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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Veronica D'Agostino, in seguito all'udienza del 9.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte, visto l'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. n. 34777/2022 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Parte_1 C.F._1
Borghesi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il suo studio in Roma, via L.
Manara n. 47, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
CONTRO
L' , in persona del procuratore speciale, quale Controparte_1
Responsabile Contenzioso, con sede legale in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Verghini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Valdagno n. 46, giusta procura in calce;
-resistente
NONCHE' CONTRO in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore;
-resistente contumace
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200088149000, fascicolo n.
2022/000172084, notificata a mezzo pec in data 18.10.2022 da parte di;
con la Controparte_3 quale veniva invitato al versamento entro 30 giorni della somma di € 2.964,52, pena l'iscrizione di un fermo amministrativo su di un motociclo di sua proprietà.
Il predetto importo era il totale di un debito a carico dell'opponente relativo a plurime cartelle di pagamento recanti crediti di diversa natura;
di tale somma euro 645,91 si riferisce ad un avviso di addebito n. CP_ 39720190017556979000 asseritamente notificato da parte dell'Ente Impositore il 20.09.2019; relativo al mancato pagamento delle contribuzioni dovute in base al modello DM 10 anno 2019. CP_2
Lamenta plurimi vizi sia del preavviso di fermo amministrativo opposto sia dell'avviso di addebito ad esso sotteso, in particolare:
- la nullità dell'avviso di addebito e del preavviso di fermo nella parte ad esso sotteso per intervenuto pagamento del dovuto avvenuto in data 07.12.2021;
- la nullità ed illegittimità del preavviso di fermo nella parte de qua per omessa notifica dell'avviso di addebito;
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale proveniente da indirizzo PEC del mittente non presente negli Elenchi Pubblici (artt. 4 e 16, comma 12, D.L. 179/12);
- l'inesistenza della notifica eseguita a mezzo P.E.C. e conseguente nullità della cartella di pagamento poiché notificate all'indirizzo P.E.C. del professionista.
Chiedeva, pertanto, “-in via principale, in accoglimento della presente opposizione annullare Il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200088149000 Fascicolo n. 2022/000172084 con riferimento all'Avviso di addebito n. 39720190017556979000 asseritamente notificato il 20/09/2019 CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI 2019, nonché lo stesso avviso di addebito, per i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. in danno dei convenuti in solido tra loro”. CP_ Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, nei confronti dell' comprovata dalla parte ricorrente nel termine appositamente concessole, la stessa non si costituiva, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Con memoria depositata in data 14.01.2023 si costituiva l' ; chiedeva “in Controparte_1 via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo avversario;
- nel merito ed in via principale, respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e perché comunque non provata;
- in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
”.
[...]
Faceva in ogni caso rilevare che dall'estratto di ruolo depositato risultava la regolarità della notifica degli avvisi di addebito sottostanti, non opposti nei termini, con conseguente irretrattabilità della pretesa contributiva sottostante.
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
In specie può dirsi pacifico tra le parti che il ricorrente ha ricevuto la pec di notifica del preavviso di fermo opposto in data 18.10.2022, nella quale vengono richiamate, a fronte del mancato pagamento dell'importo di euro 2.964,52, le varie somme inevase in apposita sezione. In particolare, risultano varie le cartelle esattoriali per Inail rate premio (2018), per tasse automobilistiche (2017), per contravvenzioni al codice della CP_ strada, Irap, Irpef, e, per quanto interessa in questa sede, anche l' n. 39720190017556979000, per contributi modello DM 10 anno 2019 ed ha depositato il ricorso introduttivo del presene giudizio il successivo 8.11.2022.
Giova rammentare che il preavviso di fermo amministrativo è un atto con cui il concessionario per la riscossione, incaricato in questo caso dall'Ente previdenziale, comunica al contribuente-debitore l'avvio della procedura di fermo del veicolo, avvertendolo che, in caso di mancato pagamento delle somme richieste entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, il fermo sarà eseguito. Il preavviso, dunque, precede il fermo amministrativo vero e proprio di cui all'art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che è un atto attraverso il quale le amministrazioni o gli enti creditori (impongono – a seguito del mancato pagamento di una cartella esattoriale o di un avviso di addebito nei termini di legge (60 giorni) – un vincolo di destinazione su un bene mobile registrato dell'obbligato (in specie un'autovettura).
Premesso che la cognizione non può che riguardare le poste attratte alla competenza inderogabile di questo
Giudice del Lavoro (e specificamente quelle afferenti ai contributi assistenziali e previdenziali) nei limiti di quanto indicato negli atti introduttivi (e quindi, si ripete, l'avviso di addebito n. 39720190017556979000) si deve anche sottolineare che, non è stata depositata la prova della notifica dell'avviso di addebito ma, dall'estratto del ruolo prodotto in atti da (che la parte ricorrente non ha del pari Controparte_1 contestato) l'avviso risulta notificato a mani proprie in data 20.09.2019.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorrente ha contestato la legittimità del preavviso di fermo per omessa notifica dell'avviso di addebito sopra richiamato e appreso da un controllo l'omesso pagamento vi ha immediatamente provveduto in data 07.12.2021; ha proposto tempestivamente opposizione avverso “ la comunicazione preventiva di fermo”, contestando la legittimità dell'atto e la mancata notifica del titolo sottostante;
la Cassazione ritiene autonomamente impugnabile l'atto in questione , ma, “ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”. (Ordinanza n. 701 del 15/01/2014).
Altra questione sollevata dall'opponente è sulla regolarità e validità della notifica a mezzo PEC del preavviso di fermo, oggetto di numerose pronunce delle Commissioni Tributarie secondo cui, se l'indirizzo PEC non è incluso in uno degli elenchi che l'art. 16 ter del D.L. n. 179/2012 definisce pubblici, ossia quelli previsti dagli articoli e 16 comma 12 dello stesso Decreto, ossia “IPA”, “Reginde”, “Inipec”, la notifica sarebbe addirittura inesistente in quanto effettuata in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia. L'assunto non è, tuttavia, condivisibile in quanto, anche a voler tralasciare la possibilità di applicare il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., va considerato che la S.C. di Cassazione è di recente tornata sulla materia (Sent. n. 982 del 16 gennaio 2023) con una pronuncia che si pone in senso contrario rispetto al precedente orientamento sostenendo che, in tali casi, manca la lesione del diritto di difesa laddove non sia allegato, in modo specifico, e provato, in concreto, il pregiudizio ricadente in capo al destinatario e ascrivibile alla (contestata) condotta dell'amministrazione finanziaria.
Al riguardo, infatti ha osservato (cfr. anche Cass. n. 15979/2022) che: la regola più stringente di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della PA può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'articolo 6-ter del Dlgs n. 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario ma non anche del mittente.
Inoltre, va tenuto conto dei principi di leale collaborazione e buona fede la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Ne deriva, che sono irrilevanti le violazioni formali che non arrecano un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente. In specie, premesso che l'indirizzo telematico utilizzato dall' ( Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
< t”), è chiaramente riconducibile all'Ente riscossore, va Email_1 opportunamente considerato che l'opponente neppure lumeggia l'esistenza di validi pregiudizi nel senso innanzi chiarito, che quindi non appaiono neppure ipotizzabili, e ne è prova che ha proposto la presente opposizione esercitando il proprio diritto di difesa. E', quindi, condivisibile quanto si legge nel percorso motivazione della citata pronuncia dei Supremi giudici ossia che: “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' Controparte_1
, come presente nei pubblici registri ( t.) ma da uno
[...] Email_2 diverso t), relativamente al quale però è evidente ictu oculi Email_1
la provenienza dall'Agenzia.
Ancora più di recente la Cassazione (Sent. n. 18684/2023) ha ulteriormente precisato che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel Registro INI-PEC appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non anche al notificante e in varie pronunce di merito, invero, è stato più volte ribadita l'irrilevanza dell'inclusione nei pubblici registri dell'indirizzo PEC, da cui viene inviata la notificazione (v. ad es. Corte appello Milano, Sent. n.783/2023; nn. 1066/19, 28/21, 1276/2021).
Infatti, alla luce del tenore letterale dell'intestazione dell'indirizzo PEC concretamente utilizzato dal mittente, da un lato, e del contenuto della missiva concretamente inviata dallo stesso a mezzo PEC alla parte ricorrente, dall'altro, non vi è alcun elemento che possa far dubitare della riferibilità di tale indirizzo e di tale missiva alla odierna parte convenuta e della volontà di questa di procedere alla riscossione coattiva dei crediti indicati nell'avviso di addebito.
In ogni caso, avendo l'atto notificato raggiungo il suo scopo (cioè lo scopo di notiziare il contribuente circa l'esistenza della obbligazione contributiva e circa la volontà dell'agente della riscossione di procedere, in mancanza di pagamento spontaneo, alla riscossione coattiva dei crediti contributivi in questione), la eventuale nullità della notificazione sarebbe comunque sanata in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo, il quale trova fondamento nell'art. 156 c.p.c.
In tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito che “l'inerzia del [destinatario della notifica a mezzo PEC] in seguito alla constatazione dei problemi di ricezione dell'atto da notificare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, conduce a ritenere il perfezionamento della notifica litigiosa. Secondo la sentenza di questa Corte n. 25819 del 2017, si può ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico. Il principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza di questa Corte n. 21560 del 2019. Di conseguenza, nel caso di specie, sarebbe stato dovere del [destinatario della notifica a mezzo PEC] informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente” (Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2020, n. 4624).
Il destinatario della notificazione di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non può quindi rimanere inerte per il solo fatto che tale notificazione proviene da un indirizzo PEC non corrispondente a quelle censito nei pubblici registri, se il contenuto dell'atto notificato sia inequivoco e se non sussistono elementi tali da far dubitare della riferibilità della notificazione al soggetto che ha redatto l'atto notificato, poiché tale inerzia è equiparata al perfezionamento della notificazione.
Insomma, nessun vizio è dato riscontrare laddove l'indirizzo di provenienza sia avulso da un pubblico elenco, posto che questo deve ospitare gli estremi utili per la consegna degli atti e non quelli da cui essi debbono provenire. Va poi rilevata la non pertinenza dei precedenti di legittimità richiamati dall'opponente (Cass. n.
17346/2019, Cass. 24110/2019, Cass. 3093/2020), nessuno dei quali afferma – come vorrebbe il ricorrente
– che sia invalida la notifica di un'intimazione di pagamento notificata dal concessionario attraverso un indirizzo pec non risultante da pubblici registri.
In ogni caso, si ricorda che una notifica può dirsi inesistente quando è priva degli elementi costitutivi propri del procedimento notificatorio, come l'attività di trasmissione e quella di consegna (Cass. SS.UU.
14916/2018): poiché nel caso di specie la notifica non è priva di questi elementi deve concludersi che non si versi in ipotesi di inesistenza giuridica. Essa, inoltre, ha pienamente raggiunto il suo scopo, posto che diversamente opinando non sarebbe mai stato proposto il presente ricorso introduttivo, sicché anche ogni eventuale - e nella specie comunque non ricorrente - ipotesi di nullità, sarebbe sanata.
Per quanto detto, a giudizio della scrivente, deve concludersi per l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente con riferimento al provvedimento impugnato. Ne deriva, che sono irrilevanti le violazioni formali che non arrecano un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente. CP_ L' rimasto contumace, non ha dato prova di aver notificato l'avviso di addebito in esame;
in ogni caso, nella presente fattispecie il ricorrente ha comunque provveduto al pagamento dell'importo di euro 540,00
(07.12.2021) così come risulta dalla quietanza di pagamento depositata telematicamente.
Il ricorso va accolto.
Deve, perciò, dichiararsi l'inefficacia del preavviso di fermo oggetto di impugnazione limitatamente al
CP_ credito vantato dall' con avviso di addebito n. 3972019001755697900; deve pertanto essere annullato l'avviso di addebito n. 3972019001755697900.
Dal tenore della pronuncia va valutato come gravo motivo per compensare le spese con l' Controparte_1
e dichiara la irreperibilità nei confronti dell'Ente impositore-Inps attesa la sua mancata
[...]
partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200088149000 limitativamente all'avviso di addebito n. 39720190017556979000;
- annulla l'avviso di addebito n. 39720190017556979000;
CP_
- nulla per le spese nei confronti dell' e si compensano le spese per le altre parti in giudizio. Roma, 09.01.2025
Dott.ssa Veronica D'Agostino
Il G.O.P.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Veronica D'Agostino, in seguito all'udienza del 9.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte, visto l'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. n. 34777/2022 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Parte_1 C.F._1
Borghesi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il suo studio in Roma, via L.
