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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/12/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 98/2018 vertente
TRA
Parte_1
P.I. , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata Botricello (CZ), via Progresso n. 23, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Procopio, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
e
P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale S. Cosmai n. 16, presso lo studio dell'avv. Gianluca Vetere, che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce alla memoria di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: compravendita.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla decadenza della parte attrice dal diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta e sulla prescrizione dell'azione di garanzia, eccepite dalla parte convenuta.
Le eccezioni sono infondate e vanno disattese.
In via preliminare, ha eccepito la decadenza della società agricola Controparte_1 dal diritto di far valere i vizi dell'impianto di produzione di pellet-legno, Parte_1 oggetto del contratto di vendita del 28.07.2015, per non averli denunziati entro il termine di otto giorni dalla scoperta per come disposto dall'art. 1495, comma 1, c.c.; ha altresì eccepito la prescrizione dell'azione di garanzia per decorso del termine annuale stabilito dall'art. 1495, comma 3, c.c.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1495 c.c., il compratore decade dal diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge (comma 1); la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato (comma 2); in ogni caso, l'azione si prescrive in un anno dalla consegna
(comma 3).
Con riguardo alla prescrizione dell'azione di garanzia, la più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “in tema di compravendita, il comportamento del venditore - nella specie consistito in successivi interventi di riparazione della cosa venduta - è incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza dei vizi e costituisce, ai sensi dell'art 2944 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia, di cui all'art. 1495, comma 3, c.c.” (Cass. n. 33380 del 30/11/2023, Rv. 669444 - 01).
In altri termini, secondo il riportato orientamento giurisprudenziale – che si condivide – la condotta del venditore che si adoperi per la riparazione del bene venduto interrompe il decorso della prescrizione dell'azione di garanzia in quanto costituisce riconoscimento implicito (per fatti concludenti) dell'esistenza dei vizi lamentati dall'acquirente.
Il medesimo principio trova applicazione anche in tema di decadenza dell'acquirente dal diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta.
Invero, secondo Cass. n. 8775 del 03/04/2024 (Rv. 670730 - 01) “in tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in pagina 2 di 22 cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa. (Fattispecie concernente fornitura di calzature in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata ed affermato che alcuna decadenza può esservi in caso di obbligo, assunto dalla fornitrice, di sostituire o riparare la merce all'esito della contestazione dei vizi, trattandosi di un'ipotesi di tacito riconoscimento degli stessi)”.
Anche in tal caso, dunque, la condotta del venditore diretta alla riparazione/sostituzione della cosa venduta equivale a riconoscimento implicito (o per fatti concludenti) dei vizi lamentati dal compratore che esonera quest'ultimo dalla denunzia dei vizi stessi entro il termine di otto giorni dalla scoperta.
Ciò rilevato, nel caso di specie, dalle stesse deduzioni formulate nell'atto di citazione (v.
p. 2) e dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice si evince che, già a fronte della prima denuncia avanzata da circa la presenza di anomalie Parte_1 nell'impianto acquistato, provvedeva alla sostituzione di taluni pezzi Controparte_1 di ricambio (v. bolla di intervento del 22.09.2015, allegato n. 3 al fascicolo di parte attrice, ove si evince anche che la riparazione andava a buon fine); sempre per stessa ammissione di parte attrice, la parte convenuta avrebbe eseguito nel tempo ulteriori interventi diretti alla rimozione dei vizi che di volta in volta l'impianto presentava (v. bolle di intervento del servizio di assistenza tecnica del 12.05.2017, del 02.09.2017, del
16.09.2017 e del 26.09.2017, rispettivamente allegati n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9 al fascicolo di parte attrice).
Dunque, in ossequio al principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità nelle pronunce su riportate, deve escludersi che la parte attrice sia decaduta dal diritto di far valere i vizi della cosa venduta, in quanto la condotta della società venditrice, diretta alla riparazione della cosa venduta, vale come implicito riconoscimento dei vizi lamentati dall'acquirente ed esonera quest'ultima dal denunziarli formalmente entro il termine di otto giorni dalla scoperta;
allo stesso modo, tale condotta costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione dell'azione di garanzia sicché, considerando che l'ultimo intervento di riparazione documentato è stato eseguito il
26.09.2017, al momento della iscrizione della domanda a ruolo, avvenuta il 19.01.2018, la prescrizione non risulta maturata.
In definitiva, per i motivi esposti, le eccezioni sollevate in via preliminare dalla parte convenuta vanno disattese.
2. Sulla domanda attrice di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta. La domanda è infondata e va disattesa. pagina 3 di 22 La società agricola ha agito per la risoluzione del contratto del Parte_1
28.07.2015 con il quale avrebbe acquistato da un impianto di Controparte_1 produzione pellet-legno 400-500 kg/h al prezzo di € 195.000,00, oltre IVA, deducendo in primo luogo la presenza di gravi vizi, mai eliminati dalla venditrice, che avrebbero reso il bene compravenduto inidoneo all'uso cui è destinato;
conseguentemente, ha chiesto condannarsi la parte convenuta alla restituzione del prezzo di vendita dell'impianto nonché al pagamento dell'importo di € 141.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, anche in termini di danno all'immagine professionale.
A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto che sin dalle prime operazioni di montaggio, eseguite dalla società convenuta a partire dal mese di settembre 2015, l'impianto avrebbe presentato delle anomalie e che in data 22.09.2015 la società
[...] aveva già provveduto alla sostituzione di taluni pezzi di ricambio;
che, nel CP_1 tempo, la società venditrice avrebbe eseguito ulteriori interventi tecnici nel tentativo di eliminare i vizi di volta in volta riscontrati nell'impianto acquistato ma nessuno di essi si sarebbe rivelato risolutivo, tanto che la produzione di pellet non sarebbe mai stata avviata;
che, a causa del ritardo nella consegna definitiva e dei continui interventi sull'impianto, con nota del 28.01.2017 l'attrice avrebbe denunciato alla convenuta i vizi della cosa venduta ed eccepito l'inadempimento contrattuale.
Costituitasi in giudizio, nel merito ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, contestandole sia nell'an che nel quantum debeatur.
Secondo l'assunto difensivo di parte convenuta, l'impianto fornito alla società attrice sarebbe stato pienamente funzionante, tanto che sin dalla consegna sarebbe stato utilizzato per la produzione e la commercializzazione di pellet;
la società attrice in più occasioni avrebbe chiesto l'intervento dei tecnici della convenuta i quali si sarebbero sempre resi disponibili anche per eseguire le operazioni più semplici e basilari;
i vizi lamentati dalla società attrice sarebbero imputabili esclusivamente all'imperizia dei suoi soci e proprio l'inettitudine degli utilizzatori nell'utilizzare correttamente la macchina avrebbe portato all'incendio di parte dell'impianto, denunciato con missiva del
24.10.2017.
Così compendiate le deduzioni di parte, occorre ora rilevare che, ai sensi dell'art. 1490, comma 1, c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
pagina 4 di 22 In tali ipotesi, il compratore può domandare, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (art. 1492, comma 1, c.c.).
