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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/11/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa MA IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6036 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] isol. 10/b elettivamente domiciliata, anche ai fini del
Patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del
18.9.2018, presso lo studio dell'Avv. Margherita Ghirlanda, che la rappresenta e difende, giustaprocura in atti;
- ATTRICE –
E
, P.IVA con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in via Consolare Valeria, in persona del Commissario Straordinario CP_1 pro tempore, autorizzato a resistere in giudizio giusta delibera n. 59 del 17 gennaio 2019, elettivamente domiciliato in Misterbianco (CT), via Cavour n. 207 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Recupero, del Foro di Catania, che la rappresenta e difende, giusta procura già in atti;
E
pagina 1 di 20 (CF: ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
C. da Ponticello n. 437 Pal. E int. 1 loc. PACE, elettivamente domiciliato nello CP_1 studio legale sito in Viale Principe Umberto 29, rappresentato e difeso, Pt_3 CP_1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Gangemi e dall'Avv. Domenico
Gangemi, giuste procure in atti;
E
(P.I. , con sede in Campo Calabro zona Industriale, in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio
Saffioti del Foro di Reggio Calabria, con studio in Reggio Calabria, alla Via Santa Caterina
n. 8/D, unitamente e disgiuntamente all'avv. Gregorio Calarco del Foro di Palmi (RC), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Gemelli (C.F. sito in Messina
(ME) alla via Felice Bisazza n. 10, giuste procure in atti;
E
, (P.I.: , con sede in Roma, Via Nomentana n.183, in CP_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio in
Roma, Via Giambattista Vico n.22, dell'Avv. Mariolina Bernardini che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
, (già ), in Controparte_4 Controparte_5
persona del suo procuratore speciale, con sede in 10th Market Square House, St. James's
Street Nottingham NG61 6FG (Regno Unito), Partita IVA elettivamente P.IVA_4
domiciliata in Misterbianco, via Cavour n. 207 presso lo studio dell'avv. Pietro Recupero che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
, C.F.: in persona del Rettore pro Parte_4 P.IVA_5 tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale del lo Stato di presso i cui Uffici in Via dei Mille Is.221, è ope legis domiciliata, CP_1
E pagina 2 di 20 P. IVA , con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_6 P.IVA_6
(TV), via Marocchesa n° 14, in persona dei legali rappresentati pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Università n. 8, presso lo studio dell'Avv. Pierfranco De Luca CP_1
Manaò, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti;
E
“LI Italia S.p.A” -convenuto contumace
–
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 13 novembre 2018, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Messina, l' Controparte_7
la LI Italia, l' , la la
[...] Controparte_8 Parte_2 CP_9
e la chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_10 Controparte_2
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati in euro 768.411,57.
Deduceva che il 22 novembre 2011, intorno alle 13,25, mentre percorreva a piedi il marciapiede interno del per recarsi al padiglione H – Dermatologia per una CP_7 seduta di fototerapia, riportava un trauma cranico a causa dell'urto contro un ripiano in acciaio sporgente dalla facciata di un edificio, collocato a circa 1,60 m da terra, quindi ad altezza d'uomo.
Trasportata al Pronto Soccorso dello stesso Policlinico, le veniva diagnosticato un
“trauma cranico con ferita lacero-contusa in regione frontale”, guaribile in 10 giorni, con
13 punti di sutura. Nello stesso giorno denunciava l'accaduto presso la Stazione dei
Carabinieri di Messina Principale.
In data 19/12/2011, comunicava l'avvenuto sinistro all'ufficio legale Parte_1
dell' di per potere Controparte_7 CP_1 procedere alla richiesta di risarcimento del danno. L' Controparte_7
, in data 22/12/11, inviava lettera raccomandata, indirizzata alla
[...]
pagina 3 di 20 LI S.p.A., con la quale comunicava l'evento lesivo. Successivamente il 10/01/12,
[...] inviava una lettera di messa in mora anche alla LI Italia S.p.A., la quale Pt_1 rispondeva, in data 2/03/2012, comunicando l'apertura del sinistro presso la “Trust Risk
Group S.r.l.”, compagnia assicuratrice del e informava, altresì, Controparte_7 che la pratica sarebbe stata gestita dall'ufficio liquidazione della Medmal Claims
Management S.r.l..
In data 16/05/16 la - che garantiva il di Controparte_11 Controparte_7
per i sinistri - comunicava di aver conferito incarico alla Dott.ssa per la CP_1 CP_12 visita a cui la veniva sottoposta in data 22/06/16, anche alla presenza del CTP. Pt_1
A seguito di detta visita, l'odierna attrice interagiva con la e tutta Controparte_11
la documentazione medica in possesso, compresa quella comunque esaminata nella CTP, veniva trasmessa alla Dott.ssa , a mezzo raccomandata 28/06/16. CP_12
La periZI del CTP concludeva che “la sig.ra presenta dunque: 1) sindrome Pt_1 psico-organica medio grave post-traumatica 50%; 2) ipostenia lieve mano destra post- traumatica;
3) emicrania post-traumatica cronica;
4) disturbo da stress post-traumatico;
5) cervicalgia con cefalea muscolo tensiva cronica 0,4-0,5%; 6) ipertensione sistolo- diastolica” e ha, pertanto maturato un apprezzamento risarcitorio consistente in “una ITA di giorni 10 al 100%, ITP di giorni 30 al 50%,” oltre ai 90 giorni prescritti dalla D.ssa
Oteri medesima nonché una “invalidità parZIle permanente nella misura complessiva del
52%”.
In data 10/10/2016 la dott.ssa inviava la propria periZI al liquidatore della CP_12
compagnia assicuratrice, con il quale veniva intrattenuta corrispondenza via mail fino alla data del 19/07/17 per poter addivenire ad una bonaria definizione della vicenda, tentata anche con l'esperimento del tentativo di mediazione.
La che aveva disposto la visita del proprio medico di fiducia, effettuava CP_11 un'offerta di liquidazione di €15.000,00.
Rivelatisi, però, infruttuosi i tentativi di conciliazione svolti, in data 13/04/17, Pt_1 depositava istanza di mediazione presso l'Organismo e, in
[...] Controparte_13
pagina 4 di 20 data 19/06/17, si svolgeva il primo incontro, al quale venivano invitati 1) l
[...]
, 2) la LI Italia S.p.A., non presente;
Controparte_7
3) la e per essa la Am Trust Europe Ltd., non Controparte_14
presente. Nel corso il legale dell'Azienda ospedaliera rappresentava che “tutti i locali aziendali sono di proprietà dell' e sono gestiti in comodato Parte_4
dall' e, pertanto, si rendeva necessaria l'integrazione del Controparte_7 contraddittorio.
A seguito della predetta comunicazione, si procedeva a detta integrazione per il successivo incontro del 22/09/17, al quale, tuttavia, l'Università riteneva di non prendere parte dandone comunicazione a mezzo pec.
Nelle more del successivo incontro, l'attrice inviava pec all' per avere il CP_15 nominativo del broker e della ditta che aveva eseguito i lavori di installazione dei tubi sporgenti sull'area sovrastante il marciapiede.
Al successivo incontro del 20/10/17, il difensore di parte attrice chiedeva che venisse verbalizzato che l'impianto che aveva cagionato le denunciate lesioni, risultava essere “a servizio di laboratori universitari la cui direzione è affidata al Prof. e che la Pt_2 realizzazione era stata disposta dall'Università con fondi propri. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Prof. per l'incontro successivo veniva Parte_2 depositata una pec con la quale l'Ateneo comunicava che “il broker di Ateneo è la società
la compagnia di Assicurazioni è ed infine CP_3 Controparte_16 la ditta che ha eseguito i lavori è la Disposta l'ulteriore integrazione Controparte_2
nei confronti dei soggetti individuati, la mediazione veniva definita in data 31.1.2018 con esito infruttuoso.
L'attrice si sottoponeva a ulteriori visite di controllo e dalla valutazione neuropsicologica, effettuata presso il Centro Neurolesi Bonino Pulejo, emergeva che “il profilo cognitivo è caratterizzato da deficit nelle capacità di attenzione visuo-spaZIle e di shifting attentivo e difficoltà di accesso ai magazzini semantici. Si registra, inoltre, compromissione della abilità prassico-costruttive”. Da certificato medico rilasciato in data pagina 5 di 20 26/04/18 dal Prof. Neurologo presso il Policlinico Universitario di Persona_1
Messina, emerge che l' attrice “è affetta da epilessia post traumatica, encefalopatia vascolare con plurimi focolai esiti di pregresse ischemie parcellari, ipertensione arteriosa”. Inoltre, si legge che nei mesi successivi al sinistro “la paziente ha cominciato ad accusare degli episodi critici confusionali compatibili con la diagnosi di crisi epilettiche focali”.
Successivamente, in data 30/05/2018, la Consulente tecnica di parte redigeva un supplemento di periZI medico-legale determinando il massimo del valore del danno biologico, pari al 40% per l'epilessia, danno morale da valutare scisso dal danno biologico a seguito dell'isolamento generato dal mancato beneficio della guida. Il CTP calcolava l'attuale invalidità sommando la precedente del 52% con il 40% dell'epilessia focale
(utilizzando il calcolo riduzionistico a scalare), valutando nella sua complessità quindi,
52%+(40%:2)=72% (indennità permanente settantadue/per cento).
Si costituiva in giudizio la , che eccepiva Controparte_4
preliminarmente la carenza di legittimazione passiva ritenendo che l'attrice non detenesse alcun titolo contrattuale o extra –contrattuale peer chiamarla in giudizio.
Si costituiva, altresì, l che deduceva la propria carenza di Controparte_7
legittimazione passiva;
in subordine, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto assolutamente infondata;
in via gradata chiedeva di ridurre la domanda attorea a quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie e rigettare la domanda di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio il Prof. che eccepiva la propria carenza di legittimazione Pt_2
passiva ed evidenZIva che, al momento del sinistro, non rivestiva la qualità di direttore del laboratorio;
in via subordinata chiedeva di rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio la eccependo la prescrizione del diritto al Controparte_2
risarcimento del danno di natura extracontrattuale e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e pagina 6 di 20 in diritto;
in via ancora gradata, chiedeva la riduzione della domanda attorea a quanto di ragione e il rigetto della domanda di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la , convenuta quale broker di assicurazione CP_3
dell' , la quale eccepiva la propria estraneità al giudizio, non essendo Parte_4
Compagnia assicuratrice, ma intermediaria, che non assicura personalmente i rischi.
Si costituiva in giudizio la – che assicurava l' Controparte_6 [...]
-, che eccepiva la prescrizione del diritto, in assenza di atti Parte_4
interruttivi e la non operatività della polizza assicurativa;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di manleva. Nel merito chiedeva di ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.; in subordine, chiedeva di ridurre la domanda nei limiti del danno allegato e provato, con esclusione dei danni non riconducibili all'evento e al concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 c.c.; in via gradata, chiedeva di verificare le quote dei soggetti coinvolti e di limitare la condanna di ciascuno nei limiti della propria quota;
in ogni caso chiedeva di contenere la condanna entro il limite del massimale.
Si costituiva la convenuta che eccepiva Parte_4 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo in custodia gli immobili adibiti a sede del;
in via subordinata chiedeva la Controparte_7
Con condanna dell' , dell'impresa Controparte_7 CP_17
e della a tenerla indenne in caso di condanna al
[...] Controparte_16 pagamento del risarcimento danni.
Nel corso del giudizio venivano ammesse ed espletate le prove orali e la consulenza medico legale sulla persona dell'attrice.
Veniva, poi, comunicata l'intervenuta transazione tra l' attrice e e, con Parte_2
ordinanza del 23/11/2023, il giudizio tra l' attrice e veniva dichiarato Parte_2 estinto.
pagina 7 di 20 Con ordinanza del 26/06/2025 il giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta LI Italia S.p.A. la quale, sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
La questione per cui è causa attiene alla richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le lesioni subite da a seguito dell'urto contro un Parte_1 ripiano in acciaio sporgente dalla facciata di un edificio, collocato a circa 1,60 mt da terra, quindi ad altezza d'uomo, avvenuto su un tratto di marciapiede all'interno del
[...]
di mentre si recava al padiglione H – reparto Controparte_7 CP_1 dermatologia- del suddetto Ospedale.
Prima di procedere all'esame del merito della controversia, appare opportuno affrontare le eccezioni sollevate dalle parti convenute nelle rispettive comparse di risposta e successivamente reiterate negli ulteriori atti difensivi.
Con riferimento alle eccezioni concernenti il difetto di legittimazione passiva e di prescrizione, si ritiene necessario procedere ad un'analisi distinta per ciascuna delle parti convenute, in relazione alle specifiche posizioni processuali e ai rispettivi ruoli nella vicenda oggetto di causa.
Riguardo alla carenza di legittimazione passiva eccepita dalla è noto Controparte_6 che, fuori dalle ipotesi tipizzate di azione diretta (es. in materia di circolazione stradale), unico legittimato alla chiamata in garanZI dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1917 c.c. sia unicamente il soggetto assicurato, nella specie l' , non Parte_4 essendovi legame contrattuale o legale tra assicuratore e altri soggetti (sia danneggiato, sia terzo richiedente), né può altrimenti ritenersi che si tratti di polizza fideiussoria, essendo un'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi.
pagina 8 di 20 Rilevato, però, che la convenuta ha chiamato in causa la predetta Parte_4
Compagnia - per essere manlevata in caso di condanna al risarcimento dei danni a seguito dell'occorso - può ritenersi sanata la posizione processuale della Controparte_6
In ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva della Controparte_4
è possibile recepire quanto sopra esposto, non essendo ammissibile l'azione
[...]
diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, pertanto, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva, non avendo, la convenuta
[...]
, chiamato in manleva la Controparte_1 Controparte_4
.
[...]
Va esaminata, poi, l'eccezione sollevata dalla convenuta circa la CP_3
propria totale estraneità al presente giudizio, non essendo in alcun modo Compagnia assicuratrice ma mero broker di assicurazioni.
L'eccezione è fondata, in quanto il contratto di assicurazione è intercorso tra l e la Compagnia non avendo, peraltro, quest'ultima Parte_4 CP_6
chiamato in manleva solidale la CP_3
In materia di assicurazione e intermediazione è evidente la diversa funzione ed il differente ruolo dei soggetti convenuti nel presente giudizio. Il broker assicurativo svolge, infatti, una funzione di intermediazione tra i propri clienti - ai quali propone la copertura assicurativa meglio corrispondente alle loro esigenze - e le compagnie di assicurazioni, alle quali non è legato da alcun vincolo di esclusiva, rimanendo, perciò, estraneo al rapporto contrattuale.
In ragione di ciò, attesa l'estraneità del broker assicurativo nella gestione del sinistro denunciato dall'attrice, dovrà essere dichiarato, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla convenuta società, il suo difetto di legittimazione passiva che, come rilevato in diverse occasioni dalla Suprema Corte (ex multis Cass. Civ. n. 2951/2016), può essere fatto valere in ogni stato e grado del giudizio e rilevato anche d'ufficio.
Dalla documentazione prodotta in giudizio – ed in particolare dagli allegati n. 8 e n. 9 dell'atto di citazione, consistenti nel fax del 2 marzo 2012 inviato in risposta alla missiva pagina 9 di 20 del 10 gennaio 2012 – emerge che la convenuta LI, in qualità di broker della compagnia assicurativa della Trust Risk Group, la quale garantiva la copertura assicurativa del Policlinico, comunicava che la pratica relativa al sinistro era stata, sin dalla data dell'evento, trasmessa alla compagnia assicuratrice dell' Controparte_7
e da questa gestita tramite la società
[...] CP_14
Tale documentazione consente di pervenire alle medesime conclusioni già esplicitate con riferimento alla convenuta atteso che anche il broker assicurativo CP_3
Wills risulta estraneo alla gestione del sinistro denunciato dall'attrice, non risultando né un inadempimento della compagnia assicurativa, nè è allegata alcuna responsabilità diretta del broker in assenza di un rapporto giuridico a suo carico.
