CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 917/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3622/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Melito Di Porto Salvo - --- 89063 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0947620249017221774000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alle cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento prodromici espressamente indicati) deducendo testualmente:
"
1) NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI DA PARTE DELL'AGENTE DI RISCOSSIONE.VIOLAZIONE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 DELLA L. N. 241/1990, 7 E 17 DELLA L. 212/2000 E 25 DEL D.P.R. 29.09. 1973,
n.602-
2) TARDIVITA' E INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO. REVOCA, NULLITA' E/O ANNULLABILITA', DISAPPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA.
3) GRAVI E INSANABILI VIOLAZIONI DI LEGGE
4) NULLITA' E ANNULLABILITA' DEL PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER INTELLIGIBILITA' E/O CRIPTIZZAZIONE DELL'ATTO. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.
5) NULLITA' E INESISTENZA DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA. OMESSA NOTIFICAZIONE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
6) NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE E/O DECADENZA DEL TRIBUTO DEL PRESUNTO DEBITO RESIDUO RISULTANTE DALL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 7) IN OGNI CASO SI ECCEPISCE LA PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI ED INTERESSI RELATIVI LA CARTELLA DI PAGAMENTO SUMMENZIONATA. SULLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE IRPEF ED
IVA. SI ECCEPISCE SIA LA PRESCRIZIONE E SIA LA DECADENZA DELLE CARTELLA DI PAGAMENTO EVENTUALMENTE NOTIFICATE E NON IMPUGNATE IN QUANTO I TRIBUTI SOTTESI ALLA CARTELLE DI PAGAMENTO IN QUALUNQUE CASO ERANO PRESCRITTI E/O DECADUTI ALLA DATA DELLA PRESUNTA NOTIFICA".
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADER, ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, Comune di Melito
Porto Salvo, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Regione Calabria che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese;
da distrarsi, quanto alla posizione di ADER, in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi come il ricorso contenga una serie di contestazioni non aderenti al caso che ci occupa e spesso confonde l'atto impugnato (intimazione di pagamento) con altra tipologia (preavviso di iscrizione ipotecaria).
Nel resto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche sottese all'intimazione di pagamento impugnata, depositando la relativa decumenatzione.
Anche ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria forniva prova della notifica dei 4 avvisi di accertamento prodromici, depositando la relativa documentazione.
La predetta documentazione non risulta contestata.
L'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici è, pertanto, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione (anche relativa a sanzioni ed interessi per cui opera un termine quinquennale, mentre per i tributi erariali il termine è quello ordinario decennale – vedi Cass.
8120/21) in ragione della notifica di cui sopra e della rituale notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione e, in particolare, della intimazione di pagamento 09420219000723128000 in data 2.12.2021
(con consegna presso l'indirizzo del destinatario a mani di familiare e spedizione di CAN) e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400000327000 in data 24.5.2024 (con consegna presso l'indirizzo del destinatario a mani di familiare).
I predetti atti (unitamente, come detto, a molti altri) venivano depositati in copia agli atti del presente giudizio ed agli stessi risultano sottesi le numerose cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento oggi in contestazione.
L'eccezione di prescrizione già al momento della notifica degli atti prodromici non può trovare legittimo ingresso in questa sede.
In materia di irretrattabilità del credito fiscale la Suprema Corte ha precisato come "la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (Nominativo_1 specie, in virtù del principio, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dall'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n.
106 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946
c.c., operante per i tributi iscritti a ruolo) Cass. 11760/19.
Ancora "in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)" Cass. 37259/21.
Infine "per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
2.2 come si evince dall'accertamento fattone dal giudice di appello: «L'allegazione delle relate attesta l'avvenuta notificazione quanto meno con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220010091533848 ed alla cartella di pagamento n.
02220020020417539 (quest'ultima ritirata personalmente dal contribuente il 03.09.2002)», restandone fuori la sola cartella di pagamento n. 02220000055856843; 2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n.
02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass.,
Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio
2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259;
Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno
2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^,
11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio
2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)" Cass.
2218/2024 – vedi anche Cass. 6436/2025).
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste.
In materia la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata….” Cass. Ord. 28689/2018.
Ancora "l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990" Cass.
27504/2024.
Infine "l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo
" Cass. 6288/25.
Come già sopra argomentato, l'intimazione di pagamento impugnata risulta preceduta dalla rituale notifica degli atti prodromici.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, Camera di Commercio di
Reggio Calabria, Regione Calabria, ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria e Comune di Melito
Porto Salvo, nella misura complessiva di Euro 1.870,00 per ADER e ADE ed Euro 460,00 per Camera di
Commercio di Reggio Calabria, Regione Calabria e Comune di Melito Porto Salvo, oltre accessori come per legge;
da distrarsi, quanto alla posizione di ADER, in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 9 febbraio 2026.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3622/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Melito Di Porto Salvo - --- 89063 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0947620249017221774000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alle cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento prodromici espressamente indicati) deducendo testualmente:
"
1) NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI DA PARTE DELL'AGENTE DI RISCOSSIONE.VIOLAZIONE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 DELLA L. N. 241/1990, 7 E 17 DELLA L. 212/2000 E 25 DEL D.P.R. 29.09. 1973,
n.602-
2) TARDIVITA' E INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO. REVOCA, NULLITA' E/O ANNULLABILITA', DISAPPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA.
3) GRAVI E INSANABILI VIOLAZIONI DI LEGGE
4) NULLITA' E ANNULLABILITA' DEL PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER INTELLIGIBILITA' E/O CRIPTIZZAZIONE DELL'ATTO. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.
5) NULLITA' E INESISTENZA DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA. OMESSA NOTIFICAZIONE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
6) NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE E/O DECADENZA DEL TRIBUTO DEL PRESUNTO DEBITO RESIDUO RISULTANTE DALL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 7) IN OGNI CASO SI ECCEPISCE LA PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI ED INTERESSI RELATIVI LA CARTELLA DI PAGAMENTO SUMMENZIONATA. SULLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE IRPEF ED
IVA. SI ECCEPISCE SIA LA PRESCRIZIONE E SIA LA DECADENZA DELLE CARTELLA DI PAGAMENTO EVENTUALMENTE NOTIFICATE E NON IMPUGNATE IN QUANTO I TRIBUTI SOTTESI ALLA CARTELLE DI PAGAMENTO IN QUALUNQUE CASO ERANO PRESCRITTI E/O DECADUTI ALLA DATA DELLA PRESUNTA NOTIFICA".
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADER, ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, Comune di Melito
Porto Salvo, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Regione Calabria che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese;
da distrarsi, quanto alla posizione di ADER, in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi come il ricorso contenga una serie di contestazioni non aderenti al caso che ci occupa e spesso confonde l'atto impugnato (intimazione di pagamento) con altra tipologia (preavviso di iscrizione ipotecaria).
Nel resto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche sottese all'intimazione di pagamento impugnata, depositando la relativa decumenatzione.
Anche ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria forniva prova della notifica dei 4 avvisi di accertamento prodromici, depositando la relativa documentazione.
La predetta documentazione non risulta contestata.
L'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici è, pertanto, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione (anche relativa a sanzioni ed interessi per cui opera un termine quinquennale, mentre per i tributi erariali il termine è quello ordinario decennale – vedi Cass.
8120/21) in ragione della notifica di cui sopra e della rituale notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione e, in particolare, della intimazione di pagamento 09420219000723128000 in data 2.12.2021
(con consegna presso l'indirizzo del destinatario a mani di familiare e spedizione di CAN) e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400000327000 in data 24.5.2024 (con consegna presso l'indirizzo del destinatario a mani di familiare).
I predetti atti (unitamente, come detto, a molti altri) venivano depositati in copia agli atti del presente giudizio ed agli stessi risultano sottesi le numerose cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento oggi in contestazione.
L'eccezione di prescrizione già al momento della notifica degli atti prodromici non può trovare legittimo ingresso in questa sede.
In materia di irretrattabilità del credito fiscale la Suprema Corte ha precisato come "la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (Nominativo_1 specie, in virtù del principio, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dall'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n.
106 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946
c.c., operante per i tributi iscritti a ruolo) Cass. 11760/19.
Ancora "in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)" Cass. 37259/21.
Infine "per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
2.2 come si evince dall'accertamento fattone dal giudice di appello: «L'allegazione delle relate attesta l'avvenuta notificazione quanto meno con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220010091533848 ed alla cartella di pagamento n.
02220020020417539 (quest'ultima ritirata personalmente dal contribuente il 03.09.2002)», restandone fuori la sola cartella di pagamento n. 02220000055856843; 2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n.
02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass.,
Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio
2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259;
Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno
2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^,
11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio
2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)" Cass.
2218/2024 – vedi anche Cass. 6436/2025).
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste.
In materia la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata….” Cass. Ord. 28689/2018.
Ancora "l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990" Cass.
27504/2024.
Infine "l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo
" Cass. 6288/25.
Come già sopra argomentato, l'intimazione di pagamento impugnata risulta preceduta dalla rituale notifica degli atti prodromici.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, Camera di Commercio di
Reggio Calabria, Regione Calabria, ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria e Comune di Melito
Porto Salvo, nella misura complessiva di Euro 1.870,00 per ADER e ADE ed Euro 460,00 per Camera di
Commercio di Reggio Calabria, Regione Calabria e Comune di Melito Porto Salvo, oltre accessori come per legge;
da distrarsi, quanto alla posizione di ADER, in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 9 febbraio 2026.