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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6947/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALBAN MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ER LA
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come indicato nel verbale d'udienza.
Conclusioni parte attrice opponente Parte_1
“… Nel merito:
- dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2327/2024 D.I., n. 5633/2024 R.G. del 10.10.2024, del Giudice del Tribunale di Verona e disporsi comunque la sua revoca per i motivi indicati in atti.
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'odierna ricorrente
[...] dalla societ per le causali di cui al CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. 3) In ogni caso: - con vittoria di competenze e spese, con rimborso forf., IVA e C.P.A.”; in via istruttoria, come da prima memoria ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.
Conclusioni parte convenuta opposta Controparte_1
pagina 1 di 4 “… Nel merito: respingersi ogni domanda di parte attrice e conseguentemente confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso: compensi e spese di lite rifuse, con I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario”; in via istruttoria, come da prima memoria ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta quanto alla parte espositiva del fatto;
in breve ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da er Controparte_1 la somma capitale di € 10.000,00, oltre interessi e spese a titolo di pagamento del corrispettivo preteso per le opere di rasatura di muri esterni di un edificio ubicato in Comune di Verona, via Biondella n. 1/b, negando di avere mai affidato detto incarico in qualsivoglia cantiere edile;
l'opponente ha quindi chiesto la revoca del provvedimento monitorio;
la società convenuta opposta, nel costituirsi, ha per contro dichiarato di avere eseguito i lavori di rasatura nel cantiere indicato ed in altri nel quartiere di San Zeno, alle vie Raterio e Rotaldo, per conto della società opponente e su incarico di , ex coniuge, divorziato, Persona_1 della legale rappresentante di Parte_1 rilevato che nel corso del procedimento sono stati esperiti plurimi tentativi di conciliazione, tuttavia sfumati per mancata adesione di ciascuna parte alle proposte conciliative dell'altra (udienza del 05.03.2025) ed infine per mancata adesione della parte opponente alla proposta del giudice (proposta del 08.04.2025 e nuova proposta del 26.06.2025, invero non oggetto di immediata accettazione neppure da parte dell'opposto, salva successiva adesione di questi alla udienza del 27.11.2025); ritenuta la causa matura per la decisione;
pur in assenza di istruttoria orale, la causa risulta sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte in comunicazione da entrambe le parti;
ritenuta fondata l'opposizione svolta da Parte_1 ritenuto in primo luogo che la parte convenuta opposta non abbia infatti offerto la prova del titolo negoziale posto a base dell'azione monitoria: in assenza di un contratto di appalto o subappalto o di prestazione d'opera avente forma scritta, ha Controparte_1 prodotto documentazione relativa allo scambio di comunicazioni via whatsapp fra CP_2
e , peraltro relativa a cantieri diversi da quello di via Biondella,
[...] Persona_1 priva di elementi di riscontro circa la conclusione di un accordo per l'esecuzione di opere a pagina 2 di 4 favore della società convenuta opposta e circa la effettiva esecuzione di lavori a favore di quest'ultima; invero, il rapporto di coniugio intercorso fra e la legale Persona_1 rappresentante della società opponente (non oggetto di specifica contestazione, ma comunque non circostanziato sul piano temporale a dimostrazione della perdurante sussistenza di rapporti di convivenza o comunque di relazione fra i due all'epoca dei fatti per cui è causa) non costituisce di per sé elemento indiziario sufficiente a dimostrare che fra i coniugi vi fu pure condivisione di affari;
né l'opposto ha offerto altri elementi idonei a dimostrare che abbia svolto attività gestoria nel settore edile in favore della Persona_1 società della ex coniuge;
ritenuto che
dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta opposta neppure si evince che abbia mai svolto attività di impresa edile presso cantieri in via Persona_1 Biondella: come già rilevato, dallo scambio di messaggistica whatsapp non emergono riferimenti precisi in relazione a tale cantiere, potendo al più trarsi la prova di una richiesta di preventivo per lavori di rasatura, con colla e rete, presso un immobile ubicato tra via Rotaldo e via Raterio;
