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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/07/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1703/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1703/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Crisi Alberto, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Boldrini Marco e dall'avv. De Sio Sergio, come da procura alle liti in atti;
Cont (GIÀ ) (C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_4 CP_5 P.IVA_4 pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. D'Alessio Antonio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
2. Preliminarmente, va rilevato che, nelle more del giudizio, la convenuta Controparte_6 si è fusa per incorporazione nella società (cfr. visura prodotta
[...] Controparte_2 il 04.02.2025).
3. - quale assuntrice sia del Fallimento della società Controparte_1
(giusta Decreto di omologa del Tribunale di Milano n. 58473/14 del Controparte_7
04.12.2014) che del Fallimento della società (giusta Decreto Controparte_8 di omologa del Tribunale di Milano n. 13321/6426 del 02.10.2014) - esponeva che, con contratto di appalto sottoscritto in data 09.10.2007, la aveva affidato la Controparte_6 progettazione ed i lavori di costruzione del nuovo Palacongressi di sito in Via della CP_2 CP_2
Fiera, all'A.T.I. tra la e la che, a Controparte_9 Controparte_10 CP_11 seguito della scrittura privata del 04.07.2008 con cui la aveva Controparte_6 ridefinito il rapporto contrattuale, affidando i lavori stessi all' tra la mandataria CP_11 [...]
e le mandanti e Cofathec Servizi S.p.A., era stata Controparte_9 Controparte_10 integrata con la partecipazione, in qualità di mandante, della società Cofathec Servizi S.p.A., con le seguenti nuove quote di partecipazione al raggruppamento per le opere da eseguirsi a far data dal
04.07.2008: a) quota di partecipazione pari al 10%; b) Controparte_7 [...]
quota di partecipazione pari allo 0,6%; c) Cofathec Servizi S.p.A., quota di Controparte_10 partecipazione pari all'89,4%. Contr (di seguito ), poi, rappresentava che, a seguito della Controparte_1 dichiarazione di fallimento delle società ed Controparte_7 Controparte_8
- rispettivamente con sentenze del Tribunale di Milano del 18.11.2010 e del 21.4.2011 - erano state omologate le proposte di concordato dalla stessa avanzate, con conseguente acquisizione dei rapporti attivi facenti capo a , nella qualità di soggetto assuntore. CP_7
Contr In tale veste, rivendicava il mancato pagamento, in via solidale, delle riserve iscritte dal
22.07.2008 (data di iscrizione della Riserva n. 1) al 29.07.2010 per lavori eseguiti sino a tale data - così come attestato e certificato sia nel S.A.L. n. 26 dell'11.06.2011, sia nel S.A.L. Conto Finale del
31.10.2011 che nel Registro di Contabilità Conto Finale del 31.10.2011 - per complessivi euro
44.610.402,00, di cui euro 4.461.040,20 di competenza della in Controparte_7 ragione della quota di partecipazione nell'ATI del 10%, ed euro 267.662,41 di competenza della in ragione della quota di partecipazione nell'ATI dello 0,6%, per un Controparte_10
pagina 2 di 5 Contr totale dovuto alla società , quale assuntrice di entrambi i concordati, di euro 4.728.702,61, oltre
IVA (se dovuta) ed interessi moratori e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. Contr
4. Orbene, a fronte della pretesa così azionata in questa sede da , occorre verificare se l'odierna attrice abbia fornito la prova della titolarità del credito dalla stessa asseritamente vantato.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”
(cfr. Cass. SU n. 2951/2016).
Nel caso di specie, la convenuta costituendosi nel presente Controparte_6
Contr giudizio, ha eccepito il difetto della titolarità del credito in capo ad .
E' pur vero che la ha anche contestato, nel merito, la pretesa azionata Controparte_6 dall'odierna attrice, ma tali difese sono state svolte in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni formulate dalla convenuta in via preliminare. Contr Non può, quindi, condividersi quanto affermato da secondo cui la controparte, nella stessa comparsa di costituzione e nei successivi scritti difensivi, avrebbe costantemente ed espressamente riconosciuto in capo alla stessa la titolarità del credito e avrebbe svolto delle difese incompatibili con la negazione di tale titolarità in capo alla medesima.
Inoltre, anche le difese articolate da risultano incompatibili con il riconoscimento in Controparte_12
Contr capo ad della titolarità del credito oggetto del presente giudizio.
