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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2350/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOGNON LUCIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. TOGNON LUCIA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLO Controparte_1 C.F._2
SERENA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. POLO SERENA CONVENUTO e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. In punto: cessazione effetti civili del matrimonio. Conclusioni congiunte delle parti:
“a) Pronunciare ai sensi dell'art.3, n.2, lett.b) della l.898/1970, lo scioglimento del matrimonio concordatario tra il Sig. e la Sig.ra contratto in data 07.06.1998 a Controparte_1 Parte_1
AV (VI) e ordinare all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dello scioglimento nei relativi registri. b) Confermare l'assegnazione dell'abitazione familiare - sita a (36060) AV (VI), in via Olmi n.29 - alla sig.ra che vi risiederà con le figlie. Parte_1
c) Quanto alla manutenzione ordinaria dell'abitazione familiare - in comproprietà fra i coniugi – la stessa sarà a carico della sig.ra mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico Parte_1 per metà a ciascun comproprietario, come da disposizioni di legge e da accordo di separazione. d) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
e) Quanto ai tempi e le modalità della permanenza della suddetta figlia minore presso ciascun genitore, le parti concordano che la minore sia così collocata:
pagina 1 di 4 - a weekend alternati - dal venerdì sera al lunedì mattina - ed una sera infrasettimanale, il martedì, dalle ore 18:00 alla mattina del mercoledì successivo, la figlia minore rimarrà con il padre presso la residenza dello stesso;
- quanto al periodo non scolastico: durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia minore 15 giorni, anche consecutivi, nei periodi che verranno previamente concordati con la madre, entro e non oltre 20 giorni prima del periodo in questione;
il padre – inoltre - trascorrerà con la figlia una settimana durante le vacanze natalizie Persona_1
(dalla mattina del 25 dicembre al 31 dicembre compresi o dal 31 dicembre alla sera del 06 gennaio compresi, ad anni alterni) e tre giorni durante le vacanze Pasquali (comprendenti un anno Pasqua ed un anno Pasquetta, ad anni alterni);
- ulteriormente, durante il periodo infrannuale, ovvero durante il periodo scolastico, il padre terrà con sé la figlia minore laddove la madre debba godere di periodi di ferie e la stessa avrà cura di preavvisare il padre entro e non oltre 20 giorni prima del periodo in questione;
- il padre avrà cura - nei periodi di propria spettanza - di tenere la figlia minore presso la propria residenza. Qualora la figlia manifestasse il rifiuto di dormire presso l'abitazione paterna, Persona_1 la stessa – maggiore di anni quattordici – potrà rimanere a dormire nell'abitazione assegnata alla madre senza che sia necessaria la presenza del padre, alla luce del fatto che egli risiede in una casa confinante e che, in caso di necessità, può raggiungere nell'immediatezza la figlia e che, in ogni caso ancora, sono presenti le figlie maggiorenni e e – quindi – la minore non viene di fatto Persona_2 Per_3 lasciata sola;
- per quanto riguarda le attività extra - scolastiche della figlia, il sig. garantisce la Controparte_1 propria disponibilità ad accompagnarla o ad andare a prenderla in caso la sig.ra non Parte_1 possa provvedervi per impegni imprevisti, la stessa avrà cura di prendere accordi con il padre preavvisando lo stesso per tempo;
- nei casi in cui la madre e/o il padre non possano accudire la figlia minore per impegni lavorativi o di altra natura contatteranno previamente l'altro genitore, prima di qualsiasi altro terzo soggetto, al fine di accertarne la disponibilità;