Manara n. 47, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
CONTRO
L' , in persona del procuratore speciale, quale Controparte_1
Responsabile Contenzioso, con sede legale in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Verghini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Valdagno n. 46, giusta procura in calce;
-resistente
NONCHE' CONTRO in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore;
-resistente contumace
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200088149000, fascicolo n.
2022/000172084, notificata a mezzo pec in data 18.10.2022 da parte di;
con la Controparte_3 quale veniva invitato al versamento entro 30 giorni della somma di € 2.964,52, pena l'iscrizione di un fermo amministrativo su di un motociclo di sua proprietà.
Il predetto importo era il totale di un debito a carico dell'opponente relativo a plurime cartelle di pagamento recanti crediti di diversa natura;
di tale somma euro 645,91 si riferisce ad un avviso di addebito n. CP_ 39720190017556979000 asseritamente notificato da parte dell'Ente Impositore il 20.09.2019; relativo al mancato pagamento delle contribuzioni dovute in base al modello DM 10 anno 2019. CP_2
Lamenta plurimi vizi sia del preavviso di fermo amministrativo opposto sia dell'avviso di addebito ad esso sotteso, in particolare:
- la nullità dell'avviso di addebito e del preavviso di fermo nella parte ad esso sotteso per intervenuto pagamento del dovuto avvenuto in data 07.12.2021;
- la nullità ed illegittimità del preavviso di fermo nella parte de qua per omessa notifica dell'avviso di addebito;
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale proveniente da indirizzo PEC del mittente non presente negli Elenchi Pubblici (artt. 4 e 16, comma 12, D.L. 179/12);
- l'inesistenza della notifica eseguita a mezzo P.E.C. e conseguente nullità della cartella di pagamento poiché notificate all'indirizzo P.E.C. del professionista.
Chiedeva, pertanto, “-in via principale, in accoglimento della presente opposizione annullare Il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200088149000 Fascicolo n. 2022/000172084 con riferimento all'Avviso di addebito n. 39720190017556979000 asseritamente notificato il 20/09/2019 CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI 2019, nonché lo stesso avviso di addebito, per i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. in danno dei convenuti in solido tra loro”. CP_ Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, nei confronti dell' comprovata dalla parte ricorrente nel termine appositamente concessole, la stessa non si costituiva, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Con memoria depositata in data 14.01.2023 si costituiva l' ; chiedeva “in Controparte_1 via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo avversario;
- nel merito ed in via principale, respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e perché comunque non provata;
- in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
”.
[...]
Faceva in ogni caso rilevare che dall'estratto di ruolo depositato risultava la regolarità della notifica degli avvisi di addebito sottostanti, non opposti nei termini, con conseguente irretrattabilità della pretesa contributiva sottostante.
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
In specie può dirsi pacifico tra le parti che il ricorrente ha ricevuto la pec di notifica del preavviso di fermo opposto in data 18.10.2022, nella quale vengono richiamate, a fronte del mancato pagamento dell'importo di euro 2.964,52, le varie somme inevase in apposita sezione. In particolare, risultano varie le cartelle esattoriali per Inail rate premio (2018), per tasse automobilistiche (2017), per contravvenzioni al codice della CP_ strada, Irap, Irpef, e, per quanto interessa in questa sede, anche l' n. 39720190017556979000, per contributi modello DM 10 anno 2019 ed ha depositato il ricorso introduttivo del presene giudizio il successivo 8.11.2022.
Giova rammentare che il preavviso di fermo amministrativo è un atto con cui il concessionario per la riscossione, incaricato in questo caso dall'Ente previdenziale, comunica al contribuente-debitore l'avvio della procedura di fermo del veicolo, avvertendolo che, in caso di mancato pagamento delle somme richieste entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, il fermo sarà eseguito. Il preavviso, dunque, precede il fermo amministrativo vero e proprio di cui all'art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che è un atto attraverso il quale le amministrazioni o gli enti creditori (impongono – a seguito del mancato pagamento di una cartella esattoriale o di un avviso di addebito nei termini di legge (60 giorni) – un vincolo di destinazione su un bene mobile registrato dell'obbligato (in specie un'autovettura).
