Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 14/01/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00581/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11004/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11004 del 2020, proposto da
LA IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Romano, Antonio Battista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0018763 del 16/10/2020, a firma del Dirigente del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, con il quale è stata respinta l'istanza relativa al riconoscimento della formazione professionale acquisita in GN per la classe di concorso richiesta (A-28), una agli atti preordinati e connessi, ivi compreso il preavviso di rigetto prot. n. 0016940 del 22/09/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2024 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti di cui in epigrafe con cui è stata rigetta la sua istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in GN per l’abilitazione all’insegnamento sulla classe comune A-28 Matematica e Scienze.
Adduce i seguenti motivi di ricorso:
I- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 –condizioni del riconoscimento– della direttiva
2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché dd. lgs. n. 206 del 09/11/2007 e n. 15 del 28/01/2016. –travisamento ed erroneità nei presupposti. – carenza di istruttoria e di motivazione” .
II.- “ Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 13 –condizioni del riconoscimento– della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché dei dd. lgs. n. 206 del 09/11/2007 e n. 15 del 28/01/2016. – travisamento ed erroneità nei presupposti. – carenza di
istruttoria e di motivazione. ”
2. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 20 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato alla luce dell’indirizzo già espresso da questa Sezione e confermato anche in appello, proprio con riferimento ai titoli conseguiti in GN (cfr. da ultimo Tar Lazio, Roma, III bis, 26.3.2021 n. 3724, confermata da Cons. St., Sez. VI, 10.8.2022 n. 7078).
3.1 Il d.lgs. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), all’art. 3 stabilisce che “1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano”, mentre all’art. 4, comma 1 lett. b), precisa che le qualifiche professionali sono “le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro”.
Pertanto, in base a queste disposizioni, il riconoscimento viene rilasciato quando vi sia una corrispondenza tra la qualifica professionale e quella per la quale si chiede il riconoscimento, con la conseguenza che il soggetto può svolgere nell’ambito nazionale la stessa attività che potrebbe svolgere nel Paese in cui ha ottenuto la qualifica professionale.
3.2 Anche il Consiglio di Stato (sez. VI, sent. 10 agosto 2022 n. 7078) ha chiarito che: “ Non possono, infatti, che essere condivise le argomentazioni svolte dal TAR che ha rigettato il ricorso proposto in primo grado facendo applicazione del principio per cui il riconoscimento viene rilasciato quando vi è corrispondenza tra la qualifica professionale posseduta in base al titolo estero e quella per la quale si chiede il riconoscimento, con la conseguenza che il soggetto può svolgere nell’ambito nazionale la stessa attività che potrebbe svolgere nel Paese in cui ha ottenuto la qualifica professionale.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge chiaramente come l’appellante abbia chiesto in Italia il riconoscimento per la classe A028 - Matematica e scienze in base ad una Accreditaciòn rilasciata dal Ministero spagnolo che le conferiva, però, il “diritto all’insegnamento nella branca della conoscenza delle Scienze, nel campo specifico delle Scienze biologiche ed affini… ”.
La questione al centro della presente controversia non appare, dunque, tanto quella dell’equivalenza dei titoli conseguiti in altro Paese europeo e della conseguente pretesa violazione della disciplina comunitaria sul riconoscimento, quanto, piuttosto, quella, del tutto distinta, del contenuto stesso dell’Accreditaciòn fatta valere dall’interessata, rilasciata dalla GN per una classe di concorso diversa da quella per cui il riconoscimento risulta essere stato domandato in Italia.
Avendo l’Amministrazione dimostrato come anche in GN il campo specifico dell’insegnamento nr. 051 “Ciencias biologicas y afines” sia distinto dal nr. 054 “Matematicas y estadistica”, la sentenza dei giudici di prime cure, da questo punto di vista, risulta immune dalle censure mosse nell’appello e sufficientemente motivata in base agli atti di causa.
In conseguenza del contenuto del titolo di cui è stato richiesto il riconoscimento, limitato ad un campo specificamente indicato dall’Autorità spagnola, non emergono nell’operato del Ministero dell’istruzione, così come riconosciuto dal TAR nella pronuncia impugnata, neppure violazioni della disciplina comunitaria, in quanto la pretesa dell’appellante appare, nel caso in questione, come detto, volta non tanto a chiedere il riconoscimento anche in Italia dell’abilitazione comunque conseguita in GN, quanto, piuttosto, a far valere nel nostro Paese il titolo spagnolo anche in ambiti ulteriori rispetto a quello per il quale esso era stato originariamente rilasciato.”
3.3 Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento per la classe A028 Matematica e Scienze, mentre l’Acreditación rilasciata dal Ministero spagnolo, nella stessa traduzione datane dal ricorrente, “conferisce … il diritto all’insegnamento nella branca della conoscenza di Scienze nel campo specifico delle Scienze biologiche e affini” e quindi risulta che parte ricorrente non ha nessuna abilitazione per l’insegnamento della Matematica, classe per la quale è stato richiesto il riconoscimento.
Né a tal fine rileva il “Master Universitario en Formacion de Profesorado de Educacion Secundaria Obligadoria y Bachillerato, Formacion Profesional y Ensenanza de Idiomas – Especialidad: Matematicas”, che la ricorrente espone di aver conseguito in GN, ma che le stesse Autorità spagnole non ritengono evidentemente abilitativo ai fini dell’insegnamento della matematica.
Il Ministero resistente ha chiarito nel provvedimento impugnato che in base al Real Decreto spagnolo 967/2014 il campo specifico dell’insegnamento n. 051 “Ciencias biologicas y afines” è diviso da quello n. 054 “Matematicas y estadistica” e che quando la GN attribuisce l’abilitazione nella specifica materia della Matematica rilascia apposita attestazione nella quale è chiaramente indicata siffatta materia d’insegnamento.
Com’è stato precisato dalla giurisprudenza consolidata di questa Sezione – con riferimento al riconoscimento dell’abilitazione rilasciata in GN con considerazioni applicabili anche al caso in esame – quanto riportato nell’attestato o Acreditación ha valore dirimente in quanto è l’unico attestato “avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita … ed attestante quindi quali materie in concreto il percorso di studio svolto dalla deducente, sia nel segmento svolto nello Stato ospite nel ciclo di studi universitari prodromico, sia nel percorso di abilitazione svolta sul campo nello Stato ospitante, rende il laureato idoneo ad insegnare” (sent. n.1165 del 2021 e prima ancora sent. n. 12568 del 2018, confermata da Cons. Stato, sez. VI, n. 7381 del 2019; sent. n. 5141 del 2020; sent. n. 13053 del 2020).
D’altronde, in caso contrario, e cioè riconoscendo l’abilitazione anche per una classe di insegnamento che non corrisponde a quella accertata nell’attestato, si finirebbe per attribuire un quid pluris rispetto a quanto la richiedente è autorizzata a insegnare a seguito del percorso abilitante seguito in tale Paese, riconoscendogli l’abilitazione a insegnare materie che non è abilitata ad insegnare nel Paese in cui ha maturato il titolo idoneativo.
4. In conclusione, nel caso in esame l’Acreditación rilasciata, permette l’insegnamento nella materia o nelle materie della Scienze biologiche e affini, con la conseguenza che nessuna Attestazione è stata rilasciata per la classe di concorso richiesta.
5. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO