Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1877, n. 4206
Versione
11 gennaio 1878
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addi' 23 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.

Depretis.

Entrata in vigore il 11 gennaio 1878