Articolo 40 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 39Articolo 41
Versione
8 novembre 1989
Art. 40. (Ritenute per quote assicurative e associative). 1. Il quinto comma dell' articolo 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , aggiunto dall' articolo 44 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , e' sostituito dai seguenti:
"Sono effettuate a titolo gratuito le ritenute di cui al precedente articolo, quelle effettuate per conto dell'Istituto postelegrafonici e del Dopolavoro postelegrafonici, nonche' quelle concernenti i premi dovuti al Comitato sindacale assicurazione postelegrafonici per assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilita' amministrativa nonche' per ricoveri ospedalieri.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni determina con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, la misura del rimborso degli oneri sostenuti dalle aziende per l'effettuazione di ritenute diverse da quelle di cui al precedente comma".
2. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rinunciare ad eventuali crediti per le ritenute di cui all' articolo 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , come modificato dal comma 1, effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 40:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989