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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 2941/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Gennaro Scorza, nel cui studio in Corigliano-Rossano (A.U. Rossano), alla via Silvestro De Franchis, n. 17, è elettivamente domiciliata;
E (c.f.: ), nato in [...], CP_1 CodiceFiscale_2 te a C ica, n. 397; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 15/1/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 21/10/2024 ha premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 7/12/2016 in Marocco con CP_1 di cittadinanza marocchina, e che dall'unione non sono nati figli. La ricorrente ha riferito che l'unione matrimoniale si è disgregata a seguito del comportamento del marito, che ha mostrato il completo disinteresse nei confronti della moglie, allontanandosi molto spesso dalla casa coniugale per recarsi in Marocco fino a scomparire del tutto dalla vita della ricorrente, facendo venire meno qualunque forma di assistenza morale e materiale. Per tali ragioni e premettendo di essere titolare della casa coniugale e di essere inoccupata, si è rivolta al tribunale per chiedere la separazione personale, senza 2
domandare nulla a titolo di mantenimento. La ricorrente ha contestualmente richiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio. Non si è costituito benché il ricorso introduttivo e il CP_1 pedissequo decreto di fissazione della prima udienza gli siano stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza nel Comune di Cosenza. Alla prima udienza del 15/1/2025, il giudice istruttore ha sentito la ricorrente che ha insistito nelle proprie richieste. All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione.
RILEVATO IN DIRITTO Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Reg. UE n. 2019/1111, che individua quale giudice competente a decidere sulle controversie in tema di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, tra l'altro, quello in cui si trova la residenza abituale dei coniugi (v. lett. a). Dall'autonomia dei criteri di giurisdizione fondati sulla residenza abituale (lett. a), rispetto a quello fondato sulla cittadinanza comune dei coniugi (lett. b), consegue che la residenza (di uno o di entrambi i coniugi) in uno Stato membro costituisce titolo sufficiente a radicare la giurisdizione in forza del predetto Regolamento, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti. I criteri dettati dall'art. 3, lett. a) del Regolamento trovano, quindi, applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza europea. D'altra parte, non può trascurarsi di evidenziare che, con riferimento al precedente Regolamento n. 2201/2003 (il cui contenuto è stato trasfuso nel Regolamento n. 2019/1111), la Corte di Giustizia ha chiarito che esso “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento” (cfr., ex pluribus, CGUE, sez. III, 29 novembre 2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, v. ). Persona_1 Persona_2
e ini di Stati terzi, se residenti in uno Stato membro, debbono avvalersi dei criteri di giurisdizione previsti dal Regolamento, indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione stabilite dalla lex fori, le quali restano applicabili soltanto in via residuale (v. art. 6 del Regolamento) quando nessun giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli artt. 3, 4 e 5. Ciò premesso, nel caso di specie, poiché entrambe le parti risultano residenti in Italia (la ricorrente nel Comune di Marano Marchesato e il convenuto nel Comune di Cosenza, per come si evince dai certificati di residenza depositati), deve farsi applicazione della legge italiana in base al criterio della residenza abituale dei coniugi. Tanto premesso in punto di giurisdizione, nel merito la domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale del convenuto, che pur ritualmente citato non si è costituita in giudizio, evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che 3
non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi - di fatto già interrottasi da tempo. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per lo svolgimento dell'attività istruttoria in ordine alla domanda di divorzio formulata in questo stesso giudizio. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e CP_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Marocco, il 7/12/2016, Pt_1 trascritto in Italia e annotato nel registro dello Stato Civile del Comune di Marano Principato al n. 2, Parte II – serie C del medesimo anno;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
- dispone la rimessione della causa di fronte al giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma