Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01787/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00519/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2025, proposto da
IN ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Luca e Simona Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Catania, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia e domicilio eletto in Catania, Via Umberto 151;
nei confronti
Valhalla S.r.l. e AL FI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del tacito provvedimento di rigetto del Comune di Catania sull’istanza di accesso in data 14 gennaio 2025 relativa alla documentazione riguardante un immobile sito in Catania, Via Euplio Reina 13, utilizzato dalla VALHALLA S.r.l.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 12 marzo 2025 e depositato in data 18 marzo 2025, l’interessato ha impugnato il tacito provvedimento di rigetto del Comune di Catania sull’istanza di accesso in data 14 gennaio 2025 relativa alla documentazione riguardante un immobile sito in Catania, Via Euplio Reina 13, utilizzato dalla VALHALLA S.r.l.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con quello gestito dalla società VALHALLA S.r.l., lamenta gravi disagi derivanti dalle attività svolte nel locale commerciale (rumori, schiamazzi, musica); b) dopo ripetute diffide alla società, il ricorrente ha chiesto all’Amministrazione l’accesso ai documenti autorizzativi relativi all’immobile, per verificare la regolarità delle attività svolte e la conformità urbanistica; c) l’Amministrazione, tuttavia, non ha provveduto in modo esplicito sull’istanza del ricorrente.
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio e con memoria in data 30 aprile 2025 ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l’Amministrazione ha accolto la richiesta del ricorrente, consentendo l’accesso agli atti e trasmettendo la documentazione in data 17 marzo 2025, come risulta dalla nota n. 131026 in pari data, che è stata versata in atti; b) sono stati, altresì, attivati gli opportuni controlli e adottati provvedimenti repressivi in relazione alle segnalate irregolarità nell’attività svolta dalla VALHALLA S.r.l.; c) il ricorso è, quindi, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nella camera di consiglio in data odierna il difensore della parte ricorrente ha insistito per la sola condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, mentre il difensore del Comune di Catania ha sollecitato la loro compensazione.
Avuto riguardo a quanto è stato esposto, va dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Per ciò che attiene alle spese di lite, deve osservarsi che il ricorso, notificato in data 12 e 14 marzo 2025, è stato depositato in data 18 marzo 2025, mentre risulta che il Comune abbia soddisfatto la richiesta di accesso in data 17 marzo 2025, inviando la documentazione richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del ricorrente.
Tuttavia, alla data del 17 marzo 2025 l’interessato aveva già sostenuto gli oneri derivanti dalla redazione e notificazione del ricorso, sicché almeno sotto tale profilo la richiesta di rifusione delle spese di giudizio avanzata dal difensore del ricorrente appare fondata.
Pertanto, deve disporsi la compensazione di tali spese nella misura della metà, mentre per la restante metà esse vanno poste a carico del Comune di Catania e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio per la metà e per il resto condanna il Comune di Catania alla loro rifusione, liquidando le stesse in complessivi € 550,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO