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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/09/2025, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2811/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2811/2024 RG promossa con atto di citazione notificato in data 9.02.2024 e vertente tra in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Guido Simonetti e Michela Vianello del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
-attrice- contro
Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Cesare del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
-convenuta- avente ad oggetto: assicurazione contro i danni;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza d.d. 26.06.2025; per le seguenti ragioni della decisione in FATTO e DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto Parte_1 dinanzi a questo Tribunale la compagnia assicuratrice per sentirla Controparte_1 condannare al pagamento a suo favore dell'indennizzo dovuto ai sensi della polizza contro il rischio di furto e rapina n. 1/52017/30/172119969 sottoscritta in relazione all'autovettura dell'autovettura Alfa Romeo Giulia tg. FR 555 HH (oggetto di furto di alcune sue componenti nella notte del 27.06.2020 in Cavarzere ove l'aveva parcheggiata il l.r. della società), oltre ad interessi ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria del capitale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dal dovuto al saldo ed interessi legali, con vittoria di spese di lite e rimborso delle spese di mediazione. Con comparsa di risposta si è costituita la compagnia assicuratrice Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per avere la
[...] stessa ceduto in data 18.07.2020 il proprio credito all'indennizzo di polizza nei propri confronti a favore dell' , cui l'assicurata si era rivolta per Controparte_2 procedere con l'installazione dei componenti sottratti a seguito dell'asserito furto (doc. 1-3) e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto. Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., in replica all'eccezione preliminare avversaria, la società attrice, pur confermando di aver ceduto all' Controparte_3
(v. doc. 1 convenuta) il proprio credito consistente nell'indennizzo in forza della polizza assicurativa, ha allegato che la autocarrozzeria cessionaria, a fronte del rifiuto del pagamento pagina1 di 3 dell'indennizzo da parte della Compagnia, l'aveva diffidata a provvedere al saldo della fattura n.
380/20 per l'importo di € 37.593,01; importo, questo poi integralmente saldato a mezzo di assegni (doc. 15) sottoscritti dal titolare dell'autocarrozzeria, tale Persona_1
La convenuta, oltre ad evidenziare che la somma versata in assegni non corrispondeva a quella di cui in fattura, ha a questo punto eccepito nuovamente la carenza di legittimazione attiva della società attrice sotto altro profilo, rilevando, in particolare, che il soggetto sottoscrittore degli assegni dati in pagamento alla carrozzeria, tale contrariamente a quanto addotto Persona_1 dall'attrice, non era né il l.r. della società né sua socia all'epoca del pagamento (come si evincerebbe dalla visura camerale sub doc. n. 8) con conseguente impossibilità, per la Compagnia, di pagare Overall S.p.a., altrimenti esponendosi alla futura ripetizione delle somme da parte della tante la mancata prova che quest'ultima sia stata rifusa dalla società attrice. Per_1
Preso atto di un tanto, il GI, considerato che -sottoscrivente gli assegni a Persona_1 favore della non risultava al momento dell'emissione degli assegni, giusta Parte_2 documentazione prodotta dalla convenuta, né legale rappresentate né socia della società attrice, ne ha disposto la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c.. Dichiarata la contumacia di cui erano stati ritualmente notificati gli atti del Persona_1 giudizio, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione e superflua la prova orale, ha rimesso la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. La causa passa ora in decisione.
L'eccezione preliminare di parte convenuta di carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice è fondata. E' pacifico e documentale che in data 18.07.2020 in qualità di cedente, Parte_1 abbia ceduto “irrevocabilmente” all' , in qualità di cessionaria, il Controparte_2 credito costituito dall'indennizzo dovuto in forza della polizza sopra descritta. Le parti, nell'atto di cessione, avevano espressamente pattuito che “la cessione…deve intendersi fino a concorrenza del pagamento delle riparazioni eseguite dalla ditta cessionaria e terzi incaricati resesi necessarie a seguito del sinistro e delle spese accessorie, di assistenza legale e tecnica, compreso il fermo tecnico”.
