CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ________________ Presidente
2) dott. Elana Romeo_______________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________________ Consigliere All'udienza pubblica del 15 luglio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2152/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1046/2024 emessa in data 30 gennaio 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avvocati Matteo Pace PEC Email_1 ed Enrico Sales PEC;
Email_2
[...]
E
[...]
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv.
DO ES PEC: Email_3
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 26 luglio 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 1046/2024 emessa dal Tribunale Gl di Roma il 30 gennaio
2024.
Il Tribunale rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal avverso il Pt_1 titolo (d.i. 4456/2023) emesso dal medesimo Tribunale a favore della Controparte_1 e che traeva ragione dal credito differenziale (ottenuto a seguito di detrazione
[...] di controcredito del lavoratore accertato in via definitiva) vantato dalla società per euro
690,85 quali somme dovute in restituzione di quanto pagato in esecuzione di decreto ingiuntivo poi revocato con sentenza di primo grado.
Avverso tale determinazione propone impugnazione il per i motivi di cui si dirà. Pt_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 15 luglio 2025, ove è stata discussa, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza contestualmente motivata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4456/2023, emesso per l'importo di euro 690,83, oltre spese della procedura ed accessori, la rigettava.
La somma ingiunta corrispondeva all'importo differenziale scaturito dalla sottrazione dal credito restitutorio vantato dalla società per effetto della revoca del decreto ingiuntivo n. 3685/2020 (emesso a favore del lavoratore pari ad € 1.447,08 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e spese legali liquidate in complessivi euro 450,00, oltre IVA e CPA e spese generali, che era stato saldato dalla società e poi revocato dal Tribunale che si pronunciava in sede di opposizione), del credito del lavoratore (sancito dal decreto ingiuntivo n. 5699/2022 del 5 settembre 2022 emesso dal Tribunale Gl di Roma per euro 1.226,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto, e compensi legali per euro 518,00 oltre iva e cpa, da distrarsi, in totale euro 1415,85 e definitivamente accertato) .
Il primo giudice premesso che il credito ingiunto era il risultato di una compensazione parziale operata dallo stesso creditore tra il diritto di credito vantato dall'opposto derivante dall'indebito pagamento del decreto ingiuntivo n.3685/2020
(successivamente revocato con sentenza n. 5204/2022 del 31 maggio 2022 ) e quello scaturente dal decreto ingiuntivo n. 5699/2022 emesso in favore del ricorrente, accertato giudizialmente e divenuto irrevocabile, riteneva che la provvisoria esecuzione prevista normativamente per le sentenze di primo grado consentisse all'azienda di
Pag. 2 di 6 azionare la pretesa restitutoria nascente dalla revoca del decreto ingiuntivo saldato dalla società.
Perciò preliminarmente escludeva che ricorressero le condizioni per operatività dell'art.295 cpc, atteso che il provvedimento per la quale è stata richiesta la sospensione, risulta allo stato esecutivo, rendendo pertanto possibile la decisione del giudizio.
Nel merito osservava che la stessa giurisprudenza di legittimità si era espressa nel senso che la pendenza dell'accertamento giudiziale, nel caso sussistente essendo stata promossa impugnazione avverso la sentenza di revoca del d.i., non escludesse l'azionabilità della pretesa in quanto la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio
(cfr. Cass., S.U., n. 12190 del 2004; Cass. n. 13454 del 2011); che il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia .
Rigettava conseguentemente l'opposizione.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i seguenti Parte_1 motivi.
Chiede preliminarmente l'appellante la riunione con il procedimento pendente dinnanzi a questa Corte iscritto al n. R.G. 3088/2022, ed avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5204/2022 del 31 maggio 2022, con cui, esclusa la competenza del giudice che emanava decreto ingiuntivo, era stato revocato il titolo.
L'appellante afferma, a sostegno della richiesta, l'esistenza della connessione soggettiva e oggettiva fra le due cause e che quella più risalente rivesta carattere pregiudiziale e dirimente rispetto all'attuale.
Nel merito, l'appellante articola un unico motivo, sostenendo che la compensazione non potesse essere operata <attesa la evidente incertezza e non liquidità del credito portato in compensazione da il predetto credito è fondato, si Controparte_1 ricorda, su un preteso indebito affermato da una sentenza di revoca di un decreto ingiuntivo (la n. 5204/2022, Dr.ssa Farina) errata e palesemente viziata da una abnorme pronuncia di incompetenza per territorio sulla quale è pendente un giudizio
Pag. 3 di 6 di gravame >>.