In caso di risoluzione del contratto, il venditore deve restituire al compratore il prezzo e rimborsare le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (art. 1493, comma 1, c.c.).
In ogni caso, il venditore è tenuto a risarcire il danno al compratore se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa e deve altresì risarcire i danni derivanti dai vizi della cosa (art. 1494, commi 1 e 2, c.c.).
Ciò posto, nel caso di specie, gli elementi probatori raccolti in sede istruttoria hanno escluso la presenza di vizi che abbiano reso l'impianto per la produzione di pellet inidoneo all'uso, sicché non meritevole di accoglimento risulta la domanda di risoluzione del contratto di vendita del 28.07.2015 avanzata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 1492 c.c.
Per come risulta agli atti, invero, l'attività di produzione di pellet-legno è stata avviata da Parte_1
Tanto emerge dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte convenuta che ritrae numerosi sacchi di pellet posizionati su pedane di legno e collocati all'interno di un capannone (v. foto allegate alla comparsa di costituzione e risposta), oltre che dalle concordanti dichiarazioni rese dai testi escussi in sede istruttoria, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare (v. deposizione testimoniale di , Testimone_1 dipendente della società che all'udienza dell'08.10.2019 ha Controparte_1 dichiarato: “È vero il capo n. 13, riconosco dalle foto che mi vengono mostrate il pellet prodotto, idoneo alla vendita”; v. deposizione testimoniale di , Testimone_2 all'epoca dei fatti collaboratore esterno della società che all'udienza Controparte_1 del 28.06.2021 ha dichiarato: “Confermo anche il 13° capitolo di prova. Io stesso ho visto i sacchi di pellet nel magazzino della ”; v. deposizione testimoniale di Pt_1
, ingegnere che ha redatto la consulenza di parte attrice, il quale, escusso Testimone_3 all'udienza del 14.03.2022, ha dichiarato: “Riconosco nelle foto allegate al fascicolo di parte convenuta ed in comparsa di costituzione e risposta sacchi di pellet presenti sul posto”; v. deposizione testimoniale di , dipendente della società Testimone_4 [...]
il quale, escusso all'udienza del 16.01.2024, ha dichiarato: “Sto vedendo le CP_1 foto che mi si mostrano adesso – allegate alla comparsa di costituzione e risposta – ma fisicamente non le ho viste. Però riconosco il capannone della ”, “La produzione Pt_1 di pellet è iniziata agli inizi del 2016”, “Non è vero che nonostante l'intervento dei tecnici della società convenuta l'impianto non è mai entrato in produzione. Ci sono le pagina 5 di 22 foto che dimostrano il contrario”; v. deposizione testimoniale di , Testimone_5 padre dell'amministratore della società il quale, escusso all'udienza Controparte_1 del 16.01.2024, ha dichiarato: “Confermo che la , utilizzando l'impianto secondo Pt_1 le istruzioni impartite dalla ha prodotto pellet. Io personalmente ho CP_1 visto pedane di pellet prodotte con le nostre macchine ma non posso confermare le foto che mi vengono mostrate, allegate alla comparsa di costituzione e risposta, perché non sono state scattate da me”, “Non è vero che nonostante l'intervento dei tecnici della società convenuta l'impianto non è mai entrato in produzione. L'impianto è entrato in produzione ma non ricordo quando”).
L'avvenuta produzione di pellet-legno è stata accertata anche dal CTU, ing. Per_1
il quale, nella perizia a sua firma (in atti), ha individuato l'inizio dell'attività
[...] produttiva nel mese di gennaio 2017 (v. p. 6 della perizia, ove si legge “Ci si riporta a quanto riferito sullo studio dei consumi di energia elettrica esposto al § 2.3.21 della presente relazione che ha individuato, nel mese di gennaio 2017, l'iniziale funzionalità dell'impianto. La foto a fianco, fornita dalla su richiesta di informazioni in Pt_1 merito, raffigura la produzione in proprio del primo sacco di pellet. La data dello scatto del 04/01/2017 confermerebbe il periodo desunto nel paragrafo citato”).
Per come rilevato dal CTU esaminando i documenti forniti dalle parti in causa, nel giugno 2017 l'impianto “ha subito un incendio che ha danneggiato il silo di stoccaggio posto all'esterno riducendone l'altezza e quindi la capienza”; la società CP_1 ha sin da subito provveduto alle necessarie operazioni di riparazione che ha
[...] concluso nel settembre 2017 e la funzionalità dell'impianto è sembrata riavviarsi ma poi si è arrestata definitivamente;
nel novembre 2018, ha disdetto il contratto Parte_1 di fornitura dell'energia elettrica mentre, in data del 31 gennaio 2018, la società, dedita alla produzione di pellet e tronchetti per riscaldamento, è stata dichiarata inattiva. Ad oggi l'impianto risulta abbandonato (v. pp. 2 e 3 della CTU).
In primo luogo, dunque, può dirsi accertato che la società attrice ha prodotto sacchi di pellet-legno utilizzando l'impianto acquistato dalla società convenuta, sicché, seppur esistenti, i vizi lamentati non risultano di entità tale da rendere la cosa venduta inidonea all'uso cui era destinata.
Ciò è quanto emerge dal tenore delle dichiarazioni testimoniali, ove si evince, innanzitutto, che la società venditrice, al termine del montaggio del quale era stata contrattualmente onerata, ha provveduto al collaudo della macchina, con esito positivo, senza ricevere a riguardo alcuna contestazione da parte dell'acquirente (v. contratto di vendita n. 2/2015 del 28.07.2015 in cui si legge che le parti ponevano il montaggio e il pagina 6 di 22 collaudo a carico della venditrice e v. condizioni generali di vendita ove, all'art. 2, si legge: “Prima della consegna verrà eseguito, presso la fabbrica del venditore, il collaudo della macchina che deve essere consegnata. Il collaudo sarà effettuato secondo le norme in uso presso il venditore. Se il montaggio è eseguito dal compratore, saranno fornite le necessarie istruzioni. Nel caso il compratore affidi il montaggio al venditore, sarà a disposizione il personale specializzato del venditore […]”, allegati n. 2 al fascicolo di parte attrice;
v. deposizione testimoniale di , il quale, Testimone_1 escusso all'udienza dell'08.10.2019, ha dichiarato: “Confermo la circostanza di cui al capo 1) della memoria di parte convenuta. Mi sono recato sul posto per provvedere al montaggio dell'impianto insieme ad altri colleghi”; “Confermo la circostanza di cui al capo 2) posso dire che la ha montato l'impianto nell'arco di un anno e CP_1 che l'impianto è stato collaudato più o meno 3 anni fa, ovvero nel 2016”; “Quanto al capo 3) posso dire che ero presente al collaudo il macchinario funzionava regolarmente tanto è vero che è stata firmata dal titolare della non ricordo quale dei due, la Pt_1 scheda di funzionamento”; v. deposizione testimoniale di , il Testimone_2 quale, escusso all'udienza del 28.06.2021, ha dichiarato: “Confermo anche che la
a montato e collaudato l'impianto fornito alla ”; “Vero è che CP_1 Pt_1 il collaudo è stato positivo atteso che i macchinari montati presso la Pt_1 funzionavano”; v. deposizione testimoniale di , il quale, escusso Testimone_6 all'udienza del 14.03.2022, ha dichiarato: “Confermo entrambi i capitoli (n.d.r. 2 e 3).