Ne consegue che, in relazione alla posizione della convenuta contumace LI, deve essere dichiarato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva, secondo le argomentazioni sopra richiamate.
Per quel che concerne, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Compagnia assicurativa vanno fatte alcune precisazioni. Controparte_6
Preliminarmente, occorre evidenZIre come, al caso di specie, si applichi il termine di cinque anni. Infatti, l'azione di risarcimento promossa va inquadrata nell'alveo del combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c., disposizioni che concernono la responsabilità extracontrattuale e che, a norma dell'art. 2947 comma 1 c.c., si prescrive in cinque anni dal fatto illecito.
Va, quindi, accolta l'eccezione di prescrizione articolata dalla terza chiamata ( CP_6
volta a paralizzare la domanda proposta da parte attrice nei confronti del debitore
[...]
principale ( ), eccezione che, in conformità con quanto Parte_4 previsto dalla più recente giurisprudenza (si veda sul punto Cass. civ. n. 31071/19, in continuità con Cass. civ. n. 15869/19, anche se in contrario avviso si veda Cass. civ. n.
567/76), è proponibile anche dal garante del debitore, pur non obbligato direttamente nei confronti del creditore, in quanto terzo legittimato ai sensi dell'art. 2939 c.c.
pagina 10 di 20 In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente o non la abbia proprio sollevata.
Pur non essendo un coobbligato solidale, l'assicuratore della responsabilità civile subisce un effetto "riflesso e pregiudizievole" nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito dell'assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato, giacché il debito di questi è presupposto giuridico dell'obbligo indennitario gravante sull'assicuratore.
All'assicuratore della responsabilità civile, infatti, il giudicato di condanna formatosi a carico dell'assicurato-danneggiante non è opponibile soltanto se sia rimasto estraneo al giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato.
In particolare, afferma la Suprema Corte che “se l'assicuratore venga chiamato in causa e partecipi al giudizio, negando non solo o non tanto la validità e l'efficacia del contratto, ma anche la sussistenza d'una responsabilità aquiliana in capo al proprio assicurato, si costituisce tra l'attore, il convenuto ed il terzo chiamato in causa un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che la statuizione di condanna dell'assicurato diviene opponibile anche all'assicuratore”, come stabilito dalle Sezioni
Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, e Sez. U, Sentenza n.
7700 del 19/04/2016, Rv. 639281 - 01). Ne consegue che nel caso di specie l'assicurato, se condannato al risarcimento del danno in favore del terzo, avrebbe diritto di invocare il contratto di assicurazione e pretendere la manleva dal proprio assicuratore: e ciò costituisce una ipotesi tipica di sussistenza dell'interesse dell'assicuratore ad eccepire la prescrizione ex art. 2939 c.c., con effetto non solo nei rapporti tra sé e l'assicurato, ma anche nei rapporti tra l'assicurato e il terzo creditore”.
L'eccezione, pertanto, è fondata, essendo decorso inutilmente il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.
pagina 11 di 20 Detto termine risulta decorso in quanto: - i fatti si sono verificati in data 22 novembre 2011 e l'atto di citazione del 13 novembre 2018 è stato notificato il 16 novembre 2018, ma nelle more non sono intercorse missive (vd. tra gli allegati all'atto di citazione) nè si rinviene, nella produzione di parte attrice, alcun altro atto interruttivo della prescrizione (nei confronti della convenuta ) né altro atto Parte_4
e/o documentazione dalla quale evincere alcuna richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore;
ne consegue che l'azione risarcitoria non risulta esperita entro i termini di legge.
In proposito, si osserva che l'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, ma pur sempre deve contenete l'indicazione di un termine per il pagamento e l'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora (sul punto si veda Cass. civ. n. 6549/16).
Inoltre, non può ritenersi che abbia prodotto efficacia interruttiva l'invito alla negoZIzione assistita, in quanto, ancorchè atto idoneo, ai sensi dell'art. 8 D.L.132/14, tale atto risulta successivo, ovvero del 13/04/2017.
Per completezza, si rileva che - come specificato in narrativa dall'attrice -rivelatisi infruttuosi i tentativi di conciliazione svolti, in data 13.4.17 la predetta depositava istanza di mediazione presso l'Organismo e in data 19.6.17 si svolgeva il Controparte_13
primo incontro nel corso del quale il legale dell'Azienda ospedaliera rappresentava che
“tutti i locali aziendali sono si proprietà dell' ” e sono gestiti in Parte_4
comodato dall' e, quindi, si rendeva necessaria l'integrazione del Controparte_7
contraddittorio. Proprio a seguito della predetta comunicazione, si procedeva a detta integrazione per il successivo incontro del 22.9.17, al quale, tuttavia, l'Università riteneva di non prendere parte dandone comunicazione a mezzo pec.
Deve, pertanto, concludersi per la dichiarazione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale con conseguente rigetto della domanda attorea nei pagina 12 di 20 confronti della convenuta e, per l'effetto, anche nei Parte_4 confronti del garante per la quale veniva richiesta domanda di manleva. Controparte_6
Anche l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla convenuta va accolta. Controparte_2
In particolare, il diritto risarcitorio (preteso e vantato da parte attrice), di natura extracontrattuale (art. 2051 e art. 2043 c.c.), è prescritto essendo inutilmente decorso il termine quinquennale;
infatti, il presunto danno, secondo le allegazioni di parte attrice, si sarebbe verificato il 22/11/2011, ma nessuna richiesta è stata avanzata e comunicata alla entro il 21/11/2016. Controparte_2
La notifica dell'atto di citazione è avvenuta in data 13/11/2018, mentre la comunicazione dell'avviso di mediazione è, comunque, intervenuta in epoca successiva al
15/11/2017, quindi, senz'altro dopo il decorso dei 5 anni dall'evento causativo del preteso danno.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto alla convenuta da parte dell'odierna attrice. Controparte_2
Ai fini, invece, della valutazione della eccepita carenza di legittimazione passiva dell' occorre verificare se Controparte_18
l'immobile - dal quale fuoriuscivano i tubi e le sbarre metalliche causativi dei danni dedotti da - sia di proprietà o meno della convenuta . Parte_1 Controparte_7
Al riguardo, la documentazione versata in atti viene in supporto per chiarire a quale dei convenuti in giudizio - tra l' e l' - Controparte_7 Parte_4
l'immobile possa essere attribuito e di conseguenza verificare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Dalla disamina della documentazione prodotta in giudizio, in particolare dall'art. 10 del Protocollo d'intesa del 4 marzo 2010 19/03/2010 tra la Regione Siciliana e l rubricato “Patrimonio” (vd allegato alla comparsa di Parte_4
costituzione della convenuta , emerge che “… l Parte_4 Parte_4 concede all' l'uso gratuito dei beni mobili ed immobili dalla stessa Parte_5
pagina 13 di 20 attualmente utilizzati e destinati all'attività assistenZIle con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell' ” ma, nonostante la convenzione Parte_6 affidi all'utilizzatore la manutenzione ordinaria e straordinaria, il proprietario dell'immobile conserva la disponibilità giuridica e di conseguenza, la qualità di custode per i danni cagionati dalle strutture edilizie e dagli impianti fissi (Cass Civ. sez 3 n.
195344 del 19.07.2019).
Chiarito, quindi, che la legittimazione passiva nel caso di specie sarebbe coesistente tra i convenuti e l' - quale onerata Parte_4 Controparte_7 dell'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione – occorre valutare gli elementi probatori e i fatti di causa per verificare la dedotta responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo all' essendo intervenuta la prescrizione nei riguardi Controparte_7 della posizione dell' . Parte_4
L'attrice ha specificamente qualificato l'azione individuando la causa petendi della domanda nella mancata custodia del bene ex art. 2051 c.c. e, in via subordinata, nella fattispecie generale disciplinata dall'art. 2043 c.c.
E' noto che l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c. prescinde, quindi, da qualsivoglia connotato di colpa e si basa esclusivamente sulla dimostrazione, da parte dell'attore: - del danno;
- della derivazione del danno dalla cosa;
- dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto-responsabile e la cosa.
Pertanto, presupposto essenZIle per la configurazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. è la relazione di custodia tra la “cosa” da cui è derivato il danno e il soggetto responsabile tenuto al risarcimento di detto danno.
La predetta norma disciplina l'ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode i giudici di legittimità hanno evidenZIto che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o pagina 14 di 20 alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C.
Cass., Sez. III, n. 4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenZIlmente dannosa la normale utilizzazione
(buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).
Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, non sussistono elementi sufficienti per poter attribuire al e all' la responsabilità CP_7 Parte_4 del sinistro occorso all'attrice per le ragioni di seguito espresse.
pagina 15 di 20 Dall'esame delle dichiarazioni rese all'udienza del 2 novembre 2021 - nel corso dell'interrogatorio formale nonché dalle deposizioni testimoniali acquisite - emergono elementi utili alla ricostruzione dei fatti.
Le dichiarazioni rese dall'attrice, che in sede di interrogatorio riferiva “Conoscevo i luoghi, ma l'ultima volta che c'ero stata precedentemente alla data del sinistro, non erano presenti i cilindri di metallo tenuti da una sbarra di ferro nella quale ho sbattuto.
Frequentavo i luoghi due o tre volte alla settimana” e quelle della teste , Testimone_1
che affermava “…ero con mia ZI quando ha sbattuto la testa contro i tubi d'acciaio.
Ricordo che mia ZI è rimasta intontita e perdeva sangue dalla fronte… preciso che mia ZI ha sbattuto contro qualcosa che pendeva da un edificio ma non sono in grado di precisare cosa per il lungo tempo trascorso sia perché presa dall'ansia, se si trattasse di tubi o di una lastra d'acciaio, preoccupata per mia ZI …Preciso che ci stavamo affrettando a raggiungere l'ingresso del padiglione H perché stava iniZIndo a piovere….
La sporgenza era posta a circa 1,60 cm da terra, era visibile ma noi procedevamo a testa bassa per evitare la pioggia. Era comunque sporgente e ad altezza uomo. Non c'erano lavori in corso e l'area non era delimitata” inducono questo giudice a fare alcune precisazioni per la valutazione della ricostruzione dell'evento dannoso e della condotta tenuta dalla Pt_1
Preliminarmente, è stato accertato che l'urto della si è verificato nel tratto di Pt_1
marciapiede che conduce al padiglione H dell'Azienda ospedaliera. Dall'istruttoria è emerso che i tubi e/o le sbarre metalliche presenti in loco erano chiaramente visibili, collocati ad un'altezza di circa 1,60 metri dal suolo e, dunque, né occultati da ostacoli, né coperti al momento del fatto o tali da rendere inevitabile l'urto per un pedone che abbia osservato la normale diligenza nella deambulazione.
E' risultato, altresì, che l'attrice e la teste camminavano a testa bassa a causa Tes_1 della pioggia e appare verosimile che tale circostanza le abbia indotte a procedere in aderenza al muro dell'edificio, nel tentativo di ripararsi sotto i parapetti o i balconi sporgenti. La documentazione fotografica in atti conferma, peraltro, che il condotto di pagina 16 di 20 ventilazione, sostenuto dalle sbarre metalliche, risultava sospeso sopra la griglia di scolo adiacente al marciapiede piastrellato.
Dall'esame delle medesime fotografie risulta, altresì, che la tubazione in questione, pur presentando una certa sporgenza, non costituiva l'unico elemento sospeso sulla via, essendo visibile la presenza di altra analoga conduttura. Tali elementi erano, comunque, chiaramente percepibili anche a distanza e il marciapiede presentava un'ampiezza tale da consentire il transito contemporaneo di due persone, le quali avrebbero potuto agevolmente evitare il contatto con la struttura.
Pertanto, le tubazioni esterne collocate lungo il muro dello stabile – per le loro caratteristiche oggettive, come documentate fotograficamente, – risultavano chiaramente percepibili sia di giorno che di sera (tenuto conto della presenza di un impianto di illuminazione pubblica) e poste in una posizione marginale, sulla griglia di scolo, che normalmente non è destinata al transito pedonale in presenza di un marciapiede piastrellato idoneo e sicuro.
Alla luce di tali elementi, non può ritenersi che la struttura presentasse caratteristiche di pericolo occulto o di anomalia tali da rendere potenZIlmente dannosa la sua normale utilizzazione da parte dei pedoni diligenti (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2013, n.
6306).
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
Tuttavia, anche volendo ritenere, facendo applicazione dei principi pure richiamati dalla parte attrice, la sussistenza del nesso di causalità, occorre, altresì, verificare se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n.
28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Ebbene, deve rilevarsi che l'urto dell'attrice è avvenuto in pieno giorno, alle ore 13,25 del 22 novembre 2011, mentre la stessa si recava presso la struttura ospedaliera per pagina 17 di 20 sottoporsi alle consuete sedute di fototerapia, alle quali – come risulta dalla documentazione in atti – si sottoponeva con cadenza bisettimanale sin dal 18 ottobre 2011.
Tale circostanza consente di ritenere che l'attrice fosse abitualmente frequentatrice dei luoghi in cui si è verificato il sinistro e, conseguentemente, che ne conoscesse la conformazione e le caratteristiche.
Pur avendo, la medesima, dichiarato in sede di interrogatorio di conoscere i luoghi ma di non aver notato, nelle precedenti occasioni, la presenza dei cilindri metallici sostenuti da una sbarra di ferro contro la quale è avvenuto l'urto, deve ritenersi che, data la sua assidua frequentazione dell'area, la stessa fosse in grado di percepire e valutare le condizioni del tragitto percorso e, dunque, di scegliere l'altra porzione agevolmente praticabile e priva di ostacoli.
Tali circostanze consentono di ritenere che l'attrice avrebbe potuto evitare l'impatto percorrendo la restante parte del marciapiede non interessata dalla sospesa anomalia usando la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità (C. Cass., n. 23919/2013, cit.).
Peraltro, in un caso analogo la Suprema Corte ha escluso, in modo condivisibile, la responsabilità dell'Ente, in quanto, nel punto ove è avvenuta la caduta, residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale (C. Cass., n.
6403/2020).
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Dall'escussione della teste è emerso che, al momento del fatto, l'attrice Testimone_1 si trovava in compagnia della nipote, percorrendo il medesimo tratto di marciapiede per recarsi alla seduta di fototerapia. La circostanza che la nipote non abbia urtato contro la medesima sporgenza conferma che l'ostacolo era agevolmente evitabile e che, con l'ordinaria diligenza, anche l'attrice avrebbe potuto scongiurare l'occorso.
pagina 18 di 20 Le considerazioni che precedono consentono, pertanto, di ritenere che la condotta della abbia avuto efficacia causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso, Pt_1 con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Anche laddove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza, nel caso di specie, di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni sopra chiarite.
Deve, pertanto, ritenersi che la condotta dell'attrice abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito.
Va, invece, rigettata la domanda di parte convenuta alla condanna ex art. 96 cpc
In considerazione della particolare complessità delle questioni trattate e della circostanza che parte attrice ha chiamato in causa diversi soggetti in base alle risposte che ha ricevuto vanno interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Nulla sulle spese della LI Italia, rimasta contumace.
Le spese di ctu si pongono definitivamente a carico di Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6036/2018 r.g., vertente tra
(attrice) e l' , la Parte_1 Controparte_7
“LI Italia S.p.A”, la , la , la Controparte_11 Parte_4
la la (convenuti), disattesa e CP_3 Controparte_19 Controparte_2
respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della LI Italia spa
2) dichiara la carenza di legittimazione passiva dei convenuti LI Italia S.p.A.,
e Controparte_4 CP_3
3) rigetta la domanda di parte attrice;
4) rigetta la domanda ex art. 96 cpc di parte convenuta;
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pagina 19 di 20 6) pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice
Così deciso in Messina il 10.11.2025
Il Giudice
MA IL
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa MA IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6036 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] isol. 10/b elettivamente domiciliata, anche ai fini del
Patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del
18.9.2018, presso lo studio dell'Avv. Margherita Ghirlanda, che la rappresenta e difende, giustaprocura in atti;
- ATTRICE –
E
, P.IVA con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in via Consolare Valeria, in persona del Commissario Straordinario CP_1 pro tempore, autorizzato a resistere in giudizio giusta delibera n. 59 del 17 gennaio 2019, elettivamente domiciliato in Misterbianco (CT), via Cavour n. 207 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Recupero, del Foro di Catania, che la rappresenta e difende, giusta procura già in atti;
E
pagina 1 di 20 (CF: ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
C. da Ponticello n. 437 Pal. E int. 1 loc. PACE, elettivamente domiciliato nello CP_1 studio legale sito in Viale Principe Umberto 29, rappresentato e difeso, Pt_3 CP_1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Gangemi e dall'Avv. Domenico
Gangemi, giuste procure in atti;
E
(P.I. , con sede in Campo Calabro zona Industriale, in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio
Saffioti del Foro di Reggio Calabria, con studio in Reggio Calabria, alla Via Santa Caterina
n. 8/D, unitamente e disgiuntamente all'avv. Gregorio Calarco del Foro di Palmi (RC), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Gemelli (C.F. sito in Messina
(ME) alla via Felice Bisazza n. 10, giuste procure in atti;
E
, (P.I.: , con sede in Roma, Via Nomentana n.183, in CP_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio in
Roma, Via Giambattista Vico n.22, dell'Avv. Mariolina Bernardini che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
, (già ), in Controparte_4 Controparte_5
persona del suo procuratore speciale, con sede in 10th Market Square House, St. James's
Street Nottingham NG61 6FG (Regno Unito), Partita IVA elettivamente P.IVA_4
domiciliata in Misterbianco, via Cavour n. 207 presso lo studio dell'avv. Pietro Recupero che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
, C.F.: in persona del Rettore pro Parte_4 P.IVA_5 tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale del lo Stato di presso i cui Uffici in Via dei Mille Is.221, è ope legis domiciliata, CP_1
E pagina 2 di 20 P. IVA , con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_6 P.IVA_6
(TV), via Marocchesa n° 14, in persona dei legali rappresentati pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Università n. 8, presso lo studio dell'Avv. Pierfranco De Luca CP_1
Manaò, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti;
E
“LI Italia S.p.A” -convenuto contumace
–
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 13 novembre 2018, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Messina, l' Controparte_7
la LI Italia, l' , la la
[...] Controparte_8 Parte_2 CP_9
e la chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_10 Controparte_2
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati in euro 768.411,57.
Deduceva che il 22 novembre 2011, intorno alle 13,25, mentre percorreva a piedi il marciapiede interno del per recarsi al padiglione H – Dermatologia per una CP_7 seduta di fototerapia, riportava un trauma cranico a causa dell'urto contro un ripiano in acciaio sporgente dalla facciata di un edificio, collocato a circa 1,60 m da terra, quindi ad altezza d'uomo.
Trasportata al Pronto Soccorso dello stesso Policlinico, le veniva diagnosticato un
“trauma cranico con ferita lacero-contusa in regione frontale”, guaribile in 10 giorni, con
13 punti di sutura. Nello stesso giorno denunciava l'accaduto presso la Stazione dei
Carabinieri di Messina Principale.
In data 19/12/2011, comunicava l'avvenuto sinistro all'ufficio legale Parte_1
dell' di per potere Controparte_7 CP_1 procedere alla richiesta di risarcimento del danno. L' Controparte_7
, in data 22/12/11, inviava lettera raccomandata, indirizzata alla
[...]
pagina 3 di 20 LI S.p.A., con la quale comunicava l'evento lesivo. Successivamente il 10/01/12,
[...] inviava una lettera di messa in mora anche alla LI Italia S.p.A., la quale Pt_1 rispondeva, in data 2/03/2012, comunicando l'apertura del sinistro presso la “Trust Risk
Group S.r.l.”, compagnia assicuratrice del e informava, altresì, Controparte_7 che la pratica sarebbe stata gestita dall'ufficio liquidazione della Medmal Claims
Management S.r.l..
In data 16/05/16 la - che garantiva il di Controparte_11 Controparte_7
per i sinistri - comunicava di aver conferito incarico alla Dott.ssa per la CP_1 CP_12 visita a cui la veniva sottoposta in data 22/06/16, anche alla presenza del CTP. Pt_1
A seguito di detta visita, l'odierna attrice interagiva con la e tutta Controparte_11
la documentazione medica in possesso, compresa quella comunque esaminata nella CTP, veniva trasmessa alla Dott.ssa , a mezzo raccomandata 28/06/16. CP_12
La periZI del CTP concludeva che “la sig.ra presenta dunque: 1) sindrome Pt_1 psico-organica medio grave post-traumatica 50%; 2) ipostenia lieve mano destra post- traumatica;
3) emicrania post-traumatica cronica;
4) disturbo da stress post-traumatico;
5) cervicalgia con cefalea muscolo tensiva cronica 0,4-0,5%; 6) ipertensione sistolo- diastolica” e ha, pertanto maturato un apprezzamento risarcitorio consistente in “una ITA di giorni 10 al 100%, ITP di giorni 30 al 50%,” oltre ai 90 giorni prescritti dalla D.ssa
Oteri medesima nonché una “invalidità parZIle permanente nella misura complessiva del
52%”.
In data 10/10/2016 la dott.ssa inviava la propria periZI al liquidatore della CP_12
compagnia assicuratrice, con il quale veniva intrattenuta corrispondenza via mail fino alla data del 19/07/17 per poter addivenire ad una bonaria definizione della vicenda, tentata anche con l'esperimento del tentativo di mediazione.
La che aveva disposto la visita del proprio medico di fiducia, effettuava CP_11 un'offerta di liquidazione di €15.000,00.
Rivelatisi, però, infruttuosi i tentativi di conciliazione svolti, in data 13/04/17, Pt_1 depositava istanza di mediazione presso l'Organismo e, in
[...] Controparte_13
pagina 4 di 20 data 19/06/17, si svolgeva il primo incontro, al quale venivano invitati 1) l
[...]
, 2) la LI Italia S.p.A., non presente;
Controparte_7
3) la e per essa la Am Trust Europe Ltd., non Controparte_14
presente. Nel corso il legale dell'Azienda ospedaliera rappresentava che “tutti i locali aziendali sono di proprietà dell' e sono gestiti in comodato Parte_4
dall' e, pertanto, si rendeva necessaria l'integrazione del Controparte_7 contraddittorio.
A seguito della predetta comunicazione, si procedeva a detta integrazione per il successivo incontro del 22/09/17, al quale, tuttavia, l'Università riteneva di non prendere parte dandone comunicazione a mezzo pec.
Nelle more del successivo incontro, l'attrice inviava pec all' per avere il CP_15 nominativo del broker e della ditta che aveva eseguito i lavori di installazione dei tubi sporgenti sull'area sovrastante il marciapiede.
Al successivo incontro del 20/10/17, il difensore di parte attrice chiedeva che venisse verbalizzato che l'impianto che aveva cagionato le denunciate lesioni, risultava essere “a servizio di laboratori universitari la cui direzione è affidata al Prof. e che la Pt_2 realizzazione era stata disposta dall'Università con fondi propri. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Prof. per l'incontro successivo veniva Parte_2 depositata una pec con la quale l'Ateneo comunicava che “il broker di Ateneo è la società
la compagnia di Assicurazioni è ed infine CP_3 Controparte_16 la ditta che ha eseguito i lavori è la Disposta l'ulteriore integrazione Controparte_2
nei confronti dei soggetti individuati, la mediazione veniva definita in data 31.1.2018 con esito infruttuoso.