Nella fattispecie, per quanto qui rileva, l'ammontare delle riparazioni individuato dall'Autocarrozzeria nella fattura n. 380/2020 d.d. 16.10.2020 era di € 37.593,01 (tanto che proprio tale importo era stato richiesto dall'Autocarrozzeria, quale cessionaria del credito all'indennizzo, nei confronti di . CP_1
Ora, la somma corrisposta all' da come Controparte_2 Persona_1 evidenziato terza rispetto ad in relazione alla predetta fattura n. 380/2020 Parte_1 mediante cinque assegni ammonta complessivamente all'inferiore somma di € 36.779,07 cosicché, anche a voler astrattamente considerare il pagamento della come adempimento del terzo Per_1 all'obbligazione di pagamento divenuta nuovamente attuale dopo il diniego all'indennizzo opposto dalla Compagnia alle richieste di indennizzo della cessionaria, non potrebbe dirsi comunque caducato, con tale parziale pagamento, l'efficacia del contratto di cessione del credito giacché non sarebbe stato pienamente soddisfatto il credito dell' per l'opera di riparazione Controparte_2 prestata. Inoltre, la permanente efficacia della cessione del credito -determinante la carenza di legittimazione attiva in capo ad deve affermarsi, oltre che per tale ragione di Parte_1 fatto (afferente, come osservato, la mancata “concorrenza del pagamento delle riparazioni eseguite
pagina2 di 3 dalla ditta cessionaria”), anche per l'assenza di qualsiasi atto di recesso espresso e in forma scritta dal contratto di cessione da parte della cessionaria. Quest'ultima, invero, non solo non ha esercitato il diritto unilaterale di recesso con la forma del contratto costitutivo del rapporto alla cui risoluzione sarebbe stato preordinato, ma neppure ha dimostrato con fatti o atti concludenti di volerlo esercitare
(l'attrice, in effetti, non ha dimostrato di aver ricevuto formale atto di diffida al pagamento della fattura n. 380/20 da parte dell' ). Controparte_2
In conclusione, l'odierna attrice risulta priva della legittimazione attiva e pertanto la sua domanda dev'essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, valori minimi con riferimento a tutte le fasi del giudizio in applicazione del criterio del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Rigetta la domanda dell'attrice;
-Dichiara tenuta e condanna l'attrice alla rifusione delle spese a favore della convenuta che liquida in € 3.809 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Venezia, 6.09.2025 Il Giudice
Dott. Carlo Azzolini
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2811/2024 RG promossa con atto di citazione notificato in data 9.02.2024 e vertente tra in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Guido Simonetti e Michela Vianello del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
-attrice- contro
Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Cesare del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
-convenuta- avente ad oggetto: assicurazione contro i danni;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza d.d. 26.06.2025; per le seguenti ragioni della decisione in FATTO e DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto Parte_1 dinanzi a questo Tribunale la compagnia assicuratrice per sentirla Controparte_1 condannare al pagamento a suo favore dell'indennizzo dovuto ai sensi della polizza contro il rischio di furto e rapina n. 1/52017/30/172119969 sottoscritta in relazione all'autovettura dell'autovettura Alfa Romeo Giulia tg. FR 555 HH (oggetto di furto di alcune sue componenti nella notte del 27.06.2020 in Cavarzere ove l'aveva parcheggiata il l.r. della società), oltre ad interessi ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria del capitale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dal dovuto al saldo ed interessi legali, con vittoria di spese di lite e rimborso delle spese di mediazione. Con comparsa di risposta si è costituita la compagnia assicuratrice Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per avere la
[...] stessa ceduto in data 18.07.2020 il proprio credito all'indennizzo di polizza nei propri confronti a favore dell' , cui l'assicurata si era rivolta per Controparte_2 procedere con l'installazione dei componenti sottratti a seguito dell'asserito furto (doc. 1-3) e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto. Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., in replica all'eccezione preliminare avversaria, la società attrice, pur confermando di aver ceduto all' Controparte_3
(v. doc. 1 convenuta) il proprio credito consistente nell'indennizzo in forza della polizza assicurativa, ha allegato che la autocarrozzeria cessionaria, a fronte del rifiuto del pagamento pagina1 di 3 dell'indennizzo da parte della Compagnia, l'aveva diffidata a provvedere al saldo della fattura n.
