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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/07/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice monocratico, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Maria Ida Scotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] (CF. ) rappresentata e difesa dagli C.F._1
Avvocati Giuliano Salernitano e Giulia Salernitano in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
- Controparte_1
Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti notaio rep. 93743, Persona_1 raccolta n. 6860, dall'avv. Roberta Tracciano, presso il quale è elettivamente domiciliato convenuto
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024 la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della CP_1
malattia professionale alle spalle contratta a causa dell'attività lavorativa svolta.
La ricorrente ha chiesto, quindi, la condanna dell' alla corresponsione CP_1
dell'indennizzo ovvero della rendita di legge, in relazione al grado di invalidità
riconosciuto.
La ricorrente ha così concluso:
“Affinché il Tribunale di Genova:
1) accertata l'esposizione al rischio professionale durante l'attività lavorativa suindicata, nonché Cont la sussistenza di lle spalle, o come meglio individuata in corso di causa, connessa alla stessa, in caso positivo
2) quantifichi il danno previa CTU medico-legale;
3) condanni l' al pagamento di indennizzo e/o rendita ai sensi di legge, o come veglio visto CP_1
in corso di causa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa nonché tutti i ratei maturati e non riscossi, oltre interessi.
Vinte le competenze e spese con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari, comprensive della maggiorazione prevista ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 e sue modifiche, oltre IVA e CPA.”.
L' , ritualmente costituito in giudizio, ha contestato la sussistenza del CP_1
rischio professionale e, comunque l'idoneità dello stesso a provocare la tecnopatia denunciata, eccependo, in caso di riconoscimento della malattia professionale, la prescrizione ex art. 112 T.U. 1965/1124 qualora risultasse che la stessa sia insorta in misura indennizzabile in epoca anteriore a tre anni e 150 giorni dalla data della domanda amministrative del 28.11.23.
L' ha chiesto pertanto la reiezione della domanda. CP_1
La causa è stata quindi istruita con l'escussione dei testimoni.
2 Espletata CTU medico legale, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Espletata CTU medico legale, il consulente, dopo aver esaminato e valutato approfonditamente tutte le risultanze di causa, nonché le considerazioni critiche svolte dal consulente di parte convenuta, ha condivisibilmente affermato, quanto all'esposizione al rischio e alla sussistenza del nesso causale fra la lavorazione e la malattia:
“Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) giudica i rischi derivanti dalle attività di raccolta (in particolare, i rischi: sollevamento e trasporto, traino e spinta, movimenti ripetitivi, posture statiche incongrue) accettabili o molto bassi.
Tale giudizio sembra condivisibile in una valutazione generica che consideri situa-zione
“medie” con ampia variabilità di compiti, ma appare un po' riduttiva se applicata a situazioni specifiche quale quella della ricorrente, in cui l'attività manuale risulta piuttosto frequente e caratterizzata da un ricorso abituale ad azioni di sollevamento con gli arti superiori e di traino o spinta che, seppure non intensamente ripetitive (con qualche eccezione, molte azioni, ad esempio, non hanno un ritmo imposto), comportano comunque posture ergonomicamente incongrue e sollecitano in modo rilevante le articolazioni delle spalle.
Nel recepire queste valutazioni, inoltre, non si può non notare che si tratta di documenti redatti tra il 2016 e il 2022, quindi in situazioni presumibilmente non del tutto sovrapponibili, e probabilmente un po' migliori, rispetto a quelle presenti nel primo periodo di attività della ricorrente, che risale a molti anni prima, quando i contenitori erano metallici, i mezzi meno efficienti e la stessa organizzazione del lavoro (ad esempio, il posizionamento dei cassonetti lungo la strada) meno accurata.
Dal punto di vista aziendale, è indubbio che è stata posta ogni possibile attenzione al fine di limitare l'esposizione a rischio della dipendente, che non ha mai svolto le attività più onerose
(ad es. raccolta ingombranti) e che ha fruito delle opportune limitazioni di idoneità non appena necessario.
3 Dal punto di vista dell'interessata, sul piano cronologico si può notare che il disturbo è comparso nell'arto dominante, e in misura molto modesta nell'arto controlaterale, dopo un periodo di lavoro di durata ragionevolmente congrua (circa 6 anni); essendo intervenuto un atteggiamento di risparmio dell'arto di destra, il sinistro è stato sovraccaricato ed è successivamente diventato quello maggiormente leso.
Deve essere anche osservato che, nella genesi e nella persistenza della patologia, si sono probabilmente sommati alcuni fattori favorenti, in particolare: la corporatura (si tratta di una persona non molto alta né robusta); la particolarità anatomica costituita dall'acromion di tipo 2 secondo che è notoriamente un fattore favorente il conflitto subacromiale;
e la Per_2 mastectomia, che a sua volta è una causa o concausa non rara di capsulite adesiva (seb-bene in genere ciò avvenga quando viene eseguito lo svuotamento del cavo ascellare o co-munque vi siano esiti significativi a tipo di linfedema dell'arto interessato).
Infine, la presenza in entrambe le spalle di lesioni della glena omerale è fortemente suggestiva di una origine almeno in parte traumatica o microtraumatica”.
“Sulla base delle considerazioni che precedono e dei dati clinici, sembra potersi ritenere che, sulla base di una marcata ipersuscettibilità individuale, l'attività svolta per circa 26 anni, sebbene ben tollerata dalla maggior parte dei lavoratori addetti, e malgrado i provvedimenti sufficientemente tempestivi in termini di giudizio di idoneità, abbia costituito un cofattore necessario, e probabilmente scatenante, della patologia, attraverso il compimento abituale di movimenti degli arti superiori con atti di forza, sollevamento, traino e spinta, talora in posizioni antiergonomiche.
Pertanto, il sottoscritto ritiene che l'attività lavorativa svolta abbia concausato la sindrome della cuffia dei rotatori alle spalle dalla quale la ricorrente è risultata affetta”.
Il CTU ha, quindi, valutato il danno biologico in base alla Tabella delle
Menomazioni di cui al D.M. 12 luglio 2000 come segue:
MENOMAZIONE – - % - 224 Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo- 3 omerale ai gradi estremi 227 Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della Fino a 4 spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale
4 “in considerazione della entità limitata del danno anatomo-funzionale a destra e di quella più evidente a sinistra, comprensiva degli esiti dell'intervento subìto, si ritiene che la menomazione permanente dell'integrità psicofisica conseguente alla M.P. “tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, operata a sinistra” possa essere valutata, a partire dall'epoca della domanda amministrativa e a tutt'oggi, nella misura del 9%.
Poiché la ricorrente era titolare di postumi di infortunio nella misura del 4%, il danno biologico complessivo risulta pari al 13%.
In ordine all'individuazione del momento in cui sia stato superato il minimo indennizzabile e di quando la ricorrente abbia avuto consapevolezza della natura professionale della patologia il CTU ha affermato:
“Pur in assenza di riscontri specifici, sulla base della storia clinica della ricorrente, si può ragionevolmente collocare nel 12/2022, epoca in cui fu chiarita la diagnosi alla spalla sinistra e proposto l'intervento, il momento a partire dal quale la patologia della ricorrente ha superato l'entità minima indennizzabile.
Benché non sia in alcun modo documentato, è ragionevole ritenere che intorno alla stessa epoca ella abbia avuto consapevolezza della possibile natura professionale, quanto meno concausale, della patologia”.
Ritenendo condivisibile tale affermazione, deve, pertanto, essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da CP_1
IL CTU ha, infine, così concluso:
Il sottoscritto, esaminati gli atti, visitata la ricorrente e sentite le parti, conclude come segue:
- la sig.ra è affetta da una sindrome della cuffia dei rotatori alle spalle, Parte_1
bilaterale, operata a sinistra;
- detta patologia è stata verosimilmente concausata dall'attività lavorativa svolta;
- la menomazione permanente dell'integrità psicofisica conseguente può essere valutata, a partire dall'epoca della domanda amministrativa e a tutt'oggi, nella misura del 9%;
5 - poiché la ricorrente era titolare di postumi per precedente infortunio nella misura del 4%, il danno biologico complessivo risulta pari al 13%”.
Le valutazioni e conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
Il CTU nella propria relazione ha poi convincentemente ed efficacemente replicato anche ai rilievi formulati dal consulente di parte convenuta in riferimento alla bozza di relazione del CTU. A tali repliche si rinvia.
Richiamate e condivise le conclusioni del CTU, l' deve conseguentemente CP_1
essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura prevista per un danno biologico del 13%.
Quanto agli accessori, trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione,
deduzione e conclusione:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura spettante per un danno biologico del 13%, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda sino al saldo;
6 - condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Giuliano Salernitano e Giulia Salernitano;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Genova, 1 luglio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Gabriele Salvi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice monocratico, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Maria Ida Scotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] (CF. ) rappresentata e difesa dagli C.F._1
Avvocati Giuliano Salernitano e Giulia Salernitano in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
- Controparte_1
Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti notaio rep. 93743, Persona_1 raccolta n. 6860, dall'avv. Roberta Tracciano, presso il quale è elettivamente domiciliato convenuto
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024 la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della CP_1
malattia professionale alle spalle contratta a causa dell'attività lavorativa svolta.
La ricorrente ha chiesto, quindi, la condanna dell' alla corresponsione CP_1
dell'indennizzo ovvero della rendita di legge, in relazione al grado di invalidità
riconosciuto.
La ricorrente ha così concluso:
“Affinché il Tribunale di Genova:
1) accertata l'esposizione al rischio professionale durante l'attività lavorativa suindicata, nonché Cont la sussistenza di lle spalle, o come meglio individuata in corso di causa, connessa alla stessa, in caso positivo
2) quantifichi il danno previa CTU medico-legale;
3) condanni l' al pagamento di indennizzo e/o rendita ai sensi di legge, o come veglio visto CP_1
in corso di causa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa nonché tutti i ratei maturati e non riscossi, oltre interessi.
Vinte le competenze e spese con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari, comprensive della maggiorazione prevista ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 e sue modifiche, oltre IVA e CPA.”.
L' , ritualmente costituito in giudizio, ha contestato la sussistenza del CP_1
rischio professionale e, comunque l'idoneità dello stesso a provocare la tecnopatia denunciata, eccependo, in caso di riconoscimento della malattia professionale, la prescrizione ex art. 112 T.U. 1965/1124 qualora risultasse che la stessa sia insorta in misura indennizzabile in epoca anteriore a tre anni e 150 giorni dalla data della domanda amministrative del 28.11.23.
L' ha chiesto pertanto la reiezione della domanda. CP_1
La causa è stata quindi istruita con l'escussione dei testimoni.
2 Espletata CTU medico legale, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Espletata CTU medico legale, il consulente, dopo aver esaminato e valutato approfonditamente tutte le risultanze di causa, nonché le considerazioni critiche svolte dal consulente di parte convenuta, ha condivisibilmente affermato, quanto all'esposizione al rischio e alla sussistenza del nesso causale fra la lavorazione e la malattia:
“Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) giudica i rischi derivanti dalle attività di raccolta (in particolare, i rischi: sollevamento e trasporto, traino e spinta, movimenti ripetitivi, posture statiche incongrue) accettabili o molto bassi.
Tale giudizio sembra condivisibile in una valutazione generica che consideri situa-zione
“medie” con ampia variabilità di compiti, ma appare un po' riduttiva se applicata a situazioni specifiche quale quella della ricorrente, in cui l'attività manuale risulta piuttosto frequente e caratterizzata da un ricorso abituale ad azioni di sollevamento con gli arti superiori e di traino o spinta che, seppure non intensamente ripetitive (con qualche eccezione, molte azioni, ad esempio, non hanno un ritmo imposto), comportano comunque posture ergonomicamente incongrue e sollecitano in modo rilevante le articolazioni delle spalle.
Nel recepire queste valutazioni, inoltre, non si può non notare che si tratta di documenti redatti tra il 2016 e il 2022, quindi in situazioni presumibilmente non del tutto sovrapponibili, e probabilmente un po' migliori, rispetto a quelle presenti nel primo periodo di attività della ricorrente, che risale a molti anni prima, quando i contenitori erano metallici, i mezzi meno efficienti e la stessa organizzazione del lavoro (ad esempio, il posizionamento dei cassonetti lungo la strada) meno accurata.
Dal punto di vista aziendale, è indubbio che è stata posta ogni possibile attenzione al fine di limitare l'esposizione a rischio della dipendente, che non ha mai svolto le attività più onerose
(ad es. raccolta ingombranti) e che ha fruito delle opportune limitazioni di idoneità non appena necessario.
3 Dal punto di vista dell'interessata, sul piano cronologico si può notare che il disturbo è comparso nell'arto dominante, e in misura molto modesta nell'arto controlaterale, dopo un periodo di lavoro di durata ragionevolmente congrua (circa 6 anni); essendo intervenuto un atteggiamento di risparmio dell'arto di destra, il sinistro è stato sovraccaricato ed è successivamente diventato quello maggiormente leso.