ritenuto inoltre che la fattura n. 13 del 31.07.2021 ed il preventivo inviato con e-mail del 19.08.2021, predisposti dalla stessa non offrano ulteriori Controparte_1 elementi valutativi a supporto della tesi difensiva della parte convenuta opposta: l'opponente ha espressamente negato di avere mai ricevuto la mail del 19.08.2021 ed a fronte di tale contestazione l'opposta non ha dimostrato di avere effettivamente inoltrato la comunicazione con il preventivo ad un recapito di posta elettronica riconducibile con certezza alla società opponente;
come rilevato da inoltre, appare Parte_1 incongrua la formazione del preventivo in epoca successiva alla fatturazione delle opere eseguite, risultando sul punto del tutto e generica e limitata ad una mera asserzione la tesi secondo cui le parti (recte ed ) avrebbero concordato “… Controparte_2 Persona_1 un iniziale lavoro che veniva fatturato <>…”, mentre successivamente avrebbe inviato “… il preventivo per il completamento delle Controparte_1 opere…” (comparsa di costituzione e risposta, p. 4 primo e secondo capoverso); anche a voler ipotizzare l'accordo prospettato dalla società convenuta opposta, avuto riguardo alla identità di corrispettivo fra il lavoro iniziale in acconto e quello per il completamento delle opere, non si comprende la necessità di un preventivo, che finisce invero per rivelarsi comunque ultroneo e non necessario;
ancora, risulta irragionevole l'emissione della fattura il 31.07.2021 nei confronti di rispetto alla richiesta dei dati Parte_1 necessari alla predisposizione del documento fiscale, inoltrata a il 10.08.2021 (cfr. Per_1 doc. 5 e doc. 8), che, dunque, parrebbe stata all'interlocutore in relazione a Pt_2 Pt_3 lavori diversi i favore di un committente diverso rispetto alla società odierna opponente;
ritenuto che
neppur ei mezzi di prova orale dedotti da Controparte_1 consentono di dimostrare l'affidamento delle opere da parte della società opponente e l'effettiva realizzazione di lavori di rasatura in favore di questa da parte dell'opposto: i capitoli formulati sul punto nella memoria ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c. si riferiscono a lavori eseguiti, secondo la stessa prospettazione della parte convenuta opposta, su un cantiere diverso da quello di causa, in via Raterio, e non in via Biondella;
con riferimento al cantiere di via Biondella, invece, i cap 3 e 5 fanno mero riferimento de relato a quanto dichiarato ai lavoratori dallo stesso , loro datore di lavoro;
Controparte_2 ritenuto che dunque la documentazione e i mezzi di prova complessivamente offerti dalla parte convenuta opposta, neppure ove unitariamente apprezzati, appaiono suscettibili di valutazione, i termini di serietà e concordanza, al fine di dimostrare in via presuntiva il pagina 3 di 4 conferimento dell'incarico delle opere edili menzionate da parte di
[...]
e la loro effettiva realizzazione da parte di Parte_1 Controparte_1 in favore della prima presso il cantiere di via Biondella;
[...] ritenuto che, invero, la parte convenuta opposta abbia pure offerto documentazione idonea ad offrire la prova presuntiva contraria: ha infatti Parte_1 prodotto in giudizio la dichiarazione scritta del Direttore dei Lavori del cantiere edile di via Biondella, arch. con l'attestazione della estraneità dell'impresa convenuta Persona_2 opposta dal fascicolo di cantiere predisposto in periodo di emergenza pandemica e dal cantiere (doc. 11 fascicolo opponente), nonché le fatture emesse dalle differenti imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori, d (doc. Controparte_3 Controparte_4 da 3 a 9 fascicolo opponente) e le correlative distinte di pagamento (doc. da 13 a 18 stesso fascicolo); ritenuto in definitiva l'opposizione fondata;
dunque deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto di porre le spese processuali a carico della parte convenuta opposta, in ragione della soccombenza;
non sussistono i presupposti per la compensazione, neppure parziale, avuto riguardo alla mancata accettazione iniziale della proposta conciliativa del giudice di abbandono della causa a spese compensate, con rinuncia al decreto ingiuntivo, oggetto di adesione solo all'udienza del 27.11.2025; le spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento e di valori medi del vigente D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria che non visto lo sviluppo di prove costituende e con valori minimi per la fase decisionale, tenuta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza il deposito di conclusionali e repliche;
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione.
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore della parte opponente che si Parte_1 liquidano in € 2.929,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare ulteriormente). Sui compensi, I.V.A. e Cassa.
Così deciso in Verona il giorno 02.12.2025.