Premesso che la cognizione non può che riguardare le poste attratte alla competenza inderogabile di questo
Giudice del Lavoro (e specificamente quelle afferenti ai contributi assistenziali e previdenziali) nei limiti di quanto indicato negli atti introduttivi (e quindi, si ripete, l'avviso di addebito n. 39720190017556979000) si deve anche sottolineare che, non è stata depositata la prova della notifica dell'avviso di addebito ma, dall'estratto del ruolo prodotto in atti da (che la parte ricorrente non ha del pari Controparte_1 contestato) l'avviso risulta notificato a mani proprie in data 20.09.2019.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorrente ha contestato la legittimità del preavviso di fermo per omessa notifica dell'avviso di addebito sopra richiamato e appreso da un controllo l'omesso pagamento vi ha immediatamente provveduto in data 07.12.2021; ha proposto tempestivamente opposizione avverso “ la comunicazione preventiva di fermo”, contestando la legittimità dell'atto e la mancata notifica del titolo sottostante;
la Cassazione ritiene autonomamente impugnabile l'atto in questione , ma, “ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”. (Ordinanza n. 701 del 15/01/2014).
Altra questione sollevata dall'opponente è sulla regolarità e validità della notifica a mezzo PEC del preavviso di fermo, oggetto di numerose pronunce delle Commissioni Tributarie secondo cui, se l'indirizzo PEC non è incluso in uno degli elenchi che l'art. 16 ter del D.L. n. 179/2012 definisce pubblici, ossia quelli previsti dagli articoli e 16 comma 12 dello stesso Decreto, ossia “IPA”, “Reginde”, “Inipec”, la notifica sarebbe addirittura inesistente in quanto effettuata in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia. L'assunto non è, tuttavia, condivisibile in quanto, anche a voler tralasciare la possibilità di applicare il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., va considerato che la S.C. di Cassazione è di recente tornata sulla materia (Sent. n. 982 del 16 gennaio 2023) con una pronuncia che si pone in senso contrario rispetto al precedente orientamento sostenendo che, in tali casi, manca la lesione del diritto di difesa laddove non sia allegato, in modo specifico, e provato, in concreto, il pregiudizio ricadente in capo al destinatario e ascrivibile alla (contestata) condotta dell'amministrazione finanziaria.
Al riguardo, infatti ha osservato (cfr. anche Cass. n. 15979/2022) che: la regola più stringente di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della PA può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'articolo 6-ter del Dlgs n. 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario ma non anche del mittente.
Inoltre, va tenuto conto dei principi di leale collaborazione e buona fede la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Ne deriva, che sono irrilevanti le violazioni formali che non arrecano un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente. In specie, premesso che l'indirizzo telematico utilizzato dall' ( Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
< t”), è chiaramente riconducibile all'Ente riscossore, va Email_1 opportunamente considerato che l'opponente neppure lumeggia l'esistenza di validi pregiudizi nel senso innanzi chiarito, che quindi non appaiono neppure ipotizzabili, e ne è prova che ha proposto la presente opposizione esercitando il proprio diritto di difesa. E', quindi, condivisibile quanto si legge nel percorso motivazione della citata pronuncia dei Supremi giudici ossia che: “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' Controparte_1
, come presente nei pubblici registri ( t.) ma da uno
[...] Email_2 diverso t), relativamente al quale però è evidente ictu oculi Email_1
la provenienza dall'Agenzia.
Ancora più di recente la Cassazione (Sent. n. 18684/2023) ha ulteriormente precisato che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel Registro INI-PEC appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non anche al notificante e in varie pronunce di merito, invero, è stato più volte ribadita l'irrilevanza dell'inclusione nei pubblici registri dell'indirizzo PEC, da cui viene inviata la notificazione (v. ad es. Corte appello Milano, Sent. n.783/2023; nn. 1066/19, 28/21, 1276/2021).
Infatti, alla luce del tenore letterale dell'intestazione dell'indirizzo PEC concretamente utilizzato dal mittente, da un lato, e del contenuto della missiva concretamente inviata dallo stesso a mezzo PEC alla parte ricorrente, dall'altro, non vi è alcun elemento che possa far dubitare della riferibilità di tale indirizzo e di tale missiva alla odierna parte convenuta e della volontà di questa di procedere alla riscossione coattiva dei crediti indicati nell'avviso di addebito.