Il Tribunale avrebbe altresì errato nell'escludere la sospensione dell'attuale processo in quanto la sentenza di primo grado sfavorevole al lavoratore benché provvisoriamente esecutiva, non sarebbe stata definitiva.
Il credito vantato dalla società e posto in compensazione sarebbe stato incerto e lo stesso Tribunale sarebbe stato convinto della propria soluzione avendo, nel regolare le spese, disposto la compensazione.
Va premesso che non si ravvisa la necessità di procedere alla riunione dei due giudizi, che per altro, sono definiti alla stessa udienza dal Collegio.
Va poi anche affermato che, alla stregua di un principio pacifico e consolidato, reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando si reputi che tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod. proc. civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art.337, secondo comma, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 29/07/2021, n.21763; Cass.17/11/2021,
n. 34966, di recente Sez. 3, Ordinanza n. 4956 del 2025).
Il giudice in base all'ultimo disposto normativo ( 337 II comma cpc) ha una mera facoltà di disporre la sospensione e deve motivare solo se intenda esercitare tale potere evidenziando le ragioni che lo inducono a reputare non convincente la decisione emessa nel processo relativo alla causa pregiudicante e concretamente sussistente la possibilità che la stessa venga riformata (Cass.18/05/2022, n.16051).
In questa sede non è possibile giungere a questa conclusione non foss'altro per la contestuale statuizione di questa Corte, sul distinto appello promosso dal in Pt_1 relazione alla sentenza n. 5204/2022 del 31 maggio 2022, di inammissibilità del rimedio esperito.
Altresì appare decisivo chiarire che in questo giudizio si discute dell'azione promossa dalla società per ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione di un decreto ingiuntivo poi revocato .
Pag. 4 di 6 La è infatti attore in senso sostanziale nel processo di Controparte_1 opposizione, agendo per l'affermazione di una propria pretesa.
A tal fine la società nel presentare ricorso per decreto ingiuntivo ha ridotto l'importo preteso decurtandolo dell'ammontare -definitivamente accertato in favore del lavoratore - scaturente da altro accertamento giudiziale. Tale operazione di dare avere che corrisponde ad una mera compensazione impropria non pregiudica in alcun modo il lavoratore per come si spiegherà.
L'opposizione promossa dal lavoratore fa leva in sostanza sull'impossibilità che la compensazione operi allorchè uno dei crediti coinvolti nell'operazione non sia certo. Si tratta di argomento che trova avallo nell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n.73225/2016 che ha affermato che nel caso in cui è controversa l'esistenza del credito (o nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente) opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
Purtuttavia, tale argomento è stato sviluppato, non al fine di evitare una diminuzione delle ragioni del lavoratore (di cui qui non si fa questione in via di azione), come sarebbe stato ammissibile nella dialettica processuale, ma al fine di paralizzare l'azione della controparte (la società è infatti attore in senso sostanziale) e giungere ad escludere la possibilità che la società si avvalga del tutto della procedura monitoria per ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi revocato.
Come si comprende bene, tale argomento non può essere speso al fine di escludere integralmente la legittimità dell'azione restitutoria dell'impresa, la cui iniziativa non può essere, come ricordato dal Tribunale, condizionata al passaggio in giudicato della statuizione di primo grado.
Infatti, sull'esercizio di tale azione non incide l'eventualità che l'accertamento che sostiene tale iniziativa (compreso quello condotto in appello) possa in un successivo grado essere riformato anche con statuizione definitiva, posto che ad escludere il conflitto dei giudicati vale il disposto dell'art.336, II comma, cpc (<La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata>>).Infatti, ove, come nel caso in esame, l'azione restitutoria venga fatta valere in un separato giudizio rispetto a quella da cui trae ragione, la decisione di accoglimento della pretesa restitutoria sarà a sua volta automaticamente dipendente dalla eventuale sopravvenuta cassazione della sentenza da cui era conseguito il diritto
Pag. 5 di 6 alle restituzioni e ciò sempre ai sensi dell'art.336 c.p.c., comma 2, (ciò trovasi sostanzialmente affermato da precedenti di legittimità Cass. n.21902/2008, n.
1929/2005 e n. 19491/2005).