Ho contribuito anche io al collaudo”; v. deposizione del teste , il quale, Testimone_4 escusso all'udienza del 16.01.2024, ha dichiarato: “Confermo che la CP_1 ha montato e collaudato l'impianto per la produzione pellet fornito alla Parte_1
Questo so perché quando abbiamo fatto il collaudo della parte essiccazione io ero presente”; “Posso dire con certezza che la parte essiccazione funzionava al 100% perché l'ho fatta io, per il resto mi è stato riferito che è andata a buon fine anche la parte cubettatura”; v. deposizione del teste , il quale, escusso Testimone_5 all'udienza del 16.01.2024, ha dichiarato: “Confermo che la ha CP_1 montato e collaudato l'impianto per la produzione pellet fornito alla Parte_1
Questo lo so perché sono stato io che ho fatto la commessa di vendita alla ”; Pt_1
“Confermo che l'esito del collaudo è stato positivo in quanto i macchinari montati presso la funzionavano. Non ho partecipato al collaudo ma mi è stato Parte_1 riferito dagli operatori che se ne sono occupati in sede di riunione avvenuta dopo il collaudo in azienda”; “Noi sappiamo che quando montiamo un impianto facciamo le prove davanti al cliente e in questo caso al momento del collaudo i clienti erano soddisfatti”).
pagina 7 di 22 Non risultano deposizioni di segno contrario, né la parte attrice ha prodotto elementi probatori idonei a smentire quanto concordemente dichiarato dai testimoni escussi.
È altresì emerso che i tecnici della società venditrice hanno tenuto dei corsi di formazione in cui illustravano al personale della parte acquirente le modalità di funzionamento dell'impianto di produzione pellet-legno, dando istruzioni per il corretto utilizzo della macchina, e hanno fornito assistenza intervenendo sui malfunzionamenti di volta in volta segnalati dalla società attrice senza ricevere dalla stessa alcuna riserva e/o contestazione (v. bolle di intervento del 22.09.2015, del 12.05.2017, del 02.09.2017, del
16.09.2017 e del 26.09.2017, all. n. 3, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 8 al fascicolo di parte attrice;
v. deposizione del teste , escusso all'udienza dell'08.10.2019, il quale Testimone_1 ha dichiarato: “È vera la circostanza n. 4), in sede di collaudo e anche dopo, abbiamo mostrato ai titolari della le modalità di funzionamento dell'impianto specificando Pt_1 che era importante per il buon funzionamento di quell'impianto. L'impianto per cui è causa non era dotato di rilevatore automatico di umidità perché ciò non era possibile”;
“È vero il capitolo n. 5), sono intervenuto insieme ad altri tecnici perché era stato utilizzato materiale non idoneo. Abbiamo sbloccato l'impianto e riparato i danni creati dal malfunzionamento”; “In ordine al capitolo n. 6, posso dire che l'esito dei nostri interventi è sempre stato positivo, la scheda veniva sempre firmata dai titolari della che non facevano osservazioni. Nel corso degli interventi ogni volta spiegavamo Pt_1 ai sigg.ri e come utilizzare l'impianto”; “Riguardo al capo 7 posso Pt_1 Pt_1 dire che i nostri interventi si rendevano necessari in quanto i sigg.ri e Pt_1
non so riferire se altri dipendenti maneggiavano l'impianto, non lo Pt_1 utilizzavano in maniera corretta, ossia impiegavano del materiale non idoneo, miscelando insieme al cippato altro materiale non idoneo e ad una umidità non corretta.
Un altro motivo di malfunzionamento era il fatto che non utilizzavano l'impianto per come doveva accadere”; “È vero il capo 8, preciso che oltre ai danni all'impianto con utilizzo di una umidità superiore al 14% si produce pellet non buono e si creano danni alla macchina”; “È vero il capo n. 9 e anche il capo 10; preciso che l'umidità inferiore provoca ancora più danni”; “Quanto al capo n. 11, posso precisare che utilizzando cippato di castagno con umidità inferiore si produce pellet facile a sfarinarsi ed il bloccaggio della trafila”; “[…] l'umidità veniva misurata con l'idrometro e il rilevatore di temperatura. Tali strumenti erano in nostra dotazione e avevano suggerito ai sigg.ri e di utilizzarli sempre”; “[…] durante gli interventi l'impianto veniva Pt_1 Pt_1 pulito del materiale che non era idoneo. Dopo aver utilizzato il cippato di castagno il macchinario funzionava e produceva pellet”; “Sul capo 12, posso confermare che l'utilizzo del cippato con umidità superiore al 14% impedisce il compattamento del
pagina 8 di 22 pellet che si presenta con un diametro superiore ai 6 mm”; v. deposizione del teste
, il quale, escusso all'udienza del 28.06.2021, ha dichiarato: Testimone_2
“Confermo, altresì, la circostanza di cui al 4 capitolo di prova della memoria di parte convenuta. Tanto so perché io stesso ero presente. Io stesso diedi le istruzioni circa il corretto funzionamento dell'impianto ai titolari della , per quanto riguarda le Pt_1 fasi tecniche di mia competenza. Infatti, l'impianto ha più fasi di lavorazione e anche i miei colleghi hanno fornito le istruzioni relative alle altre fasi di impiego dell'impianto”; “Confermo anche il 5° capitolo di prova. Io stesso sono intervenuto, dopo il montaggio, per sbloccare i macchinari e riattivarne il funzionamento”;
“Confermo che i sigg.ri e hanno sempre regolarmente firmato Pt_2 Pt_1 per accettazione, senza riserve o contestazione, i verbali o rapporti di intervento di cui non ha neanche bisogno di esaminare in quanto ciò avvenne in mia presenza, dopo i miei interventi”; “Confermo che gli interventi richiesti dalla si rendevano Pt_1 necessari perché i sigg.ri e non utilizzavano correttamente i Pt_2 Pt_1 macchinari, non rispettavano le sequenze dei comandi oppure ancora utilizzavano materiali diversi dal cippato di castagno o, ancora, utilizzavano biomasse con percentuali di umidità inferiori al 10% o superiori al 14%”; “Confermo che l'impiego di materiale legnoso con umidità superiore al 14% produce una patina nella fascia di lavoro della trafila che causa il blocco dei rulli e la perdita di regolazione”; “Confermo che l'uso di biomasse o materiale legnoso con umidità superiore al 14% determina il blocco della pressa cilindrica”; “È vero anche che l'uso di biomassa con percentuali di umidità inferiori al 10%, ossia biomassa abbastanza secca, causa il surriscaldamento dei macchinari e, anche in questo caso, il blocco dei rulli”; “Sì, è vero. Essendo troppo secco, perché inferiore al 10% di umidità, la biomassa produce pellet di piccole dimensioni, facile a sfarinarsi a causa di un ostacolo alla compattazione”; “Confermo anche la domanda n. 12. Se l'umidità è troppo alta, perché superiore al 14%, la biomassa (il cippato di castagno) non viene spinta all'esterno e, quindi, si impedisce la formazione del pellet”; “Confermo anche l'ultima domanda. A seguito dei nostri interventi, il macchinario riprendeva a funzionare a riprova del fatto che il blocco era causato dall'inosservanza delle istruzioni impartite”; v. deposizione del teste Tes_6
, il quale, escusso all'udienza del 14.03.2022, ha dichiarato: “Quando noi
[...] siamo andati lì abbiamo lasciato l'impianto funzionante. Noi intervenivamo perché l'impianto si bloccava, ma a seguito del nostro intervento non si bloccava più”;
“Confermo (n.d.r. il capitolo 7). Abbiamo riscontrato queste due anomalie”; “Preciso che la probabilmente utilizzava un materiale diverso da quello indicato. Non Pt_1 ero presente al momento dell'utilizzo”; “Confermo (n.d.r. il capitolo 8). Anche in questa ipotesi particolare abbiamo riscontrato questo problema”; “Abbiamo misurato con pagina 9 di 22 l'igrometro la percentuale di umidità del materiale ed abbiamo accertato una percentuale di umidità superiore al 14%”; “Desumo che l'inceppamento da noi accertato sull'impianto fosse dipeso da inosservanza delle istruzioni di funzionamento”;
v. deposizione del teste , il quale, escusso all'udienza del 14.03.2022, ha Testimone_7 dichiarato: “Ricordo che la macchina era bloccata. Ho accertato l'utilizzo di biomassa con percentuale di umidità diverse dal 10-14% tramite l'igrometro. Non ho verificato l'utilizzo di cippato diverso da quello di castagno”; “Ho desunto dal problema che
l'inceppamento fosse dipeso dall'inosservanza delle istruzioni. Ho fatto ripartire la macchina e siamo rimasti sul posto insieme a loro e abbiamo prodotto pellet e le macchine funzionavano”; v. deposizione del teste , il quale, escusso Testimone_4 all'udienza del 16.01.2024, ha dichiarato: “è vero che è stato fatto un corso per l'utilizzo della macchina però mi è stato riferito dal tecnico che ha fatto personalmente il corso – essendo io adibito a lavoro d'ufficio – che spesso non c'era sempre la stessa persona a seguire il corso. Non so se al corso fossero presenti i titolari della i Parte_1 sigg.ri e . Posso dire con certezza che nella prassi durante il Pt_2 Pt_1 corso viene detto al cliente che l'umidità del materiale da cubettare dev'essere compresa fra il 10 ed il 14%. Io non sono mai presente ai corsi”; “confermo che, dopo l'installazione dell'impianto, i tecnici della a seguito delle richieste CP_1 dei sigg.ri e , sono intervenuti sull'impianto di produzione di Pt_2 Pt_1 pellet acquistato dalla e ne hanno sbloccato i macchinari riattivandone il Parte_1 funzionamento. Ci sono i fogli di lavoro”; “Confermo che, per come emerge dai rapporti di intervento redatti dai tecnici della – allegati alla Consulenza di CP_1 parte redatta dall'Ing. come allegato n. 3 che mi si mostrano – l'esito degli Tes_3 interventi è stato sempre positivo e, comunque, non è mai stata sollevata alcuna contestazione o semplice riserva. Preciso che dagli interventi che sono stati realizzati posso desumere che la macchina non è stata utilizzata a dovere perché su ogni foglio di rapporti si leggono “sostituzioni componenti”, “blocco di elementi”. Non ero presente però agli interventi di cui ai fogli che leggo e mi baso sugli stessi per rispondere”;
“Probabilmente chi lo usava, non so chi, utilizzava materiale di dimensioni non conformi all'impianto o umidità diverse da quelle indicate. Che sia castagno o faggio per l'impianto è irrilevante, è rilevante nella cubettatura. Questa ipotesi nel caso per cui c'è questa causa non l'ho mai verificata. Dico questo in base a quello che leggo e alla mia esperienza”; “è vero che se utilizzo un materiale con umidità diversa rispetto a quella indicata si può bloccare la macchina e le temperature all'interno della macchina possono salire, quando l'umidità è superiore al 14%, mentre se è inferiore al 10% il materiale che entra esce dalla trafila senza essere pellettizzato, entra segatura ed esce segatura. Per quanto riguarda la regolazione dei rulli, essi ogni 4 giorni vanno regolati, pagina 10 di 22 va verificato se la regolazione è corretta sennò rovinano la macchina. Un operatore semi esperto se ne accorge ancor prima di pellettizzare se i rulli sono a posto o meno ad orecchio. Non so rispondere sulla formazione della patina. Posso però precisare che si forma uno strato di materiale all'interno della trafila se l'umidità non è giusta, se i rulli non sono regolati a dovere, se la trafila è consumata, ma questo accade dopo centinaia di ore di lavoro”; “Se l'umidità è inferiore al 10% non produce il surriscaldamento dei macchinari ma impedisce la pellettizzazione”; “Se uso qualunque tipo di materiale che ha una umidità inferiore al 10%, si produce pellet di piccole dimensioni facile da sfarinarsi. Le dimensioni corrette dovrebbero essere di 6 mm di diametro e 20 mm di lunghezza. Questa è la dimensione standard. Queste dimensioni non possono essere realizzate se l'umidità non è nel range prestabilito”; “Confermo che l'impiego di cippato di castagno con umidità superiore al 14% impedisce il compattamento del pellet il cui diametro supera la misura di 6 mm. Il pellet esce con il diametro di 6 mm ma subito dopo a causa dell'umidità eccessiva si gonfia. Ho dichiarato queste cose in base alla mia esperienza professionale di progettista degli impianti, ma in questo caso mi sono occupato soltanto della parte essiccazione”; “Confermo che, quando i tecnici della sono intervenuti a seguito di problemi segnalati dai sigg.ri CP_1
e , hanno sempre rimesso in funzione l'impianto e presumo, Pt_1 Pt_2 perché non l'ho verificato, che l'inceppamento era dipeso dall'inosservanza delle istruzioni di funzionamento e soprattutto dalla inesperienza. Quando erano presenti i nostri tecnici l'impianto funzionava regolarmente. Una volta che se ne andavano, dopo qualche giorno ricevevamo nuovamente la chiamata”; v. deposizione del teste Tes_5
, il quale, escusso all'udienza del 16.01.2024, ha dichiarato: “Io non ero
[...] presente ma so quali sono le istruzioni che noi diamo ai tecnici la mattina prima di partire e posso dire che i tecnici della erano tenuti ad illustrare ai CP_1 titolari della - i sigg.ri e - le modalità di Parte_1 Pt_2 Pt_1 funzionamento dell'impianto, specificando la necessità di utilizzare cippato di castagno con umidità compresa fra il 10 ed il 14%”; “è vero che, dopo l'installazione dell'impianto, i tecnici della a seguito delle richieste dei sigg.ri CP_1
