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9 dicembre 2023
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17 dicembre 2025
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Art. 362-bis. (Misure urgenti di protezione della persona offesa) 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575 ((del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche')) per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, ((593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,)) 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ((577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma)) , 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale , consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che e' legata o e' stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.
2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.
3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.
2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.
3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.
Commentari • 30
- 1. Del nuovo articolo 362bis cod.proc.pen.: la procedura penale al contrarioMarco Imperato · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 245.00032
Il nuovo articolo 362-bis c.p.p.[1] (introdotto dall'art. 7, comma 1, L. 24 novembre 2023, […] Gli obblighi previsti dall'articolo 362-bis cpp (sapientemente rubricato misure urgenti di protezione della persona offesa: chi oserebbe essere contrario!?) rappresentano un approccio sbagliato: sia al fenomeno grave che si vuole prevenire e tutelare, sia rispetto alle ricadute sul lavoro delle Procure, divenute ancora una volta comodo capro espiatorio di ciò che la politica non sa comprendere.
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