L'appello va, pertanto, disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 26 luglio Parte_1
2024 nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 1046/2024 emessa il giorno 30 gennaio 2024 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 400,00 oltre iva cpa e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ________________ Presidente
2) dott. Elana Romeo_______________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________________ Consigliere All'udienza pubblica del 15 luglio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2152/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1046/2024 emessa in data 30 gennaio 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avvocati Matteo Pace PEC Email_1 ed Enrico Sales PEC;
Email_2
[...]
E
[...]
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv.
DO ES PEC: Email_3
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 26 luglio 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 1046/2024 emessa dal Tribunale Gl di Roma il 30 gennaio
2024.
Il Tribunale rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal avverso il Pt_1 titolo (d.i. 4456/2023) emesso dal medesimo Tribunale a favore della Controparte_1 e che traeva ragione dal credito differenziale (ottenuto a seguito di detrazione
[...] di controcredito del lavoratore accertato in via definitiva) vantato dalla società per euro
690,85 quali somme dovute in restituzione di quanto pagato in esecuzione di decreto ingiuntivo poi revocato con sentenza di primo grado.
Avverso tale determinazione propone impugnazione il per i motivi di cui si dirà. Pt_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 15 luglio 2025, ove è stata discussa, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza contestualmente motivata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4456/2023, emesso per l'importo di euro 690,83, oltre spese della procedura ed accessori, la rigettava.
La somma ingiunta corrispondeva all'importo differenziale scaturito dalla sottrazione dal credito restitutorio vantato dalla società per effetto della revoca del decreto ingiuntivo n. 3685/2020 (emesso a favore del lavoratore pari ad € 1.447,08 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e spese legali liquidate in complessivi euro 450,00, oltre IVA e CPA e spese generali, che era stato saldato dalla società e poi revocato dal Tribunale che si pronunciava in sede di opposizione), del credito del lavoratore (sancito dal decreto ingiuntivo n. 5699/2022 del 5 settembre 2022 emesso dal Tribunale Gl di Roma per euro 1.226,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto, e compensi legali per euro 518,00 oltre iva e cpa, da distrarsi, in totale euro 1415,85 e definitivamente accertato) .
Il primo giudice premesso che il credito ingiunto era il risultato di una compensazione parziale operata dallo stesso creditore tra il diritto di credito vantato dall'opposto derivante dall'indebito pagamento del decreto ingiuntivo n.3685/2020
(successivamente revocato con sentenza n. 5204/2022 del 31 maggio 2022 ) e quello scaturente dal decreto ingiuntivo n. 5699/2022 emesso in favore del ricorrente, accertato giudizialmente e divenuto irrevocabile, riteneva che la provvisoria esecuzione prevista normativamente per le sentenze di primo grado consentisse all'azienda di
Pag. 2 di 6 azionare la pretesa restitutoria nascente dalla revoca del decreto ingiuntivo saldato dalla società.
Perciò preliminarmente escludeva che ricorressero le condizioni per operatività dell'art.295 cpc, atteso che il provvedimento per la quale è stata richiesta la sospensione, risulta allo stato esecutivo, rendendo pertanto possibile la decisione del giudizio.
Nel merito osservava che la stessa giurisprudenza di legittimità si era espressa nel senso che la pendenza dell'accertamento giudiziale, nel caso sussistente essendo stata promossa impugnazione avverso la sentenza di revoca del d.i., non escludesse l'azionabilità della pretesa in quanto la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio
(cfr. Cass., S.U., n. 12190 del 2004; Cass. n. 13454 del 2011); che il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia .
Rigettava conseguentemente l'opposizione.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i seguenti Parte_1 motivi.
Chiede preliminarmente l'appellante la riunione con il procedimento pendente dinnanzi a questa Corte iscritto al n. R.G. 3088/2022, ed avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5204/2022 del 31 maggio 2022, con cui, esclusa la competenza del giudice che emanava decreto ingiuntivo, era stato revocato il titolo.
L'appellante afferma, a sostegno della richiesta, l'esistenza della connessione soggettiva e oggettiva fra le due cause e che quella più risalente rivesta carattere pregiudiziale e dirimente rispetto all'attuale.
Nel merito, l'appellante articola un unico motivo, sostenendo che la compensazione non potesse essere operata <attesa la evidente incertezza e non liquidità del credito portato in compensazione da il predetto credito è fondato, si Controparte_1 ricorda, su un preteso indebito affermato da una sentenza di revoca di un decreto ingiuntivo (la n. 5204/2022, Dr.ssa Farina) errata e palesemente viziata da una abnorme pronuncia di incompetenza per territorio sulla quale è pendente un giudizio
Pag. 3 di 6 di gravame >>.
