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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5461 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER TE Presidente
Dott. LU EL Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21374/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. LICCESE ROSALBA, presso cui ha eletto domicilio Parte_1 come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 26/11/2024:
“In via istruttoria (…), ordinare ex art 210 c.p.c. al Sig. o chi per esso, di produrre tutta la CP_1 documentazione attestante i redditi percepiti quantomeno negli ultimi tre anni e gli estratti conto bancari e/o postali ove intrattiene un rapporto contrattuale. Nel merito, dare atto della cessazione della convivenza e di ogni forma di comunione di vita tra i Sigg.ri coniugi e . Parte_1 CP_1
Dare atto che ricorrono i presupposti previsti dalla Legge n. 898/1970 (e successive modifiche) art 3, par. 2 b in quanto è intervenuta la separazione tra i coniugi che si è protratta ininterrottamente per oltre 3 anni dalla loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Torino (7 luglio 2021) e i coniugi non si sono più riconciliati.
pagina 1 di 6 Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto 2 lett.b L.898/70, lo scioglimento del matrimonio celebrato a Collegno con rito civile il 24 maggio 2009 (atto n.34 Parte I Anno 2009). Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza, come previsto con R. D. 09/07/1939 n. 1238.
Dare atto che la casa coniugale è assegnata al Sig. e che la Sig.ra ha CP_1 Parte_1 reperito altra sistemazione abitativa nel medesimo condominio. Disporre l'affidamento esclusivo super rafforzato dei figli minori e alla Sig.ra Per_1 Persona_2
demandando alla medesima le decisioni di maggiore importanza (educazione, istruzione e Pt_1 salute) disponendo che la residenza anagrafica e la dimora abituale dei minori sia presso la madre. Disporre che i minori e possano incontrare e stare con il padre secondo il Per_1 Persona_2 loro gradimento. Disporre e/o ordinare, che il Sig. corrisponda alla Sig.ra un contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, conviventi con la madre, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale, da determinarsi in misura minima di almeno 450,00 € mensili, e da accreditarsi su un conto corrente della ricorrente e dalla stessa indicando, sino a quando non avranno raggiunto l'autonomia economica;
oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli in conformità delle prescrizioni del Protocollo in vigenza pubblicato di concerto dal Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Tutti gli importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con riferimento al mese di agosto e a far data dall'anno 2022 in quanto mai rivalutato. Disporre che la Sig.ra continui a percepire per intero l'assegno unico erogato dall'INPS Parte_1 per i figli minori e ogni altra eventuale agevolazione e/o bonus. Disporre che la ricorrente Sig.ra possa ottenere il rilascio di qualsiasi documentazione Parte_1 per sé e per i figli minori e , anche valida per l'espatrio, senza Persona_3 Persona_4 necessità di consenso e/o autorizzazione da parte del Sig. . CP_1
Con ogni opportuna statuizione in favore dei figli minori. (…) Con il favore delle spese.”
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in COLLEGNO il 24/05/2009. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Collegno (atto n. 34, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009). Dal matrimonio sono nati i figli il 05/01/2011 e il 10/11/2013. Per_1 Persona_2
I coniugi sono separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino n.3393 del 27.6.2022. Con ricorso depositato il 26/11/2024, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio, nonché l'adozione di provvedimenti quanto all'affidamento super esclusivo di entrambi i figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figli, nonché alla previsione di un contributo per il mantenimento dei minori domandando, altresì, la conferma della presa in carico da parte dei Servizi incaricati competenti. In data 01/12/2025 perveniva la relazione aggiornata da parte dei Servizi sociali incaricati.
pagina 2 di 6 All'udienza del 2/12/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V co. c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla domanda di affidamento esclusivo rafforzato Per quanto concerne la domanda di parte ricorrente in ordine all'affidamento c.d. esclusivo rafforzato di cui all'art. 337 quater c.c. è opportuno ricordare l'impianto normativo di cui alla legge 54/06 che prevede, quale regola generale del nostro ordinamento giuridico in materia di diritto di famiglia, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori in considerazione del primario interesse degli stessi e, ancora di più, dei minori a sviluppare e mantenere rapporti continuativi con ambedue le figure genitoriali che, dal canto loro, devono farsi carico delle responsabilità di mantenimento, educazione e crescita della prole. La regola generale in materia di affidamento condiviso dei minori può, tuttavia, essere derogata per esplicita previsione legislativa laddove la sua applicazione dovesse risultare essere contraria all'interesse del minore (art. 337 quater, I co. c.c.) con conseguente onere per l'autorità giudiziaria di vagliare sia l'idoneità del genitore affidatario, sia l'inidoneità educativa ovvero, in ogni caso, la manifesta carenza sul punto dell'altro genitore (Cass, sez I, Ord. 16280/2025 e Cass. 6535/2019). Pertanto, la scelta in ordine all'affidamento ad uno solo dei genitori deve sempre essere vagliata dall'autorità giudiziaria e compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole;
sicché, vagliato quanto sin qui indicato, sarà possibile adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale sarebbe, per l'appunto, il regime di affidamento c.d. super esclusivo della prole ad un solo genitore, anziché con regime ordinario ad entrambe le figure genitoriali), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi ed il superiore interesse del minore (Cass, sez. I, Ord. 4056/2023 ed anche Cass. 32876/2022, e Cass. 26517/2024). Non è, quindi, di per sé sufficiente una mera conflittualità fra i genitori essendo invece, necessario, come ormai acclarato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, un giudizio complessivo in ordine alla condotta di ambedue le figure genitoriali ed in ordine alla loro idoneità genitoriale ovvero carenza della stessa avendo riguardo alla necessità di garantire massima tutela alla prole minorenne. Sul versante che più attiene al caso di specie, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente una situazione pregiudizievole per la prole, tale da legittimare il regime di affidamento di cui all'art. pagina 3 di 6 337quater c.c., nell'ipotesi in cui il genitore non affidatario si sia dimostrato essere, nel corso del tempo, totalmente assente ed inadempiente rispetto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e/o abbia esercitato in modo del tutto discontinuo il suo diritto di visita rappresentando, tali fatti, elementi sintomatici di disinteresse e dell'inidoneità di tale figura genitoriale ad affrontare le responsabilità ordinariamente connesse con il regime di affidamento condiviso (Cass. sent. 26587/2009). Con riferimento al caso concreto, ritiene il Collegio che l'affidamento di e di Per_1 Persona_2 vada disposto in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337quater c.c., con attribuzione alla stessa anche delle decisioni di maggior interesse per la prole. Emergono, infatti, plurimi elementi indicativi di inadeguatezza educativa del padre, il quale si è sempre disinteressato dei figli, omettendo di frequentarli e di interessarsi a loro, peraltro nonostante egli abbia abitato per lungo tempo in un alloggio posto al piano superiore rispetto all'appartamento dei suoi figli. Dagli atti processuali e dalle dichiarazioni rese in sede di udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. è, difatti, emerso un complessivo disinteresse del padre nei confronti della prole sia sul fronte educativo e del diritto di visita. La relazione sociale del 01/12/2025 ricorda che gli incontri in luogo neutro stabiliti con la sentenza di separazione si sono subito interrotti “poiché il padre non si è più presentato agli incontri concordati, interrompendo anche il percorso al Ser.D., tale condizione era vincolante in quanto richiesto dall'ultimo decreto definitivo del Tribunale Ordinario del 27/07/2022”. Egli si è disinteressato ad ogni esigenza anche materiale dei figli, avendo omesso sistematicamente di versare il contributo al mantenimento pure stabilito in sede di separazione (cfr. dichiarazioni di parte resistente nell'udienza del 1.12.2025: “Non ho mai ricevuto nulla a titolo di mantenimento, ho solo ricevuto somme sporadiche, in modo del tutto irregolare”). Tale condotta di parte resistente è sintomatica di carenza ed inadeguatezza educativa, nonché di non mancanza di acquisizione di un consapevole ruolo genitoriale. Il suo complessivo disinteresse nei confronti della prole trova anche implicita conferma nella sua scelta processuale di non costituirsi nel presente giudizio e di non collaborare attivamente con i Servizi Sociali per la ripresa dei rapporti coi minori. Per quanto concerne, invece, la figura materna, il Collegio ritiene di formulare, preso atto della situazione in essere e della relazione sociale pervenuta, un complessivo giudizio di idoneità genitoriale della stessa. La madre, peraltro, è il genitore che si è sempre occupata autonomamente dei minori, e secondo la valutazione dei Servizi – che merita di essere condivisa anche dal Tribunale – è figura genitoriale accudente e adeguata. Al fine di supportare la ricorrente nel suo ruolo monogenitoriale, occorre disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali affinchè pongano in essere tutti gli interventi ritenuti utili e necessari nei confronti dei minori e della madre. Quanto agli incontri padre-figli, tenuto conto di quanto già descritto, dell'età degli stessi e della sporadicità degli incontri col padre, il Collegio ritiene opportuno stabilire che, previa effettiva manifestazione di interesse da parte della figura paterna, l'eventuale ripresa degli incontri debba avvenire alla presenza di un educatore e con modalità individuate dai Servizi, con i quali il padre sarà tenuto a collaborare.
pagina 4 di 6 Sulla domanda di contributo al mantenimento In ordine alle statuizioni economiche è necessario tenere conto che la ricorrente, allo stato, risulta essere disoccupata. Vive con entrambi i figli minori in un appartamento in locazione con canone mensile di 560 euro al mese percependo solo l'assegno unico (nella misura di euro 398 mensili) e l'assegno di inclusione (nella misura di euro 689 mensili). Pur non avendo informazioni certe in ordine all'attività lavorativa di parte resistente, egli ha sempre lavorato nel settore dell'edilizia, tanto che in passato era titolare di un'impresa edile. Inoltre, stante la sua età anagrafica (40 anni), egli risulta essere certamente dotato di capacità lavorativa, avendo la capacità di adoperarsi per procurarsi i mezzi necessari per il mantenimento dei figli. Tenendo conto della complessiva situazione reddituale delle parti, e valutati altresì i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore (i figli non vedono né frequentano il padre, sicchè tutti i costi relativi al loro mantenimento gravano unicamente sulla madre), il Collegio ritiene di disporre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli nella misura richiesta di euro 450,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15/03/2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Inoltre, stante il regime di affidamento di cui all'art. 337 quater c.c., l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre.
Sulle istanze istruttorie Ritiene il Collegio che le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni siano complessivamente superflue, tenuto conto dell'oggetto della domanda, del quadro probatorio già acquisito e delle dichiarazioni della ricorrente.
Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente contumace, esse vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, applicando i valori minimi delle fasi studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto della difficoltà della causa, del numero di udienza e di memorie depositate (e quindi fase studio euro 850,50, fase introduttiva euro 602 e fase decisoria euro 1.452,50 e così complessivamente euro 2.905).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, visto l'art. 473bis. e ss c.p.c. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , Parte_1 CP_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i figli minori e in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. alla Per_1 Persona_2 madre sig.ra , demandando alla stessa altresì le decisioni di maggior interesse per i Parte_1 pagina 5 di 6 minori (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive etc) e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la stessa;
DISPONE che il padre, laddove in futuro manifesti tale volontà, possa vedere i figli, alla presenza di personale educativo ed a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, demandando ai Servizi incaricati l'individuazione della tempistica e della modalità degli incontri;
DISPONE che il sig. corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (novembre 2024), l'assegno di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e ricreative, necessitate o concordate e documentate, trovando applicazione il protocollo in uso presso questo Tribunale;
l'assegno unico per i figli Per_1
e verrà percepito integralmente dalla madre;
[...] Persona_2 Parte_1
DISPONE la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali, affinchè mettano in atto tutti i più opportuni interventi educativi e di monitoraggio in favore dei minori e del nucleo familiare;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA il sig. a rifondere alla sig.ra CP_1 Parte_1 le spese di lite che liquida in € 2905,00 (di cui 850,50 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva e
€1452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU EL ER TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER TE Presidente
Dott. LU EL Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21374/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. LICCESE ROSALBA, presso cui ha eletto domicilio Parte_1 come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 26/11/2024:
“In via istruttoria (…), ordinare ex art 210 c.p.c. al Sig. o chi per esso, di produrre tutta la CP_1 documentazione attestante i redditi percepiti quantomeno negli ultimi tre anni e gli estratti conto bancari e/o postali ove intrattiene un rapporto contrattuale. Nel merito, dare atto della cessazione della convivenza e di ogni forma di comunione di vita tra i Sigg.ri coniugi e . Parte_1 CP_1
Dare atto che ricorrono i presupposti previsti dalla Legge n. 898/1970 (e successive modifiche) art 3, par. 2 b in quanto è intervenuta la separazione tra i coniugi che si è protratta ininterrottamente per oltre 3 anni dalla loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Torino (7 luglio 2021) e i coniugi non si sono più riconciliati.
