TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1556/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 10 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. PANARITI PAOLO e l'avv. MANZO ALESSANDRA hanno Parte_1
concluso come da nota depositata in data 09/06/2025 per , e l'avv. D'ERME Parte_2 Parte_3 Parte_4
GIOVANNI ha concluso come da nota depositata in data 28/05/2025 per l'avv. BARATTA ROBERTO ha concluso come da nota depositata in data Parte_5
03/06/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:45 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1556/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1556/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PANARITI Parte_1 C.F._1
PAOLO e dall'avv. MANZO ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma (RM), Via Celimontana n. 38, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
attore-opponente contro
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (c.f. , rappresentate e C.F._3 Parte_4 C.F._4 difese dall'avv. D'ERME GIOVANNI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Latina
(LT), Via Zeppieri snc, in virtù di delega a margine allegata al fascicolo telematico;
convenute-opposte nonché contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. BARATTA Parte_5 C.F._5
ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Medaglie D'Oro
n. 8, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto-opposto
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. ritualmente notificato, il signor PT
, convenendo in giudizio – avanti all'intestato Tribunale - i signori ,
[...] PT , e , ha formulato istanza di sospensione Parte_3 Parte_4 Parte_5 dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto regolarmente notificato dalla parte opposta,
a mezzo del quale gli era stato ingiunto di pagare, quale erede di la somma di euro Persona_1
141.607,38, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese della procedura, in forza della sentenza n. 7753/2018 pubblicata il 5/12/2018, tramite cui la Corte d'Appello di Roma, disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria esistente fra i coeredi, aveva assegnato ai predetti una porzione del fondo pro-indiviso, previo pagamento dei conguagli.
A fondamento dell'odierna opposizione, l'attore eccepiva la carenza del requisito dell'esigibilità del titolo esecutivo e la sussistenza di una condizione sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza in parola, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento di quanto sopra, a) in via preliminare: per i motivi tutti sopra indicati ed anche inaudita altera parte, ricorrendone i gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto opposto notificato in data 8.3.2022; b) nel merito: dichiarare l'inefficacia del precetto come sopra indicato
e, per l'effetto, che gli opposti , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
non hanno diritto di procedere esecutivamente;
d) condannare la parte opposta al rimborso
[...]
delle spese a favore dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge (15% spese generali, CPA e IVA).”.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestando la ricostruzione avversaria, hanno insistito per il rigetto dell'opposizione e, in mero subordine, instando per una sospensione del titolo eventualmente limitata alla somma di euro 14.073,00, oggetto di contestazione, il tutto con il favore delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a decorrere dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
In via preliminare, giova constatare come la pretesa creditoria di cui all'atto di precetto notificato, per l'importo totale di euro 141.607,38 (fondato sul provvedimento emesso dalla Corte d'Appello sopra trascritto), derivi dalla sommatoria delle seguenti voci: conguaglio disposto in sentenza (euro
14.073,00), spese legali liquidate (Euro 87.000,00), compensi del precetto (Euro 405,00), spese generali 15% (Euro 13.110,75), cassa Avvocati (Euro 4.020,63), Iva (22.998,00), oltre ad interessi legali sino al saldo effettivo, spese di notifica del presente atto e successive occorrende.
Nella specie, con la predetta statuizione, la Corte Territoriale, definendo il giudizio di rinvio R.G.
5241/2015, con riferimento alla posizione dell'odierno opponente, n.q. di erede di Persona_1 ha così testualmente statuito: “
PQM
1) Accoglie l'appello principale proposta dagli eredi di Per_2
e , ritenuto assorbito quello incidentale e, per l'effetto dichiara sciolta la
[...] Persona_1
comunione sul com-plesso poderale dell'agro pontino n. 2731: 2) Assegna (omissis) b) agli eredi di
, pro indiviso, i terreni distinti con le particelle individuate con la colorazione Persona_1
azzurra nella Mappa D riportata a pag 11 della relazione del CTU geom. nonché gli immobili Per_3
distin-ti nel C.U. di Latina al fol. 59, p.lla 284 sub 6/C, 6/A (magazzino e pol-laio), 6/H (fienile diruto
e magazzino), p.lla 276 sub 1,2 e 3 p.lla 277, p.lla 278, p.lla 274, sub. 1, 2 e 3; 3) subordina le attribuzioni di cui al punto 2) alla predisposizione del tipo di frazionamento ove necessario;
4) subordina le assegnazioni di cui al punto 2) al pagamento dei seguenti conguagli: a) (omissis); b) euro 14.073,00 a carico degli eredi di ed in favore degli eredi di;
Persona_1 Persona_4
5) autorizza l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare a procedere alla trascrizione della presente sentenza;
6) condanna gli eredi costituiti di e , in solido tra loro, al Persona_2 Persona_1
pagamento delle spese processuali sostenute dagli eredi costituiti di nel primo Persona_4
giudizio di appello, nel giudizio di cassazione e nel presente giudizio di rinvio, liquidandole, quanto al primo giudizio di appello in Euro 28.000,00, di cui euro 8.600,00 per diritti, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge, quanto al giudizio di cassazione in euro 17.000,00 oltre spese generali ed accessori dovuti per legge e, quanto al presente grado di giudizio, in Euro 42.000,00 oltre spese generali ed accessori dovuti per legge” (vd. all. 2, citazione).
Ciò posto, l'odierno opponente, evidenziando come l'assegnazione dei terreni di cui sopra sarebbe stata subordinata al verificarsi della duplice condizione individuata, dapprima nella predisposizione di un piano di frazionamento dei terreni e, quindi, successivamente, al pagamento di una somma a titolo di conguaglio, ha ritenuto per ciò solo invalido tale titolo esecutivo azionato in assenza del requisito di esigibilità.
La tesi risulta priva di pregio.
Orbene, questo giudice non ignora quell'indirizzo ermeneutico secondo cui “La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione.”, con la conseguenza che “l'adempimento di tale obbligo…non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni.” (Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, n. 1656; conf.
Cassazione civile sez. II, 24/10/2006, n.22833).
In buona sostanza, la sentenza che pronuncia lo scioglimento della comunione con assegnazione ex art. 720 c.c. e condanna al conguaglio a carico dell'assegnatario non costituisce valido titolo esecutivo per ciò che attiene ai conguagli e, dunque, tale capo della sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, non può essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione (ex multis, Cassazione civile sez. III,
30/01/2019, n. 2537).
Orbene, dalla copia del certificato rilasciato dalla Corte di Appello di Roma in data 23/09/2022, attestante la mancata impugnazione per Cassazione nei termini di cui all'art. 327 c.p.c. (all. nota del
02/01/2023, avv. D'Erme; all. 26/5/2023, avv. Baratta), la sentenza n. 7753/2018 in commento, sulla scorta della quale è stato azionato il precetto opposto, risulta passata in giudicato, dacché ne discende il carattere di esecutività, non essendo la stessa soggetta ad alcuna condizione.
Sul punto, preme osservare come, comunque, non fosse presente alcuna condizione sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza in parola, come già puntualmente ritenuto dal Collegio dell'intestato Tribunale nell'ambito di altro giudizio di opposizione proposto da altro coerede, sig.
, avverso atto di precetto azionato sempre sulla scorta della sentenza n. 7753/2018 in Persona_5
parola.
In particolare, condivisibili le conclusioni del Collegio adottate nella sentenza n. 2449/2023 pubblicata il 15/11/2023 (R.G. 2153/2022), di reiezione dell'opposizione a precetto laddove si afferma “…la sentenza della Corte di Appello non ha subordinato l'obbligo di corrispondere il conguaglio all'assegnazione degli immobili, né alla predisposizione del frazionamento. Anzi, il provvedimento contiene statuizioni che vanno proprio in senso contrario, laddove afferma che sono le assegnazioni ad essere condizionate dal previo pagamento del conguaglio. Si riporta il condivisibile passaggio del provvedimento reso in fase di reclamo, nel quale il Collegio ha ritenuto che “Non risultano, infatti, fondate le deduzioni sollevate dall'opponente circa la natura
“condizionata” di tale sentenza, nel cui dispositivo si afferma che “3) subordina le attribuzioni di cui al punto 2) alla predisposizione del tipo di frazionamento ove necessario;
4) subordina le assegnazioni di cui al punto 2) al pagamento dei seguenti conguagli […]”, essendo evidente, da un lato, che le precisazioni di cui ai punti n. 3) e 4) non si pongono quali condizioni dell'effetto traslativo già prodottosi per effetto delle statuizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) della sentenza e, dall'altro, che ove pure così volessero intendersi, il rapporto condizionante è esattamente l'inverso rispetto a quello asserito dal reclamato, essendo il pagamento del conguaglio e la predisposizione del frazionamento previsti come “condizione” del trasferimento delle porzioni immobiliari individuate e non viceversa”. Consegue a tale affermazione che, pur a volere considerare che l'effetto costitutivo della sentenza sia subordinato all'esecuzione del frazionamento dei beni assegnati, ciò potrebbe rilevare soltanto per ciò che attiene all'effetto traslativo della sentenza di divisione e non con riferimento alla condanna al pagamento dei conguagli. Quest'ultima, infatti, viene espressamente definita, a sua volta, quale condizione delle assegnazioni disposte.” (vd. pag. 7, all. 2, memoria dep.
29.3.24, avv. Baratta).
Conclusivamente, in ragione di quanto sopra, acclarato il diritto della parte opposta di agire in executivis, l'opposizione va respinta e il precetto impugnato confermato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento dell'attività istruttoria, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. avv. Giovanni D'Erme e avv. Roberto Baratta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dall'attore – opponente e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del precetto impugnato;
b) condanna altresì a rimborsare, in favore di ciascuna parte convenuta, Parte_1
così come centro di interessi in epigrafe indicato, le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna predetta parte, in euro 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. avv. Giovanni D'Erme e avv. Roberto Baratta.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini