Versione
18 gennaio 1962
18 gennaio 1962
Art. 1.
L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1967, n. 2145 , convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 , gia' modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 , e' estesa alla imposta sulle societa' ed e' elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta.
L'addizionale medesima per l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario e' aumentata di un centesimo per ogni lira d'imposta.
L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma, non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sull'imposta reddito agrario, nonche' sulla imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento.
L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1967, n. 2145 , convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 , gia' modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 , e' estesa alla imposta sulle societa' ed e' elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta.
L'addizionale medesima per l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario e' aumentata di un centesimo per ogni lira d'imposta.
L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma, non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sull'imposta reddito agrario, nonche' sulla imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento.
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte Cost., sentenza 13/12/1963, n. 155Provvedimento: […] A., previsto dall'art. 1 della legge n. 1346 del 1961, mentre chi per avventura sia stato iscritto prima è esente dall'imposta. […] Illegittima è, invece, come e nel senso che s'è detto, la prima parte del primo comma dello stesso art. 2, che, richiamandosi al precedente art. 1 e alla legge del 1937, n. 2145, sottopone all'addizionale chi sia tenuto a pagare dal 1 gennaio 1961 l'imposta sulle società o sui redditi o un'imposta o sovrimposta comunale riscuotibile per ruolo (v. art. 1 della legge del 1961, n. 1346, e art. 1, lett. a e c, del R.D. […]Leggi di più...
- esclusione.·
- costituzione, art. 53, primo comma·
- aumento di aliquote o del numero dei contribuenti·
- illegittimita' costituzionale parziale.·
- interpretazione·
- necessita' finanziarie dello stato·
- imposizione dell'addizionale eca su redditi maturati anteriormente alla pubblicazione della legge·
- sent. 155/63 b. sindacato di legittimita' costituzionale·
- sent. 155/63 e. bilancio·
- esige imposizione uguale per redditi uguali·
- sent. 155/63 d. imposte e tasse·
- pronuncie della corte costituzionale·
- capacita' contributiva dei cittadini·
- sent. 155/63 c. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- derogabilita' del principio in caso di necessita' finanziarie dello stato