- resta – in ogni caso - salva la possibilità dei genitori di prevedere concordemente e di volta in volta – tra loro - delle modalità e degli orari diversi con facoltà per il padre di poter vedere la figlia ogni qual volta lo desideri anche in giorni ed orari diversi ed ulteriori rispetto a quanto concordato, previo accordo con l'altro genitore con un congruo preavviso, tenuto conto dell'età e dello stato di salute della minore e compatibilmente con gli impegni, le esigenze ed i desideri di quest'ultima. f) Il padre corrisponderà alla madre complessivi €500,00 per il mantenimento mensile delle figlie e (€250,00 per figlia) somma rivalutabile annualmente ISTAT a partire dalla data di Per_3 Per_1 sottoscrizione dell'accordo fra coniugi, ovvero dal giorno 20.10.2025; g) Nulla sarà corrisposto per la maggiorenne , ormai economicamente autonoma. Per_2
h) Le spese straordinarie saranno così ripartite tra i genitori: 60% a carico del padre e 40% a carico della madre. i) Le parti concordano che la somma dovuta dal sig. a titolo di arretrati per Controparte_1 aggiornamento istat sarà corrisposta da quest'ultimo nella misura complessiva di metà del dovuto e pari ad €1.575,35 - mediante versamento rateale alle coordinate bancarie della sig.ra con Parte_1 causale versamento arrestati istat mantenimento prole> di €100,00 entro il giorno 15 del mese per 15 pagina 2 di 4 mesi, con un'ultima rata di €75,35. La sig.ra dichiara di non avere altro a pretendere a Parte_1 tale titolo - salvo buon fine - per il periodo pregresso, dichiarandosi soddisfatta e rilasciando pertanto ampia quietanza liberatoria ad ogni effetto di legge. j) Le parti concordano che l'assegno unico sia assegnato a favore della sig.ra mentre le Parte_1 detrazioni fiscali vengano ripartite al 50% tra i genitori. k) Il sig. restituisce, alla sottoscrizione del presente accordo, le chiavi Controparte_1 dell'abitazione familiare in suo possesso senza detenerne a suo favore alcuna copia, nemmeno per metterle a disposizione delle figlie. l) Il sig. riconosce la possibilità per la sig.ra di ospitare il nuovo Controparte_1 Parte_1 compagno nei fine settimana o infrasettimanalmente, laddove e quando la stessa riterrà di prestare ospitalità. La sig.ra garantisce che si tratta di occasioni saltuarie di ospitalità e che non Parte_1 vi sarà alcun trasferimento permanente da parte del nuovo compagno nell'abitazione familiare. m) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti nulla pretendendo l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile. n) Le parti dichiarano di aver definito con il presente accordo, tutti i loro rapporti patrimoniali e di avere definito qualsiasi pendenza e/o controversia tra di loro dichiarando pertanto di non vantare alcunché né a titolo economico né a titolo risarcitorio o) Spese legali interamente compensate tra le parti”. Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15/5/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in AV (VI) il 7/6/1998 con e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di AV (VI) al n. 5, Parte II, anno 1998, serie A, alle seguenti condizioni: affido condiviso della figlia minore (nata il [...]) con collocamento presso di sé, assegnazione a Per_1 sé della casa coniugale in via Olmi n. 29, AV, in cui avrebbe vissuto anche con le due figlie maggiorenni e , diritti di visita per il padre con la figlia minore, assegno di Persona_2 Per_3 mantenimento a carico del padre di euro 600,00 mensili (300,00 per la figlia minore e 300,00 per la figlia non ancora economicamente autosufficiente), con ripartizione delle spese straordinarie Per_3 nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a proprio carico, come da Protocollo del Tribunale. Con memoria di costituzione depositata in data 25/10/2025 si costituiva in giudizio CP_1 associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di quelle ex adverso. Su richiesta delle parti, la prima udienza di comparizione del 27/11/2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte poi rinviata per chiarimenti. Successivamente, alla udienza dell'11/12/2025, parimenti sostituita da note scritte, le parti depositavano note conclusive congiunte ed il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per conclusioni.
* * * Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra il decreto di omologa della separazione n. 11830 del 13/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
pagina 3 di 4 - i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, co. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre ed i tempi di visita concordati con il padre che si ritengono congrui ed adeguati alla sua età;
- sussistono altresì i presupposti per provvedere nel senso dell'assegnazione della casa familiare sita in AV, alla via Olmi n. 29 alla madre, che ivi vivrà con le figlie (maggiorenne non Per_1 Per_3 economicamente autosufficiente) e Per_2
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e la somma mensile di euro 500,00 Per_1 Per_3
(250,00 per ciascuna), oltre al 60% delle spese straordinarie regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, contributo che il Tribunale ritiene congruo alle esigenze della figlia minore ed alla disponibilità economica delle parti;
quanto alla figlia va osservato che nulla osta trattandosi di Per_3 diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti senza pertanto avanzare pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- va confermata l'attribuzione dell'assegno unico alla madre;
- degli ulteriori accordi il Tribunale non può limitarsi che dare atto non essendo richiesta sul punto alcuna statuizione giurisdizionale. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in AV in data 7/6/1998 e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AV (VI) al n. 5, parte II, serie A, anno 1998; c) dichiara la compensazione delle spese di lite. Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2350/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOGNON LUCIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. TOGNON LUCIA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLO Controparte_1 C.F._2
SERENA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. POLO SERENA CONVENUTO e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. In punto: cessazione effetti civili del matrimonio. Conclusioni congiunte delle parti:
“a) Pronunciare ai sensi dell'art.3, n.2, lett.b) della l.898/1970, lo scioglimento del matrimonio concordatario tra il Sig. e la Sig.ra contratto in data 07.06.1998 a Controparte_1 Parte_1
AV (VI) e ordinare all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dello scioglimento nei relativi registri. b) Confermare l'assegnazione dell'abitazione familiare - sita a (36060) AV (VI), in via Olmi n.29 - alla sig.ra che vi risiederà con le figlie. Parte_1
c) Quanto alla manutenzione ordinaria dell'abitazione familiare - in comproprietà fra i coniugi – la stessa sarà a carico della sig.ra mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico Parte_1 per metà a ciascun comproprietario, come da disposizioni di legge e da accordo di separazione. d) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
e) Quanto ai tempi e le modalità della permanenza della suddetta figlia minore presso ciascun genitore, le parti concordano che la minore sia così collocata:
pagina 1 di 4 - a weekend alternati - dal venerdì sera al lunedì mattina - ed una sera infrasettimanale, il martedì, dalle ore 18:00 alla mattina del mercoledì successivo, la figlia minore rimarrà con il padre presso la residenza dello stesso;
- quanto al periodo non scolastico: durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia minore 15 giorni, anche consecutivi, nei periodi che verranno previamente concordati con la madre, entro e non oltre 20 giorni prima del periodo in questione;
il padre – inoltre - trascorrerà con la figlia una settimana durante le vacanze natalizie Persona_1
(dalla mattina del 25 dicembre al 31 dicembre compresi o dal 31 dicembre alla sera del 06 gennaio compresi, ad anni alterni) e tre giorni durante le vacanze Pasquali (comprendenti un anno Pasqua ed un anno Pasquetta, ad anni alterni);
- ulteriormente, durante il periodo infrannuale, ovvero durante il periodo scolastico, il padre terrà con sé la figlia minore laddove la madre debba godere di periodi di ferie e la stessa avrà cura di preavvisare il padre entro e non oltre 20 giorni prima del periodo in questione;
- il padre avrà cura - nei periodi di propria spettanza - di tenere la figlia minore presso la propria residenza. Qualora la figlia manifestasse il rifiuto di dormire presso l'abitazione paterna, Persona_1 la stessa – maggiore di anni quattordici – potrà rimanere a dormire nell'abitazione assegnata alla madre senza che sia necessaria la presenza del padre, alla luce del fatto che egli risiede in una casa confinante e che, in caso di necessità, può raggiungere nell'immediatezza la figlia e che, in ogni caso ancora, sono presenti le figlie maggiorenni e e – quindi – la minore non viene di fatto Persona_2 Per_3 lasciata sola;
- per quanto riguarda le attività extra - scolastiche della figlia, il sig. garantisce la Controparte_1 propria disponibilità ad accompagnarla o ad andare a prenderla in caso la sig.ra non Parte_1 possa provvedervi per impegni imprevisti, la stessa avrà cura di prendere accordi con il padre preavvisando lo stesso per tempo;
- nei casi in cui la madre e/o il padre non possano accudire la figlia minore per impegni lavorativi o di altra natura contatteranno previamente l'altro genitore, prima di qualsiasi altro terzo soggetto, al fine di accertarne la disponibilità;