e , sono intervenuti sull'impianto di produzione di pellet Pt_2 Pt_1 acquistato dalla e ne hanno sbloccato i macchinari riattivandone il Parte_1 funzionamento. Tanto posso dire perché gli operatori della non seguivano i Pt_1 consigli dati dai nostri tecnici”; “Confermo che, per come emerge dai rapporti di intervento redatti dai tecnici della allegati alla Consulenza di parte CP_1 redatta dall'Ing. come allegato n. 3 che mi si mostra – l'esito degli interventi è Tes_3 stato sempre positivo e, comunque, non è mai stata sollevata alcuna contestazione o semplice riserva. Questo posso dire perché dopo ogni intervento veniva redatto un pagina 11 di 22 rapporto che quelli della controfirmavano e che gli ingegneri della Pt_1 CP_1 isionavano per verificare se ci fossero problemi”; “Confermo che tali interventi
[...] si rendevano necessari perché i sigg.ri e - o i loro dipendenti – Pt_2 Pt_1 non sapevano come gestire il funzionamento dell'impianto anche dopo svariati training che avevano fatto. Questo posso dire dalle telefonate che queste persone mi facevano in cui si lamentavano della mancata uscita del pellet, del fatto che il pellet si gonfiasse e altre cose”; “Confermo che l'utilizzo di materiale legnoso con umidità superiore al 14% produce una patina, all'interno della fascia di lavoro della trafila che causa il blocco dei rulli e la perdita di regolazione. Se la biomassa non ha la giusta umidità, il pellet o si gonfia se l'umidità è superiore al 14 % e dopo si sbriciola causando intasamento alla macchina, oppure se è inferiore al 10 % non il pellet non esce, esce solo polvere”;
“Confermo che il bloccaggio della pressa cilindrica era stato causato dall'impiego di materiale legnoso - ossia “biomassa” - a percentuali di umidità superiore al 14%. Questo posso dire in base al principio tecnico applicabile a questa specifica ipotesi. Io sono un titolare dell'azienda non faccio interventi”; “Confermo che l'utilizzo di materiale legnoso con umidità inferiore al 10% produce il surriscaldamento dei macchinari con conseguente bloccaggio dei rulli”; “Confermo che, utilizzando cippato di castagno con umidità inferiore al 10%, si produce pellet di piccole dimensioni facile da sfarinarsi”; “Confermo che l'impiego di cippato di castagno con umidità superiore al 14% impedisce il compattamento del pellet il cui diametro supera la misura di 6 mm., perché è pieno di acqua e si gonfia”; “Confermo che, quando i tecnici della CP_1 sono intervenuti a seguito di problemi segnalati dai sigg.ri e
[...] Pt_1
, hanno sempre rimesso in funzione l'impianto constatando che Pt_2
l'inceppamento era dipeso dall'inosservanza delle istruzioni di funzionamento. Questo so perché mi veniva riferito dai nostri tecnici in sede di riunione dopo l'intervento e i verbali venivano esaminati”).
La circostanza secondo la quale la parte convenuta avrebbe organizzato corsi di formazione per istruire il personale della società acquirente sul corretto funzionamento dell'impianto risulta confermata anche dalla stessa parte attrice laddove, in sede di risposta alle domande poste dal CTU, ha dichiarato: “Per quanto riguarda la formazione sull'uso dei macchinari confermiamo che è avvenuta sul posto” (v. p. 5 della CTU).
Dal tenore delle dichiarazioni testimoniali si evince, dunque, che i tecnici della società sono intervenuti in più occasioni, su richiesta della società attrice, Controparte_1 per sbloccare l'impianto inceppato, riscontrando un uso scorretto della macchina non conforme alle istruzioni impartite, e che all'esito di ogni intervento l'impianto tornava operativo. pagina 12 di 22 Tale ultima affermazione, in particolare, trova riscontro nell'assenza di contestazioni sull'operato dei tecnici della società convenuta, che la parte attrice ben avrebbe potuto sollevare nell'apposito spazio presente nelle bolle di servizio di assistenza tecnica (v. sezione “osservazioni”): risulta, invero, irragionevole non contestare – così di fatto approvandolo – un intervento tecnico che non abbia rimosso le cause del lamentato malfunzionamento. Si rileva che nella sola bolla del 22.09.2015 è stata inserita la seguente osservazione: “motore mescolatore pellettatrice riscalda più del dovuto”, ma la riparazione risulta comunque avvenuta con esito positivo (si legge, infatti, “riparazione ok”).
Può, dunque, affermarsi che i malfunzionamenti dell'impianto che di volta in volta la società attrice lamentava venivano sanati dai tecnici della parte convenuta e che, in ogni caso, essi non possono ritenersi univocamente riconducibili all'operato della società venditrice, ben potendo essere imputati ad un uso scorretto dell'impianto da parte dei produttori.
Invero, il CTU, in risposta al secondo quesito, ha riconosciuto solo in parte i vizi lamentati dalla parte attrice e, nello specifico, ne ha individuati tre ancora sussistenti al momento delle indagini peritali, descrivendoli ai par. 2.3.6, 2.3.7., 2.3.8.
Secondo il CTU, in particolare, la causa di tali vizi “è da ricercarsi nell'inadeguatezza di alcune componenti della cubettatrice e da modificazioni che hanno trasformato lo stato originario della macchina, compromettendone la capacità di rendimento e di rispondenza ai fini prestabiliti. La coclea trasportatrice non prevista nel contratto di acquisto ha sostituito il trasportatore a nastro e il vibrovaglio” (v. conclusioni).
Oltre a questi vizi, il CTU ne ha individuato un altro che risulta sussistere solo in parte all'attualità e che non sussisteva al momento della installazione, ossia la rottura del diaframma in plexiglass nei punti d'ispezione visiva e la loro mancata sostituzione, vizio descritto al par.
2.3.9. della perizia (v. p. 17 ove si legge: “alcune visiere in plexiglass risultano sostituite e sigillate;
altre però sono fissate con nastro adesivo;
in una è presente una lesione la cui origine, come rilevano le foto fornite dalla convenuta, è successiva all'installazione; un'altra presenta una griglia metallica su fenditura rettangolare assente all'origine”; v. p. 18 ove si legge: “la comparazione fra le foto effettuate in momenti temporali differenti dimostra che le visiere in plexiglass, nel periodo fra l'installazione dei macchinari e i rilievi di causa, hanno avuto senza alcun dubbio interventi di mantenimento, come risulta anche dai rapporti di assistenza tecnica. Laddove eseguiti a regola d'arte, di certo non inficeranno il funzionamento e la sicurezza dell'impianto”).
pagina 13 di 22 Ebbene, per come accertato dal CTU, i vizi descritti ai par. 2.3.6., par.