Il giudice Francesco Bartolotti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6947/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALBAN MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ER LA
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come indicato nel verbale d'udienza.
Conclusioni parte attrice opponente Parte_1
“… Nel merito:
- dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2327/2024 D.I., n. 5633/2024 R.G. del 10.10.2024, del Giudice del Tribunale di Verona e disporsi comunque la sua revoca per i motivi indicati in atti.
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'odierna ricorrente
[...] dalla societ per le causali di cui al CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. 3) In ogni caso: - con vittoria di competenze e spese, con rimborso forf., IVA e C.P.A.”; in via istruttoria, come da prima memoria ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.
Conclusioni parte convenuta opposta Controparte_1
pagina 1 di 4 “… Nel merito: respingersi ogni domanda di parte attrice e conseguentemente confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso: compensi e spese di lite rifuse, con I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario”; in via istruttoria, come da prima memoria ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta quanto alla parte espositiva del fatto;
in breve ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da er Controparte_1 la somma capitale di € 10.000,00, oltre interessi e spese a titolo di pagamento del corrispettivo preteso per le opere di rasatura di muri esterni di un edificio ubicato in Comune di Verona, via Biondella n. 1/b, negando di avere mai affidato detto incarico in qualsivoglia cantiere edile;
l'opponente ha quindi chiesto la revoca del provvedimento monitorio;
la società convenuta opposta, nel costituirsi, ha per contro dichiarato di avere eseguito i lavori di rasatura nel cantiere indicato ed in altri nel quartiere di San Zeno, alle vie Raterio e Rotaldo, per conto della società opponente e su incarico di , ex coniuge, divorziato, Persona_1 della legale rappresentante di Parte_1 rilevato che nel corso del procedimento sono stati esperiti plurimi tentativi di conciliazione, tuttavia sfumati per mancata adesione di ciascuna parte alle proposte conciliative dell'altra (udienza del 05.03.2025) ed infine per mancata adesione della parte opponente alla proposta del giudice (proposta del 08.04.2025 e nuova proposta del 26.06.2025, invero non oggetto di immediata accettazione neppure da parte dell'opposto, salva successiva adesione di questi alla udienza del 27.11.2025); ritenuta la causa matura per la decisione;
pur in assenza di istruttoria orale, la causa risulta sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte in comunicazione da entrambe le parti;
ritenuta fondata l'opposizione svolta da Parte_1 ritenuto in primo luogo che la parte convenuta opposta non abbia infatti offerto la prova del titolo negoziale posto a base dell'azione monitoria: in assenza di un contratto di appalto o subappalto o di prestazione d'opera avente forma scritta, ha Controparte_1 prodotto documentazione relativa allo scambio di comunicazioni via whatsapp fra CP_2
e , peraltro relativa a cantieri diversi da quello di via Biondella,
[...] Persona_1 priva di elementi di riscontro circa la conclusione di un accordo per l'esecuzione di opere a pagina 2 di 4 favore della società convenuta opposta e circa la effettiva esecuzione di lavori a favore di quest'ultima; invero, il rapporto di coniugio intercorso fra e la legale Persona_1 rappresentante della società opponente (non oggetto di specifica contestazione, ma comunque non circostanziato sul piano temporale a dimostrazione della perdurante sussistenza di rapporti di convivenza o comunque di relazione fra i due all'epoca dei fatti per cui è causa) non costituisce di per sé elemento indiziario sufficiente a dimostrare che fra i coniugi vi fu pure condivisione di affari;
né l'opposto ha offerto altri elementi idonei a dimostrare che abbia svolto attività gestoria nel settore edile in favore della Persona_1 società della ex coniuge;
ritenuto che
dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta opposta neppure si evince che abbia mai svolto attività di impresa edile presso cantieri in via Persona_1 Biondella: come già rilevato, dallo scambio di messaggistica whatsapp non emergono riferimenti precisi in relazione a tale cantiere, potendo al più trarsi la prova di una richiesta di preventivo per lavori di rasatura, con colla e rete, presso un immobile ubicato tra via Rotaldo e via Raterio;
ritenuto inoltre che la fattura n. 13 del 31.07.2021 ed il preventivo inviato con e-mail del 19.08.2021, predisposti dalla stessa non offrano ulteriori Controparte_1 elementi valutativi a supporto della tesi difensiva della parte convenuta opposta: l'opponente ha espressamente negato di avere mai ricevuto la mail del 19.08.2021 ed a fronte di tale contestazione l'opposta non ha dimostrato di avere effettivamente inoltrato la comunicazione con il preventivo ad un recapito di posta elettronica riconducibile con certezza alla società opponente;
come rilevato da inoltre, appare Parte_1 incongrua la formazione del preventivo in epoca successiva alla fatturazione delle opere eseguite, risultando sul punto del tutto e generica e limitata ad una mera asserzione la tesi secondo cui le parti (recte ed ) avrebbero concordato “… Controparte_2 Persona_1 un iniziale lavoro che veniva fatturato <>…”, mentre successivamente avrebbe inviato “… il preventivo per il completamento delle Controparte_1 opere…” (comparsa di costituzione e risposta, p. 4 primo e secondo capoverso); anche a voler ipotizzare l'accordo prospettato dalla società convenuta opposta, avuto riguardo alla identità di corrispettivo fra il lavoro iniziale in acconto e quello per il completamento delle opere, non si comprende la necessità di un preventivo, che finisce invero per rivelarsi comunque ultroneo e non necessario;
ancora, risulta irragionevole l'emissione della fattura il 31.07.2021 nei confronti di rispetto alla richiesta dei dati Parte_1 necessari alla predisposizione del documento fiscale, inoltrata a il 10.08.2021 (cfr. Per_1 doc. 5 e doc. 8), che, dunque, parrebbe stata all'interlocutore in relazione a Pt_2 Pt_3 lavori diversi i favore di un committente diverso rispetto alla società odierna opponente;
ritenuto che
neppur ei mezzi di prova orale dedotti da Controparte_1 consentono di dimostrare l'affidamento delle opere da parte della società opponente e l'effettiva realizzazione di lavori di rasatura in favore di questa da parte dell'opposto: i capitoli formulati sul punto nella memoria ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c. si riferiscono a lavori eseguiti, secondo la stessa prospettazione della parte convenuta opposta, su un cantiere diverso da quello di causa, in via Raterio, e non in via Biondella;
con riferimento al cantiere di via Biondella, invece, i cap 3 e 5 fanno mero riferimento de relato a quanto dichiarato ai lavoratori dallo stesso , loro datore di lavoro;
Controparte_2 ritenuto che dunque la documentazione e i mezzi di prova complessivamente offerti dalla parte convenuta opposta, neppure ove unitariamente apprezzati, appaiono suscettibili di valutazione, i termini di serietà e concordanza, al fine di dimostrare in via presuntiva il pagina 3 di 4 conferimento dell'incarico delle opere edili menzionate da parte di
[...]
e la loro effettiva realizzazione da parte di Parte_1 Controparte_1 in favore della prima presso il cantiere di via Biondella;
[...] ritenuto che, invero, la parte convenuta opposta abbia pure offerto documentazione idonea ad offrire la prova presuntiva contraria: ha infatti Parte_1 prodotto in giudizio la dichiarazione scritta del Direttore dei Lavori del cantiere edile di via Biondella, arch. con l'attestazione della estraneità dell'impresa convenuta Persona_2 opposta dal fascicolo di cantiere predisposto in periodo di emergenza pandemica e dal cantiere (doc. 11 fascicolo opponente), nonché le fatture emesse dalle differenti imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori, d (doc. Controparte_3 Controparte_4 da 3 a 9 fascicolo opponente) e le correlative distinte di pagamento (doc. da 13 a 18 stesso fascicolo); ritenuto in definitiva l'opposizione fondata;
dunque deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto di porre le spese processuali a carico della parte convenuta opposta, in ragione della soccombenza;
non sussistono i presupposti per la compensazione, neppure parziale, avuto riguardo alla mancata accettazione iniziale della proposta conciliativa del giudice di abbandono della causa a spese compensate, con rinuncia al decreto ingiuntivo, oggetto di adesione solo all'udienza del 27.11.2025; le spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento e di valori medi del vigente D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria che non visto lo sviluppo di prove costituende e con valori minimi per la fase decisionale, tenuta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza il deposito di conclusionali e repliche;
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione.
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore della parte opponente che si Parte_1 liquidano in € 2.929,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare ulteriormente). Sui compensi, I.V.A. e Cassa.
Così deciso in Verona il giorno 02.12.2025.
Il giudice Francesco Bartolotti
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