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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/11/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1408 del 2024 R.G.L., su ricorso depositato il 22 novembre 2024,
avente ad oggetto:
ALTRE IPOTESI,
promossa da:
c.f. res.te come in atti, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico NASO (indirizzo p.e.c.
) ed elettivamente domiciliata come in atti, Email_1
RICORRENTE
contro
: - , c.f. e p. I.V.A. , Controparte_1 P.IVA_1 sedente in Roma (RM), in persona del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso in proprio ex art. 417 bis, c.p.c. (indirizzo p.e.c.
ed elettivamente domiciliato come in Email_2 atti,
CONVENUTO
- CONTROINTERESSATI
NON COSTITUITI sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte costituita:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente di cui in epigrafe, insegnante inserita nelle graduatorie per le supplenze scolastiche di II fascia (GPS) della Provincia della Spezia, conveniva in giudizio il superiore ed, ex art. 151, c.p.c., i controinteressati, formulando le seguenti conclusioni: CP_1
«NEL MERITO ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di La Spezia per la classe di concorso “ADSS” incrociata di sostegno;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE il resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad Controparte_1 ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024; - CONDANNARE il resistente al risarcimento del danno conseguente Controparte_1 al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 21.850,52, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario» (ric., p. 25, formato non orig.).
Il si costituiva, resisteva al ricorso e così concludeva: CP_1
«a) in via preliminare, riconoscere la giurisdizione del Giudice Amministrativo in luogo dell'adito Giudice Ordinario;
b) nel merito, respingere il ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse ovvero, in subordine, perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto ovvero, in ulteriore subordina, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse ragioni, rimodulare il quantum dovuto a titolo di risarcimento sulla base di quanto percepito dalla ricorrente per effetto degli incarichi di supplenza. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge» (comp., p. 8, formato non orig.). I controinteressati, citati nelle forme di cui all'art. 151, c.p.c., non si costituivano.
Radicatosi il contraddittorio, liberamente sentita la ricorrente, preso atto dell'impossibilità di pervenire a conciliazione, dopo la discussione dei patroni seguiva la decisione del giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine della camera di consiglio.
2. La ricorrente, iscritta nelle graduatorie provinciali di II fascia per il conferimento delle supplenze nella scuola, lamenta che, pur avendo un punteggio di 134,5= punti sia nella classe di concorso A046 sia in quella incrociata di sostegno, per l'anno scolastico 2024/25, non ha ottenuto un incarico, perché, in forza dell'algoritmo deputato a regolare informaticamente il sistema delle nomine, sono stati preferiti docenti con punteggio inferiore al suo chiamati su sedi da lei non indicate ed inoltre, di seguito, anche su sedi da lei indicate.
Ciò è accaduto perché il sistema «dopo i turni di nomina ha ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato» (ric., p. 4), sicché gli incarichi di supplenza «per il secondo giro» sono avvenuti «per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, cosí consentendo di nominare anche soggetti con punteggio inferiore» (ibidem).
3. La ricorrente lamenta quindi l'illegittimità di siffatto sistema (o di siffatta operatività del sistema), allegando che docenti con punteggio inferiore al suo sono stati chiamati successivamente a lei e chiamati sul sostegno-classe A046 per uno spezzono orario di nove ore e per la cattedra completa nella scuola ” della Spezia. Parte_2
La responsabilità dell'Amministrazione si ravvisa nel fatto che ha affidato l'individuazione delle nomine ad un sistema informatizzato (algoritmo) programmato in modo da considerare non il punteggio in graduatoria degli aspiranti, ma solo l'indicazione delle loro preferenze, cosí consentendo - una volta giunti, nella tornata delle nomine, a dover coprire un posto indicato da docente con punteggio piú elevato, ma non nominato in precedenza - di assegnare tale posto ad altro docente pur se con punteggio inferiore.
4. Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, la ricorrente ribadisce l'illegittimità di un sistema che pretermette il docente con punteggio piú elevato ad altri.
Il comportamento del è violativo dell'art. 3, ord. min. n. 88 del 2024, di CP_1 aggiornamento delle graduatorie per gli aa.ss. 2024/25 e 2025/26 [doc. n. 1), ric.], che richiama «i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze» dei docenti, cosí confermando tale ultimo principio, disatteso nel caso di specie, ove, come visto, posti a cui aspirava la ricorrente sono stati conferiti a docenti in posizione deteriore.
5. Inoltre, trattandosi di sistema informatizzato di inserimento delle domande di aggiornamento, comprensive di tutti i titoli utili a determinare il corretto punteggio, qualora siasi realizzato qualche errore nello stabilire la posizione della ricorrente, quest'ultima lamenta pure la violazione dell'art. 6, L. n. 241 del 1990, richiamando la giurisprudenza che afferma che, in presenza di procedimenti interamente telematizzati per decisione unilaterale di una delle parti (nel caso, il ), il rischio inerente la corretta trasmissione dei dati CP_1 utili non può che ricadere su quest'ultima (v., per tutti, Cons. Stato 25 gen. 2013, n. 481).
