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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4727/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in SAN GIUSEPPE JATO (PA), VIA VITTORIO
EMANUELE III n. 3, presso lo studio dell'Avv. MESSERI CIRO GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
[...
, nata a SAN GIUSEPPE JATO (PA), in [...] Parte_2
05/09/1971, elettivamente domiciliata in SAN GIUSEPPE JATO (PA), VIA V.
EMANUELE n. 3, presso lo studio dell'Avv. MESSERI MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19
1 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 121/2025 del 7/2/2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) la signora lascia la casa coniugale di Via S. Pertini Parte_2
n. 8 a San Cipirello (PA) che continuerà ad essere abitata dal sig. Parte_1
;
[...]
b) la figlia continuerà a vivere con la madre;
Per_1
c) con riferimento al mantenimento della figlia , ancora non Per_1 economicamente autosufficiente, i genitori provvederanno dividendo al 50% le spese per l'acquisto di libri, abbigliamento e quanto occorre alla figlia;
d) le parti convengono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente avendo già regolato i loro rapporti di natura patrimoniale;
e) i coniugi prestano reciproco consenso e nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti;
f) i coniugi autorizzano l'ufficiale dello stato civile ad annotare a margine dell'atto di matrimonio, contratto in data 19/04/1990 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Cipirello (PA) nell'anno 1990 - Atto
n.
2 - Parte I, l'avvenuta separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio”.
2 Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in San Cipirello
(PA), in data 19/04/1990, da , nato a [...] Parte_1 in data 14/12/1967 e da , nata a [...] Parte_2
JATO (PA) in data 05/09/1971, iscritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 2, parte I, dell'anno 1990, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4727/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in SAN GIUSEPPE JATO (PA), VIA VITTORIO
EMANUELE III n. 3, presso lo studio dell'Avv. MESSERI CIRO GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
[...
, nata a SAN GIUSEPPE JATO (PA), in [...] Parte_2
05/09/1971, elettivamente domiciliata in SAN GIUSEPPE JATO (PA), VIA V.
EMANUELE n. 3, presso lo studio dell'Avv. MESSERI MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19
1 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 121/2025 del 7/2/2025, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) la signora lascia la casa coniugale di Via S. Pertini Parte_2
n. 8 a San Cipirello (PA) che continuerà ad essere abitata dal sig. Parte_1
;
[...]
b) la figlia continuerà a vivere con la madre;
Per_1
c) con riferimento al mantenimento della figlia , ancora non Per_1 economicamente autosufficiente, i genitori provvederanno dividendo al 50% le spese per l'acquisto di libri, abbigliamento e quanto occorre alla figlia;
d) le parti convengono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente avendo già regolato i loro rapporti di natura patrimoniale;
e) i coniugi prestano reciproco consenso e nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti;
f) i coniugi autorizzano l'ufficiale dello stato civile ad annotare a margine dell'atto di matrimonio, contratto in data 19/04/1990 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Cipirello (PA) nell'anno 1990 - Atto
n.
2 - Parte I, l'avvenuta separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio”.
2 Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in San Cipirello
(PA), in data 19/04/1990, da , nato a [...] Parte_1 in data 14/12/1967 e da , nata a [...] Parte_2
JATO (PA) in data 05/09/1971, iscritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 2, parte I, dell'anno 1990, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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