380/20 per l'importo di € 37.593,01; importo, questo poi integralmente saldato a mezzo di assegni (doc. 15) sottoscritti dal titolare dell'autocarrozzeria, tale Persona_1
La convenuta, oltre ad evidenziare che la somma versata in assegni non corrispondeva a quella di cui in fattura, ha a questo punto eccepito nuovamente la carenza di legittimazione attiva della società attrice sotto altro profilo, rilevando, in particolare, che il soggetto sottoscrittore degli assegni dati in pagamento alla carrozzeria, tale contrariamente a quanto addotto Persona_1 dall'attrice, non era né il l.r. della società né sua socia all'epoca del pagamento (come si evincerebbe dalla visura camerale sub doc. n. 8) con conseguente impossibilità, per la Compagnia, di pagare Overall S.p.a., altrimenti esponendosi alla futura ripetizione delle somme da parte della tante la mancata prova che quest'ultima sia stata rifusa dalla società attrice. Per_1
Preso atto di un tanto, il GI, considerato che -sottoscrivente gli assegni a Persona_1 favore della non risultava al momento dell'emissione degli assegni, giusta Parte_2 documentazione prodotta dalla convenuta, né legale rappresentate né socia della società attrice, ne ha disposto la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c.. Dichiarata la contumacia di cui erano stati ritualmente notificati gli atti del Persona_1 giudizio, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione e superflua la prova orale, ha rimesso la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. La causa passa ora in decisione.
L'eccezione preliminare di parte convenuta di carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice è fondata. E' pacifico e documentale che in data 18.07.2020 in qualità di cedente, Parte_1 abbia ceduto “irrevocabilmente” all' , in qualità di cessionaria, il Controparte_2 credito costituito dall'indennizzo dovuto in forza della polizza sopra descritta. Le parti, nell'atto di cessione, avevano espressamente pattuito che “la cessione…deve intendersi fino a concorrenza del pagamento delle riparazioni eseguite dalla ditta cessionaria e terzi incaricati resesi necessarie a seguito del sinistro e delle spese accessorie, di assistenza legale e tecnica, compreso il fermo tecnico”.
Nella fattispecie, per quanto qui rileva, l'ammontare delle riparazioni individuato dall'Autocarrozzeria nella fattura n. 380/2020 d.d. 16.10.2020 era di € 37.593,01 (tanto che proprio tale importo era stato richiesto dall'Autocarrozzeria, quale cessionaria del credito all'indennizzo, nei confronti di . CP_1
Ora, la somma corrisposta all' da come Controparte_2 Persona_1 evidenziato terza rispetto ad in relazione alla predetta fattura n. 380/2020 Parte_1 mediante cinque assegni ammonta complessivamente all'inferiore somma di € 36.779,07 cosicché, anche a voler astrattamente considerare il pagamento della come adempimento del terzo Per_1 all'obbligazione di pagamento divenuta nuovamente attuale dopo il diniego all'indennizzo opposto dalla Compagnia alle richieste di indennizzo della cessionaria, non potrebbe dirsi comunque caducato, con tale parziale pagamento, l'efficacia del contratto di cessione del credito giacché non sarebbe stato pienamente soddisfatto il credito dell' per l'opera di riparazione Controparte_2 prestata. Inoltre, la permanente efficacia della cessione del credito -determinante la carenza di legittimazione attiva in capo ad deve affermarsi, oltre che per tale ragione di Parte_1 fatto (afferente, come osservato, la mancata “concorrenza del pagamento delle riparazioni eseguite
pagina2 di 3 dalla ditta cessionaria”), anche per l'assenza di qualsiasi atto di recesso espresso e in forma scritta dal contratto di cessione da parte della cessionaria. Quest'ultima, invero, non solo non ha esercitato il diritto unilaterale di recesso con la forma del contratto costitutivo del rapporto alla cui risoluzione sarebbe stato preordinato, ma neppure ha dimostrato con fatti o atti concludenti di volerlo esercitare
(l'attrice, in effetti, non ha dimostrato di aver ricevuto formale atto di diffida al pagamento della fattura n. 380/20 da parte dell' ). Controparte_2
In conclusione, l'odierna attrice risulta priva della legittimazione attiva e pertanto la sua domanda dev'essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, valori minimi con riferimento a tutte le fasi del giudizio in applicazione del criterio del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Rigetta la domanda dell'attrice;
-Dichiara tenuta e condanna l'attrice alla rifusione delle spese a favore della convenuta che liquida in € 3.809 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Venezia, 6.09.2025 Il Giudice
Dott. Carlo Azzolini
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