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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2164/2025
Tribunale Ordinario di Vicenza
I SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2164/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1 RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 5 dicembre 2025, lette le note scritte;
visti gli artt. 127 ter, 128 e 429 c.p.c.; viene pronunciata la seguente Sentenza
Il Giudice
DA IU
pagina 1 di 5 N. R.G. 2164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DA IU ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2164/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. FRISON GIULIANA RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di locazione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Accertata e dichiarata la scadenza del termine di cui alla locazione di alloggi ERP ex art. 32
L.R. n. 10/96 sottoscritta tra le parti il 01.03.2007, per l'effetto, dichiararsi terminata la locazione;
in subordine, accertata e dichiarata la morosità del convenuto, dichiararsi il contratto risolto per morosità; in ogni caso, per l'effetto, ordinarsi l'immediata liberazione dell'immobile e la consegna delle chiavi alla ricorrente;
in ogni caso, condannarsi il convenuto al pagamento della somma di euro 11.528,78 per canoni impagati come da prospetto aggiornato sub doc. 4 qui di seguito allegato, oltre ai canoni
pagina 2 di 5 successivi maturati e non pagati sino alla liberazione dell'immobile, maggiorati di interessi dalla debenza al saldo;
spese e compensi di lite rifusi, oltre accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. a socio unico esponeva: che Controparte_2 CP_1 risultava aggiudicatario di un alloggio di edilizia popolare nel febbraio 2007 sito in Via
[...]
Goito n. 6 int. 2 a Vicenza;
che veniva contestualmente stipulata anche una convenzione per la locazione di alloggi ERP ex art. 32 L.R. n. 10/96 con durata dal 1.3.2007 al 28.2.2017; che giunto il termine naturale del contratto, il veniva invitato a sottoscrivere un nuovo contratto di CP_1 locazione, senza dare alcun riscontro;
che il resistente continuava ad occupare l'immobile sebbene la convenzione fosse scaduta e le parti non avessero mai sottoscritto un nuovo contratto di locazione;
che lo stesso diveniva nel frattempo anche moroso nel pagamento dei canoni, prima saltuariamente, e poi a decorrere dal mese di aprile 2024, totalmente;
che diffidava al pagamento più volte il senza ottenere alcun riscontro;
che si rendeva perciò necessario agire in CP_1 giudizio al fine di sentire dichiarata la cessazione del contratto con rilascio dell'alloggio e la condanna al pagamento dei canoni insoluti e di quelli a scadere fino al rilascio.
2. Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza del 10.07.2025, al cui esito il Giudice disponeva il tentativo obbligatorio di mediazione, che parte ricorrente promuoveva con esito negativo per la mancata partecipazione del resistente.
All'udienza del 14.10.2025 la causa veniva rinviata ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del
4.12.2025, e all'esito veniva pronunciata la presente sentenza.
3. La domanda è fondata e va accolta.
3.1. Dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla documentazione prodotta in atti risulta che dopo la scadenza della convenzione intervenuta il 28.2.2017– la quale è a tutti gli effetti un contratto di locazione –il rapporto è proseguito sino ad oggi senza che intervenisse mai un provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, nonostante la stessa prevedesse, all'art. 2, che alla scadenza il rapporto sarebbe stato tramutato in un'ordinaria locazione, previa verifica dell'assenza dei presupposti per la decadenza o per l'annullamento dell'assegnazione.
Ora, la prosecuzione del rapporto, pur senza la stipula di altro contratto di locazione a tempo indeterminato come previsto, ha comportato il mantenimento in capo al resistente del diritto di pagina 3 di 5 abitazione non essendo venuto meno il titolo del suo diritto dato dal provvedimento amministrativo di assegnazione dell'alloggio.
Ne consegue che al rapporto – sul piano privatistico – continuano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di locazione, e quindi anche quelle generali, tra cui quelle relative alla risoluzione del contratto per inadempimento, con possibilità di scioglimento del rapporto in caso di mancato pagamento dei canoni, senza che fosse necessaria anche l'attivazione della procedura amministrativa di decadenza dall'assegnazione previste dalla convenzione.
3.2. Ebbene, è provato che il resistente si è reso moroso nel pagamento dei canoni, inizialmente sporadicamente, e poi dal 2024 in maniera definitiva, maturando una morosità che ha raggiunto all'1/11/2025 l'importo complessivo di Euro 11.528.78, (doc. 4 ricorrente).
Il mancato pagamento di tale importo, pari a quasi due anni di rapporto, costituisce certamente un grave inadempimento, con conseguente diritto della ricorrente alla risoluzione del contratto di locazione.
3.3. A fronte della risoluzione del rapporto, il resistente va, quindi, condannato al rilascio dell'immobile, con termine che può essere fissato in 60 giorni dalla data della presente sentenza, ed al pagamento dei canoni insoluti, pari, all'1.11.2025, ad Euro 11.528.78, oltre interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. dalle scadenze dei canoni fino alla domanda e dalla domanda al saldo al saggio ex art. 1284, comma 4 c.c., oltre ai canoni maturandi di Euro 534,76 fino al rilascio.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati - nell'ambito dello scaglione di riferimento – i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per quella decisionale, attesa la contumacia e la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nella causa iscritta al n. 2164/2025 R.G., così provvede: in accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti l'1.3.2007; condanna al rilascio dell'immobile sito in Via Goito n. 6 int. 2 a Vicenza in favore CP_1 di a socio unico, entro il termine di 60 giorni dalla data della presente Controparte_2
Sentenza;
pagina 4 di 5 condanna al pagamento in favore di a socio unico della CP_1 Controparte_2 somma di Euro 11.528.78 oltre interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. dalle scadenze dei canoni alla domanda e dalla domanda al saldo al saggio ex art. 1284, comma 4 c.c, oltre ai canoni maturandi fino al rilascio. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di a CP_1 Controparte_2 socio unico, liquidate d'ufficio in Euro 2.547,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie,
CPA e IVA ex lege, in Euro 518,00 per anticipazioni ed in Euro 165,92 per spese di mediazione. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Vicenza 5 dicembre 2025
Il Giudice
DA IU
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