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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 427/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2763/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 EN Di Se SO - CF_ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 EN Di Se SO - CF_ricorrente_1
Rappresentato da Ricorrente_1 EN Di Se SO - CF_ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
EN_2 - CF_EN_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro Localita' Pacevecchia 82100 Benevento
BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1095/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 20/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240005414791000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7033/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 2763/2025 l'Avv. Ricorrente_1 ha appellato, previa sospensione, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, n. 1095/2024, che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso la cartella di pagamento n.01720240005414791000, notificatagli a mezzo PEC in data
26.3.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli intimava il pagamento dell'importo di € 11.357,19, dovute all'Agenzia delle Entrate a seguito della emissione del ruolo n. 2024/250067 scaturente dall'esame della dichiarazione dei redditi anno 2020 in virtù del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR
600/73.
La Corte di primo grado ha ritenuto il ricorso privo di fondamento giuridico ritenendo che le argomentazioni presentate dal ricorrente non fossero sufficienti a contestare la legittimità della pretesa impositiva.
Le motivazioni della sentenza sono le seguenti:
a.- il ricorrente, avvocato di professione, non ha fornito argomentazioni specifiche per giustificare la sua opposizione alla cartella di pagamento;
b.- i motivi di impugnazione consistono in manifestazioni di doglianza di carattere generale. In particolare, il contribuente si è lamentato della mancata considerazione delle difficoltà economiche affrontate durante il periodo della pandemia COVID-19 e dell'imposizione fiscale ritenuta esagerata rispetto all'attività lavorativa effettivamente svolta in quel periodo. Tuttavia, tali argomentazioni non sono state ritenute sufficienti poiché non evidenziavano specifiche illegittimità delle norme tributarie applicate.
c.- l'eccezione di incostituzionalità, sollevata dal ricorrente è generica e inadeguata;
d.- prima della cartella di pagamento impugnata è stata inviata al ricorrente una comunicazione di irregolarità, con l'indicazione dei tributi non versati e una sanzione ridotta.
2.- Ha proposto appello l'Avv. Nominativo_1 per i seguenti motivi:
a.- notifica errata: la sentenza impugnata sarebbe basata su una presunta notifica dell'avviso di irregolarità, ma non ci sarebbero prove documentali nel fascicolo che attestino tale notifica;
b.- la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado non ha considerato che lo studio legale dell'appellante è rimasto chiuso durante il periodo del Covid-19, influenzando negativamente il reddito dichiarato;
c.- la cartella di pagamento, secondo l'appellante, sarebbe nulla poiché l'Agenzia ha presentato un ruolo privo del nominativo del responsabile, rendendo l'atto inefficace.
d.- la sentenza sarebbe errata in quanto non rispetterebbe le normative vigenti, in seguito a un'udienza fissata con la stessa ordinanza che ha disposto la sospensione, compromettendo la validità del processo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, D.P. di Benevento, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
Con Ordinanza interlocutoria n. 1030/2025, questa sezione ha respinto la richiesta di sospensione della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- Non merita accoglimento la doglianza di omessa notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata in quanto essa risulta essere stata debitamente notificata al contribuente a mezzo pec in data 19/04/2023.
In ogni caso, la notifica di detto avviso non costituiva un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato.
La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è, dunque, legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36-bis DPR n. 600 del 1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'articolo
6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”
(ex multis, Cassazione Ordinanza n. 5981 del 6 marzo 2024).
2.- Sono infondati anche i motivi di mancata indicazione, nella cartella di pagamento, del responsabile del procedimento, dal momento che la cartella indica il responsabile nella persona di Nominativo_2 nonché di mancata comunicazione all'odierno appellante della fissazione dell'udienza, atteso che il relativo avviso risulta depositato nel fascicolo telematico.
3.- Tutti gli altri motivi sono inammissibili perché violano il principio di specificità dei motivi di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 546/1992.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2763/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 EN Di Se SO - CF_ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 EN Di Se SO - CF_ricorrente_1
Rappresentato da Ricorrente_1 EN Di Se SO - CF_ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
EN_2 - CF_EN_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro Localita' Pacevecchia 82100 Benevento
BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1095/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 20/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240005414791000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7033/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 2763/2025 l'Avv. Ricorrente_1 ha appellato, previa sospensione, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, n. 1095/2024, che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso la cartella di pagamento n.01720240005414791000, notificatagli a mezzo PEC in data
26.3.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli intimava il pagamento dell'importo di € 11.357,19, dovute all'Agenzia delle Entrate a seguito della emissione del ruolo n. 2024/250067 scaturente dall'esame della dichiarazione dei redditi anno 2020 in virtù del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR
600/73.
La Corte di primo grado ha ritenuto il ricorso privo di fondamento giuridico ritenendo che le argomentazioni presentate dal ricorrente non fossero sufficienti a contestare la legittimità della pretesa impositiva.
Le motivazioni della sentenza sono le seguenti:
a.- il ricorrente, avvocato di professione, non ha fornito argomentazioni specifiche per giustificare la sua opposizione alla cartella di pagamento;
b.- i motivi di impugnazione consistono in manifestazioni di doglianza di carattere generale. In particolare, il contribuente si è lamentato della mancata considerazione delle difficoltà economiche affrontate durante il periodo della pandemia COVID-19 e dell'imposizione fiscale ritenuta esagerata rispetto all'attività lavorativa effettivamente svolta in quel periodo. Tuttavia, tali argomentazioni non sono state ritenute sufficienti poiché non evidenziavano specifiche illegittimità delle norme tributarie applicate.
c.- l'eccezione di incostituzionalità, sollevata dal ricorrente è generica e inadeguata;
d.- prima della cartella di pagamento impugnata è stata inviata al ricorrente una comunicazione di irregolarità, con l'indicazione dei tributi non versati e una sanzione ridotta.
2.- Ha proposto appello l'Avv. Nominativo_1 per i seguenti motivi:
a.- notifica errata: la sentenza impugnata sarebbe basata su una presunta notifica dell'avviso di irregolarità, ma non ci sarebbero prove documentali nel fascicolo che attestino tale notifica;
b.- la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado non ha considerato che lo studio legale dell'appellante è rimasto chiuso durante il periodo del Covid-19, influenzando negativamente il reddito dichiarato;
c.- la cartella di pagamento, secondo l'appellante, sarebbe nulla poiché l'Agenzia ha presentato un ruolo privo del nominativo del responsabile, rendendo l'atto inefficace.
d.- la sentenza sarebbe errata in quanto non rispetterebbe le normative vigenti, in seguito a un'udienza fissata con la stessa ordinanza che ha disposto la sospensione, compromettendo la validità del processo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, D.P. di Benevento, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
Con Ordinanza interlocutoria n. 1030/2025, questa sezione ha respinto la richiesta di sospensione della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- Non merita accoglimento la doglianza di omessa notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata in quanto essa risulta essere stata debitamente notificata al contribuente a mezzo pec in data 19/04/2023.
In ogni caso, la notifica di detto avviso non costituiva un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato.
La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è, dunque, legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36-bis DPR n. 600 del 1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'articolo
6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”
(ex multis, Cassazione Ordinanza n. 5981 del 6 marzo 2024).
2.- Sono infondati anche i motivi di mancata indicazione, nella cartella di pagamento, del responsabile del procedimento, dal momento che la cartella indica il responsabile nella persona di Nominativo_2 nonché di mancata comunicazione all'odierno appellante della fissazione dell'udienza, atteso che il relativo avviso risulta depositato nel fascicolo telematico.
3.- Tutti gli altri motivi sono inammissibili perché violano il principio di specificità dei motivi di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 546/1992.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.