Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3856/2024 RGAC TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. MARCO FACCIOLLA e FRANCESCO MUSCATELLO
opponente E
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANLUCA Controparte_1
CHIERCHIA
opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la società in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2024 del 28.08.2024, con cui il Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del lavoro ha ingiunto all'opponente il pagamento, in favore dell'opposto , della somma di euro 3.207,13 lordi, oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione monetaria, a titolo di trattamento di fine rapporto per il periodo di lavoro 17.01.2021/04.01.2024. L'opponente, premesso che il lavoratore si è dimesso in data 03.01.2024 con decorrenza dal giorno successivo, rilevava che le competenze di fine rapporto sono state corrisposte prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, detratto quanto dovuto dal ricorrente in monitorio a titolo di indennità di omesso preavviso di dimissioni e di una somma addebitata al lavoratore in ragione di una multa per violazione del Codice della Strada allo stesso imputabile. Tanto premesso, così concludeva: “revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza del credito azionato in monitorio per intervenuta estinzione dell'obbligazione relativa al TFR, in via anticipata rispetto alla proposizione dell'azione monitoria da parte del lavoratore”.
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L'opposizione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. La società opponente ha riscontrato l'avvenuto pagamento delle spettanze di fine rapporto (mediante bonifici bancari eseguiti il 26.01.2024 e il 28.02.2024, cfr. allegato 5) delle somme di euro 1.802,00 e di euro 829,39. Tali importi sono stati corrisposti dopo aver detratto dal dovuto la somma di euro 1.634,80 dovuta dal lavoratore per le dimissioni rassegnate senza il rispetto del termine di preavviso e di euro 81,30 dovuta per la violazione del codice della strada ed imputata al datore di lavoro (cfr. allegato 6). Le somme sono state correttamente trattenute dal datore di lavoro, atteso che l'opposto si è dimesso il 04.01.2024 con decorrenza dal 03.01.2024 (cfr. allegato 1) quindi senza alcun preavviso e che la violazione del codice della strada (superamento dei limiti di velocità) comunicata dalla società al lavoratore il 17.02.2024 (cfr. allegato n. 7) non è stata oggetto di alcuna contestazione in sede precontenziosa ed in questa sede. La parte opposta agisce chiedendo una condanna dell'opponente alla corresponsione della somma di euro 840,00, che la società datrice di lavoro avrebbe trattenuto in eccesso a titolo di indennità di omesso preavviso di dimissioni. Tale domanda va qualificata come riconvenzionale, fondata sulla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con il ricorso monitorio ed attinente allo stesso sostanziale bene della vita oggetto dell'originaria domanda. La domanda è tuttavia inammissibile perché proposta tardivamente, atteso che la memoria di costituzione è stata depositata in data 29.01.2025, vale a dire lo stesso giorno dell'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia 2 proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta…”(ex multis n. 27183/2023). Rileva il Tribunale che, ove anche non qualificabile come riconvenzionale, la domanda volta ad ottenere l'importo di euro 840,00 sarebbe infondata. Si precisa, quanto all'omesso termine di preavviso delle dimissioni che queste ultime, come già rilevato, sono state formalizzate il 03.01.2024, con decorrenza dal giorno successivo. Il computo dell'indennità di omesso preavviso è, allora, corretto, atteso il tenore della norma di cui all'art. 64 del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione (di cui l'opponente contesta l'applicazione al caso di specie, senza tuttavia produrre il testo del diverso CCNL): “La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al presente CCNL, o con preavviso insufficiente, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato o insufficiente preavviso”. Posto che il termine di preavviso nel caso di specie è pari a 30 giorni (cfr. il comma 2 dell'art. 64 citato) la somma dovuta dal lavoratore a tale titolo è pari alla retribuzione ordinaria risultante dalla busta paga del mese di dicembre 2023 ed in essa indicata proprio in euro 1.634,80, importo trattenuto dal datore di lavoro. Il credito del lavoratore, dunque, era stato soddisfatto prima che venisse depositato, il 19.07.2024, il ricorso in monitorio. Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto. Condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1.314,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge per competenze e in € 49,00 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 20/02/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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