Deve essere anche osservato che, nella genesi e nella persistenza della patologia, si sono probabilmente sommati alcuni fattori favorenti, in particolare: la corporatura (si tratta di una persona non molto alta né robusta); la particolarità anatomica costituita dall'acromion di tipo 2 secondo che è notoriamente un fattore favorente il conflitto subacromiale;
e la Per_2 mastectomia, che a sua volta è una causa o concausa non rara di capsulite adesiva (seb-bene in genere ciò avvenga quando viene eseguito lo svuotamento del cavo ascellare o co-munque vi siano esiti significativi a tipo di linfedema dell'arto interessato).
Infine, la presenza in entrambe le spalle di lesioni della glena omerale è fortemente suggestiva di una origine almeno in parte traumatica o microtraumatica”.
“Sulla base delle considerazioni che precedono e dei dati clinici, sembra potersi ritenere che, sulla base di una marcata ipersuscettibilità individuale, l'attività svolta per circa 26 anni, sebbene ben tollerata dalla maggior parte dei lavoratori addetti, e malgrado i provvedimenti sufficientemente tempestivi in termini di giudizio di idoneità, abbia costituito un cofattore necessario, e probabilmente scatenante, della patologia, attraverso il compimento abituale di movimenti degli arti superiori con atti di forza, sollevamento, traino e spinta, talora in posizioni antiergonomiche.
Pertanto, il sottoscritto ritiene che l'attività lavorativa svolta abbia concausato la sindrome della cuffia dei rotatori alle spalle dalla quale la ricorrente è risultata affetta”.
Il CTU ha, quindi, valutato il danno biologico in base alla Tabella delle
Menomazioni di cui al D.M. 12 luglio 2000 come segue:
MENOMAZIONE – - % - 224 Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo- 3 omerale ai gradi estremi 227 Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della Fino a 4 spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale
4 “in considerazione della entità limitata del danno anatomo-funzionale a destra e di quella più evidente a sinistra, comprensiva degli esiti dell'intervento subìto, si ritiene che la menomazione permanente dell'integrità psicofisica conseguente alla M.P. “tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, operata a sinistra” possa essere valutata, a partire dall'epoca della domanda amministrativa e a tutt'oggi, nella misura del 9%.
Poiché la ricorrente era titolare di postumi di infortunio nella misura del 4%, il danno biologico complessivo risulta pari al 13%.
In ordine all'individuazione del momento in cui sia stato superato il minimo indennizzabile e di quando la ricorrente abbia avuto consapevolezza della natura professionale della patologia il CTU ha affermato:
“Pur in assenza di riscontri specifici, sulla base della storia clinica della ricorrente, si può ragionevolmente collocare nel 12/2022, epoca in cui fu chiarita la diagnosi alla spalla sinistra e proposto l'intervento, il momento a partire dal quale la patologia della ricorrente ha superato l'entità minima indennizzabile.
Benché non sia in alcun modo documentato, è ragionevole ritenere che intorno alla stessa epoca ella abbia avuto consapevolezza della possibile natura professionale, quanto meno concausale, della patologia”.
Ritenendo condivisibile tale affermazione, deve, pertanto, essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da CP_1
IL CTU ha, infine, così concluso:
Il sottoscritto, esaminati gli atti, visitata la ricorrente e sentite le parti, conclude come segue:
- la sig.ra è affetta da una sindrome della cuffia dei rotatori alle spalle, Parte_1
bilaterale, operata a sinistra;
- detta patologia è stata verosimilmente concausata dall'attività lavorativa svolta;
- la menomazione permanente dell'integrità psicofisica conseguente può essere valutata, a partire dall'epoca della domanda amministrativa e a tutt'oggi, nella misura del 9%;
5 - poiché la ricorrente era titolare di postumi per precedente infortunio nella misura del 4%, il danno biologico complessivo risulta pari al 13%”.
Le valutazioni e conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
Il CTU nella propria relazione ha poi convincentemente ed efficacemente replicato anche ai rilievi formulati dal consulente di parte convenuta in riferimento alla bozza di relazione del CTU. A tali repliche si rinvia.
Richiamate e condivise le conclusioni del CTU, l' deve conseguentemente CP_1
essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura prevista per un danno biologico del 13%.
Quanto agli accessori, trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione,
deduzione e conclusione:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura spettante per un danno biologico del 13%, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda sino al saldo;
6 - condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Giuliano Salernitano e Giulia Salernitano;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Genova, 1 luglio 2025
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Maria Ida Scotto
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Gabriele Salvi.
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