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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/10/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 689 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. AT Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Caterina BONARRIGO C.F._1
E
, (c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/10/1981) rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale LOIACONO
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/09/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi CP_1 anche lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/05/2009 in Magenta (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 11 parte I serie anno 2009 ) e che dall'unione sono nate due figlie (31/01/2012) e (21/01/2017), hanno Persona_1 Persona_2 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro e con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita a PI MA (RC), via L. Razza n. 12, di proprietà del signor
(padre della ricorrente) con tutte le pertinenze nonché i mobili e gli arredi ivi Persona_3 esistenti, già in uso alla signora e alle figlie minori e Controparte_1 Persona_2 [...] rimarrà a Lei assegnata ed ivi si stabilisce il domicilio e la residenza anche delle Per_1 minori;
3. le figlie minori e erranno affidate ad entrambi i genitori, in regime di affido Per_1 Per_2 condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in PI MA, in via L. Razza n. 12;
4. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà-responsabilità genitoriale, con la partecipazione alle decisioni di maggior rilievo e ad un comune indirizzo educativo, ferma restando l'autonomia di provvedere separatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Il genitore collocatario darà comunicazione, tempestivamente e con ogni mezzo, di ogni notizia riguardante le minori, e che pervengono da terzi, come ad esempio il giorno fissato per gli incontri genitori/ insegnanti o per le gite scolastiche programmate;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alterni (dal sabato alle ore 14:00 alla domenica alle ore 20:00, salvo diversi accordi, e per un giorno alla settimana dalle ore 14:00 alle ore 20:00, salvo diversi accordi tra i genitori);
6. durante le festività natalizie le minori rimarranno una settimana con ciascun genitore, con alternanza annuale (e così – salvo diversi comuni accordi – un anno rimarranno con il padre durante la settimana di Natale e con la madre durante la settimana di Capodanno ed a settimane inverse, con continua alternanza, i successivi anni); le vacanze pasquali con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Durante il periodo estivo le minori trascorreranno con il padre – salvo diversi accordi – n. 2 (due) settimane tra i mesi di luglio ed agosto. Tale periodo verrà definito di anno in anno entro il 15 giugno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
7. il signor corrisponderà alla signora entro il 10 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale, oltre al 50% delle spese straordinarie (sportive, ludiche, sanitarie non coperte dal SSN, e tutto quello che in comune accordo si riterrà utile e/o necessario per le bambine) che saranno opportunamente documentate e concordate. Il signor si Pt_1 impegna a versare, fino al completamento degli studi delle figlie, sia l'assegno di mantenimento che il contributo di partecipazione alle spese straordinarie nella misura del
50%. Dopo il compimento della maggiore età, l'assegno di mantenimento e il contributo alle spese straordinarie, nei termini testè precisati, saranno corrisposti direttamente alle figlie su c/c dedicato a loro intestato;
8. le figlie minori vengono poste fiscalmente a carico del padre, il quale potrà accedere al regime delle detrazioni fiscali nella misura del 100%; l'assegno unico a beneficio delle minori sarà richiesto e percepito da entrambi i genitori al 50% e le somme percepite saranno versate e destinate alle esigenze della prole;
9. quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, così come altri beni e prodotti, i coniugi si danno atto di aver concordato l'assegnazione alla signora con CP_1 rinuncia del signor ad ogni pretesa;
Pt_1
10. I coniugi rinunciano reciprocamente a ogni richiesta, anche futura, di assegno di contributo al mantenimento;
11. Le parti dichiarano espressamente di compensare integralmente le spese e competenze del presente giudizio.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 28/05/2009 in Magenta (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 11 parte I, anno
2009 ) e che dall'unione sono nate due figlie (31/01/2012) e Persona_1 Persona_2
(21/01/2017).
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro e con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita a PI MA (RC), via L. Razza n. 12, di proprietà del signor
(padre della ricorrente) con tutte le pertinenze nonché i mobili e gli arredi ivi Persona_3 esistenti, già in uso alla signora e alle figlie minori e Controparte_1 Persona_2 [...]