L'attrice si sottoponeva a ulteriori visite di controllo e dalla valutazione neuropsicologica, effettuata presso il Centro Neurolesi Bonino Pulejo, emergeva che “il profilo cognitivo è caratterizzato da deficit nelle capacità di attenzione visuo-spaZIle e di shifting attentivo e difficoltà di accesso ai magazzini semantici. Si registra, inoltre, compromissione della abilità prassico-costruttive”. Da certificato medico rilasciato in data pagina 5 di 20 26/04/18 dal Prof. Neurologo presso il Policlinico Universitario di Persona_1
Messina, emerge che l' attrice “è affetta da epilessia post traumatica, encefalopatia vascolare con plurimi focolai esiti di pregresse ischemie parcellari, ipertensione arteriosa”. Inoltre, si legge che nei mesi successivi al sinistro “la paziente ha cominciato ad accusare degli episodi critici confusionali compatibili con la diagnosi di crisi epilettiche focali”.
Successivamente, in data 30/05/2018, la Consulente tecnica di parte redigeva un supplemento di periZI medico-legale determinando il massimo del valore del danno biologico, pari al 40% per l'epilessia, danno morale da valutare scisso dal danno biologico a seguito dell'isolamento generato dal mancato beneficio della guida. Il CTP calcolava l'attuale invalidità sommando la precedente del 52% con il 40% dell'epilessia focale
(utilizzando il calcolo riduzionistico a scalare), valutando nella sua complessità quindi,
52%+(40%:2)=72% (indennità permanente settantadue/per cento).
Si costituiva in giudizio la , che eccepiva Controparte_4
preliminarmente la carenza di legittimazione passiva ritenendo che l'attrice non detenesse alcun titolo contrattuale o extra –contrattuale peer chiamarla in giudizio.
Si costituiva, altresì, l che deduceva la propria carenza di Controparte_7
legittimazione passiva;
in subordine, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto assolutamente infondata;
in via gradata chiedeva di ridurre la domanda attorea a quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie e rigettare la domanda di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio il Prof. che eccepiva la propria carenza di legittimazione Pt_2
passiva ed evidenZIva che, al momento del sinistro, non rivestiva la qualità di direttore del laboratorio;
in via subordinata chiedeva di rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio la eccependo la prescrizione del diritto al Controparte_2
risarcimento del danno di natura extracontrattuale e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e pagina 6 di 20 in diritto;
in via ancora gradata, chiedeva la riduzione della domanda attorea a quanto di ragione e il rigetto della domanda di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la , convenuta quale broker di assicurazione CP_3
dell' , la quale eccepiva la propria estraneità al giudizio, non essendo Parte_4
Compagnia assicuratrice, ma intermediaria, che non assicura personalmente i rischi.
Si costituiva in giudizio la – che assicurava l' Controparte_6 [...]
-, che eccepiva la prescrizione del diritto, in assenza di atti Parte_4
interruttivi e la non operatività della polizza assicurativa;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di manleva. Nel merito chiedeva di ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.; in subordine, chiedeva di ridurre la domanda nei limiti del danno allegato e provato, con esclusione dei danni non riconducibili all'evento e al concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 c.c.; in via gradata, chiedeva di verificare le quote dei soggetti coinvolti e di limitare la condanna di ciascuno nei limiti della propria quota;
in ogni caso chiedeva di contenere la condanna entro il limite del massimale.
Si costituiva la convenuta che eccepiva Parte_4 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo in custodia gli immobili adibiti a sede del;
in via subordinata chiedeva la Controparte_7
Con condanna dell' , dell'impresa Controparte_7 CP_17
e della a tenerla indenne in caso di condanna al
[...] Controparte_16 pagamento del risarcimento danni.
Nel corso del giudizio venivano ammesse ed espletate le prove orali e la consulenza medico legale sulla persona dell'attrice.
Veniva, poi, comunicata l'intervenuta transazione tra l' attrice e e, con Parte_2
ordinanza del 23/11/2023, il giudizio tra l' attrice e veniva dichiarato Parte_2 estinto.
pagina 7 di 20 Con ordinanza del 26/06/2025 il giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta LI Italia S.p.A. la quale, sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
La questione per cui è causa attiene alla richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le lesioni subite da a seguito dell'urto contro un Parte_1 ripiano in acciaio sporgente dalla facciata di un edificio, collocato a circa 1,60 mt da terra, quindi ad altezza d'uomo, avvenuto su un tratto di marciapiede all'interno del
[...]
di mentre si recava al padiglione H – reparto Controparte_7 CP_1 dermatologia- del suddetto Ospedale.
Prima di procedere all'esame del merito della controversia, appare opportuno affrontare le eccezioni sollevate dalle parti convenute nelle rispettive comparse di risposta e successivamente reiterate negli ulteriori atti difensivi.
Con riferimento alle eccezioni concernenti il difetto di legittimazione passiva e di prescrizione, si ritiene necessario procedere ad un'analisi distinta per ciascuna delle parti convenute, in relazione alle specifiche posizioni processuali e ai rispettivi ruoli nella vicenda oggetto di causa.
Riguardo alla carenza di legittimazione passiva eccepita dalla è noto Controparte_6 che, fuori dalle ipotesi tipizzate di azione diretta (es. in materia di circolazione stradale), unico legittimato alla chiamata in garanZI dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1917 c.c. sia unicamente il soggetto assicurato, nella specie l' , non Parte_4 essendovi legame contrattuale o legale tra assicuratore e altri soggetti (sia danneggiato, sia terzo richiedente), né può altrimenti ritenersi che si tratti di polizza fideiussoria, essendo un'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi.
pagina 8 di 20 Rilevato, però, che la convenuta ha chiamato in causa la predetta Parte_4
Compagnia - per essere manlevata in caso di condanna al risarcimento dei danni a seguito dell'occorso - può ritenersi sanata la posizione processuale della Controparte_6
In ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva della Controparte_4
è possibile recepire quanto sopra esposto, non essendo ammissibile l'azione
[...]
diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, pertanto, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva, non avendo, la convenuta
[...]
, chiamato in manleva la Controparte_1 Controparte_4
.
[...]
Va esaminata, poi, l'eccezione sollevata dalla convenuta circa la CP_3
propria totale estraneità al presente giudizio, non essendo in alcun modo Compagnia assicuratrice ma mero broker di assicurazioni.
L'eccezione è fondata, in quanto il contratto di assicurazione è intercorso tra l e la Compagnia non avendo, peraltro, quest'ultima Parte_4 CP_6
chiamato in manleva solidale la CP_3
In materia di assicurazione e intermediazione è evidente la diversa funzione ed il differente ruolo dei soggetti convenuti nel presente giudizio. Il broker assicurativo svolge, infatti, una funzione di intermediazione tra i propri clienti - ai quali propone la copertura assicurativa meglio corrispondente alle loro esigenze - e le compagnie di assicurazioni, alle quali non è legato da alcun vincolo di esclusiva, rimanendo, perciò, estraneo al rapporto contrattuale.
In ragione di ciò, attesa l'estraneità del broker assicurativo nella gestione del sinistro denunciato dall'attrice, dovrà essere dichiarato, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla convenuta società, il suo difetto di legittimazione passiva che, come rilevato in diverse occasioni dalla Suprema Corte (ex multis Cass. Civ. n. 2951/2016), può essere fatto valere in ogni stato e grado del giudizio e rilevato anche d'ufficio.
Dalla documentazione prodotta in giudizio – ed in particolare dagli allegati n. 8 e n. 9 dell'atto di citazione, consistenti nel fax del 2 marzo 2012 inviato in risposta alla missiva pagina 9 di 20 del 10 gennaio 2012 – emerge che la convenuta LI, in qualità di broker della compagnia assicurativa della Trust Risk Group, la quale garantiva la copertura assicurativa del Policlinico, comunicava che la pratica relativa al sinistro era stata, sin dalla data dell'evento, trasmessa alla compagnia assicuratrice dell' Controparte_7
e da questa gestita tramite la società
[...] CP_14
Tale documentazione consente di pervenire alle medesime conclusioni già esplicitate con riferimento alla convenuta atteso che anche il broker assicurativo CP_3
Wills risulta estraneo alla gestione del sinistro denunciato dall'attrice, non risultando né un inadempimento della compagnia assicurativa, nè è allegata alcuna responsabilità diretta del broker in assenza di un rapporto giuridico a suo carico.
Ne consegue che, in relazione alla posizione della convenuta contumace LI, deve essere dichiarato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva, secondo le argomentazioni sopra richiamate.
Per quel che concerne, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Compagnia assicurativa vanno fatte alcune precisazioni. Controparte_6
Preliminarmente, occorre evidenZIre come, al caso di specie, si applichi il termine di cinque anni. Infatti, l'azione di risarcimento promossa va inquadrata nell'alveo del combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c., disposizioni che concernono la responsabilità extracontrattuale e che, a norma dell'art. 2947 comma 1 c.c., si prescrive in cinque anni dal fatto illecito.
Va, quindi, accolta l'eccezione di prescrizione articolata dalla terza chiamata ( CP_6
volta a paralizzare la domanda proposta da parte attrice nei confronti del debitore
[...]
principale ( ), eccezione che, in conformità con quanto Parte_4 previsto dalla più recente giurisprudenza (si veda sul punto Cass. civ. n. 31071/19, in continuità con Cass. civ. n. 15869/19, anche se in contrario avviso si veda Cass. civ. n.
567/76), è proponibile anche dal garante del debitore, pur non obbligato direttamente nei confronti del creditore, in quanto terzo legittimato ai sensi dell'art. 2939 c.c.
pagina 10 di 20 In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente o non la abbia proprio sollevata.
Pur non essendo un coobbligato solidale, l'assicuratore della responsabilità civile subisce un effetto "riflesso e pregiudizievole" nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito dell'assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato, giacché il debito di questi è presupposto giuridico dell'obbligo indennitario gravante sull'assicuratore.
All'assicuratore della responsabilità civile, infatti, il giudicato di condanna formatosi a carico dell'assicurato-danneggiante non è opponibile soltanto se sia rimasto estraneo al giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato.
In particolare, afferma la Suprema Corte che “se l'assicuratore venga chiamato in causa e partecipi al giudizio, negando non solo o non tanto la validità e l'efficacia del contratto, ma anche la sussistenza d'una responsabilità aquiliana in capo al proprio assicurato, si costituisce tra l'attore, il convenuto ed il terzo chiamato in causa un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che la statuizione di condanna dell'assicurato diviene opponibile anche all'assicuratore”, come stabilito dalle Sezioni
Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, e Sez. U, Sentenza n.
7700 del 19/04/2016, Rv. 639281 - 01). Ne consegue che nel caso di specie l'assicurato, se condannato al risarcimento del danno in favore del terzo, avrebbe diritto di invocare il contratto di assicurazione e pretendere la manleva dal proprio assicuratore: e ciò costituisce una ipotesi tipica di sussistenza dell'interesse dell'assicuratore ad eccepire la prescrizione ex art. 2939 c.c., con effetto non solo nei rapporti tra sé e l'assicurato, ma anche nei rapporti tra l'assicurato e il terzo creditore”.
L'eccezione, pertanto, è fondata, essendo decorso inutilmente il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.
pagina 11 di 20 Detto termine risulta decorso in quanto: - i fatti si sono verificati in data 22 novembre 2011 e l'atto di citazione del 13 novembre 2018 è stato notificato il 16 novembre 2018, ma nelle more non sono intercorse missive (vd. tra gli allegati all'atto di citazione) nè si rinviene, nella produzione di parte attrice, alcun altro atto interruttivo della prescrizione (nei confronti della convenuta ) né altro atto Parte_4
e/o documentazione dalla quale evincere alcuna richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore;
ne consegue che l'azione risarcitoria non risulta esperita entro i termini di legge.
In proposito, si osserva che l'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, ma pur sempre deve contenete l'indicazione di un termine per il pagamento e l'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora (sul punto si veda Cass. civ. n. 6549/16).
Inoltre, non può ritenersi che abbia prodotto efficacia interruttiva l'invito alla negoZIzione assistita, in quanto, ancorchè atto idoneo, ai sensi dell'art. 8 D.L.132/14, tale atto risulta successivo, ovvero del 13/04/2017.
Per completezza, si rileva che - come specificato in narrativa dall'attrice -rivelatisi infruttuosi i tentativi di conciliazione svolti, in data 13.4.17 la predetta depositava istanza di mediazione presso l'Organismo e in data 19.6.17 si svolgeva il Controparte_13
primo incontro nel corso del quale il legale dell'Azienda ospedaliera rappresentava che
“tutti i locali aziendali sono si proprietà dell' ” e sono gestiti in Parte_4
comodato dall' e, quindi, si rendeva necessaria l'integrazione del Controparte_7
contraddittorio. Proprio a seguito della predetta comunicazione, si procedeva a detta integrazione per il successivo incontro del 22.9.17, al quale, tuttavia, l'Università riteneva di non prendere parte dandone comunicazione a mezzo pec.
Deve, pertanto, concludersi per la dichiarazione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale con conseguente rigetto della domanda attorea nei pagina 12 di 20 confronti della convenuta e, per l'effetto, anche nei Parte_4 confronti del garante per la quale veniva richiesta domanda di manleva. Controparte_6
Anche l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla convenuta va accolta. Controparte_2
In particolare, il diritto risarcitorio (preteso e vantato da parte attrice), di natura extracontrattuale (art. 2051 e art. 2043 c.c.), è prescritto essendo inutilmente decorso il termine quinquennale;
infatti, il presunto danno, secondo le allegazioni di parte attrice, si sarebbe verificato il 22/11/2011, ma nessuna richiesta è stata avanzata e comunicata alla entro il 21/11/2016. Controparte_2
La notifica dell'atto di citazione è avvenuta in data 13/11/2018, mentre la comunicazione dell'avviso di mediazione è, comunque, intervenuta in epoca successiva al
15/11/2017, quindi, senz'altro dopo il decorso dei 5 anni dall'evento causativo del preteso danno.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto alla convenuta da parte dell'odierna attrice. Controparte_2
Ai fini, invece, della valutazione della eccepita carenza di legittimazione passiva dell' occorre verificare se Controparte_18
l'immobile - dal quale fuoriuscivano i tubi e le sbarre metalliche causativi dei danni dedotti da - sia di proprietà o meno della convenuta . Parte_1 Controparte_7
Al riguardo, la documentazione versata in atti viene in supporto per chiarire a quale dei convenuti in giudizio - tra l' e l' - Controparte_7 Parte_4
l'immobile possa essere attribuito e di conseguenza verificare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Dalla disamina della documentazione prodotta in giudizio, in particolare dall'art. 10 del Protocollo d'intesa del 4 marzo 2010 19/03/2010 tra la Regione Siciliana e l rubricato “Patrimonio” (vd allegato alla comparsa di Parte_4
costituzione della convenuta , emerge che “… l Parte_4 Parte_4 concede all' l'uso gratuito dei beni mobili ed immobili dalla stessa Parte_5
pagina 13 di 20 attualmente utilizzati e destinati all'attività assistenZIle con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell' ” ma, nonostante la convenzione Parte_6 affidi all'utilizzatore la manutenzione ordinaria e straordinaria, il proprietario dell'immobile conserva la disponibilità giuridica e di conseguenza, la qualità di custode per i danni cagionati dalle strutture edilizie e dagli impianti fissi (Cass Civ. sez 3 n.
195344 del 19.07.2019).
Chiarito, quindi, che la legittimazione passiva nel caso di specie sarebbe coesistente tra i convenuti e l' - quale onerata Parte_4 Controparte_7 dell'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione – occorre valutare gli elementi probatori e i fatti di causa per verificare la dedotta responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo all' essendo intervenuta la prescrizione nei riguardi Controparte_7 della posizione dell' . Parte_4
L'attrice ha specificamente qualificato l'azione individuando la causa petendi della domanda nella mancata custodia del bene ex art. 2051 c.c. e, in via subordinata, nella fattispecie generale disciplinata dall'art. 2043 c.c.