pagina 1 di 6 Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto 2 lett.b L.898/70, lo scioglimento del matrimonio celebrato a Collegno con rito civile il 24 maggio 2009 (atto n.34 Parte I Anno 2009). Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza, come previsto con R. D. 09/07/1939 n. 1238.
Dare atto che la casa coniugale è assegnata al Sig. e che la Sig.ra ha CP_1 Parte_1 reperito altra sistemazione abitativa nel medesimo condominio. Disporre l'affidamento esclusivo super rafforzato dei figli minori e alla Sig.ra Per_1 Persona_2
demandando alla medesima le decisioni di maggiore importanza (educazione, istruzione e Pt_1 salute) disponendo che la residenza anagrafica e la dimora abituale dei minori sia presso la madre. Disporre che i minori e possano incontrare e stare con il padre secondo il Per_1 Persona_2 loro gradimento. Disporre e/o ordinare, che il Sig. corrisponda alla Sig.ra un contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, conviventi con la madre, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale, da determinarsi in misura minima di almeno 450,00 € mensili, e da accreditarsi su un conto corrente della ricorrente e dalla stessa indicando, sino a quando non avranno raggiunto l'autonomia economica;
oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli in conformità delle prescrizioni del Protocollo in vigenza pubblicato di concerto dal Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Tutti gli importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con riferimento al mese di agosto e a far data dall'anno 2022 in quanto mai rivalutato. Disporre che la Sig.ra continui a percepire per intero l'assegno unico erogato dall'INPS Parte_1 per i figli minori e ogni altra eventuale agevolazione e/o bonus. Disporre che la ricorrente Sig.ra possa ottenere il rilascio di qualsiasi documentazione Parte_1 per sé e per i figli minori e , anche valida per l'espatrio, senza Persona_3 Persona_4 necessità di consenso e/o autorizzazione da parte del Sig. . CP_1
Con ogni opportuna statuizione in favore dei figli minori. (…) Con il favore delle spese.”
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in COLLEGNO il 24/05/2009. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Collegno (atto n. 34, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009). Dal matrimonio sono nati i figli il 05/01/2011 e il 10/11/2013. Per_1 Persona_2
I coniugi sono separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino n.3393 del 27.6.2022. Con ricorso depositato il 26/11/2024, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio, nonché l'adozione di provvedimenti quanto all'affidamento super esclusivo di entrambi i figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figli, nonché alla previsione di un contributo per il mantenimento dei minori domandando, altresì, la conferma della presa in carico da parte dei Servizi incaricati competenti. In data 01/12/2025 perveniva la relazione aggiornata da parte dei Servizi sociali incaricati.