Ciò posto, così come già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 435/2022, deve ritenersi che Contr
non abbia fornito idonea prova della titolarità del credito dalla stessa asseritamente vantato nei confronti della Controparte_6
A tale conclusione si perviene procedendo dall'esame dell'art. 124, comma 4 L. Fall. che, in relazione al contenuto della proposta di concordato fallimentare, prevede che “la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa”.
Al fine di verificare, nel caso di specie, i presupposti per il trasferimento all'assuntore delle azioni facenti capo alla massa, occorre aver riguardo al contenuto del decreto di omologa del concordato fallimentare con cui il Tribunale ha delimitato analiticamente le attività (facenti originariamente capo Contr alla società fallita) da trasferirsi ad quale assuntrice del . Controparte_13
pagina 3 di 5 Il predetto decreto del 31.12.2014 - che non risulta essere stato impugnato, con conseguente cristallizzazione dell'assetto dei rapporti in esso previsto - non contiene, nella perimetrazione dei rapporti sostanziali e processuali trasferiti all'assuntore, alcun riferimento al credito per cui è causa, né viene fatta menzione dell'azione giudiziale da intraprendere a tutela dello stesso (della cui autorizzazione da parte del G.D. anteriormente all'omologa, peraltro, non vi è prova). Ciò in un contesto regolatorio in cui il Tribunale di Milano ha operato un'individuazione estremamente specifica ed analitica dei rapporti trasferiti, onde non può verosimilmente ritenersi che la pretesa sostanziale fatta Contr valere in questa sede da sia stata “implicitamente” oggetto di trasferimento, in quanto una simile statuizione implicita risulterebbe sistematicamente e metodologicamente dissonante con l'approccio analitico adottato dal Tribunale nel provvedimento in esame.
A diversa conclusione non conduce quanto affermato dal Tribunale di Napoli con la sentenza n.
Contr Contr 2376/2023 citata da , in quanto il Tribunale ha ritenuto provata la legittimazione attiva di - rectius la titolarità del credito oggetto del giudizio definito con la predetta sentenza - valorizzando non
Contr la generica previsione del decreto di omologa, ma la documentazione allegata da al fine di dimostrare l'esistenza del credito, ossia le fatture “regolarmente riportate nelle scritture contabili prodotte” (cfr. pag. 4 della sentenza).
Contr Nel caso di specie, invece, ha prodotto i S.A.L. e la contabilità finale dei lavori ma tale documentazione non può dirsi di per sé sufficiente a ritenere che il credito per cui è causa fosse ricompreso nell'attivo fallimentare trasferito all'odierna attrice a fronte della mancata produzione della proposta concordataria omologata dal Tribunale di Milano e in assenza di ogni riferimento a tale credito contenuto nel decreto di omologa.
Contr Peraltro, la stessa ha dimostrato di non ritenere che fosse stato alla stessa certamente trasferito tutto l'attivo fallimentare - genericamente inteso e comprensivo di tutti gli asseriti crediti vantati dalla
- sottoscrivendo con la società fallita, dopo la pronuncia del decreto di omologa, degli atti CP_7 ricognitivi al fine di “confermare” il trasferimento di alcune attività.
Ne deriva che, alla luce delle suesposte argomentazioni, non risulta acquisita al presente giudizio la Contr prova della titolarità in capo ad del diritto alla corresponsione delle riserve per complessivi euro
4.461.040,20.
Pertanto, le domande dalla stessa proposte nei confronti della Controparte_6
- ora - e di devono essere rigettate, con conseguente Controparte_2 Controparte_12 assorbimento delle istanze svolte verso quest'ultima dalla Controparte_6
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i pagina 4 di 5 valori minimi per le fasi studio e introduttiva (in ragione della natura del contenzioso che ha visto le medesime parti già contrapposte in altri giudizi aventi ad oggetto questioni analoghe a quelle discusse in questa sede) e per le fasi trattazione/istruttoria e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria da compendiare negli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1703/2019, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti della Controparte_1
- ora - e di Controparte_6 Controparte_2 Controparte_12
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 CP_6
ora delle spese di lite che si liquidano in euro
[...] Controparte_6 Controparte_2
24.668,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 CP_12 delle spese di lite che si liquidano in euro 24.668,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
[...]