In definitiva – con l'affidarsi, nel pervenire alla conclusione del procedimento, soggettivamente amministrativo, di conferimento degli incarichi di supplenza, ad un programma meramente logico-matematico, di natura informatica -, l'Amministrazione ha violato i canoni di trasparenza e partecipazione dell'agire amministrativo e di obbligo di motivazione della propria condotta (Cons. Stato 4 apr. 2020, n. 881).
6. Alla luce di tutto quanto sopra, la ricorrente agisce nel presente giudizio formulando le conclusioni già trascritte.
7. Il resiste, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice CP_1 ordinario ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 (t.u. sul pubblico impiego) ed art. 37,
c.p.c., poiché le controversie, come la presente, inerenti al corretto inserimento nelle graduatorie provinciali, attengono ad una procedura concorsuale, con loro devoluzione al giudice amministrativo (richiama Cass., s.u., ord., 13 set. 2017, n. 21198 ed altre decisioni).
8. Nel merito, contesta la lamentata illegittimità dell'agire amministrativo, osservando che, ad opinare come ritiene la ricorrente, verrebbe alterato e sconvolto il sistema progressivo delle nomine, dovendosi, ad ogni turno, eventualmente «assegnare l'incarico agli aspiranti docenti collocati piú in alto in graduatoria non destinatari di proposte di incarichi nei turni precedenti per l'assenza di sedi indicate tra le preferenze» (comp., p. 7).
9. Infine, eccepisce il sopravvenuto difetto di interesse ad agire, ex art. 100, c.p.c., in quanto, medio tempore, la ricorrente ha conseguito un contratto di supplenza breve e saltuaria di durata fino al 20 febbraio 2025 (poi prorogato: v. infra).
Conclude, quindi, come sopra riportato.
10. Cosí riassunte le posizioni delle parti nella controversa vicenda, in primo luogo si osserva che la parte di domanda in cui si chiede di riconoscere alla ricorrente il maggior punteggio, in forza del reclamato diritto ad essere destinataria di un contratto per l'a.s.
2024/25, ha comportato la necessità di estendere il contraddittorio ai controinteressati, ossia a coloro che in graduatoria sarebbero stati scavalcati dal soddisfacimento della richiesta attorea. A tanto si è provveduto ex art. 151, c.p.c. (v. ud. 25 mar. 2025).
11. Ciò posto, l'eccezione di difetto di giurisdizione non può essere accolta.
Infatti, la ricorrente non contesta che le regole stabilite per l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze sarebbero illegittime (ciò che, allora, determinerebbe la giurisdizione del giudice amministrativo: C. Stato 9 mar. 2021, n. 2007 e, per le graduatorie di Istituto, Cass, s.u., ord. n. 21198 del 2017, cit.), ma afferma che è violato il proprio diritto all'assegnazione dell'incarico perché l'Amministrazione male ha applicato le regole (tramite il contestato algoritmo): v. Cass., ord., 4 e 19 aprile 2023, n. 9330 e 10538.
12. Neppure può accogliersi l'eccezione di carenza di interesse ad agire, poiché la ricorrente chiede il risarcimento del danno una volta accertato che non le è stato illegittimamente assegnato l'incarico.
L'avere comunque lavorato con l'Amministrazione convenuta per una parte dell'a.s.
2024/25 (dal 16 gen. al 16 apr. 2025: v. ud. 5 giu. 2025) configura, piuttosto, una fattispecie, che, in ipotesi di accoglimento della domanda, riduce il danno risarcibile.
13. Nel merito, sulla questione controversa si è formata giurisprudenza di merito, la quale ha accolto analoghe domande (sia pure sotto il regime dell'o.m. n. 112 del 2022), rilevando l'illegittimità in sé di un agire amministrativo che assegna un posto, cui aspira anche docente con punteggio superiore, ad altri titolare di punteggio inferiore (v., p. es.,
Trib. Roma 23 mar. 2023, n. 3005, Trib. Milano 10 lug. 2024, n. 3530), «in ogni caso, non essendo consentito che un candidato collocato in posizione anteriore sia pretermesso favorendo chi si trovi in una posizione sottostante» (Trib. Genova 4 set. 2024, in causa n.
3908 del 2023, in motivaz., p. 7).
Inoltre, si è osservato che il sistema va ricostruito nel senso che qualora, «nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggiore punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per l'assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente» (App. Milano 23 mag. 2024,
n. 320, in motivaz., p. 9).
E' pure stato condivisibilmente evidenziato che, ad opinare come sostiene il , CP_1 si viola il criterio meritocratico sancito dagli artt. 3, 51 e 97, Cost., il quale può essere derogato in presenza di situazioni meritevoli di prioritaria tutela (si richiama, p. es., la L. n.
104 del 1992), ma non basandosi unicamente sulla regola della preferenza indicata. 14. Si deve aggiungere che l'Amministrazione, per paralizzare la domanda della ricorrente, non ha allegato e dimostrato che le sedi da lei richieste erano gradite anche a docenti meglio collocati in graduatoria.
Certamente l'Amministrazione, che ha il quadro di tutte le posizioni, delle domande e delle preferenze espresse, era nella condizione per svolgere questo rilievo e dimostrare che, anche a seguire la tesi della ricorrente, i posti da lei censurati sarebbero comunque spettati ad altri.
Questa deduzione non risulta esser stata svolta.
15. Si deve ora rilevare che la ricorrente aveva richiesto, come seconda preferenza, un incarico alla scuola “ ”, con spezzone da nove a diciassette ore e, come Parte_2 terza, un incarico fino ad undici ore sul sostegno nella medesima scuola [v. doc. n. 2), ric.].
Dai prodotti bollettini [v. 1° boll., in doc. n. 4), ric.], risulta che un incarico di nove ore sul sostegno in detta scuola è stato assegnato a decorrere dal 15 ottobre 2024 al termine dell'a.s. a docente ( con punteggio inferiore alla ricorrente [v. doc. n. 3), Persona_1 ric.].
16. In ragione di tutto quanto sopra, la domanda nell'an va accolta, riconoscendosi fondato il diritto della ricorrente alla conclusione di un contratto fino a nove ore per il periodo dal 15 ottobre 2024 al 31 agosto 2025.
Ne consegue il fondamento del diritto al risarcimento del danno, parametrato sulle retribuzioni perdute per un incarico a nove ore e con detrazione delle somme percepite per effetto del conseguimento di una supplenza breve e saltuaria dal 16 gennaio al 16 aprile
2025.
La ricorrente non può rivendicare il risarcimento tarato su diciotto ore di impiego, poiché il corrispondente posto è stato assegnato temporalmente in seguito, ossia il 14 novembre 2024 [v. 2° boll., in doc. n. 4), ric., cit.].
17. Acquisendosi i conteggi sviluppati da parte ricorrente (dep. il 10 set. 2025) e non specificatamente contestati (v. Cass. 6 dic. 2017, n. 29236), i giorni lavorativi per cui riconoscere il risarcimento sono 168.
Vanno infatti esclusi, dal totale di 360 giorni annui indicato negli attorei conteggi, il periodo 16 gennaio 2025-16 aprile 2025 (90 giorni di occupazione) ed i mesi pieni di luglio ed agosto 2025 (62 giorni), atteso che, come ha riferito l'Amministrazione nella discussione
(v. ud. 9 ott. 2025), tutti gli incarichi arrivavano al 30 giugno 2025; residuano quindi 168 giorni risarcibili. Il compenso annuale per diciotto ore (Euro 22.678, 52=) viene diviso per 360 e moltiplicato per 168, giungendo al valore di Euro 10.583,31=, da dividere per due, trattandosi di contratto a nove ore.
18. Conclusivamente, tenuto conto che sicuramente la ricorrente avrebbe concluso il contratto del 15 ottobre 2024 (come comprova il fatto che poi ha accettato una supplenza breve e saltuaria), il risarcimento ascende al valore della retribuzione per nove ore per il periodo detto, ossia Euro 5.291,66=.
Trattandosi di credito intrinsecamente di valore, poiché risarcitorio, sul capitale spettano rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul primo complessivamente rivalutato, dal 15 ottobre 2024 al saldo (v. Cass., s.u., 17 feb. 1995,
n. 1712).
19. La domanda risarcitoria viene dunque accolta nei superiori termini e respinta per importi maggiori.
20. In ragione della durata dell'incarico a cui avrebbe avuto diritto, alla ricorrente spetta pure il riconoscimento di ulteriori dodici punti in graduatoria, come da dispositivo.
21. Venendo al regolamento delle spese, lo stesso segue la soccombenza del
(art. 91, c.p.c.), temperato da una parziale compensazione (per 1/3), atteso CP_1
l'accoglimento della domanda risarcitoria in misura inferiore al domandato (v. art. 92, c.p.c., come inciso da C. cost. n. 77 del 2018).
Ai fini liquidatorî, si applica il d.m. n. 55 del 2014, tariffario del lavoro, fascia di valore da Euro 5.200,01= (v. art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014), riconoscimento del compenso per la 1ª, la 2ª e la 4ª fase dell'attività difensiva, compensazione di 1/3.
22. Le spese possono integralmente compensarsi verso i controinteressati, nessuno dei quali ha resistito sulla domanda che li concerneva.
23. La complessità del caso consiglia infine di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo.
Segue quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando,
1) Rilevate la propria giurisdizione e competenza, dichiara tenuto e condanna il
Dicastero convenuto, in persona del Ministro pro tempore in carica, al risarcimento del danno da mancata assunzione per l'a.s. , che liquida in Euro 5.291,66= Pt_3 capitali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale complessivamente rivalutato, dal 15 ottobre 2024 al saldo;
2) Rigetta la domanda per maggior risarcimento;
3) Accerta e dichiara inoltre, nei confronti del convenuto e dei CP_1 controinteressati, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento di dodici punti aggiuntivi in relazione all'aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88 del 2024
4) Compensa per 1/3 le spese di lite di questo giudizio e condanna il al resto CP_1 delle spese, liquidato in Euro 2.810, 67= per competenze legali, oltre Euro 172,67= per esborsi ed oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione;
5) Compensa le spese nei confronti dei controinteressati;
6) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 09/10/2025.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)