pagina 2 di 6 All'udienza del 2/12/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V co. c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla domanda di affidamento esclusivo rafforzato Per quanto concerne la domanda di parte ricorrente in ordine all'affidamento c.d. esclusivo rafforzato di cui all'art. 337 quater c.c. è opportuno ricordare l'impianto normativo di cui alla legge 54/06 che prevede, quale regola generale del nostro ordinamento giuridico in materia di diritto di famiglia, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori in considerazione del primario interesse degli stessi e, ancora di più, dei minori a sviluppare e mantenere rapporti continuativi con ambedue le figure genitoriali che, dal canto loro, devono farsi carico delle responsabilità di mantenimento, educazione e crescita della prole. La regola generale in materia di affidamento condiviso dei minori può, tuttavia, essere derogata per esplicita previsione legislativa laddove la sua applicazione dovesse risultare essere contraria all'interesse del minore (art. 337 quater, I co. c.c.) con conseguente onere per l'autorità giudiziaria di vagliare sia l'idoneità del genitore affidatario, sia l'inidoneità educativa ovvero, in ogni caso, la manifesta carenza sul punto dell'altro genitore (Cass, sez I, Ord. 16280/2025 e Cass. 6535/2019). Pertanto, la scelta in ordine all'affidamento ad uno solo dei genitori deve sempre essere vagliata dall'autorità giudiziaria e compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole;
sicché, vagliato quanto sin qui indicato, sarà possibile adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale sarebbe, per l'appunto, il regime di affidamento c.d. super esclusivo della prole ad un solo genitore, anziché con regime ordinario ad entrambe le figure genitoriali), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi ed il superiore interesse del minore (Cass, sez. I, Ord. 4056/2023 ed anche Cass. 32876/2022, e Cass. 26517/2024). Non è, quindi, di per sé sufficiente una mera conflittualità fra i genitori essendo invece, necessario, come ormai acclarato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, un giudizio complessivo in ordine alla condotta di ambedue le figure genitoriali ed in ordine alla loro idoneità genitoriale ovvero carenza della stessa avendo riguardo alla necessità di garantire massima tutela alla prole minorenne. Sul versante che più attiene al caso di specie, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente una situazione pregiudizievole per la prole, tale da legittimare il regime di affidamento di cui all'art. pagina 3 di 6 337quater c.c., nell'ipotesi in cui il genitore non affidatario si sia dimostrato essere, nel corso del tempo, totalmente assente ed inadempiente rispetto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e/o abbia esercitato in modo del tutto discontinuo il suo diritto di visita rappresentando, tali fatti, elementi sintomatici di disinteresse e dell'inidoneità di tale figura genitoriale ad affrontare le responsabilità ordinariamente connesse con il regime di affidamento condiviso (Cass. sent. 26587/2009). Con riferimento al caso concreto, ritiene il Collegio che l'affidamento di e di Per_1 Persona_2 vada disposto in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337quater c.c., con attribuzione alla stessa anche delle decisioni di maggior interesse per la prole. Emergono, infatti, plurimi elementi indicativi di inadeguatezza educativa del padre, il quale si è sempre disinteressato dei figli, omettendo di frequentarli e di interessarsi a loro, peraltro nonostante egli abbia abitato per lungo tempo in un alloggio posto al piano superiore rispetto all'appartamento dei suoi figli. Dagli atti processuali e dalle dichiarazioni rese in sede di udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. è, difatti, emerso un complessivo disinteresse del padre nei confronti della prole sia sul fronte educativo e del diritto di visita. La relazione sociale del 01/12/2025 ricorda che gli incontri in luogo neutro stabiliti con la sentenza di separazione si sono subito interrotti “poiché il padre non si è più presentato agli incontri concordati, interrompendo anche il percorso al Ser.D., tale condizione era vincolante in quanto richiesto dall'ultimo decreto definitivo del Tribunale Ordinario del 27/07/2022”. Egli si è disinteressato ad ogni esigenza anche materiale dei figli, avendo omesso sistematicamente di versare il contributo al mantenimento pure stabilito in sede di separazione (cfr. dichiarazioni di parte resistente nell'udienza del 1.12.2025: “Non ho mai ricevuto nulla a titolo di mantenimento, ho solo ricevuto somme sporadiche, in modo del tutto irregolare”). Tale condotta di parte resistente è sintomatica di carenza ed inadeguatezza educativa, nonché di non mancanza di acquisizione di un consapevole ruolo genitoriale. Il suo complessivo disinteresse nei confronti della prole trova anche implicita conferma nella sua scelta processuale di non costituirsi nel presente giudizio e di non collaborare attivamente con i Servizi Sociali per la ripresa dei rapporti coi minori. Per quanto concerne, invece, la figura materna, il Collegio ritiene di formulare, preso atto della situazione in essere e della relazione sociale pervenuta, un complessivo giudizio di idoneità genitoriale della stessa. La madre, peraltro, è il genitore che si è sempre occupata autonomamente dei minori, e secondo la valutazione dei Servizi – che merita di essere condivisa anche dal Tribunale – è figura genitoriale accudente e adeguata. Al fine di supportare la ricorrente nel suo ruolo monogenitoriale, occorre disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali affinchè pongano in essere tutti gli interventi ritenuti utili e necessari nei confronti dei minori e della madre. Quanto agli incontri padre-figli, tenuto conto di quanto già descritto, dell'età degli stessi e della sporadicità degli incontri col padre, il Collegio ritiene opportuno stabilire che, previa effettiva manifestazione di interesse da parte della figura paterna, l'eventuale ripresa degli incontri debba avvenire alla presenza di un educatore e con modalità individuate dai Servizi, con i quali il padre sarà tenuto a collaborare.