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 23 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1703/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Crisi Alberto, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Boldrini Marco e dall'avv. De Sio Sergio, come da procura alle liti in atti;
Cont (GIÀ ) (C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_4 CP_5 P.IVA_4 pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. D'Alessio Antonio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
2. Preliminarmente, va rilevato che, nelle more del giudizio, la convenuta Controparte_6 si è fusa per incorporazione nella società (cfr. visura prodotta
[...] Controparte_2 il 04.02.2025).
3. - quale assuntrice sia del Fallimento della società Controparte_1
(giusta Decreto di omologa del Tribunale di Milano n. 58473/14 del Controparte_7
04.12.2014) che del Fallimento della società (giusta Decreto Controparte_8 di omologa del Tribunale di Milano n. 13321/6426 del 02.10.2014) - esponeva che, con contratto di appalto sottoscritto in data 09.10.2007, la aveva affidato la Controparte_6 progettazione ed i lavori di costruzione del nuovo Palacongressi di sito in Via della CP_2 CP_2
Fiera, all'A.T.I. tra la e la che, a Controparte_9 Controparte_10 CP_11 seguito della scrittura privata del 04.07.2008 con cui la aveva Controparte_6 ridefinito il rapporto contrattuale, affidando i lavori stessi all' tra la mandataria CP_11 [...]
e le mandanti e Cofathec Servizi S.p.A., era stata Controparte_9 Controparte_10 integrata con la partecipazione, in qualità di mandante, della società Cofathec Servizi S.p.A., con le seguenti nuove quote di partecipazione al raggruppamento per le opere da eseguirsi a far data dal
04.07.2008: a) quota di partecipazione pari al 10%; b) Controparte_7 [...]
quota di partecipazione pari allo 0,6%; c) Cofathec Servizi S.p.A., quota di Controparte_10 partecipazione pari all'89,4%. Contr (di seguito ), poi, rappresentava che, a seguito della Controparte_1 dichiarazione di fallimento delle società ed Controparte_7 Controparte_8
- rispettivamente con sentenze del Tribunale di Milano del 18.11.2010 e del 21.4.2011 - erano state omologate le proposte di concordato dalla stessa avanzate, con conseguente acquisizione dei rapporti attivi facenti capo a , nella qualità di soggetto assuntore. CP_7
Contr In tale veste, rivendicava il mancato pagamento, in via solidale, delle riserve iscritte dal
22.07.2008 (data di iscrizione della Riserva n. 1) al 29.07.2010 per lavori eseguiti sino a tale data - così come attestato e certificato sia nel S.A.L. n. 26 dell'11.06.2011, sia nel S.A.L. Conto Finale del
31.10.2011 che nel Registro di Contabilità Conto Finale del 31.10.2011 - per complessivi euro
44.610.402,00, di cui euro 4.461.040,20 di competenza della in Controparte_7 ragione della quota di partecipazione nell'ATI del 10%, ed euro 267.662,41 di competenza della in ragione della quota di partecipazione nell'ATI dello 0,6%, per un Controparte_10
pagina 2 di 5 Contr totale dovuto alla società , quale assuntrice di entrambi i concordati, di euro 4.728.702,61, oltre
IVA (se dovuta) ed interessi moratori e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. Contr
4. Orbene, a fronte della pretesa così azionata in questa sede da , occorre verificare se l'odierna attrice abbia fornito la prova della titolarità del credito dalla stessa asseritamente vantato.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”
(cfr. Cass. SU n. 2951/2016).
Nel caso di specie, la convenuta costituendosi nel presente Controparte_6
Contr giudizio, ha eccepito il difetto della titolarità del credito in capo ad .
E' pur vero che la ha anche contestato, nel merito, la pretesa azionata Controparte_6 dall'odierna attrice, ma tali difese sono state svolte in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni formulate dalla convenuta in via preliminare. Contr Non può, quindi, condividersi quanto affermato da secondo cui la controparte, nella stessa comparsa di costituzione e nei successivi scritti difensivi, avrebbe costantemente ed espressamente riconosciuto in capo alla stessa la titolarità del credito e avrebbe svolto delle difese incompatibili con la negazione di tale titolarità in capo alla medesima.
Inoltre, anche le difese articolate da risultano incompatibili con il riconoscimento in Controparte_12
Contr capo ad della titolarità del credito oggetto del presente giudizio.