rimarrà a Lei assegnata ed ivi si stabilisce il domicilio e la residenza anche delle Per_1 minori;
3. le figlie minori e erranno affidate ad entrambi i genitori, in regime di affido Per_1 Per_2 condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in PI MA, in via L. Razza n. 12;
4. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà-responsabilità genitoriale, con la partecipazione alle decisioni di maggior rilievo e ad un comune indirizzo educativo, ferma restando l'autonomia di provvedere separatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Il genitore collocatario darà comunicazione, tempestivamente e con ogni mezzo, di ogni notizia riguardante le minori, e che pervengono da terzi, come ad esempio il giorno fissato per gli incontri genitori/ insegnanti o per le gite scolastiche programmate;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alterni (dal sabato alle ore 14:00 alla domenica alle ore 20:00, salvo diversi accordi, e per un giorno alla settimana dalle ore 14:00 alle ore 20:00, salvo diversi accordi tra i genitori);
6. durante le festività natalizie le minori rimarranno una settimana con ciascun genitore, con alternanza annuale (e così – salvo diversi comuni accordi – un anno rimarranno con il padre durante la settimana di Natale e con la madre durante la settimana di Capodanno ed a settimane inverse, con continua alternanza, i successivi anni); le vacanze pasquali con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Durante il periodo estivo le minori trascorreranno con il padre – salvo diversi accordi – n. 2 (due) settimane tra i mesi di luglio ed agosto. Tale periodo verrà definito di anno in anno entro il 15 giugno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
7. il signor corrisponderà alla signora entro il 10 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale, oltre al 50% delle spese straordinarie (sportive, ludiche, sanitarie non coperte dal SSN, e tutto quello che in comune accordo si riterrà utile e/o necessario per le bambine) che saranno opportunamente documentate e concordate. Il signor si Pt_1 impegna a versare, fino al completamento degli studi delle figlie, sia l'assegno di mantenimento che il contributo di partecipazione alle spese straordinarie nella misura del
50%. Dopo il compimento della maggiore età, l'assegno di mantenimento e il contributo alle spese straordinarie, nei termini testè precisati, saranno corrisposti direttamente alle figlie su c/c dedicato a loro intestato;
8. le figlie minori vengono poste fiscalmente a carico del padre, il quale potrà accedere al regime delle detrazioni fiscali nella misura del 100%; l'assegno unico a beneficio delle minori sarà richiesto e percepito da entrambi i genitori al 50% e le somme percepite saranno versate e destinate alle esigenze della prole;
9. quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, così come altri beni e prodotti, i coniugi si danno atto di aver concordato l'assegnazione alla signora con CP_1 rinuncia del signor ad ogni pretesa;
Pt_1
10. I coniugi rinunciano reciprocamente a ogni richiesta, anche futura, di assegno di contributo al mantenimento;
11. Le parti dichiarano espressamente di compensare integralmente le spese e competenze del presente giudizio.
Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Presidente
AT IC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. AT Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Caterina BONARRIGO C.F._1
E
, (c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/10/1981) rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale LOIACONO
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/09/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi CP_1 anche lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/05/2009 in Magenta (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 11 parte I serie anno 2009 ) e che dall'unione sono nate due figlie (31/01/2012) e (21/01/2017), hanno Persona_1 Persona_2 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro e con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita a PI MA (RC), via L. Razza n. 12, di proprietà del signor
(padre della ricorrente) con tutte le pertinenze nonché i mobili e gli arredi ivi Persona_3 esistenti, già in uso alla signora e alle figlie minori e Controparte_1 Persona_2 [...] rimarrà a Lei assegnata ed ivi si stabilisce il domicilio e la residenza anche delle Per_1 minori;
3. le figlie minori e erranno affidate ad entrambi i genitori, in regime di affido Per_1 Per_2 condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in PI MA, in via L. Razza n. 12;
4. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà-responsabilità genitoriale, con la partecipazione alle decisioni di maggior rilievo e ad un comune indirizzo educativo, ferma restando l'autonomia di provvedere separatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Il genitore collocatario darà comunicazione, tempestivamente e con ogni mezzo, di ogni notizia riguardante le minori, e che pervengono da terzi, come ad esempio il giorno fissato per gli incontri genitori/ insegnanti o per le gite scolastiche programmate;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alterni (dal sabato alle ore 14:00 alla domenica alle ore 20:00, salvo diversi accordi, e per un giorno alla settimana dalle ore 14:00 alle ore 20:00, salvo diversi accordi tra i genitori);
6. durante le festività natalizie le minori rimarranno una settimana con ciascun genitore, con alternanza annuale (e così – salvo diversi comuni accordi – un anno rimarranno con il padre durante la settimana di Natale e con la madre durante la settimana di Capodanno ed a settimane inverse, con continua alternanza, i successivi anni); le vacanze pasquali con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Durante il periodo estivo le minori trascorreranno con il padre – salvo diversi accordi – n. 2 (due) settimane tra i mesi di luglio ed agosto. Tale periodo verrà definito di anno in anno entro il 15 giugno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
7. il signor corrisponderà alla signora entro il 10 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale, oltre al 50% delle spese straordinarie (sportive, ludiche, sanitarie non coperte dal SSN, e tutto quello che in comune accordo si riterrà utile e/o necessario per le bambine) che saranno opportunamente documentate e concordate. Il signor si Pt_1 impegna a versare, fino al completamento degli studi delle figlie, sia l'assegno di mantenimento che il contributo di partecipazione alle spese straordinarie nella misura del
50%. Dopo il compimento della maggiore età, l'assegno di mantenimento e il contributo alle spese straordinarie, nei termini testè precisati, saranno corrisposti direttamente alle figlie su c/c dedicato a loro intestato;
8. le figlie minori vengono poste fiscalmente a carico del padre, il quale potrà accedere al regime delle detrazioni fiscali nella misura del 100%; l'assegno unico a beneficio delle minori sarà richiesto e percepito da entrambi i genitori al 50% e le somme percepite saranno versate e destinate alle esigenze della prole;
9. quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, così come altri beni e prodotti, i coniugi si danno atto di aver concordato l'assegnazione alla signora con CP_1 rinuncia del signor ad ogni pretesa;
Pt_1
10. I coniugi rinunciano reciprocamente a ogni richiesta, anche futura, di assegno di contributo al mantenimento;
11. Le parti dichiarano espressamente di compensare integralmente le spese e competenze del presente giudizio.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 28/05/2009 in Magenta (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 11 parte I, anno
2009 ) e che dall'unione sono nate due figlie (31/01/2012) e Persona_1 Persona_2
(21/01/2017).
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro e con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita a PI MA (RC), via L. Razza n. 12, di proprietà del signor
(padre della ricorrente) con tutte le pertinenze nonché i mobili e gli arredi ivi Persona_3 esistenti, già in uso alla signora e alle figlie minori e Controparte_1 Persona_2 [...]
rimarrà a Lei assegnata ed ivi si stabilisce il domicilio e la residenza anche delle Per_1 minori;
3. le figlie minori e erranno affidate ad entrambi i genitori, in regime di affido Per_1 Per_2 condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in PI MA, in via L. Razza n. 12;
4. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà-responsabilità genitoriale, con la partecipazione alle decisioni di maggior rilievo e ad un comune indirizzo educativo, ferma restando l'autonomia di provvedere separatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Il genitore collocatario darà comunicazione, tempestivamente e con ogni mezzo, di ogni notizia riguardante le minori, e che pervengono da terzi, come ad esempio il giorno fissato per gli incontri genitori/ insegnanti o per le gite scolastiche programmate;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alterni (dal sabato alle ore 14:00 alla domenica alle ore 20:00, salvo diversi accordi, e per un giorno alla settimana dalle ore 14:00 alle ore 20:00, salvo diversi accordi tra i genitori);
6. durante le festività natalizie le minori rimarranno una settimana con ciascun genitore, con alternanza annuale (e così – salvo diversi comuni accordi – un anno rimarranno con il padre durante la settimana di Natale e con la madre durante la settimana di Capodanno ed a settimane inverse, con continua alternanza, i successivi anni); le vacanze pasquali con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Durante il periodo estivo le minori trascorreranno con il padre – salvo diversi accordi – n. 2 (due) settimane tra i mesi di luglio ed agosto. Tale periodo verrà definito di anno in anno entro il 15 giugno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
7. il signor corrisponderà alla signora entro il 10 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale, oltre al 50% delle spese straordinarie (sportive, ludiche, sanitarie non coperte dal SSN, e tutto quello che in comune accordo si riterrà utile e/o necessario per le bambine) che saranno opportunamente documentate e concordate. Il signor si Pt_1 impegna a versare, fino al completamento degli studi delle figlie, sia l'assegno di mantenimento che il contributo di partecipazione alle spese straordinarie nella misura del
50%. Dopo il compimento della maggiore età, l'assegno di mantenimento e il contributo alle spese straordinarie, nei termini testè precisati, saranno corrisposti direttamente alle figlie su c/c dedicato a loro intestato;
8. le figlie minori vengono poste fiscalmente a carico del padre, il quale potrà accedere al regime delle detrazioni fiscali nella misura del 100%; l'assegno unico a beneficio delle minori sarà richiesto e percepito da entrambi i genitori al 50% e le somme percepite saranno versate e destinate alle esigenze della prole;
9. quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, così come altri beni e prodotti, i coniugi si danno atto di aver concordato l'assegnazione alla signora con CP_1 rinuncia del signor ad ogni pretesa;
Pt_1
10. I coniugi rinunciano reciprocamente a ogni richiesta, anche futura, di assegno di contributo al mantenimento;
11. Le parti dichiarano espressamente di compensare integralmente le spese e competenze del presente giudizio.
Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Presidente
AT IC