pagina 4 di 6 Sulla domanda di contributo al mantenimento In ordine alle statuizioni economiche è necessario tenere conto che la ricorrente, allo stato, risulta essere disoccupata. Vive con entrambi i figli minori in un appartamento in locazione con canone mensile di 560 euro al mese percependo solo l'assegno unico (nella misura di euro 398 mensili) e l'assegno di inclusione (nella misura di euro 689 mensili). Pur non avendo informazioni certe in ordine all'attività lavorativa di parte resistente, egli ha sempre lavorato nel settore dell'edilizia, tanto che in passato era titolare di un'impresa edile. Inoltre, stante la sua età anagrafica (40 anni), egli risulta essere certamente dotato di capacità lavorativa, avendo la capacità di adoperarsi per procurarsi i mezzi necessari per il mantenimento dei figli. Tenendo conto della complessiva situazione reddituale delle parti, e valutati altresì i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore (i figli non vedono né frequentano il padre, sicchè tutti i costi relativi al loro mantenimento gravano unicamente sulla madre), il Collegio ritiene di disporre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli nella misura richiesta di euro 450,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15/03/2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Inoltre, stante il regime di affidamento di cui all'art. 337 quater c.c., l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre.
Sulle istanze istruttorie Ritiene il Collegio che le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni siano complessivamente superflue, tenuto conto dell'oggetto della domanda, del quadro probatorio già acquisito e delle dichiarazioni della ricorrente.
Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente contumace, esse vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, applicando i valori minimi delle fasi studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto della difficoltà della causa, del numero di udienza e di memorie depositate (e quindi fase studio euro 850,50, fase introduttiva euro 602 e fase decisoria euro 1.452,50 e così complessivamente euro 2.905).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, visto l'art. 473bis. e ss c.p.c. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , Parte_1 CP_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i figli minori e in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. alla Per_1 Persona_2 madre sig.ra , demandando alla stessa altresì le decisioni di maggior interesse per i Parte_1 pagina 5 di 6 minori (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive etc) e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la stessa;
DISPONE che il padre, laddove in futuro manifesti tale volontà, possa vedere i figli, alla presenza di personale educativo ed a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, demandando ai Servizi incaricati l'individuazione della tempistica e della modalità degli incontri;
DISPONE che il sig. corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (novembre 2024), l'assegno di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e ricreative, necessitate o concordate e documentate, trovando applicazione il protocollo in uso presso questo Tribunale;
l'assegno unico per i figli Per_1
e verrà percepito integralmente dalla madre;
[...] Persona_2 Parte_1
DISPONE la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali, affinchè mettano in atto tutti i più opportuni interventi educativi e di monitoraggio in favore dei minori e del nucleo familiare;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA il sig. a rifondere alla sig.ra CP_1 Parte_1 le spese di lite che liquida in € 2905,00 (di cui 850,50 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva e
€1452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU EL ER TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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