10.2018).
Come, si legge nella richiamata pronuncia, “la doglianza d'omessa notificazione della cartella di pagamento n. 012 2014 0001820006000 è sconfessata dalle evidenze documentali allegate dalla resistente . A fronte di ciò, si prosegue nella decisione de qua, il ricorrente, nel corso del CP_4 giudizio, non aveva validamente contestato la regolarità della notificazione nelle forme prescritte dalla legge, ossia attraverso la proposizione di querela di falso. Ne consegue, specificava il
4 Tribunale, che “per quanto concerne le eccezioni afferenti al merito della pretesa creditoria, così come sollevate in ricorso, che esse si risolvono in una tardiva contestazione, e ciò proprio a fronte della regolare notificazione della cartella esattoriale e della sua definitività”.
L'autorità del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, ovvero non solo le questioni espressamente decise, ma anche quelle che, pur non sollevate, costituivano il presupposto logico-giuridico della decisione. La notifica di una nuova intimazione di pagamento, che costituisce un mero rinnovo dell'atto di precetto, non riapre i termini per contestare il titolo esecutivo (la cartella di pagamento), divenuto ormai irretrattabile. L'impugnazione di un atto successivo ad altro divenuto definitivo è ammissibile solo per vizi propri dell'atto impugnato o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cass. ord. 3733/2025).
Pertanto, i motivi di opposizione relativi alla mancata notifica della cartella n.
01220140001820006000, all'infondatezza nel merito della pretesa contributiva e alla prescrizione maturata anteriormente alla sentenza n. 632/2022 sono inammissibili, in quanto coperti dal giudicato. Né può avere rilievo la pendenza di un giudizio di querela di falso, instaurato solo successivamente alla formazione del predetto giudicato, che si configura come un tentativo di eludere gli effetti di una pronuncia ormai definitiva.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito anche nel periodo successivo alla notifica della prima intimazione di pagamento. Tale eccezione, attenendo a un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, è ammissibile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma risulta infondata nel merito.
Il principio consolidato, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, stabilisce che la definitività del credito per mancata opposizione alla cartella di pagamento non determina la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale per i contributi previdenziali ex L. 335/1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. ( cfr.
Tribunale di Avellino, Sentenza n.634 2024, Tribunale di Vallo Della Lucania, Sentenza n.529 del
2024, Cass. Civ., n. 2973 del 01-02-2022). Tale conversione si verifica solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nel caso di specie, l'ultimo atto interruttivo accertato con la sentenza n. 632/2022 è la notifica della prima intimazione di pagamento, avvenuta in data 19.10.2018. Da tale data ha iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale, che sarebbe scaduto il 19.10.2023.
Tuttavia, occorre tenere conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione introdotti dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19. In particolare, l'art. 37, co. 2, D.L. 18/2020
e l'art. 11, co. 9, D.L. 183/2020 hanno sospeso il decorso della prescrizione per un totale di 311
5 giorni (129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021).
Sommando tale periodo di sospensione alla scadenza originaria, il termine di prescrizione risulta prorogato a circa fine agosto 2024.
L'intimazione di pagamento oggi opposta è stata notificata in data 30.04.2024, e dunque prima del compimento del termine di prescrizione così prorogato. L'eccezione di prescrizione è, pertanto, infondata.
Il ricorrente ha dedotto l'avvenuto sgravio parziale del debito, disposto dalla C.I.P.A.G. con provvedimento del 7.05.2024, relativamente ai contributi per l'anno 2009 e parte del 2010. Tale eccezione, concernente un fatto estintivo del credito sopravvenuto alla formazione del titolo e al precedente giudicato, è ammissibile e fondata.
L'annullamento in autotutela da parte dell'ente creditore di una parte della pretesa creditoria comporta il venir meno del titolo esecutivo per le somme sgravate. Di conseguenza, l'azione esecutiva intrapresa per tali importi è illegittima. La nel proprio scritto difensivo, non ha Parte_2 contestato specificamente tale circostanza, che deve pertanto ritenersi provata.
L'intimazione di pagamento deve quindi essere annullata limitatamente alle somme oggetto del provvedimento di discarico. Per la restante parte del credito, l'opposizione deve essere rigettata.
Ogni altra questione sollevata dal ricorrente, inclusi i presunti vizi formali dell'atto, resta assorbita dall'inammissibilità derivante dal giudicato o è comunque infondata.
La soccombenza reciproca, stante l'accoglimento parziale del ricorso, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che l' Controparte_3
e la non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base
[...] Parte_2 dell'intimazione di pagamento n. 01220249001264844000 limitatamente alle somme oggetto del provvedimento di sgravio del 7.5.2024 e annulla, pertanto, la predetta intimazione nella parte in cui ha riguardo a tali somme relative a contributi per l'anno 2009
e per l'anno 2010;
2. Dichiara inammissibile il ricorso per i motivi attinenti al merito della pretesa contributiva e alla notifica della cartella di pagamento n. 01220140001820006000, in quanto coperti da giudicato;
6 3. Rigetta per il resto il ricorso;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 12.11.2025
7
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Monica d'Agostino