2.3.7 e par. 2.3.9
(quest'ultimo solo in parte) derivano da modificazioni che hanno trasformato lo stato originario della macchina, compromettendone la capacità di rendimento e di rispondenza ai fini prestabiliti, e che non risultano apportate dai tecnici della società convenuta (“Delle modificazioni di cui ai §§ 2.3.6; 2.3.7 e in parte 2.3.9, non se ne trova evidenza nei rapporti di assistenza tecnica della né come proprio CP_2 adempimento, né come contestazione alla committenza. Sulle modificazioni, entrambe le parti in causa escludono ogni addebito. Nel merito, lo scrivente ritiene utile ai fini del giudizio, salvo diverso avviso del Giudice, riportare i seguenti frames di una ripresa video che mostrano come, al momento dell'intervento tecnico della CP_2 fossero già presenti sulla macchina le trasformazioni esposte ai §§ 2.3.6 e 2.3.7”, v.
3.3. e 3.4. delle conclusioni).
In particolare, per quanto concerne il vizio di cui al par. 2.3.6, il CTU ha accertato che alla macchina “sono state apportate modifiche che ne hanno alterato la struttura in modo rilevante da non sembrare affatto la stessa. Da un'attenta analisi fra le foto si evidenzia quanto segue. Oltre alle già menzionate fenditure e griglia ③, al rubinetto idraulico ⑨, appare evidente come il condotto di emissione ② risulti in realtà ben più lungo di quello in foto, così da coprire non metà altezza del carter, ma tutta la sua estensione. La posizione del motore di aspirazione non è più al centro, ma alla base del carter stesso. Tali modifiche sono giudicate, da parte convenuta, non necessarie e non effettuate dai propri tecnici. In ogni caso, lo scrivente ritiene che il lavoro compiuto sulla macchina ha richiesto necessariamente una competenza qualificata”.
Quindi, da una parte, la società convenuta ha negato che tali modifiche – giudicate superflue – siano state apportate dai suoi tecnici;
d'altra parte, non risultano elementi probatori idonei a smentire tale rifiuto di addebito.
Per quanto concerne il vizio di cui al par.
2.3.7. il CTU osserva che “il nebulizzatore è in dotazione all'interno della macchina ma sprovvisto del collegamento idrico. Esso avrebbe dovuto immettere il giusto quantitativo di acqua al prodotto per raggiungere, quando necessario, il giusto apporto di umidità prima della cubettatura. Questa funzione è stata trasferita a un normale rubinetto idraulico posto a margine della fenditura praticata sul fronte del condotto di emissione e in prossimità del motore elettrico di aspirazione. Condizione che non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'Art.3 c. 3 lettera a) di cui al D. Lgs. n. 17/2010 e indicati nell'Allegato I” (v. pp. 14 e 15).
pagina 14 di 22 Anche con riferimento a tale modifica non risultano elementi probatori idonei a ricondurla all'operato dei tecnici della società convenuta.
Parimenti non imputabile alla società convenuta è la violazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori di cui all'allegato I al D.lgs. n. 17/2010 riscontrata dal CTU, posto che tali violazioni sono riconducibili ai vizi di cui ai par.
2.3.6. e 2.3.7. derivanti da modifiche strutturali non imputabili alla Controparte_1
(v.
3.5. delle conclusioni).
Per quanto concerne il vizio di cui al par.
2.3.9. della perizia, non vi sono elementi per affermare che esso abbia inficiato il funzionamento e la sicurezza dell'impianto in quanto esso non era presente al momento della installazione ma è stato riscontrato dal consulente tecnico solo al momento delle indagini peritali;
peraltro, le visiere in plexiglass sono state oggetto di interventi di manutenzione da parte dei tecnici della società convenuta e alcuna contestazione risulta a tal riguardo sollevata dalla parte convenuta (v. deposizioni dei testi , escusso all'udienza del 16.01.2024, Testimone_4
e , escusso all'udienza del 16.01.2024, concordi nel confermare che Testimone_5
“l'impianto fornito alla è stato dotato di visiere in plexiglas installate per Parte_1 poter controllare a vista le fasi della lavorazione”; v. bolla di intervento tecnico del 16.09.2017, allegato n. 8 al fascicolo di parte attrice, ove risulta avvenuto il montaggio di finestrelle in plexiglass silos e di nuove finestrelle ciclone e alcuna contestazione risulta elevata all'intervento eseguito).
Infine, in merito al vizio di cui al par. 2.3.8., il CTU osserva che l'impiego di un trasportatore a coclea in luogo del trasportatore a nastro e vibrovaglio “si può anche condividere qualora la scelta, come viene dichiarato dal CTP, sia legata ad esigenze tecnologiche e di spazio”; il CTU, tuttavia, ritiene “la considerazione oggettivamente non adatta al caso in esame, dal momento che lo stabilimento risulta molto ampio (circa mq. 300) e con due accessi carrabili attivi, come dimostra la planimetria sottostante”; inoltre, “l'ispezione della macchina ha evidenziato abrasioni da attrito prodotte dalla vite ad elica sulle pareti interne del cilindro contenitore. La circostanza lascerebbe desumere che la vite ad elica non sia perfettamente in asse” (v. p. 16).
A ben vedere, la sostituzione del trasportatore a nastro e vibrovaglio con il trasportatore a coclea, lungi dal costituire un danno per la produzione e un pericolo per la sicurezza dei lavoratori, rappresenta una mera scelta di opportunità legata ad esigenze che, secondo il CTU, non sussistevano nel caso di specie;
sicché, al più, può essere considerata una modificazione superflua, ma non dannosa.
pagina 15 di 22 Per vero, dalle osservazioni del CTU sul punto si evince che tale sostituzione ha comportato non già un pregiudizio al funzionamento e alla sicurezza dell'impianto ma la mera violazione delle disposizioni contrattuali [v. p. 16 della CTU ove si legge: “La controdeduzione di parte convenuta nel merito dell'impiego di un trasportatore a coclea in luogo del trasportatore a nastro e vibrovaglio (quest'ultimi previsti da contratto), si può anche condividere qualora la scelta, come viene dichiarato dal CTP, sia legata ad esigenze tecnologiche e di spazio. Ma, a prescindere dalla fattibilità e dalla valenza tecnica, a giudizio dello scrivente, salvo diverso avviso del Giudice, la soluzione adottata appare risultante dalla volontà di un solo soggetto, la In CP_2 realtà, non risulta dimostrato in atti, non vi sono documenti a riguardo, né i diretti interessati hanno fornito elementi idonei a poter sostenere che la abbia ricevuto Pt_1 proposte e/o abbia accettato modifiche contrattuali, malgrado l'Art. 9 del contratto di vendita disponga che: “Ogni deroga alle presenti condizioni generali di vendita dovrà risultare sempre da accordi scritti, pena la sua validità”. La , in teoria, avrebbe Pt_1 potuto confermare il nastro trasportatore, il vibrovaglio e integrare, acquistandolo, il sistema di raffreddamento non previsto”].
