Art. 1.
L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1967, n. 2145 , convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 , gia' modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 , e' estesa alla imposta sulle societa' ed e' elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta.
L'addizionale medesima per l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario e' aumentata di un centesimo per ogni lira d'imposta.
L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma, non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sull'imposta reddito agrario, nonche' sulla imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento.
L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1967, n. 2145 , convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 , gia' modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 , e' estesa alla imposta sulle societa' ed e' elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta.
L'addizionale medesima per l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario e' aumentata di un centesimo per ogni lira d'imposta.
L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma, non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sull'imposta reddito agrario, nonche' sulla imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento.