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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8207 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 9630/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9630/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di risarcimento del danno e vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Roselli ed elettivamente dom.to presso lo studio di quest'ultimo sito in Aversa (CE), alla via E. Corcione n. 28 come da procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
) e (C.F. C.F._3 Controparte_3
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._4 dell'avvocato Massimiliano Antonio Romano sito in Napoli, al vico II^ San Nicola alla Dogana n. 15, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore in epigrafe conveniva in giudizio i sig.ri , e al fine CP_1 CP_2 Controparte_3 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in relazione ai danni causati all'immobile e al mancato tempestivo rilascio dello stesso a seguito del decreto di trasferimento;
Per l'effetto: • Condannare i convenuti al risarcimento dei danni all'immobile stimati in € 22.563,65; • Condannare i convenuti al risarcimento delle spese condominiali sopportate dall'attore da gennaio 2021 a luglio 2022 quantificate in € 2.308,58; • Condannare i convenuti al pagamento della somma di € 7.000,00 a titolo di indennità di occupazione per il periodo gennaio - luglio 2022 o, in alternativa, della somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
• Condannare i convenuti al pagamento dell'imposta IMU corrisposta per il periodo della misura di € 1.028,00; • Condannare i convenuti al pagamento delle spese relative al servizio ambulanza nella misura di € 500,00 giusta ricevuta in atti;
• Condannare i convenuti al pagamento delle competenze legali in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
A fondamento della spiegata pretesa, l'attore esponeva: che, in forza di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Napoli all'esito del procedimento R.G.E. n. 1899/2021 del 17.01.2022, egli si aggiudicava l'appartamento identificato nel Catasto Fabbricati del comune di Napoli alla Sez. VIC, Foglio 7, Particella 164, Sub 85, ubicato in Via Taddeo da Sessa, snc, al 15° piano int. n. 84 e facente parte del condominio denominato “Torre Azzurra”; che, alla data del provvedimento, l'immobile risultava occupato dai convenuti che lo liberavano solo a seguito dei tentativi del 07.04, 26.05, 28.06 e 11.07 dell'anno 2022; che, alla data del 28.06.2022, l'immobile si presentava ancora integro e in buono stato;
che, nondimeno, al momento della presa in possesso, egli constatava che l'abitazione veniva rilasciata dai convenuti ampiamente danneggiata in più punti come meglio specificato in atti;
che, pertanto, assumendo la loro responsabilità in relazione alla causazione dei danni descritti, ne chiedeva il ristoro.
Si costituivano, dapprima, i sig.ri e e CP_1 CP_2 successivamente, con comparsa di costituzione e risposta del 12/03/2024,
[...]
che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedevano Controparte_3 il rigetto della domanda in quanto infondata.
Assolta la condizione di procedibilità dell'azione della negoziazione assistita disposta con provvedimento del 16/10/2023, emessa l'ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art 186 bis c.p.c. relativamente agli oneri condominiali da Gennaio 2021 a Luglio 2022 con provvedimento del 03/06/2024, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice ritenuta la
- 2 - causa sufficientemente istruita, la rinviava per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 18/09/2025. In tale udienza preso atto delle note scritte rassegnate dalle parti, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è, per quanto di ragione, fondata e va accolta.
Preliminarmente, va rilevato che le note scritte dei convenuti per l'udienza del 12/12/2024, sostituita con la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., sono state depositate o comunque rese visibili nella Consolle del Magistrato alle ore 13:47 del 12/12/2024, e cioè tardivamente rispetto al provvedimento di rinvio per la decisione ex art 189 c.p.c. emesso e depositato alle ore 11:48 dello stesso giorno. Tanto chiarito, è sufficiente, in ogni caso, ribadire in questa sede che le richieste avanzate dai convenuti nelle note tardivamente depositate vanno, in ogni caso, disattese, rinviando alla motivazione di cui alle ordinanze del 03/06/2024 e del 24/06/2024.
Va, ora, in primo luogo, esaminata l'eccezione di carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio sollevata da . Il Controparte_3 convenuto in questione ha dedotto di essere il figlio dei due conduttori,
[...]
e , e che, pertanto, la mera relazione di parentela non CP_1 CP_2 può ritenersi sufficiente a fondare la sua responsabilità per i danni ricevuti dall'attore.
L'eccezione sunteggiata va accolta.
Invero, è appena il caso di rammentare che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce istituto processuale teso ad individuare il soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio e il soggetto nei cui confronti tale azione può essere esercitata, mentre da essa va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva o passiva, del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva al medesimo, in ordine alla quale si chiede al Giudice di emettere una sentenza (Cass. civ., Sez. III, n. 4121/04; v. anche, da ultimo, Trib. Modena 04.03.2010). Sul tema, la Corte di Cassazione ha a più riprese ribadito che la legittimazione attiva e passiva costituisce una condizione dell'azione, una condizione cioè per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza deve essere riscontrata con esclusivo riguardo alla prospettazione delle parti, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, per cui appartiene al merito, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto
- 3 - se l'attore e il convenuto, dal lato attivo e passivo, siano effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (Cass. civ., Sez. III, n. 5877/00). Venendo al caso ci occupa, vi è piena coincidenza, nella prospettazione attorea, tra i soggetti nei cui confronti è stata proposta la domanda ed i soggetti ai quali viene ascritta la condotta asseritamente fonte di responsabilità aquiliana, lamentando l'attore un danno alla propria sfera giuridica per effetto della condotta posta in essere dai convenuti, sicché il problema che si pone è semmai di accertamento della fondatezza o meno nel merito della pretesa stessa e non certo di legittimazione. Sotto tale aspetto, infatti, la domanda articolata dall'attore si inquadra nell'ampio genus della responsabilità aquiliana, di cui norma cardine è l'art 2043 c.c., sicché, nella presente sede, non rileva il contratto di locazione stipulato dai convenuti, comunque inopponibile all'attore, essendo risultato estraneo allo stesso, e dovendo, dunque, trovare applicazione il principio per cui, nei riguardi del terzo, il contratto è “res inter alios acta, neque nocet neque prodest” (cfr. art 1372 c.c.).
Se così, l'eccezione articolata di carenza di titolarità passiva va accolta, laddove in alcun atto, proprio della procedura esecutiva o comunque allegato in atti, figura il convenuto . Nello specifico, in alcuno Controparte_3 dei verbali di accesso redatti dall'ufficiale giudiziario risulta identificata la persona del convenuto (cfr. verbale di sloggio del 07.04.2022; verbale di accesso per sloggio del 26.05.2022; verbale di accesso per sloggio del 28.06.2022; verbale di accesso e liberazione dell'immobile del 11.07.2022), né negli atti depositati in atti risulta lo stesso presente nell'immobile in oggetto, ne consegue che, in mancanza di altri elementi probatori, deve ritenersi che il convenuto sia carente di titolarità passiva.
Ciò posto, venendo al merito, come anticipato, la domanda dell'attore si inquadra nell'ambito dell'art. 2043 c.c. Sotto tale aspetto, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana, occorrono un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale ed un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex art. 2043 ss. c.c., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere (Cass. civ. n. 4043/13). Il fatto illecito ex art. 2043 c.c. si compone, in sostanza, di una condotta (attiva o omissiva), di un danno evento (il cd. “danno ingiusto”, da intendersi come evento fattuale in sé lesivo di un
- 4 - interesse giuridicamente tutelato nella vita di relazione), di un nesso causale tra condotta ed evento, nonché infine di un danno-conseguenza, patrimoniale o non patrimoniale, causalmente ricollegabile al danno evento e che deve essere come tale provato, non potendo considerarsi in re ipsa per il semplice fatto del verificarsi dell'evento lesivo (Cass. civ. n. 10120/09). Con specifico riguardo al tema dell'accertamento del nesso causale, si ritiene che in ambito di responsabilità civile operino gli artt. 40 e 41 c.p., in base ai quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili (Cass. civ. n. 12923/15). A ciò va, peraltro, aggiunto che anche in virtù delle diverse finalità al cui assolvimento risultano preposti il processo penale ed il processo civile – il primo ispirato ad una logica essenzialmente sanzionatoria, il secondo imperniato su una logica di carattere compensativo/riparatorio -, la causalità in materia civilistica deve essere distinta da quella penalistica, nel senso che nella prima, diversamente che nella seconda, vige il principio del “più probabile che non”, mentre nel processo penale opera la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (al riguardo si veda, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 23933/13); la diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi giustifica, infatti, una differenza negli standard probatori ed il diverso livello di incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile.
Tanto premesso e passando al vaglio della presente fattispecie, costituisce circostanza pacifica – per essere stata ammessa dagli stessi convenuti (v. pag. 4 della comparsa di risposta) - che all'interno dell'immobile de quo alla data (17.01.2022) di emissione del decreto di trasferimento nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G. esec. 1899/2011 vivessero i coniugi CP_1
e . CP_2
Ancora, va evidenziato che nel verbale di accesso del 28.06.2022, l'ufficiale giudiziario non ha riscontrato alcun danneggiamento all'interno dell'appartamento, di cui, in caso di sua presenza, avrebbe dovuto dare atto, mentre, in tale occasione, egli constava solo la presenza all'interno dell'immobile in questione di numero 6 pesci di acqua dolce contenuti in un acquario a parete (cfr, verbale cit. ove l'Ufficiale Giudiziario scrive: “Si precisa che nell'immobile sono presenti n. 6 pesci di acqua dolce sistemati in un (…) acquario a parete”). Dalla lettura di tale documento si può, pertanto,
- 5 - desumere che, alla data del 28.06.2022, l'immobile risultava integro e privo di danneggiamenti.
Di contro, nel verbale di liberazione dell'11.07.2022, l'Ufficiale Giudiziario, alla presenza del procuratore degli odierni convenuti, dell'attore e del procuratore di quest'ultimo, riscontrava tutti i danneggiamenti per cui è causa. I convenuti hanno sostenuto che i danni lamentati sarebbero stati causati da ignoti. La giustificazione non regge, in quanto, da un lato, non pare credibile che ignoti si introducessero nell'appartamento degli esecutati, a ridosso della sua liberazione, provvedendo ad asportare beni mobili di vario genere, dall'altro, nulla ha dichiarato il procuratore dei convenuti, in sede di accesso, in merito all'introduzione di ignoti nel suddetto immobile. Inoltre, i convenuti hanno sostenuto che alcuni dei beni mobili illecitamente asportati, fra cui la veranda, sarebbero stati da loro acquistati, sicché sarebbe stato logico attendersi che costoro sporgessero denuncia all'A.G., cosa che non pare essere avvenuta.
Può, in definitiva, ritenersi provata la ascrivibilità ai convenuti del fatto illecito, consistito nell'avere essi cagionato i danneggiamenti analiticamente indicati nel verbale di liberazione. Sussistono, quindi, la condotta lesiva, il danno evento ed il nesso causale tra gli stessi, secondo il criterio poc'anzi evocato del “più probabile che non” – dovendo ritenersi rispondere a canoni di elevata probabilità, e comunque potendo ragionevolmente presumersi ex artt. 2727 e 2729 c.c., il fatto che i danni in questione siano stati provocati dai soggetti che di fatto hanno occupato il cespite sino al rilascio, in difetto di prova circa la causazione da parte di ignoti dei danneggiamenti per cui è causa
-, nonché l'elemento psicologico, posto che i convenuti erano ovviamente del tutto consapevoli, in veste di occupanti dell'immobile ormai trasferito a terzi, della necessità di custodirlo in vista del rilascio in favore dell'effettivo titolare e di non arrecare allo stesso danni materiali.
Anche a voler, del resto, ritenere la non riconducibilità, sotto il profilo strettamente materiale della condotta, dei danni in questione ai suddetti convenuti, si configura in ogni caso la loro responsabilità civile in relazione ai danni cagionati all'abitazione di proprietà dell'attore. Ed invero, l'occupazione di fatto di un immobile nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata determina senz'altro, anche in assenza della formale nomina dell'occupante a custode della stessa, la presa in carico del bene da parte di chi vi abita, con conseguente insorgenza di una vera e propria posizione di garanzia, consistente nell'obbligo di prevedere, prevenire ed
- 6 - evitare il verificarsi di eventi lesivi a danno della res - anche se provocati da terzi - ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, II co., c.p., disposizione pacificamente applicabile anche al diritto civile. Nella specie, il non avere i convenuti impedito a terzi di arrecare danni all'immobile configura comunque una responsabilità degli stessi per culpa in omittendo e nello specifico per non aver diligentemente vigilato al fine di impedire la verificazione di eventi lesivi a danno del cespite, con conseguente integrazione della condotta omissiva, dell'evento e del nesso causale tra gli stessi, dovendosi ritenere che ove i convenuti avessero vigilato adeguatamente sul bene, i danni in questione con ogni probabilità non si sarebbero verificati. Ne segue in ogni caso l'affermazione della civile responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti di causa.
Restando in tema di an debeatur pare necessario evidenziare che alcune delle poste attive richieste dall'attore non possono trovare accoglimento. Più in dettaglio, quanto alla richiesta di indennità di occupazione sine titulo quantificata in €. 1.000,00, va evidenziato che, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. danno-evento, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. danno- conseguenza (Cass. n. 13071/2018), che deve essere allegato e provato (Cass. SU n. 26972/2008). Ne deriva che il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno in re ipsa;
poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di eliminare gli effetti della condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo. È stato stabilito, quindi, che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato. Conseguentemente il danno da occupazione sine titulo, siccome particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. n.
- 7 - 13071/2018). Se da un lato, pertanto, non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova piena alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva – dall'altro lato tale alleggerimento dell'onere probatorio non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. 7280/2021). Tali assunti risultano in sostanza confermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 33645/2022), che hanno precisato che la locuzione danno in re ipsa va sostituita con quella di danno presunto o danno normale, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. n. 39/2021; n. 4936/2022; n. 12865/2022).
Non può prescindersi, dunque, dall'allegazione della specifica modalità di godimento del bene impedita dall'altrui occupazione, atteso che “il non uso”, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. Pertanto, il proprietario che agisce per il risarcimento dall'occupazione senza titolo dovrà allegare la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento: a tali condizioni, il danno emergente è presunto e, quindi, pur, se non provato nel suo specifico ammontare (e non efficacemente contestato dal convenuto), può essere liquidato in via equitativa dal Giudice (se del caso, adottando come parametro il canone di locazione di mercato).
Tanto chiarito, la domanda formulata dall'attore di indennità di occupazione, di contenuto assai generico, sia nella parte assertiva che probatoria, deve essere rigettata.
Quanto, ancora, alla richiesta di condanna dei convenuti al pagamento dell'IMU per il periodo di occupazione considerato e quantificato nella misura di €. 1.028,00, sembra utile muovere dalle pronunce della giurisprudenza tributaria, secondo cui “Ai fini I.M.U., il proprietario del bene detenuto da terzi in quanto oggetto di abusiva occupazione, è tenuto al versamento dell'imposta, in quanto l'occupazione abusiva di un immobile non
- 8 - costituisce una giusta causa di esenzione dal pagamento dell'imposta atteso che la norma di riferimento ricollega l'imposta alla titolarità del diritto e non all'utilizzo del bene o alla sua fruttuosità” (cfr. Corte giustizia Trib. II grado Firenze, sez. VI, 16/02/2023, n.137); ancora, “Ai fini tributari, i soggetti passivi dell'imposta I.M.U. debbono essere individuati tra coloro che sono titolari del diritto di proprietà dell'immobile o di un diritto reale di godimento, la temporanea perdita del possesso dell'immobile per occupazione abusiva non costituisce una sorta di causa atipica di esenzione dal pagamento dell'I.M.U. in quanto le circostanze che possono incidere sulla perdita del possesso da parte di uno dei predetti soggetti non assumono rilievo ai fini tributari” (cfr. Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. II, 08/06/2021, n.2858). Sulla scorta di tale orientamento, in relazione al quale non si ravvisano ragioni per discostarsene, la domanda formulata dell'attore, proprietario dell'immobile, non può trovare accoglimento.
Per ciò che concerne la condanna dei convenuti al pagamento degli oneri condominiali compresi tra gennaio 2021 e luglio 2022 e pari ad € 2.308,58, già oggetto dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. emessa in data 03/06/2024, l'attore ha documentalmente provato di aver versato il richiamato importo, come risulta dalla ricevuta di bonifico in atti e non contestata dai convenuti, così come non contestata è la debenza da parte di quest'ultimi di tale somma, risultando nuove e tardive le argomentazioni addotte in proposito nell'istanza del 05/06/2024, rigettata (cfr. ordinanza del 24/06/2024).
Quanto alla posta attiva pari ad €. 500,00 richiesta dall'attore e relativa al servizio di ambulanza predisposto per l'accesso del 28/06/2024, qualificandosi come danno patrimoniale sopportato dall'attore in occasione della svolta procedura esecutiva, la stessa appare fondata e comprovata dalla fattura n. 21955 in atti, anch'essa non contestata dai convenuti, trattandosi di spesa causalmente collegata alla procedura di rilascio forzato.
Venendo, infine, alle spese richieste dall'attore per il ripristino dello stato dei luoghi e quantificati dall'attore in €. 22.563,65, i convenuti hanno eccepito che i beni mobili, e la veranda, sarebbero da considerarsi addizioni e come tali essi le avrebbero legittimamente ritenute ai sensi dell'art 1593 c.c.
Orbene, l'eccezione in esame, oltre ad essere assolutamente generica, appare inammissibile in quanto la ritenzione delle addizioni da parte dei convenuti avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica domanda riconvenzionale e non già essere dedotta semplicemente sotto forma di eccezione. Tanto più, poi,
- 9 - che, come sopra evidenziato, il contratto di locazione in atti non è opponibile all'attore, ragion per cui sarebbe mancato il fondamento contrattuale della su riferita domanda. In ogni caso, l'art. 1593 c.c. è chiaro nel subordinare tale diritto alla condizione che la rimozione possa avvenire "senza nocumento della cosa", mentre nel caso di specie, la rimozione della veranda e di altri elementi ha causato danni evidenti alle strutture (pavimenti, rivestimenti, pareti), come accertato dal CTU.
Tanto chiarito, in merito alla stima dei danni, il consulente d'ufficio ha evidenziato che “lo stato dei luoghi era totalmente dissimile da quanto rappresentato in atti, ovvero rispetto alla documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica redatta dall'arch. .” e che “l'elaborato Per_1 tecnico redatto dal CTP di parte istante si mostra come l'unico elemento in grado di offrire la comprensione dello stato conservativo dell'immobile prima e dopo il rilascio degli occupanti”. Ancora, “Relativamente alla quantificazione dei danni riscontrati e delle spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, precisando che nel corso del terzo accesso peritale presso il mio studio, i CTP convenivano sulle quantificazioni dimensionali eseguite dall'arch. nella stima allegata alla sua relazione tecnica, Per_1 riporto in allegato il computo metrico estimativo di dettaglio delle lavorazioni a farsi sulla scorta de Prezziario Regione Campania 2024 (rif. Allegato n. 1). Particolare attenzione è stata da me rivolta alla questione relativa alla determinazione del costo degli infissi/veranda che sono risultati rimossi dal balcone. In sintesi, trattandosi della voce di computo economicamente più rilevante, ho ritenuto opportuno eseguire un'indagine di mercato presso rivenditori/installatori di mia fiducia, al fine di ottenere un valore di mercato oggettivo. Ricevuti n. 2 preventivi, rispettivamente dell'importo di € 12.000,00 oltre I.V.A. (rif. Allegato n. 2 – Preventivo Renovatio) ed € 11.000 oltre I.V.A. (rif. Allegato n. 3 – Preventivo Centro Domus) e in virtù dell'ulteriore dato di mercato allegato alle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta, pari ad € 10.000, ho ritenuto verosimile mediare tra le tre offerte giungendo ad un importo di € 11.000,00 oltre I.V.A. In virtù di quanto sopra premesso, di seguito propongo una sintetica descrizione delle lavorazioni inserite nel computo metrico al quale si rimanda per il dettaglio economico/dimensionale.
1. Realizzazione di sarciture murarie e/o ripristino di pannellature in cartongesso delle pareti interne ed esterne;
- 10 -
2. Ripristino parziale delle linee elettriche e TV, nonché delle prese e degli interruttori rimossi;
3. Ripristino dell'impianto idrico mediante la fornitura e posa di tubazioni di carico e scarico;
4. Fornitura e montaggio di pannellature (interna ed esterna) nonché di serratura del portoncino d'ingresso;
5. Fornitura e posa di maniglie e serrature per le bussole interne;
6. Fornitura e posa in opera di nuovo infisso veranda/balcone;
7. Ripristino parziale della pavimentazione e dei rivestimenti esterni;
8. Preparazione del fondo dei soffitti con applicazione di isolante acrilico all'acqua;
9. Tinteggiatura con idropittura lavabile delle pareti previa preparazione del sottofondo.”.
Complessivamente, il consulente tecnico ha concluso che: “Per quanto attiene la sussistenza dei danni lamentati, stante la sostanziale alterazione dello stato dei luoghi alla data del sopralluogo, in condivisione con i CTP delle parti, a seguito del confronto tra il rilievo planimetrico da me eseguito con la planimetria in atti, ho desunto la sussistenza e la determinazione dei danneggiamenti. In ultimo, con riferimento al Prezziario della Regione Campania 2024 e sulla scorta dei preventivi di fornitori di mia fiducia e del preventivo prodotto da parte convenuta nelle osservazioni alla bozza, relativamente agli infissi (rif. Allegati n. 2, n. 3 e osservazioni CTP), ho redatto il computo metrico estimativo per la quantificazione dei danni (rif. Allegato n. 1), stimando in € 17.897,65 (oltre I.V.A. 10%) i costi necessari alle lavorazioni per il ripristino dello stato dei luoghi.”
La stima appena riportata ben può essere posta a base della decisione in esame, essendo stata la consulenza redatta con particolare rigore metodologico, i cui risultati appaiono coerenti e pienamente condivisibili da questo Giudice. Va evidenziato che nel corso del giudizio, in ossequio al principio del contraddittorio, è stato offerto ampissimo spazio al deposito di osservazioni delle parti e che l'ausiliario ha, con argomentazioni tecniche pienamente condivisibili da intendersi qui per ripetute e trascritte cui si rinvia, prontamente risposto ai rilievi sollevati dalle parti nei termini all'uopo concessi, arrivando così alle conclusioni innanzi riportate. La particolare esperienza e competenza tecnica del consulente e la coerenza delle affermazioni rendono condivisibile le conclusioni che precedono.
- 11 - In definitiva, i convenuti vanno al pagamento delle seguenti somme: 1) € 17.897,65 (oltre I.V.A. 10%) per ciò che concerne i costi necessari alle lavorazioni per il ripristino dello stato dei luoghi;
2) € 2.308,58 per ciò che concerne gli oneri condominiali compresi tra gennaio 2021 e luglio 2022; 3)
€. 500,00 per ciò che concerne il servizio di ambulanza predisposto per l'accesso del 28/06/2024.
Sulla somma di €. 17.897,65, nonché sulla somma di € 500,00, innanzi riconosciuta, anche se non esplicitamente richiesti, sono dovuti gli interessi compensativi, in quanto nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, non incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in mancanza di espressa domanda, liquidi il conseguente danno da lucro cessante (cfr. Civile Ord. Sez. 2 Num. 26929 Anno 2024; Cass. Civ., Sez. II, 15.11.2013, n.257759).
Trattandosi, quindi di credito risarcitorio, all'attore spettano gli interessi compensativi. Pertanto, la somma sopra citata deve essere prima devalutata alla data dell'evento, verosimilmente coincidente con il verbale di accesso e liberazione dell'immobile ovvero il 11.07.2022– per poi applicare, da tale data fino al deposito della presente sentenza, gli interessi in misura legale di tipo compensativo, determinati per ogni singolo anno sulla somma via via rivalutata annualmente (cfr. Cass Sez. Un. n. 1712/1995, non smentita da successivi orientamenti di segno contrario), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. “Indice FOI”), senza alcun anatocismo.
Pertanto, nella specie, gli importi di €. 17.897,65 (oltre I.V.A. 10%) e di € 500,00, vanno “devalutati” alla data del fatto, 11.07.2022, con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. Dalla data di deposito della presente sentenza, sino all'effettivo soddisfo, decorreranno, infine, sulla sorta capitale rivalutata, gli interessi legali al tasso di cui all'art 1284 co. I c.c.
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, l'accoglimento, nei limiti sopra descritti, della domanda proposta da con ogni Parte_1 conseguenza in punto di spese di lite.
- 12 - A quest'ultimo riguardo, si applicano i parametri medi, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni trattate, ridotti del 30% risultando assenti particolari questioni di fatto o di diritto. Va, altresì, evidenziato che tali spese sono attribuite in favore dell'avvocato Fabio Roselli, dichiaratosi antistatario. Condanna parimenti l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti
[...]
attesa l'accertata carenza di titolarità passiva di costui in Controparte_3 relazione alla domanda proposta, applicando i parametri medi, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni trattate, ridotti del 30% risultando assenti particolari questioni di fatto o di diritto. Va, altresì, evidenziato che tali spese sono attribuite in favore dell'avvocato Massimiliano Antonio Romano, dichiaratosi antistatario.
Per il medesimo principio della soccombenza le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra di loro, con esclusione di . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la carenza di titolarità passiva nei riguardi di CP_3
;
[...]
b) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da
[...]
e per l'effetto dichiara la responsabilità l'esclusiva Pt_1 responsabilità di e di per i danni oggetto CP_1 CP_2 del giudizio;
c) Condanna, per l'effetto, , al pagamento, a CP_1 CP_2 titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'attore, dell'importo quantificato in €. 17.897,65 (oltre I.V.A. 10%), al pagamento dell'importo di €. 500,00, a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, nonché al pagamento all'importo di €. 2.308,58 a titolo di oneri condominiali;
d) Pone a carico delle parti convenute, , in CP_1 CP_2 solido fra di loro le spese della Ctu come liquidate con separata ordinanza;
- 13 - e) Condanna le predette parti convenute, in solido tra di loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Roselli, dichiaratosi antistatario;
f) Condanna la parte attrice al pagamento in favore di CP_3
delle spese di lite che liquida in € 3.553,90 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Massimiliano Antonio Romano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 22.9.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
- 14 -
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9630/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di risarcimento del danno e vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Roselli ed elettivamente dom.to presso lo studio di quest'ultimo sito in Aversa (CE), alla via E. Corcione n. 28 come da procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
) e (C.F. C.F._3 Controparte_3
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._4 dell'avvocato Massimiliano Antonio Romano sito in Napoli, al vico II^ San Nicola alla Dogana n. 15, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore in epigrafe conveniva in giudizio i sig.ri , e al fine CP_1 CP_2 Controparte_3 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in relazione ai danni causati all'immobile e al mancato tempestivo rilascio dello stesso a seguito del decreto di trasferimento;
Per l'effetto: • Condannare i convenuti al risarcimento dei danni all'immobile stimati in € 22.563,65; • Condannare i convenuti al risarcimento delle spese condominiali sopportate dall'attore da gennaio 2021 a luglio 2022 quantificate in € 2.308,58; • Condannare i convenuti al pagamento della somma di € 7.000,00 a titolo di indennità di occupazione per il periodo gennaio - luglio 2022 o, in alternativa, della somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
• Condannare i convenuti al pagamento dell'imposta IMU corrisposta per il periodo della misura di € 1.028,00; • Condannare i convenuti al pagamento delle spese relative al servizio ambulanza nella misura di € 500,00 giusta ricevuta in atti;
• Condannare i convenuti al pagamento delle competenze legali in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
A fondamento della spiegata pretesa, l'attore esponeva: che, in forza di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Napoli all'esito del procedimento R.G.E. n. 1899/2021 del 17.01.2022, egli si aggiudicava l'appartamento identificato nel Catasto Fabbricati del comune di Napoli alla Sez. VIC, Foglio 7, Particella 164, Sub 85, ubicato in Via Taddeo da Sessa, snc, al 15° piano int. n. 84 e facente parte del condominio denominato “Torre Azzurra”; che, alla data del provvedimento, l'immobile risultava occupato dai convenuti che lo liberavano solo a seguito dei tentativi del 07.04, 26.05, 28.06 e 11.07 dell'anno 2022; che, alla data del 28.06.2022, l'immobile si presentava ancora integro e in buono stato;
che, nondimeno, al momento della presa in possesso, egli constatava che l'abitazione veniva rilasciata dai convenuti ampiamente danneggiata in più punti come meglio specificato in atti;
che, pertanto, assumendo la loro responsabilità in relazione alla causazione dei danni descritti, ne chiedeva il ristoro.
Si costituivano, dapprima, i sig.ri e e CP_1 CP_2 successivamente, con comparsa di costituzione e risposta del 12/03/2024,
[...]
che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedevano Controparte_3 il rigetto della domanda in quanto infondata.
Assolta la condizione di procedibilità dell'azione della negoziazione assistita disposta con provvedimento del 16/10/2023, emessa l'ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art 186 bis c.p.c. relativamente agli oneri condominiali da Gennaio 2021 a Luglio 2022 con provvedimento del 03/06/2024, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice ritenuta la
- 2 - causa sufficientemente istruita, la rinviava per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 18/09/2025. In tale udienza preso atto delle note scritte rassegnate dalle parti, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è, per quanto di ragione, fondata e va accolta.
Preliminarmente, va rilevato che le note scritte dei convenuti per l'udienza del 12/12/2024, sostituita con la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., sono state depositate o comunque rese visibili nella Consolle del Magistrato alle ore 13:47 del 12/12/2024, e cioè tardivamente rispetto al provvedimento di rinvio per la decisione ex art 189 c.p.c. emesso e depositato alle ore 11:48 dello stesso giorno. Tanto chiarito, è sufficiente, in ogni caso, ribadire in questa sede che le richieste avanzate dai convenuti nelle note tardivamente depositate vanno, in ogni caso, disattese, rinviando alla motivazione di cui alle ordinanze del 03/06/2024 e del 24/06/2024.
Va, ora, in primo luogo, esaminata l'eccezione di carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio sollevata da . Il Controparte_3 convenuto in questione ha dedotto di essere il figlio dei due conduttori,
[...]
e , e che, pertanto, la mera relazione di parentela non CP_1 CP_2 può ritenersi sufficiente a fondare la sua responsabilità per i danni ricevuti dall'attore.
L'eccezione sunteggiata va accolta.
Invero, è appena il caso di rammentare che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce istituto processuale teso ad individuare il soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio e il soggetto nei cui confronti tale azione può essere esercitata, mentre da essa va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva o passiva, del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva al medesimo, in ordine alla quale si chiede al Giudice di emettere una sentenza (Cass. civ., Sez. III, n. 4121/04; v. anche, da ultimo, Trib. Modena 04.03.2010). Sul tema, la Corte di Cassazione ha a più riprese ribadito che la legittimazione attiva e passiva costituisce una condizione dell'azione, una condizione cioè per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza deve essere riscontrata con esclusivo riguardo alla prospettazione delle parti, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, per cui appartiene al merito, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto
- 3 - se l'attore e il convenuto, dal lato attivo e passivo, siano effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (Cass. civ., Sez. III, n. 5877/00). Venendo al caso ci occupa, vi è piena coincidenza, nella prospettazione attorea, tra i soggetti nei cui confronti è stata proposta la domanda ed i soggetti ai quali viene ascritta la condotta asseritamente fonte di responsabilità aquiliana, lamentando l'attore un danno alla propria sfera giuridica per effetto della condotta posta in essere dai convenuti, sicché il problema che si pone è semmai di accertamento della fondatezza o meno nel merito della pretesa stessa e non certo di legittimazione. Sotto tale aspetto, infatti, la domanda articolata dall'attore si inquadra nell'ampio genus della responsabilità aquiliana, di cui norma cardine è l'art 2043 c.c., sicché, nella presente sede, non rileva il contratto di locazione stipulato dai convenuti, comunque inopponibile all'attore, essendo risultato estraneo allo stesso, e dovendo, dunque, trovare applicazione il principio per cui, nei riguardi del terzo, il contratto è “res inter alios acta, neque nocet neque prodest” (cfr. art 1372 c.c.).
Se così, l'eccezione articolata di carenza di titolarità passiva va accolta, laddove in alcun atto, proprio della procedura esecutiva o comunque allegato in atti, figura il convenuto . Nello specifico, in alcuno Controparte_3 dei verbali di accesso redatti dall'ufficiale giudiziario risulta identificata la persona del convenuto (cfr. verbale di sloggio del 07.04.2022; verbale di accesso per sloggio del 26.05.2022; verbale di accesso per sloggio del 28.06.2022; verbale di accesso e liberazione dell'immobile del 11.07.2022), né negli atti depositati in atti risulta lo stesso presente nell'immobile in oggetto, ne consegue che, in mancanza di altri elementi probatori, deve ritenersi che il convenuto sia carente di titolarità passiva.