In altri termini, stando alle osservazioni del CTU, in tanto la scelta di adoperare un trasportatore a coclea in luogo del trasportatore a nastro e vibrovaglio costituirebbe un vizio in quanto violerebbe la disposizione pattizia contenuta all'art. 9 del contratto di vendita.
Una siffatta conclusione non sembra cogliere nel segno poiché, come si legge all'art. 7 delle disposizioni generali di contratto (in atti), le parti convenivano che
“Nell'esecuzione, il venditore impiega materiali, organi e meccanismi di tipo, stato e qualità ritenuti a suo insindacabile giudizio, idonei alla macchina da costruire. Anche dopo il ricevimento dell'ordine, il venditore può apportare alle macchine, modifiche costituenti, sempre a suo giudizio, migliorie opportune”; ogni deroga alle condizioni generali di vendita dovrà risultare sempre da accordi scritti, pena la sua validità (v. art. 9).
Dunque, per espressa convenzione, il venditore non solo al momento della realizzazione dell'impianto avrebbe potuto scegliere, a suo insindacabile giudizio, il materiale ritenuto più idoneo alla macchina da costruire ma anche successivamente, in sede di modifiche, avrebbe potuto eseguire le migliorie ritenute, sempre a suo giudizio, più opportune;
le deroghe alle condizioni generali di vendita avrebbero necessitato di un accordo scritto per essere valide, sicché la sola pattuizione con cui le parti eventualmente avessero stabilito che le migliorie da apportarsi all'impianto avrebbero dovuto essere decise congiuntamente avrebbe dovuto risultare per iscritto a pena di invalidità. pagina 16 di 22 Dal tenore delle deposizioni testimoniali risulta che i tecnici della società CP_1 hanno effettuato la sostituzione del trasportatore a nastro e vibrovaglio con il
[...] trasportatore a coclea con l'intento di apportare una miglioria (v. deposizione del teste
, escusso all'udienza del 14.03.2022, il quale ha dichiarato: “Posso dire Testimone_7 che la coclea rispetto al nastro rappresenta una miglioria in quanto assicura il trasporto del pellet senza perdite, senza polvere e, nello stesso tempo, viene anche raffreddato”; v. deposizione del teste , escusso all'udienza del Testimone_4
16.01.2024, il quale ha dichiarato: “In questo caso non so cosa è stato montato e perché
è stato scelto una invece che l'altro però per esperienza personale posso dire che la coclea è sempre migliore del nastro”; v. deposizione del teste , Testimone_5 escusso all'udienza del 16.01.2024, il quale ha dichiarato: “Confermo che in luogo del NASTRO DI è stata montata una coclea che rappresenta una miglioria Parte_3 in quanto assicura il trasporto del pellet, al pari del “nastro di carico”, ma consente anche la depolverizzazione ed il raffreddamento del prodotto destinato all'imbustamento”).
Dunque, per apportare tale modifica all'impianto, considerata come miglioria, la società convenuta non necessitava del consenso della parte acquirente, trattandosi di intervento rientrante nella sfera di discrezionalità della venditrice.
Non sussiste, pertanto, il vizio descritto al par.
2.3.8. della perizia.
Con riferimento agli ulteriori vizi pure lamentati dalla parte attrice, per taluni il CTU ha accertato la loro insussistenza (v. par. 2.3.5., 2.3.10, , , , , Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
) mentre altri li ha ritenuti non accertabili per impossibilità di mettere in funzione Per_6
l'impianto (v. conclusioni nonché par. 2.3.4; 2.3.13; 2.3.19 e 2.3.20).
Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio vanno condivise nella parte in cui risultano suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento.
In definitiva, per tutti i motivi esposti, la domanda attrice di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1492 c.c. non merita accoglimento e va rigettata, posto che i vizi lamentati dalla parte acquirente e accertati come sussistenti in corso di causa, oltre a non aver reso l'impianto compravenduto inidoneo alla produzione di pellet, non sono neanche imputabili alla società venditrice.
3. Sulla domanda attrice di risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta. La domanda è infondata e va rigettata. pagina 17 di 22 La parte attrice ha chiesto altresì la risoluzione del contratto di vendita del 28.07.2015 deducendo il grave inadempimento del venditore che non le avrebbe consegnato un impianto completo e funzionante né le certificazioni di conformità alle norme di sicurezza né avrebbe provveduto al collaudo.
Secondo l'assunto di parte attrice, in particolare, la società convenuta avrebbe violato la disposizione di cui all'art. 3, lett. a), b), c) e d) del d.lgs. n. 17/2010, in quanto non sussisterebbero né un fascicolo tecnico né le istruzioni per l'utilizzo, nonché la disposizione di cui all'art. 9 della medesima fonte normativa speciale, non avendole consegnato alcuna valutazione di conformità all'impianto o della singola macchina.
Con riferimento alla sicurezza e alla regolarità dell'impianto, la parte attrice ha lamentato il rischio di elettrocuzione del personale dipendente derivante dal fatto che molti tubi di protezione dei cavi elettrici che servono per il collegamento dei motori sarebbero in plastica non per esterno e normalmente sarebbero utilizzati sotto traccia e non sarebbero serrati nelle cassette di derivazione con i necessari pressacavi;
il
“trasporto pneumatico I” dovrebbe alimentare il ciclone dall'alto mentre in realtà lo alimenta dalla parte laterale;
il vibrovaglio depolverizzatore previsto in contratto in realtà non sarebbe presente;
dal quadro di comando non sarebbe possibile la chiusura della porta;
all'interno del quadro di comando mancherebbe la protezione termica del teleruttore siglato con Q5 e dagli schemi funzionali si vedrebbe la protezione termica siglata con F8 ma in realtà non sarebbe presente.
Dunque – secondo l'attrice – i vizi riscontrati sull'impianto, le attrezzature di collegamento utilizzate per la filiera produttiva, la mancanza di collaudo e di certificazione di conformità nonché le condizioni in cui l'impianto si troverebbe e per come questo risulterebbe assemblato porterebbero a concludere che la produzione di pellet non potrebbe mai avvenire.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c., nei contratti sinallagmatici, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.).
Al caso di specie è altresì applicabile la normativa speciale di cui al d.lgs. n. 27 gennaio
2010, n. 17 recante “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.
Tale fonte normativa, all'art. 3, comma 3, dispone che il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina: si accerta che pagina 18 di 22 soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I (lett. a); si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile (lett. b); fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni (lett. c); espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9 (lett. d); redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina (lett. e); appone la marcatura CE ai sensi dell'articolo 12 (lett. f).
Ebbene, alla luce della documentazione in atti, risulta che la società convenuta ha operato nel rispetto della citata normativa speciale.