In ogni caso, avendo l'atto notificato raggiungo il suo scopo (cioè lo scopo di notiziare il contribuente circa l'esistenza della obbligazione contributiva e circa la volontà dell'agente della riscossione di procedere, in mancanza di pagamento spontaneo, alla riscossione coattiva dei crediti contributivi in questione), la eventuale nullità della notificazione sarebbe comunque sanata in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo, il quale trova fondamento nell'art. 156 c.p.c.
In tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito che “l'inerzia del [destinatario della notifica a mezzo PEC] in seguito alla constatazione dei problemi di ricezione dell'atto da notificare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, conduce a ritenere il perfezionamento della notifica litigiosa. Secondo la sentenza di questa Corte n. 25819 del 2017, si può ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico. Il principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza di questa Corte n. 21560 del 2019. Di conseguenza, nel caso di specie, sarebbe stato dovere del [destinatario della notifica a mezzo PEC] informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente” (Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2020, n. 4624).
Il destinatario della notificazione di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non può quindi rimanere inerte per il solo fatto che tale notificazione proviene da un indirizzo PEC non corrispondente a quelle censito nei pubblici registri, se il contenuto dell'atto notificato sia inequivoco e se non sussistono elementi tali da far dubitare della riferibilità della notificazione al soggetto che ha redatto l'atto notificato, poiché tale inerzia è equiparata al perfezionamento della notificazione.
Insomma, nessun vizio è dato riscontrare laddove l'indirizzo di provenienza sia avulso da un pubblico elenco, posto che questo deve ospitare gli estremi utili per la consegna degli atti e non quelli da cui essi debbono provenire. Va poi rilevata la non pertinenza dei precedenti di legittimità richiamati dall'opponente (Cass. n.
17346/2019, Cass. 24110/2019, Cass. 3093/2020), nessuno dei quali afferma – come vorrebbe il ricorrente
– che sia invalida la notifica di un'intimazione di pagamento notificata dal concessionario attraverso un indirizzo pec non risultante da pubblici registri.
In ogni caso, si ricorda che una notifica può dirsi inesistente quando è priva degli elementi costitutivi propri del procedimento notificatorio, come l'attività di trasmissione e quella di consegna (Cass. SS.UU.
14916/2018): poiché nel caso di specie la notifica non è priva di questi elementi deve concludersi che non si versi in ipotesi di inesistenza giuridica. Essa, inoltre, ha pienamente raggiunto il suo scopo, posto che diversamente opinando non sarebbe mai stato proposto il presente ricorso introduttivo, sicché anche ogni eventuale - e nella specie comunque non ricorrente - ipotesi di nullità, sarebbe sanata.
Per quanto detto, a giudizio della scrivente, deve concludersi per l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente con riferimento al provvedimento impugnato. Ne deriva, che sono irrilevanti le violazioni formali che non arrecano un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente. CP_ L' rimasto contumace, non ha dato prova di aver notificato l'avviso di addebito in esame;
in ogni caso, nella presente fattispecie il ricorrente ha comunque provveduto al pagamento dell'importo di euro 540,00
(07.12.2021) così come risulta dalla quietanza di pagamento depositata telematicamente.
Il ricorso va accolto.
Deve, perciò, dichiararsi l'inefficacia del preavviso di fermo oggetto di impugnazione limitatamente al
CP_ credito vantato dall' con avviso di addebito n. 3972019001755697900; deve pertanto essere annullato l'avviso di addebito n. 3972019001755697900.
Dal tenore della pronuncia va valutato come gravo motivo per compensare le spese con l' Controparte_1
e dichiara la irreperibilità nei confronti dell'Ente impositore-Inps attesa la sua mancata
[...]
partecipazione al giudizio.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200088149000 limitativamente all'avviso di addebito n. 39720190017556979000;
- annulla l'avviso di addebito n. 39720190017556979000;
CP_
- nulla per le spese nei confronti dell' e si compensano le spese per le altre parti in giudizio. Roma, 09.01.2025
Dott.ssa Veronica D'Agostino
Il G.O.P.