E' noto che l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c. prescinde, quindi, da qualsivoglia connotato di colpa e si basa esclusivamente sulla dimostrazione, da parte dell'attore: - del danno;
- della derivazione del danno dalla cosa;
- dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto-responsabile e la cosa.
Pertanto, presupposto essenZIle per la configurazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. è la relazione di custodia tra la “cosa” da cui è derivato il danno e il soggetto responsabile tenuto al risarcimento di detto danno.
La predetta norma disciplina l'ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode i giudici di legittimità hanno evidenZIto che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o pagina 14 di 20 alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C.
Cass., Sez. III, n. 4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenZIlmente dannosa la normale utilizzazione
(buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).
Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, non sussistono elementi sufficienti per poter attribuire al e all' la responsabilità CP_7 Parte_4 del sinistro occorso all'attrice per le ragioni di seguito espresse.
pagina 15 di 20 Dall'esame delle dichiarazioni rese all'udienza del 2 novembre 2021 - nel corso dell'interrogatorio formale nonché dalle deposizioni testimoniali acquisite - emergono elementi utili alla ricostruzione dei fatti.
Le dichiarazioni rese dall'attrice, che in sede di interrogatorio riferiva “Conoscevo i luoghi, ma l'ultima volta che c'ero stata precedentemente alla data del sinistro, non erano presenti i cilindri di metallo tenuti da una sbarra di ferro nella quale ho sbattuto.
Frequentavo i luoghi due o tre volte alla settimana” e quelle della teste , Testimone_1
che affermava “…ero con mia ZI quando ha sbattuto la testa contro i tubi d'acciaio.
Ricordo che mia ZI è rimasta intontita e perdeva sangue dalla fronte… preciso che mia ZI ha sbattuto contro qualcosa che pendeva da un edificio ma non sono in grado di precisare cosa per il lungo tempo trascorso sia perché presa dall'ansia, se si trattasse di tubi o di una lastra d'acciaio, preoccupata per mia ZI …Preciso che ci stavamo affrettando a raggiungere l'ingresso del padiglione H perché stava iniZIndo a piovere….
La sporgenza era posta a circa 1,60 cm da terra, era visibile ma noi procedevamo a testa bassa per evitare la pioggia. Era comunque sporgente e ad altezza uomo. Non c'erano lavori in corso e l'area non era delimitata” inducono questo giudice a fare alcune precisazioni per la valutazione della ricostruzione dell'evento dannoso e della condotta tenuta dalla Pt_1
Preliminarmente, è stato accertato che l'urto della si è verificato nel tratto di Pt_1
marciapiede che conduce al padiglione H dell'Azienda ospedaliera. Dall'istruttoria è emerso che i tubi e/o le sbarre metalliche presenti in loco erano chiaramente visibili, collocati ad un'altezza di circa 1,60 metri dal suolo e, dunque, né occultati da ostacoli, né coperti al momento del fatto o tali da rendere inevitabile l'urto per un pedone che abbia osservato la normale diligenza nella deambulazione.
E' risultato, altresì, che l'attrice e la teste camminavano a testa bassa a causa Tes_1 della pioggia e appare verosimile che tale circostanza le abbia indotte a procedere in aderenza al muro dell'edificio, nel tentativo di ripararsi sotto i parapetti o i balconi sporgenti. La documentazione fotografica in atti conferma, peraltro, che il condotto di pagina 16 di 20 ventilazione, sostenuto dalle sbarre metalliche, risultava sospeso sopra la griglia di scolo adiacente al marciapiede piastrellato.
Dall'esame delle medesime fotografie risulta, altresì, che la tubazione in questione, pur presentando una certa sporgenza, non costituiva l'unico elemento sospeso sulla via, essendo visibile la presenza di altra analoga conduttura. Tali elementi erano, comunque, chiaramente percepibili anche a distanza e il marciapiede presentava un'ampiezza tale da consentire il transito contemporaneo di due persone, le quali avrebbero potuto agevolmente evitare il contatto con la struttura.
Pertanto, le tubazioni esterne collocate lungo il muro dello stabile – per le loro caratteristiche oggettive, come documentate fotograficamente, – risultavano chiaramente percepibili sia di giorno che di sera (tenuto conto della presenza di un impianto di illuminazione pubblica) e poste in una posizione marginale, sulla griglia di scolo, che normalmente non è destinata al transito pedonale in presenza di un marciapiede piastrellato idoneo e sicuro.
Alla luce di tali elementi, non può ritenersi che la struttura presentasse caratteristiche di pericolo occulto o di anomalia tali da rendere potenZIlmente dannosa la sua normale utilizzazione da parte dei pedoni diligenti (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2013, n.
6306).
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
Tuttavia, anche volendo ritenere, facendo applicazione dei principi pure richiamati dalla parte attrice, la sussistenza del nesso di causalità, occorre, altresì, verificare se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n.
28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Ebbene, deve rilevarsi che l'urto dell'attrice è avvenuto in pieno giorno, alle ore 13,25 del 22 novembre 2011, mentre la stessa si recava presso la struttura ospedaliera per pagina 17 di 20 sottoporsi alle consuete sedute di fototerapia, alle quali – come risulta dalla documentazione in atti – si sottoponeva con cadenza bisettimanale sin dal 18 ottobre 2011.
Tale circostanza consente di ritenere che l'attrice fosse abitualmente frequentatrice dei luoghi in cui si è verificato il sinistro e, conseguentemente, che ne conoscesse la conformazione e le caratteristiche.
Pur avendo, la medesima, dichiarato in sede di interrogatorio di conoscere i luoghi ma di non aver notato, nelle precedenti occasioni, la presenza dei cilindri metallici sostenuti da una sbarra di ferro contro la quale è avvenuto l'urto, deve ritenersi che, data la sua assidua frequentazione dell'area, la stessa fosse in grado di percepire e valutare le condizioni del tragitto percorso e, dunque, di scegliere l'altra porzione agevolmente praticabile e priva di ostacoli.
Tali circostanze consentono di ritenere che l'attrice avrebbe potuto evitare l'impatto percorrendo la restante parte del marciapiede non interessata dalla sospesa anomalia usando la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità (C. Cass., n. 23919/2013, cit.).
Peraltro, in un caso analogo la Suprema Corte ha escluso, in modo condivisibile, la responsabilità dell'Ente, in quanto, nel punto ove è avvenuta la caduta, residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale (C. Cass., n.
6403/2020).
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Dall'escussione della teste è emerso che, al momento del fatto, l'attrice Testimone_1 si trovava in compagnia della nipote, percorrendo il medesimo tratto di marciapiede per recarsi alla seduta di fototerapia. La circostanza che la nipote non abbia urtato contro la medesima sporgenza conferma che l'ostacolo era agevolmente evitabile e che, con l'ordinaria diligenza, anche l'attrice avrebbe potuto scongiurare l'occorso.
pagina 18 di 20 Le considerazioni che precedono consentono, pertanto, di ritenere che la condotta della abbia avuto efficacia causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso, Pt_1 con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Anche laddove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza, nel caso di specie, di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni sopra chiarite.
Deve, pertanto, ritenersi che la condotta dell'attrice abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito.
Va, invece, rigettata la domanda di parte convenuta alla condanna ex art. 96 cpc
In considerazione della particolare complessità delle questioni trattate e della circostanza che parte attrice ha chiamato in causa diversi soggetti in base alle risposte che ha ricevuto vanno interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Nulla sulle spese della LI Italia, rimasta contumace.
Le spese di ctu si pongono definitivamente a carico di Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6036/2018 r.g., vertente tra
(attrice) e l' , la Parte_1 Controparte_7
“LI Italia S.p.A”, la , la , la Controparte_11 Parte_4
la la (convenuti), disattesa e CP_3 Controparte_19 Controparte_2
respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della LI Italia spa
2) dichiara la carenza di legittimazione passiva dei convenuti LI Italia S.p.A.,
e Controparte_4 CP_3
3) rigetta la domanda di parte attrice;
4) rigetta la domanda ex art. 96 cpc di parte convenuta;
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pagina 19 di 20 6) pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice
Così deciso in Messina il 10.11.2025
Il Giudice
MA IL
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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