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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/03/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4596/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
FILIPPO MAUGERI, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il Controparte_1
14/02/1975 (C.F. , rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. YANETH CONSALVO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate congiuntamente le conclusioni come da verbale note in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.05.2024 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che dal matrimonio civile contratto con il resistente in data 04.12.2004 in Catania - trascritto in detto Comune al n. 392, parte
1, anno 2004) – è nato il figlio (21/03/2005), Persona_1
maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla incompatibilità
caratteriale dei coniugi.
Si è costituito , depositando accordo di Controparte_1
separazione raggiunto dai coniugi nelle more del giudizio.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al
Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato in data
24.02.2025 disponendo che:
“1) La casa coniugale, sita in Catani, via Curia n. 46, viene assegnata alla IG.ra , che vi permarrà insieme al Parte_1
figlio, ormai maggiorenne.
2) Il figlio, , sarà libero di trascorrere il proprio Persona_1
tempo, in base alla sua rispettiva volontà, anche con il padre,
compatibilmente con le su eIGenze lavorative, scolastiche o di altra natura.
3) Il IG. , entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà alla CP_1
IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, Pt_1
la somma complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili,
importo questo da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli
2 indici ISTAT, oltre le spese straordinari (previamente concordate
dalle parti a mezzo comunicazione scritta), che verranno divise al
50% fra le parti, così come disciplinato sulle linee guida sul mantenimento dei figli del Tribunale di Catania.
4) I coniugi in merito alla casa coniugale in cui la IG.ra Pt_1
risiede col figlio non statuiscono nulla al riguardo. Il canone di affitto
è a carico esclusivo della IG.ra .”. Pt_1
Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano conformi alle norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e , secondo quanto Parte_1 Controparte_1
concordato dai coniugi.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4596/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , alle condizioni specificate in
[...] Controparte_1
motivazione;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di conIGlio del giorno 28/03/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4596/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
FILIPPO MAUGERI, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il Controparte_1
14/02/1975 (C.F. , rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. YANETH CONSALVO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate congiuntamente le conclusioni come da verbale note in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.05.2024 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che dal matrimonio civile contratto con il resistente in data 04.12.2004 in Catania - trascritto in detto Comune al n. 392, parte
1, anno 2004) – è nato il figlio (21/03/2005), Persona_1
maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla incompatibilità
caratteriale dei coniugi.
Si è costituito , depositando accordo di Controparte_1
separazione raggiunto dai coniugi nelle more del giudizio.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al
Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato in data
24.02.2025 disponendo che:
“1) La casa coniugale, sita in Catani, via Curia n. 46, viene assegnata alla IG.ra , che vi permarrà insieme al Parte_1
figlio, ormai maggiorenne.
2) Il figlio, , sarà libero di trascorrere il proprio Persona_1
tempo, in base alla sua rispettiva volontà, anche con il padre,
compatibilmente con le su eIGenze lavorative, scolastiche o di altra natura.
3) Il IG. , entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà alla CP_1
IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, Pt_1
la somma complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili,
importo questo da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli
2 indici ISTAT, oltre le spese straordinari (previamente concordate
dalle parti a mezzo comunicazione scritta), che verranno divise al
50% fra le parti, così come disciplinato sulle linee guida sul mantenimento dei figli del Tribunale di Catania.
4) I coniugi in merito alla casa coniugale in cui la IG.ra Pt_1
risiede col figlio non statuiscono nulla al riguardo. Il canone di affitto
è a carico esclusivo della IG.ra .”. Pt_1
Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano conformi alle norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e , secondo quanto Parte_1 Controparte_1
concordato dai coniugi.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4596/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , alle condizioni specificate in
[...] Controparte_1
motivazione;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di conIGlio del giorno 28/03/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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