Il Tribunale avrebbe altresì errato nell'escludere la sospensione dell'attuale processo in quanto la sentenza di primo grado sfavorevole al lavoratore benché provvisoriamente esecutiva, non sarebbe stata definitiva.
Il credito vantato dalla società e posto in compensazione sarebbe stato incerto e lo stesso Tribunale sarebbe stato convinto della propria soluzione avendo, nel regolare le spese, disposto la compensazione.
Va premesso che non si ravvisa la necessità di procedere alla riunione dei due giudizi, che per altro, sono definiti alla stessa udienza dal Collegio.
Va poi anche affermato che, alla stregua di un principio pacifico e consolidato, reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando si reputi che tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod. proc. civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art.337, secondo comma, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 29/07/2021, n.21763; Cass.17/11/2021,
n. 34966, di recente Sez. 3, Ordinanza n. 4956 del 2025).
Il giudice in base all'ultimo disposto normativo ( 337 II comma cpc) ha una mera facoltà di disporre la sospensione e deve motivare solo se intenda esercitare tale potere evidenziando le ragioni che lo inducono a reputare non convincente la decisione emessa nel processo relativo alla causa pregiudicante e concretamente sussistente la possibilità che la stessa venga riformata (Cass.18/05/2022, n.16051).
In questa sede non è possibile giungere a questa conclusione non foss'altro per la contestuale statuizione di questa Corte, sul distinto appello promosso dal in Pt_1 relazione alla sentenza n. 5204/2022 del 31 maggio 2022, di inammissibilità del rimedio esperito.
Altresì appare decisivo chiarire che in questo giudizio si discute dell'azione promossa dalla società per ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione di un decreto ingiuntivo poi revocato .
Pag. 4 di 6 La è infatti attore in senso sostanziale nel processo di Controparte_1 opposizione, agendo per l'affermazione di una propria pretesa.
A tal fine la società nel presentare ricorso per decreto ingiuntivo ha ridotto l'importo preteso decurtandolo dell'ammontare -definitivamente accertato in favore del lavoratore - scaturente da altro accertamento giudiziale. Tale operazione di dare avere che corrisponde ad una mera compensazione impropria non pregiudica in alcun modo il lavoratore per come si spiegherà.
L'opposizione promossa dal lavoratore fa leva in sostanza sull'impossibilità che la compensazione operi allorchè uno dei crediti coinvolti nell'operazione non sia certo. Si tratta di argomento che trova avallo nell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n.73225/2016 che ha affermato che nel caso in cui è controversa l'esistenza del credito (o nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente) opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
Purtuttavia, tale argomento è stato sviluppato, non al fine di evitare una diminuzione delle ragioni del lavoratore (di cui qui non si fa questione in via di azione), come sarebbe stato ammissibile nella dialettica processuale, ma al fine di paralizzare l'azione della controparte (la società è infatti attore in senso sostanziale) e giungere ad escludere la possibilità che la società si avvalga del tutto della procedura monitoria per ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi revocato.
Come si comprende bene, tale argomento non può essere speso al fine di escludere integralmente la legittimità dell'azione restitutoria dell'impresa, la cui iniziativa non può essere, come ricordato dal Tribunale, condizionata al passaggio in giudicato della statuizione di primo grado.
Infatti, sull'esercizio di tale azione non incide l'eventualità che l'accertamento che sostiene tale iniziativa (compreso quello condotto in appello) possa in un successivo grado essere riformato anche con statuizione definitiva, posto che ad escludere il conflitto dei giudicati vale il disposto dell'art.336, II comma, cpc (<La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata>>).Infatti, ove, come nel caso in esame, l'azione restitutoria venga fatta valere in un separato giudizio rispetto a quella da cui trae ragione, la decisione di accoglimento della pretesa restitutoria sarà a sua volta automaticamente dipendente dalla eventuale sopravvenuta cassazione della sentenza da cui era conseguito il diritto
Pag. 5 di 6 alle restituzioni e ciò sempre ai sensi dell'art.336 c.p.c., comma 2, (ciò trovasi sostanzialmente affermato da precedenti di legittimità Cass. n.21902/2008, n.
1929/2005 e n. 19491/2005).
L'appello va, pertanto, disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 26 luglio Parte_1
2024 nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 1046/2024 emessa il giorno 30 gennaio 2024 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 400,00 oltre iva cpa e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 15 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 6 di 6