Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
Il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (modificato con legge 10 dicembre 1981 n. 741), ha valore normativo e vincolante (e si applica quindi direttamente e indipendentemente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti) soltanto agli appalti stipulati dallo Stato. Esso non riguarda, invece, gli enti pubblici diversi dallo Stato, per i quali può assumere efficacia obbligatoria soltanto sotto il profilo negoziale, vale a dire solo se e nei limiti in cui le parti lo abbiano richiamato per regolare il singolo rapporto contrattuale, a meno che una espressa disposizione di legge non ne imponga l'applicazione agli appalti stipulati da determinati enti, nel qual caso il capitolato viene ad avere efficacia regolamentare e le sue norme concorrono a formare la disciplina alla quale sono assoggettati i rapporti tra appaltante e costruttore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9275 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. LO GRIECO - Presidente-
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Cons. Relatore -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE geom. LO s.n.c. di PP LO & C., in persona del socio PP LO, elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Adelaide, n. 8, presso l'avv. Roberto Minutillo Turtur, unitamente all'avv. Rodolfo Ummarino del foro di Torino, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente c o n t r o
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO (già I.A.C.P. della Provincia di Torino), in persona del suo legale rappresentante Giorgio Ardito, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Mercede, n. 52, presso l'avv. Mario Menghini, che la rappresenta e difende, unitamente al prof. avv. Giuseppe Di Chio del foro di Torino, per procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 284 pubblicata il 20 febbraio 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 1999 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Mario MENGHINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accogli mento per quanto di ragione del secondo e l'assorbi mento degli altri motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 maggio 1996 l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino conveniva in giudizio dinanzi alla locale corte d'appello la s.n.c. PP geom. LO per sentir annullare il lodo arbitrale deliberato il 22-27 gennaio 1996 e dichiarato esecutivo con decreto del Pretore di Torino del 10 febbraio successivo. Sosteneva l'attrice che erroneamente il collegio arbitrale aveva respinto l'eccezione di decadenza per essere stato attivato il giudizio arbitrale dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dall'approvazione del collaudo delle opere e seguite dalla società convenuta. Con sentenza del 13 dicembre 1996 - 20 febbraio 1997 la corte adita accoglieva l'impugnazione e dichiarava la nullità del lodo in base alla considerazione che il termine stabilito dall'art. 46 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, non poteva ritenersi interrotto dalla domanda di sequestro conservativo proposta dalla società appaltatrice e notificata all'A.T.C. della Provincia di Torino in data 13 gennaio 1994 poiché per l'accertamento della prevenzione dell'azione proposta dinanzi al giudice ordinario - immediatamente proponibile ai sensi della legge 10 dicembre 1981, n. 741 - occorreva aver riguardo alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, mentre era irrilevante a tal fine la proposizione di un'azione cautelare. Nè, poi, la successiva stipulazione tra le parti del compromesso poteva ritenersi equivalente ad un atto di rinuncia all'eccezione di decadenza, poiché la volontà di deferire agli arbitri la decisione della controversia non comportava alcuna automatica rinuncia agli atti del giudizio in corso per la decisione della medesima controversia. Contro la sentenza ricorre per cassazione la s.n.c. PP geom. LO di PP LO & C. con cinque motivi illustrati da memoria.
Resiste l'Agenzia Territoriale per la Casa del la Provincia di Torino con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 829 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice e si sostiene che, erroneamente, sarebbe stata affermata l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale rituale per errores in iudicando, non potendo considerarsi esauriente a tal fine il mero richiamo, contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, alla differente disciplina che sarebbe dettata per l'arbitrato rituale e quello irrituale. Osserva la società ricorrente che alla luce della riforma del giudizio arbitrale e con riferimento alla disciplina dettata al riguardo dalle legislazioni straniere, emergerebbe l'intento del legislatore di attribuire alla decisione arbitrale il massimo di efficacia vincolante, con la conseguenza che la disposizione secondo cui "l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le re gole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile", di cui all'art. 829, 2 co. cod. proc. civ., non potrebbe essere considerata equivalente a quella contenuta nell'art. 360, n. 3, dello stesso codice, che ammette il ricorso per cassazione per "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", ma dovrebbe essere intesa, in considerazione del diverso tenore letterale della formulazione dei due testi normativi, nel senso che la violazione delle regole di diritto sussiste unicamente quando gli arbitri ne abbiano omesso radicalmente l'osservanza, procedendo all'intenzionale ed evidente applicazione di criteri equitativi non autorizzati, ovvero quando la decisione sia contraria all'ordine pubblico.
La censura di inammissibilità dell'impugnazione per nullità proposta dall'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino deve trovare accoglimento anche se per motivi diversi da quelli dedotti dal ricorrente.
Rispetto alla questione della coincidenza o me no della formula contenuta rispettivamente negli artt. 829, co. 2 , e 360, n. 3, cod. proc. civ., occorre accertare, preliminarmente, quale sia nella specie la fonte dell'efficacia vincolante dei termini di decadenza del giudizio arbitrale o dell'azione giudiziale contenuta negli artt. 46 e 47 del capitolato generale per le Opere Pubbliche approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. È noto, infatti, che il predetto capitolato ha valore normativo e vincolate - e si applica quindi direttamente e indipendentemente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti - soltanto agli appalti stipulati dallo Stato, mentre per gli enti pubblici diversi dallo Stato può assumere efficacia obbligatoria soltanto sotto il profilo negoziale, vale a dire solo se e nei limiti in cui le parti lo abbiano richiamato per regolare il singolo rapporto contrattuale, a meno che un'espressa disposizione di legge non ne imponga l'applicazione agli appalti stipulati da determinati enti, nel qual caso il capitolato viene ad avere efficacia regolamentare e le sue norme concorrono a formare la disciplina alla quale sono assoggettai i rapporti fra ente committente e appaltatore (Cass.1 aprile 1994, n. 3214; 22 luglio 1996, n. 6569).
Ciò premesso, risulta dagli atti - e non forma oggetto di contestazione fra le parti - che il contratto di appalto che ha dato origine al giudizio aveva ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria relativi ad opere murarie, idrauliche, da fabbro e da falegname che si rendessero necessari nei quartieri costituenti il lotto Centro, comprendente gli insediamenti ubicati in taluni quartieri di Torino e altri comuni vicini.
Tale contratto, e per il suo oggetto e per la sua disciplina convenzionale, non rientra fra quelli ai quali si applica per legge il capitolato generale delle opere pubbliche, la cui forza vincolante deriva nella specie dal richiamo contenuto nel contratto, sia con riferimento a singoli istituti, sia attraverso la clausola finale di rinvio per quanto non specificamente disciplinato dalle parti. In particolare, il contratto escludeva espressamente la competenza arbitrale per la risoluzione delle controversie che fossero derivate dalla sua interpretazione ed esecuzione cosicché, essendo insorte contestazioni in ordine al compenso spettante a saldo all'appaltatore, l'Impresa PP, in data 29 dicembre 1993, ha presentato al Tribunale di Torino un ricorso per sequestro conservativo per un credito di £.
2.000.000.000 e solo successivamente, in data 8 luglio 1994, le parti hanno stipulato un compromesso con il quale le parti manifestavano l'intenzione di abbandonare l'azione promossa dalla ditta appaltatrice e di deferire la risoluzione a un collegio di arbitri rituali composto di tre membri.
Da quanto precede consegue che le parti hanno espressamente escluso l'applicabilità delle norme del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche relative alla definizione delle controversie contenute negli artt. 42 e seguenti del D.P.R. n. 1063 del 1962 e, pertanto, doveva ritenersi inammissibile l'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale per violazione di regole di diritto delle quali le parti avevano escluso l'operatività, salva restando l'applicabilità, con valore di clausole negoziali, delle norme del predetto capitolato nei soli limiti in cui fossero espressamente richiamate e nelle materie in cui non fosse, come nella specie, espressamente prevista una disciplina pattizia derogatoria. L'arbitrato stipulato tra le parti ha avuto a oggetto solo il componimento della controversia sorta con il ricorso per sequestro conservativo presentato dall'impresa appaltatrice e, pertanto, erroneamente è stata dichiarata la nullità del lodo per contrasto con una normativa inapplicabile al rapporto in contestazione. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dell'esame dei motivi ulteriori, aventi natura subordinata, con i quali la società ricorrente si duole che sia stata ravvisata a suo carico la violazione del termine di decadenza di cui agli artt. 46 e 47 Cap. Gen. OO.PP., senza tener conto dell'omessa notificazione del provvedimento di risoluzione della controversia in via amministrativa (secondo motivo); che sia stata esclusa l'idoneità del procedimento cautelare, introdotto con la domanda di sequestro conservativo, ad assicurare l'osservanza del termine di decadenza anzidetto (terzo motivo); che sia stato escluso che la stipulazione del compromesso avesse comportato la rinuncia dell'Amministrazione a far valere la decadenza maturata a carico dell'impresa appaltatrice (quarto motivo); che, infine, la sanzione della decadenza sia stata estesa a tutte le pretese creditorie dedotte in giudizio ivi comprese quelle sottoposte unicamente alla prescrizione decennale (quinto motivo).
In conclusione, perciò, la sentenza impugnata dev'essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, co. 3 , ultima parte, cod, proc. civ. Il rilievo d'ufficio della inammissibilità
dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce giusta causa di compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 1999.