Ciò posto, venendo al merito, come anticipato, la domanda dell'attore si inquadra nell'ambito dell'art. 2043 c.c. Sotto tale aspetto, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana, occorrono un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale ed un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex art. 2043 ss. c.c., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere (Cass. civ. n. 4043/13). Il fatto illecito ex art. 2043 c.c. si compone, in sostanza, di una condotta (attiva o omissiva), di un danno evento (il cd. “danno ingiusto”, da intendersi come evento fattuale in sé lesivo di un
- 4 - interesse giuridicamente tutelato nella vita di relazione), di un nesso causale tra condotta ed evento, nonché infine di un danno-conseguenza, patrimoniale o non patrimoniale, causalmente ricollegabile al danno evento e che deve essere come tale provato, non potendo considerarsi in re ipsa per il semplice fatto del verificarsi dell'evento lesivo (Cass. civ. n. 10120/09). Con specifico riguardo al tema dell'accertamento del nesso causale, si ritiene che in ambito di responsabilità civile operino gli artt. 40 e 41 c.p., in base ai quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili (Cass. civ. n. 12923/15). A ciò va, peraltro, aggiunto che anche in virtù delle diverse finalità al cui assolvimento risultano preposti il processo penale ed il processo civile – il primo ispirato ad una logica essenzialmente sanzionatoria, il secondo imperniato su una logica di carattere compensativo/riparatorio -, la causalità in materia civilistica deve essere distinta da quella penalistica, nel senso che nella prima, diversamente che nella seconda, vige il principio del “più probabile che non”, mentre nel processo penale opera la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (al riguardo si veda, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 23933/13); la diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi giustifica, infatti, una differenza negli standard probatori ed il diverso livello di incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile.
Tanto premesso e passando al vaglio della presente fattispecie, costituisce circostanza pacifica – per essere stata ammessa dagli stessi convenuti (v. pag. 4 della comparsa di risposta) - che all'interno dell'immobile de quo alla data (17.01.2022) di emissione del decreto di trasferimento nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G. esec. 1899/2011 vivessero i coniugi CP_1
e . CP_2
Ancora, va evidenziato che nel verbale di accesso del 28.06.2022, l'ufficiale giudiziario non ha riscontrato alcun danneggiamento all'interno dell'appartamento, di cui, in caso di sua presenza, avrebbe dovuto dare atto, mentre, in tale occasione, egli constava solo la presenza all'interno dell'immobile in questione di numero 6 pesci di acqua dolce contenuti in un acquario a parete (cfr, verbale cit. ove l'Ufficiale Giudiziario scrive: “Si precisa che nell'immobile sono presenti n. 6 pesci di acqua dolce sistemati in un (…) acquario a parete”). Dalla lettura di tale documento si può, pertanto,
- 5 - desumere che, alla data del 28.06.2022, l'immobile risultava integro e privo di danneggiamenti.
Di contro, nel verbale di liberazione dell'11.07.2022, l'Ufficiale Giudiziario, alla presenza del procuratore degli odierni convenuti, dell'attore e del procuratore di quest'ultimo, riscontrava tutti i danneggiamenti per cui è causa. I convenuti hanno sostenuto che i danni lamentati sarebbero stati causati da ignoti. La giustificazione non regge, in quanto, da un lato, non pare credibile che ignoti si introducessero nell'appartamento degli esecutati, a ridosso della sua liberazione, provvedendo ad asportare beni mobili di vario genere, dall'altro, nulla ha dichiarato il procuratore dei convenuti, in sede di accesso, in merito all'introduzione di ignoti nel suddetto immobile. Inoltre, i convenuti hanno sostenuto che alcuni dei beni mobili illecitamente asportati, fra cui la veranda, sarebbero stati da loro acquistati, sicché sarebbe stato logico attendersi che costoro sporgessero denuncia all'A.G., cosa che non pare essere avvenuta.
Può, in definitiva, ritenersi provata la ascrivibilità ai convenuti del fatto illecito, consistito nell'avere essi cagionato i danneggiamenti analiticamente indicati nel verbale di liberazione. Sussistono, quindi, la condotta lesiva, il danno evento ed il nesso causale tra gli stessi, secondo il criterio poc'anzi evocato del “più probabile che non” – dovendo ritenersi rispondere a canoni di elevata probabilità, e comunque potendo ragionevolmente presumersi ex artt. 2727 e 2729 c.c., il fatto che i danni in questione siano stati provocati dai soggetti che di fatto hanno occupato il cespite sino al rilascio, in difetto di prova circa la causazione da parte di ignoti dei danneggiamenti per cui è causa
-, nonché l'elemento psicologico, posto che i convenuti erano ovviamente del tutto consapevoli, in veste di occupanti dell'immobile ormai trasferito a terzi, della necessità di custodirlo in vista del rilascio in favore dell'effettivo titolare e di non arrecare allo stesso danni materiali.
Anche a voler, del resto, ritenere la non riconducibilità, sotto il profilo strettamente materiale della condotta, dei danni in questione ai suddetti convenuti, si configura in ogni caso la loro responsabilità civile in relazione ai danni cagionati all'abitazione di proprietà dell'attore. Ed invero, l'occupazione di fatto di un immobile nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata determina senz'altro, anche in assenza della formale nomina dell'occupante a custode della stessa, la presa in carico del bene da parte di chi vi abita, con conseguente insorgenza di una vera e propria posizione di garanzia, consistente nell'obbligo di prevedere, prevenire ed
- 6 - evitare il verificarsi di eventi lesivi a danno della res - anche se provocati da terzi - ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, II co., c.p., disposizione pacificamente applicabile anche al diritto civile. Nella specie, il non avere i convenuti impedito a terzi di arrecare danni all'immobile configura comunque una responsabilità degli stessi per culpa in omittendo e nello specifico per non aver diligentemente vigilato al fine di impedire la verificazione di eventi lesivi a danno del cespite, con conseguente integrazione della condotta omissiva, dell'evento e del nesso causale tra gli stessi, dovendosi ritenere che ove i convenuti avessero vigilato adeguatamente sul bene, i danni in questione con ogni probabilità non si sarebbero verificati. Ne segue in ogni caso l'affermazione della civile responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti di causa.
Restando in tema di an debeatur pare necessario evidenziare che alcune delle poste attive richieste dall'attore non possono trovare accoglimento. Più in dettaglio, quanto alla richiesta di indennità di occupazione sine titulo quantificata in €. 1.000,00, va evidenziato che, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. danno-evento, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. danno- conseguenza (Cass. n. 13071/2018), che deve essere allegato e provato (Cass. SU n. 26972/2008). Ne deriva che il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno in re ipsa;
poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di eliminare gli effetti della condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo. È stato stabilito, quindi, che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato. Conseguentemente il danno da occupazione sine titulo, siccome particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. n.