Risultano, invero, prodotte le dichiarazioni di conformità CE dei macchinari di cui è composto l'impianto di produzione venduto alla parte attrice (v. allegato alla memoria di replica del 22.12.2018 di parte convenuta); per come già accertato in sede di delibazione sulla domanda di risoluzione per vizi della cosa venduta (v. par. precedente cui si rimanda), i tecnici dipendenti della società hanno tenuto dei corsi di Controparte_1 formazione sul posto, finalizzati a fornire al personale della parte acquirente le istruzioni necessarie al corretto utilizzo del macchinario venduto e hanno altresì proceduto al collaudo dell'impianto con esito positivo (tant'è vero che – come visto – l'impianto è stato utilizzato dal personale della società attrice e l'attività produttiva è stata avviata); risulta redatto un layout generale dell'impianto disegno n. 010615, contenente la descrizione delle misure di sicurezza da adottare, i dati aziendali, le condizioni generali di garanzia, la descrizione delle singole componenti dell'impianto, con in allegato i manuali d'uso e di manutenzione di ogni componente della macchina.
In particolare, per quanto concerne tale ultimo tale documento, si rileva che esso è stato allegato alla CTU in quanto è stato fornito dalla parte convenuta al consulente tecnico che aveva chiesto alle parti di ottenere una serie di documenti necessari all'indagine peritale [sulla richiesta avanzata dal consulente tecnico v. p. 1 e v. anche p. 5 della CTU, ove si legge “Con la trasmissione delle osservazioni e controdeduzioni, la Parte Convenuta ha prodotto la DICHIARAZIONE DI INSIEME con data del 30/11/2015, nella quale si dichiara che l'installazione dell'intera linea, formata da 11 macchine corredate tutte da apposite certificazioni CE, risulta essere realizzata ed installata a perfetta opera d'arte (Cfr. All.
3- Fascicolo tecnico dell'impianto)”.
In ogni caso, la parte attrice alla p. 7 dell'atto di citazione fa espresso richiamo al contratto di fornitura e allo “schema di layout”, così inducendo a ritenere che fosse in possesso di tale documento o che comunque ne avesse preso visione. Deve, invero, evidenziarsi, che la lett. b) di cui all'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 17/2010 richiede solo che pagina 19 di 22 il venditore si accerti che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII sia disponibile all'acquirente.
Appurato il formale rispetto della normativa di settore da parte della società convenuta, occorre ora rilevare che non risultano meritevoli di accoglimento le specifiche doglianze esposte dalla parte attrice in ordine alla concreta presenza di elementi strutturali assemblati in violazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Invero, sul rischio di elettrocuzione del personale dipendente, in sede istruttoria è stata accertato che i cavi elettrici, in ragione della loro categoria di appartenenza, non necessitavano di guaina (v. deposizione del teste , escusso Testimone_1 all'udienza dell'08.10.2019, il quale ha dichiarato: “Quanto al capo 19 posso dire che i cavi sono privi di guaina in quanto non necessitano di guaina, ma non so precisare la categoria dei cavi elettrici”; v. deposizione del teste , escusso Testimone_6 all'udienza del 14.03.2022, il quale ha dichiarato: “Non ricordo nel caso specifico ma in generale gli FG7 non necessitano di guaina”; v. deposizione del teste , Testimone_4 escusso all'udienza del 16.01.2024, il quale ha dichiarato: “Confermo che l'impianto fornito alla è dotato di cavi elettrici di categoria FG7 che non Parte_1 necessitano di guaina. Anche se ad alcune parti abbiamo messo la guaina solo per ragioni estetiche”; v. deposizione del teste , escusso all'udienza del Testimone_5
16.01.2024, il quale ha dichiarato: “Confermo che l'impianto fornito alla Parte_1
è dotato di cavi elettrici di categoria FG7 che non necessitano di guaina”).
Tali affermazioni trovano riscontro nella CTU, ove in sede di verifica del rischio elettrocuzione per i cavi elettrici utilizzati (se FG7) e di tenuta delle cassette di derivazione è stato accertato che il vizio non sussiste (v. p. 20 della CTU).
In merito alla chiusura della porta del quadro di comando, risulta che “La circostanza è stata verificata e la porta del quadro di comando chiude regolarmente. Il vizio lamentato non sussiste” (v. p. 21 della CTU).
Il CTU ha altresì accertato che il sistema di separazione inerziale del fluido e del vapore, detto ciclone, sfrutta la forza centrifuga ed è giusto che il fluido sia introdotto tangenzialmente dall'alto (v. p. 21 della perizia).
Sull'assenza delle protezioni termiche Q5 e F8, il CTU ha escluso ogni anomalia (p. 21 della CTU).
Quanto all'assenza del vibrovaglio depolverizzatore, il CTU rimanda alle osservazioni formulate nel par. 2.3.8., ove ha rilevato la violazione non già alla normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute ma alle disposizioni contrattuali (violazione che, per pagina 20 di 22 come già accertato in sede di verifica dei vizi della cosa venduta – alla quale si rimanda
– non sussiste).
Il CTU ha riscontrato l'assenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), d. Lgs. n. 17/2010, Allegato I, con riguardo ai soli vizi descritti ai par.
2.3.6. e 2.3.7. della perizia ma, per come già accertato in sede di delibazione sulla sussistenza dei vizi della cosa venduta (cui si rimanda), essi risultano derivare da modifiche strutturali che non sono imputabili alla parte convenuta.
Infine, è appena il caso di ribadire che l'attività produttiva è stata avviata e ha consentito alla società attrice di produrre un certo quantitativo di pellet-legno, sicché infondato risulta anche l'assunto di parte attrice secondo cui la società venditrice avrebbe consegnato un impianto incompleto e non funzionante.
Per tutti i motivi esposti, la domanda di risoluzione del contratto di vendita del 28.07.2015 per grave inadempimento della società venditrice, avanzata dalla parte attrice, va disattesa.
4. Sulle domande di restituzione del prezzo e di risarcimento danni, avanzate dalla parte attrice. Le domande sono infondate e vanno disattese.
L'accertata insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di vendita del 27.07.2015, sia per vizi della cosa venduta che per grave inadempimento della parte convenuta, comporta il rigetto delle domande attoree dirette ad ottenere la restituzione del prezzo del bene acquistato e il risarcimento dei danni patiti (questi ultimi, peraltro, solo genericamente dedotti e non provati).
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte attrice alla loro rifusione in favore della parte convenuta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento di cui al vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal decreto ministeriale 13 agosto 2022
n. 147, ridotti del 50%, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00, trattandosi di procedimento di valore indeterminabile, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore indeterminabile della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le spese sono distratte in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta. pagina 21 di 22 Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta le domande avanzate dalla società agricola Parte_1
2. condanna la società agricola in persona dei legali Parte_1 rappresentanti pro tempore, alla refusione, in favore di Controparte_1 in persona del rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.538,50 di cui € 2.538,50 per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A.P.
e I.V.A., come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. pone le spese della CTU definitivamente a carico della società agricola
Parte_1
Così deciso in Paola, 28.11.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
pagina 22 di 22