Ciò posto, così come già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 435/2022, deve ritenersi che Contr
non abbia fornito idonea prova della titolarità del credito dalla stessa asseritamente vantato nei confronti della Controparte_6
A tale conclusione si perviene procedendo dall'esame dell'art. 124, comma 4 L. Fall. che, in relazione al contenuto della proposta di concordato fallimentare, prevede che “la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa”.
Al fine di verificare, nel caso di specie, i presupposti per il trasferimento all'assuntore delle azioni facenti capo alla massa, occorre aver riguardo al contenuto del decreto di omologa del concordato fallimentare con cui il Tribunale ha delimitato analiticamente le attività (facenti originariamente capo Contr alla società fallita) da trasferirsi ad quale assuntrice del . Controparte_13
pagina 3 di 5 Il predetto decreto del 31.12.2014 - che non risulta essere stato impugnato, con conseguente cristallizzazione dell'assetto dei rapporti in esso previsto - non contiene, nella perimetrazione dei rapporti sostanziali e processuali trasferiti all'assuntore, alcun riferimento al credito per cui è causa, né viene fatta menzione dell'azione giudiziale da intraprendere a tutela dello stesso (della cui autorizzazione da parte del G.D. anteriormente all'omologa, peraltro, non vi è prova). Ciò in un contesto regolatorio in cui il Tribunale di Milano ha operato un'individuazione estremamente specifica ed analitica dei rapporti trasferiti, onde non può verosimilmente ritenersi che la pretesa sostanziale fatta Contr valere in questa sede da sia stata “implicitamente” oggetto di trasferimento, in quanto una simile statuizione implicita risulterebbe sistematicamente e metodologicamente dissonante con l'approccio analitico adottato dal Tribunale nel provvedimento in esame.
A diversa conclusione non conduce quanto affermato dal Tribunale di Napoli con la sentenza n.
Contr Contr 2376/2023 citata da , in quanto il Tribunale ha ritenuto provata la legittimazione attiva di - rectius la titolarità del credito oggetto del giudizio definito con la predetta sentenza - valorizzando non
Contr la generica previsione del decreto di omologa, ma la documentazione allegata da al fine di dimostrare l'esistenza del credito, ossia le fatture “regolarmente riportate nelle scritture contabili prodotte” (cfr. pag. 4 della sentenza).
Contr Nel caso di specie, invece, ha prodotto i S.A.L. e la contabilità finale dei lavori ma tale documentazione non può dirsi di per sé sufficiente a ritenere che il credito per cui è causa fosse ricompreso nell'attivo fallimentare trasferito all'odierna attrice a fronte della mancata produzione della proposta concordataria omologata dal Tribunale di Milano e in assenza di ogni riferimento a tale credito contenuto nel decreto di omologa.
Contr Peraltro, la stessa ha dimostrato di non ritenere che fosse stato alla stessa certamente trasferito tutto l'attivo fallimentare - genericamente inteso e comprensivo di tutti gli asseriti crediti vantati dalla
- sottoscrivendo con la società fallita, dopo la pronuncia del decreto di omologa, degli atti CP_7 ricognitivi al fine di “confermare” il trasferimento di alcune attività.
Ne deriva che, alla luce delle suesposte argomentazioni, non risulta acquisita al presente giudizio la Contr prova della titolarità in capo ad del diritto alla corresponsione delle riserve per complessivi euro
4.461.040,20.
Pertanto, le domande dalla stessa proposte nei confronti della Controparte_6
- ora - e di devono essere rigettate, con conseguente Controparte_2 Controparte_12 assorbimento delle istanze svolte verso quest'ultima dalla Controparte_6
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i pagina 4 di 5 valori minimi per le fasi studio e introduttiva (in ragione della natura del contenzioso che ha visto le medesime parti già contrapposte in altri giudizi aventi ad oggetto questioni analoghe a quelle discusse in questa sede) e per le fasi trattazione/istruttoria e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria da compendiare negli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1703/2019, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti della Controparte_1
- ora - e di Controparte_6 Controparte_2 Controparte_12
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 CP_6
ora delle spese di lite che si liquidano in euro
[...] Controparte_6 Controparte_2
24.668,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 CP_12 delle spese di lite che si liquidano in euro 24.668,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
[...]
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 23 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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