Articolo 63 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 62Articolo 64
Versione
1 settembre 1995
Art. 63. (Responsabilita' extracontrattuale per danno
da prodotto) 1. La responsabilita' per danno da prodotto e' regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto e' stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi e' stato immesso in commercio senza il suo consenso.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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