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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/07/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 226 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
, nato a [...] il [...], residente in [...]
della Corte, 6 ed elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 108, presso lo studio dell'avv. Giovanni De Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
l , con sede legale in Roma, alla via Ciro Controparte_1
il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dipendente SA De Rosa, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Rieti, via Cintia n. 42; CP_2
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in premessa:
1) accertare e dichiarare il diritto del sig. all'assegno mensile di assistenza Parte_1
ex art. 13 L. 118/71 a decorrere dal 1° aprile 2023;
2) per l'effetto, condannare l' convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e CP_3
maturandi dell'assegno mensile di assistenza con la medesima decorrenza, oltre ad interessi legali e rivalutazione come per legge.
3) con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' , il quale ha chiesto CP_2 dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che “La sede di Roma CP_2
Flaminio, competente per territorio, provvedeva, in data 06.03.2025, alla liquidazione dei ratei spettanti al ricorrente dal 01.04.2023 fino alla rata di marzo 2025 (si veda allegato), per la complessiva somma di € 8.424,73; che il pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, è stato effettuato con la rata di pensione di aprile
2025; che, a decorrere dalla rata di aprile 2025, la prestazione risulta regolarmente in pagamento”.
Stante la sua natura documentale, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Occorre innanzitutto premettere che risulta pacifico e non contestato tra le parti la sussistenza del diritto di parte ricorrente al pagamento dei suddetti ratei, come meglio esplicitato nel ricorso.
Le parti hanno quindi concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere.
Su conforme richiesta delle parti deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto a causa dell'intervenuto pagamento da parte dell' della prestazione oggetto del ricorso. CP_2
2 In assenza di accordo sulle spese, rilevato che occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'introduzione del presente giudizio è imputabile all' , il quale, riconoscendo la fondatezza della pretesa ha provveduto al pagamento di CP_2
quanto richiesto e considerato che tale corresponsione è intervenuta nel mese di aprile 2025, in epoca successiva al deposito e notifica del ricorso, avvenuto il 5 marzo 2025, deve disporsi la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
In particolare, ritenendo di dover disporre parziale compensazione delle spese per un mezzo, alla luce del comportamento prontamente collaborativo dell' le spese di lite si liquidano CP_2
come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di previdenza)
e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda nei limiti della prestazione riconosciuta, tenendo conto dei valori minimi in considerazione della assenza di particolari questioni di fatto e di diritto (serialità del tipo di contenzioso), ed esclusa la fase istruttoria, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese per un mezzo e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del residuo CP_2
mezzo che si liquida in euro 932,5, oltre rimborso forfetario delle spese pari al 15%, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Rieti, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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