- 7 - 13071/2018). Se da un lato, pertanto, non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova piena alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva – dall'altro lato tale alleggerimento dell'onere probatorio non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. 7280/2021). Tali assunti risultano in sostanza confermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 33645/2022), che hanno precisato che la locuzione danno in re ipsa va sostituita con quella di danno presunto o danno normale, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. n. 39/2021; n. 4936/2022; n. 12865/2022).
Non può prescindersi, dunque, dall'allegazione della specifica modalità di godimento del bene impedita dall'altrui occupazione, atteso che “il non uso”, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. Pertanto, il proprietario che agisce per il risarcimento dall'occupazione senza titolo dovrà allegare la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento: a tali condizioni, il danno emergente è presunto e, quindi, pur, se non provato nel suo specifico ammontare (e non efficacemente contestato dal convenuto), può essere liquidato in via equitativa dal Giudice (se del caso, adottando come parametro il canone di locazione di mercato).
Tanto chiarito, la domanda formulata dall'attore di indennità di occupazione, di contenuto assai generico, sia nella parte assertiva che probatoria, deve essere rigettata.
Quanto, ancora, alla richiesta di condanna dei convenuti al pagamento dell'IMU per il periodo di occupazione considerato e quantificato nella misura di €. 1.028,00, sembra utile muovere dalle pronunce della giurisprudenza tributaria, secondo cui “Ai fini I.M.U., il proprietario del bene detenuto da terzi in quanto oggetto di abusiva occupazione, è tenuto al versamento dell'imposta, in quanto l'occupazione abusiva di un immobile non
- 8 - costituisce una giusta causa di esenzione dal pagamento dell'imposta atteso che la norma di riferimento ricollega l'imposta alla titolarità del diritto e non all'utilizzo del bene o alla sua fruttuosità” (cfr. Corte giustizia Trib. II grado Firenze, sez. VI, 16/02/2023, n.137); ancora, “Ai fini tributari, i soggetti passivi dell'imposta I.M.U. debbono essere individuati tra coloro che sono titolari del diritto di proprietà dell'immobile o di un diritto reale di godimento, la temporanea perdita del possesso dell'immobile per occupazione abusiva non costituisce una sorta di causa atipica di esenzione dal pagamento dell'I.M.U. in quanto le circostanze che possono incidere sulla perdita del possesso da parte di uno dei predetti soggetti non assumono rilievo ai fini tributari” (cfr. Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. II, 08/06/2021, n.2858). Sulla scorta di tale orientamento, in relazione al quale non si ravvisano ragioni per discostarsene, la domanda formulata dell'attore, proprietario dell'immobile, non può trovare accoglimento.
Per ciò che concerne la condanna dei convenuti al pagamento degli oneri condominiali compresi tra gennaio 2021 e luglio 2022 e pari ad € 2.308,58, già oggetto dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. emessa in data 03/06/2024, l'attore ha documentalmente provato di aver versato il richiamato importo, come risulta dalla ricevuta di bonifico in atti e non contestata dai convenuti, così come non contestata è la debenza da parte di quest'ultimi di tale somma, risultando nuove e tardive le argomentazioni addotte in proposito nell'istanza del 05/06/2024, rigettata (cfr. ordinanza del 24/06/2024).
Quanto alla posta attiva pari ad €. 500,00 richiesta dall'attore e relativa al servizio di ambulanza predisposto per l'accesso del 28/06/2024, qualificandosi come danno patrimoniale sopportato dall'attore in occasione della svolta procedura esecutiva, la stessa appare fondata e comprovata dalla fattura n. 21955 in atti, anch'essa non contestata dai convenuti, trattandosi di spesa causalmente collegata alla procedura di rilascio forzato.
Venendo, infine, alle spese richieste dall'attore per il ripristino dello stato dei luoghi e quantificati dall'attore in €. 22.563,65, i convenuti hanno eccepito che i beni mobili, e la veranda, sarebbero da considerarsi addizioni e come tali essi le avrebbero legittimamente ritenute ai sensi dell'art 1593 c.c.
Orbene, l'eccezione in esame, oltre ad essere assolutamente generica, appare inammissibile in quanto la ritenzione delle addizioni da parte dei convenuti avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica domanda riconvenzionale e non già essere dedotta semplicemente sotto forma di eccezione. Tanto più, poi,
- 9 - che, come sopra evidenziato, il contratto di locazione in atti non è opponibile all'attore, ragion per cui sarebbe mancato il fondamento contrattuale della su riferita domanda. In ogni caso, l'art. 1593 c.c. è chiaro nel subordinare tale diritto alla condizione che la rimozione possa avvenire "senza nocumento della cosa", mentre nel caso di specie, la rimozione della veranda e di altri elementi ha causato danni evidenti alle strutture (pavimenti, rivestimenti, pareti), come accertato dal CTU.
Tanto chiarito, in merito alla stima dei danni, il consulente d'ufficio ha evidenziato che “lo stato dei luoghi era totalmente dissimile da quanto rappresentato in atti, ovvero rispetto alla documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica redatta dall'arch. .” e che “l'elaborato Per_1 tecnico redatto dal CTP di parte istante si mostra come l'unico elemento in grado di offrire la comprensione dello stato conservativo dell'immobile prima e dopo il rilascio degli occupanti”. Ancora, “Relativamente alla quantificazione dei danni riscontrati e delle spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, precisando che nel corso del terzo accesso peritale presso il mio studio, i CTP convenivano sulle quantificazioni dimensionali eseguite dall'arch. nella stima allegata alla sua relazione tecnica, Per_1 riporto in allegato il computo metrico estimativo di dettaglio delle lavorazioni a farsi sulla scorta de Prezziario Regione Campania 2024 (rif. Allegato n. 1). Particolare attenzione è stata da me rivolta alla questione relativa alla determinazione del costo degli infissi/veranda che sono risultati rimossi dal balcone. In sintesi, trattandosi della voce di computo economicamente più rilevante, ho ritenuto opportuno eseguire un'indagine di mercato presso rivenditori/installatori di mia fiducia, al fine di ottenere un valore di mercato oggettivo. Ricevuti n. 2 preventivi, rispettivamente dell'importo di € 12.000,00 oltre I.V.A. (rif. Allegato n. 2 – Preventivo Renovatio) ed € 11.000 oltre I.V.A. (rif. Allegato n. 3 – Preventivo Centro Domus) e in virtù dell'ulteriore dato di mercato allegato alle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta, pari ad € 10.000, ho ritenuto verosimile mediare tra le tre offerte giungendo ad un importo di € 11.000,00 oltre I.V.A. In virtù di quanto sopra premesso, di seguito propongo una sintetica descrizione delle lavorazioni inserite nel computo metrico al quale si rimanda per il dettaglio economico/dimensionale.
1. Realizzazione di sarciture murarie e/o ripristino di pannellature in cartongesso delle pareti interne ed esterne;
- 10 -
2. Ripristino parziale delle linee elettriche e TV, nonché delle prese e degli interruttori rimossi;
3. Ripristino dell'impianto idrico mediante la fornitura e posa di tubazioni di carico e scarico;
4. Fornitura e montaggio di pannellature (interna ed esterna) nonché di serratura del portoncino d'ingresso;
5. Fornitura e posa di maniglie e serrature per le bussole interne;
6. Fornitura e posa in opera di nuovo infisso veranda/balcone;
7. Ripristino parziale della pavimentazione e dei rivestimenti esterni;
8. Preparazione del fondo dei soffitti con applicazione di isolante acrilico all'acqua;
9. Tinteggiatura con idropittura lavabile delle pareti previa preparazione del sottofondo.”.
Complessivamente, il consulente tecnico ha concluso che: “Per quanto attiene la sussistenza dei danni lamentati, stante la sostanziale alterazione dello stato dei luoghi alla data del sopralluogo, in condivisione con i CTP delle parti, a seguito del confronto tra il rilievo planimetrico da me eseguito con la planimetria in atti, ho desunto la sussistenza e la determinazione dei danneggiamenti. In ultimo, con riferimento al Prezziario della Regione Campania 2024 e sulla scorta dei preventivi di fornitori di mia fiducia e del preventivo prodotto da parte convenuta nelle osservazioni alla bozza, relativamente agli infissi (rif. Allegati n. 2, n. 3 e osservazioni CTP), ho redatto il computo metrico estimativo per la quantificazione dei danni (rif. Allegato n. 1), stimando in € 17.897,65 (oltre I.V.A. 10%) i costi necessari alle lavorazioni per il ripristino dello stato dei luoghi.”
La stima appena riportata ben può essere posta a base della decisione in esame, essendo stata la consulenza redatta con particolare rigore metodologico, i cui risultati appaiono coerenti e pienamente condivisibili da questo Giudice. Va evidenziato che nel corso del giudizio, in ossequio al principio del contraddittorio, è stato offerto ampissimo spazio al deposito di osservazioni delle parti e che l'ausiliario ha, con argomentazioni tecniche pienamente condivisibili da intendersi qui per ripetute e trascritte cui si rinvia, prontamente risposto ai rilievi sollevati dalle parti nei termini all'uopo concessi, arrivando così alle conclusioni innanzi riportate. La particolare esperienza e competenza tecnica del consulente e la coerenza delle affermazioni rendono condivisibile le conclusioni che precedono.
- 11 - In definitiva, i convenuti vanno al pagamento delle seguenti somme: 1) € 17.897,65 (oltre I.V.A. 10%) per ciò che concerne i costi necessari alle lavorazioni per il ripristino dello stato dei luoghi;
2) € 2.308,58 per ciò che concerne gli oneri condominiali compresi tra gennaio 2021 e luglio 2022; 3)
€. 500,00 per ciò che concerne il servizio di ambulanza predisposto per l'accesso del 28/06/2024.
Sulla somma di €. 17.897,65, nonché sulla somma di € 500,00, innanzi riconosciuta, anche se non esplicitamente richiesti, sono dovuti gli interessi compensativi, in quanto nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, non incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in mancanza di espressa domanda, liquidi il conseguente danno da lucro cessante (cfr. Civile Ord. Sez. 2 Num. 26929 Anno 2024; Cass. Civ., Sez. II, 15.11.2013, n.257759).
Trattandosi, quindi di credito risarcitorio, all'attore spettano gli interessi compensativi. Pertanto, la somma sopra citata deve essere prima devalutata alla data dell'evento, verosimilmente coincidente con il verbale di accesso e liberazione dell'immobile ovvero il 11.07.2022– per poi applicare, da tale data fino al deposito della presente sentenza, gli interessi in misura legale di tipo compensativo, determinati per ogni singolo anno sulla somma via via rivalutata annualmente (cfr. Cass Sez. Un. n. 1712/1995, non smentita da successivi orientamenti di segno contrario), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. “Indice FOI”), senza alcun anatocismo.
Pertanto, nella specie, gli importi di €. 17.897,65 (oltre I.V.A. 10%) e di € 500,00, vanno “devalutati” alla data del fatto, 11.07.2022, con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. Dalla data di deposito della presente sentenza, sino all'effettivo soddisfo, decorreranno, infine, sulla sorta capitale rivalutata, gli interessi legali al tasso di cui all'art 1284 co. I c.c.
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, l'accoglimento, nei limiti sopra descritti, della domanda proposta da con ogni Parte_1 conseguenza in punto di spese di lite.
- 12 - A quest'ultimo riguardo, si applicano i parametri medi, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni trattate, ridotti del 30% risultando assenti particolari questioni di fatto o di diritto. Va, altresì, evidenziato che tali spese sono attribuite in favore dell'avvocato Fabio Roselli, dichiaratosi antistatario. Condanna parimenti l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti
[...]
attesa l'accertata carenza di titolarità passiva di costui in Controparte_3 relazione alla domanda proposta, applicando i parametri medi, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni trattate, ridotti del 30% risultando assenti particolari questioni di fatto o di diritto. Va, altresì, evidenziato che tali spese sono attribuite in favore dell'avvocato Massimiliano Antonio Romano, dichiaratosi antistatario.
Per il medesimo principio della soccombenza le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra di loro, con esclusione di . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la carenza di titolarità passiva nei riguardi di CP_3
;
[...]
b) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da
[...]
e per l'effetto dichiara la responsabilità l'esclusiva Pt_1 responsabilità di e di per i danni oggetto CP_1 CP_2 del giudizio;
c) Condanna, per l'effetto, , al pagamento, a CP_1 CP_2 titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'attore, dell'importo quantificato in €. 17.897,65 (oltre I.V.A. 10%), al pagamento dell'importo di €. 500,00, a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, nonché al pagamento all'importo di €. 2.308,58 a titolo di oneri condominiali;
d) Pone a carico delle parti convenute, , in CP_1 CP_2 solido fra di loro le spese della Ctu come liquidate con separata ordinanza;
- 13 - e) Condanna le predette parti convenute, in solido tra di loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Roselli, dichiaratosi antistatario;
f) Condanna la parte attrice al pagamento in favore di CP_3
delle spese di lite che liquida in € 3.553,90 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Massimiliano Antonio Romano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 22.9.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
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