- resta – in ogni caso - salva la possibilità dei genitori di prevedere concordemente e di volta in volta – tra loro - delle modalità e degli orari diversi con facoltà per il padre di poter vedere la figlia ogni qual volta lo desideri anche in giorni ed orari diversi ed ulteriori rispetto a quanto concordato, previo accordo con l'altro genitore con un congruo preavviso, tenuto conto dell'età e dello stato di salute della minore e compatibilmente con gli impegni, le esigenze ed i desideri di quest'ultima. f) Il padre corrisponderà alla madre complessivi €500,00 per il mantenimento mensile delle figlie e (€250,00 per figlia) somma rivalutabile annualmente ISTAT a partire dalla data di Per_3 Per_1 sottoscrizione dell'accordo fra coniugi, ovvero dal giorno 20.10.2025; g) Nulla sarà corrisposto per la maggiorenne , ormai economicamente autonoma. Per_2
h) Le spese straordinarie saranno così ripartite tra i genitori: 60% a carico del padre e 40% a carico della madre. i) Le parti concordano che la somma dovuta dal sig. a titolo di arretrati per Controparte_1 aggiornamento istat sarà corrisposta da quest'ultimo nella misura complessiva di metà del dovuto e pari ad €1.575,35 - mediante versamento rateale alle coordinate bancarie della sig.ra con Parte_1 causale versamento arrestati istat mantenimento prole> di €100,00 entro il giorno 15 del mese per 15 pagina 2 di 4 mesi, con un'ultima rata di €75,35. La sig.ra dichiara di non avere altro a pretendere a Parte_1 tale titolo - salvo buon fine - per il periodo pregresso, dichiarandosi soddisfatta e rilasciando pertanto ampia quietanza liberatoria ad ogni effetto di legge. j) Le parti concordano che l'assegno unico sia assegnato a favore della sig.ra mentre le Parte_1 detrazioni fiscali vengano ripartite al 50% tra i genitori. k) Il sig. restituisce, alla sottoscrizione del presente accordo, le chiavi Controparte_1 dell'abitazione familiare in suo possesso senza detenerne a suo favore alcuna copia, nemmeno per metterle a disposizione delle figlie. l) Il sig. riconosce la possibilità per la sig.ra di ospitare il nuovo Controparte_1 Parte_1 compagno nei fine settimana o infrasettimanalmente, laddove e quando la stessa riterrà di prestare ospitalità. La sig.ra garantisce che si tratta di occasioni saltuarie di ospitalità e che non Parte_1 vi sarà alcun trasferimento permanente da parte del nuovo compagno nell'abitazione familiare. m) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti nulla pretendendo l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile. n) Le parti dichiarano di aver definito con il presente accordo, tutti i loro rapporti patrimoniali e di avere definito qualsiasi pendenza e/o controversia tra di loro dichiarando pertanto di non vantare alcunché né a titolo economico né a titolo risarcitorio o) Spese legali interamente compensate tra le parti”. Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15/5/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in AV (VI) il 7/6/1998 con e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di AV (VI) al n. 5, Parte II, anno 1998, serie A, alle seguenti condizioni: affido condiviso della figlia minore (nata il [...]) con collocamento presso di sé, assegnazione a Per_1 sé della casa coniugale in via Olmi n. 29, AV, in cui avrebbe vissuto anche con le due figlie maggiorenni e , diritti di visita per il padre con la figlia minore, assegno di Persona_2 Per_3 mantenimento a carico del padre di euro 600,00 mensili (300,00 per la figlia minore e 300,00 per la figlia non ancora economicamente autosufficiente), con ripartizione delle spese straordinarie Per_3 nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a proprio carico, come da Protocollo del Tribunale. Con memoria di costituzione depositata in data 25/10/2025 si costituiva in giudizio CP_1 associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di quelle ex adverso. Su richiesta delle parti, la prima udienza di comparizione del 27/11/2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte poi rinviata per chiarimenti. Successivamente, alla udienza dell'11/12/2025, parimenti sostituita da note scritte, le parti depositavano note conclusive congiunte ed il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per conclusioni.
* * * Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra il decreto di omologa della separazione n. 11830 del 13/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
pagina 3 di 4 - i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, co. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre ed i tempi di visita concordati con il padre che si ritengono congrui ed adeguati alla sua età;
- sussistono altresì i presupposti per provvedere nel senso dell'assegnazione della casa familiare sita in AV, alla via Olmi n. 29 alla madre, che ivi vivrà con le figlie (maggiorenne non Per_1 Per_3 economicamente autosufficiente) e Per_2
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e la somma mensile di euro 500,00 Per_1 Per_3
(250,00 per ciascuna), oltre al 60% delle spese straordinarie regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, contributo che il Tribunale ritiene congruo alle esigenze della figlia minore ed alla disponibilità economica delle parti;
quanto alla figlia va osservato che nulla osta trattandosi di Per_3 diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti senza pertanto avanzare pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- va confermata l'attribuzione dell'assegno unico alla madre;
- degli ulteriori accordi il Tribunale non può limitarsi che dare atto non essendo richiesta sul punto alcuna statuizione giurisdizionale. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in AV in data 7/6/1998 e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AV (VI) al n. 5, parte II, serie A, anno 1998; c) dichiara la compensazione delle spese di lite. Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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