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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 25/07/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N.114 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 114 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...] int. 2 61028 Parte_1
Sassocorvaro Auditore (PU),
E
nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_2
Piandimeleto (PU), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avv. Luca Mascioli.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso cumulativo-congiunto e contestuale di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi degli artt. 473bis 47-49-51 C.p.c.
(separazione).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 10 marzo 2025, i ricorrenti, esponevano: “-la sig.ra ed il sig. hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Sassocorvaro Auditore il 4/6/2011 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sassocorvaro Auditore atto n. 1 parte II serie A giusto estratto atto di matrimonio che si produce optando per il regime di separazione dei beni (all.1);
-dal matrimonio è nata la minore in Pesaro il 2/12/2015 CF Persona_1 [...]
giusta atto di nascita che si produce (all.2 ); C.F._1
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto questi hanno deciso di separarsi tanto che la sig.ra al mese di Parte_1
giugno 2024 si è trasferita nell'immobile di sua proprietà sito in Via Nuova, 70 int. 2 61028
Sassocorvaro Auditore PU previa concertazione con il sig. ; Parte_2
- prima di addivenire alla decisione di vivere separati i coniugi si sono rivolti alla psicologa dott.ssa con studio in Fano al fine di concertare il percorso più Tes_1
idoneo per la comunicazione della loro volontà di separarsi alla minore;
-a decorrere dal mese di giugno 2024 - periodo in cui la sig.ra si è allontanata Parte_1
dalla casa coniugale- la minore è stata gestita tra i genitori in maniera paritaria con Per_1
l'interesse prevalente di non modificare per quanto possibile le abitudini quotidiane della stessa;
-la minore è rimasta anagraficamente residente in [...]nella casa Persona_1
coniugale con il padre in quanto frequenta la quarta classe della scuola primaria ℅
l'istituto comprensivo Evangelista;
-il signor -impiegato- ha un reddito pari ad € 27.395,00 come Parte_2
risultante dall'ultima denuncia dei redditi che si produce (all.3);
-lo stesso è proprietario delle seguenti unità immobiliari:
- immobile sito in Comune di Piandimeleto identificato al CF di detto Comune al foglio 37, part. 313 sub. 17 piano T , per la quota di 1/1;
- immobile sito in Comune di Piandimeleto identificato al CF di detto Comune al foglio 37, part. 313, sub. 18, per la quota di 2/6;
- immobile sito in Comune di Piandimeleto identificato al CF di detto Comune al foglio 37 part. 313 sub. 26, 27 per la quota di 1/1;
- immobile sito in Comune di Piandimeleto identificato al CF di detto Comune al foglio 37 part. 313 sub. 25 e 10 per la quota di 2/6; come da visure catastali che si allegano (all.4); che il sig. è proprietario dell'autovettura tg. ES184BC; Parte_2 che il sig. titolare di c.c. acceso ℅ Intesa San Paolo filiale di Parte_2
Mercatale con la sig.ra in ordine al quale si produce copia estratti c.c. Controparte_1
anno 2024 - saldo al 31/12/2024 € 3.045,35 (all.5); che lo stesso è titolare di polizza n. 50180456111 accesa ℅ Intesa San Paolo -valore riscatto al 1/10/2024 € 43.815,31 (all.6) nonchè di titoli e fondi accesi presso il suddetto istituto bancario aventi controvalore al 31/12/2024 rispettivamente di € 100.264,58 ed €
8.867,64 (all.7 e 8); il sig. non ha in essere alcun mutuo e/o finanziamento;
Parte_2
-la sig.ra -avvocato- ha un reddito pari ad € 46.227,00 come risultante Parte_1
dall'ultima denuncia dei redditi che si produce (all.9);
-la stessa è proprietaria delle seguenti unità immobiliari:
- immobile sito in Comune di Sassocorvaro Auditore identificato al CF di detto Comune al foglio 41 part. 10 sub. 6 piano T per la quota di 1/2;
- immobile sito in Comune di Sassocorvaro Auditore identificato al CF di detto Comune al foglio 41, part. 10 sub. 11 per la quota di 1/1; come da visure catastali che si allegano
(all.10); che la sig.ra è proprietari dell'autovettura tg. GD071EK; Parte_1
che la sig.ra è titolare di c.c. acceso ℅ Intesa San Paolo filiale di Mercatino Parte_1
Conca in ordine al quale si produce copia estratti c.c. anno 2024 - saldo al 31/12/2024 €
5..005,41 (all.11) nonchè di c.c. acceso ℅ BCC del Metauro filiale di Mercatale in ordine al quale si produce copia estratti c.c. anno 2024 - saldo al 31/12/2024 € 392,97 (all.12) ove è domiciliato il pagamento del mutuo ipotecario acceso ℅ BCC del Metauro in ordine all'acquisto della casa di abitazione;
che la stessa è titolare di fondi nonchè di fondo pensione accesi ℅ Intesa San Paolo spa
-valore riscatto al 31/12/2024 € 5.017,95 € 504,30 (all.13 e 14); che la sig.ra Parte_1
ha in essere mutuo ipotecario ℅ BCC del Metauro debito residuo al 31/01/2025 €
51.866,01 (all.15); che la sig.ra è titolare di libretto postale nominativo acceso ℅ Parte_1 CP_2
filiale di Ca' Gallo cui è collegato prodotto a favore della minore -
[...] CP_3 Per_1
saldo al 31/12/2024 € 2.122,44 (all.16);
- i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della minore;
-gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., intendono anche proporre la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970.”.
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“a. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza;
b. La casa coniugale resta assegnata al sig. he ne è proprietario Parte_2
esclusivo e vi abita con la IA minore;
Persona_1
SI PROPONE IL PRESENTE PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
1. La IA minore viene affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
convivenza paritaria presso il padre e la madre;
2. I coniugi si impegnano a collaborare reciprocamente agevolandosi in ordine alle rispettive esigenze, al fine di non pregiudicare gli interessi della IA;
c. La collocazione della minore è gestita tra i genitori in modalità paritaria nell'ottica della migliore collaborazione tra gli stessi alla luce degli impegni scolastici e sportivi della bambina;
infatti, il sig. terrà con se la IA il mercoledì e giovedì di Parte_2
ogni settimana dall'uscita di scuola nonché a week end alternati dall'uscita da scuola del sabato alla domenica sera e/o lunedì mattina;
la sig.ra terrà con se la IA il Parte_1
lunedì, martedì di ogni settimana nonché a week end alternati dall'uscita da scuola del sabato alla domenica sera e/o lunedì mattina ogni settimana;
il venerdì la IA starà in maniera alternata con il genitore con cui non trascorrerà il week end;
i suddetti orari e/o giorni potranno essere modificati su accordo dei genitori in base alle esigenze e/o impegni della IA;
d. Non è previsto il versamento di alcun contributo di mantenimento per la minore alla luce della gestione paritaria della stessa;
e. Il sig. e la sig.ra terranno la IA ad anni alterni a Parte_2 Parte_1
Natale (dalle ore 14 della vigilia alle ore 22 del giorno successivo al Natale) o a Pasqua (dalle ore 14 della vigilia alle ore 22 del lunedì dell'Angelo), per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi fra i coniugi in armonia con le ferie di ciascuno;
le altre festività presenti durante l'anno (a titolo semplificativo ed esaustivo come il 25 aprile, il I maggio, la festa del Santo patrono locale, il 2 giugno, il I novembre di ogni anno) saranno divise sempre secondo il criterio dell'alternanza; le date ed gli orari di cui sopra potranno essere modificati su accordo dei genitori in base alle esigenze e/o impegni della IA;
f. Ciascun genitore potrà vedere e conservare rapporti con la IA anche durante il periodo in cui la stessa vivrà con l'altro genitore nel rispetto assoluto della quiete familiare;
g. Le spese straordinarie necessarie per la cura e l'educazione della IA (vale a dire a titolo semplificativo ma non esaustivo: scolastiche, mediche, odontoiatriche, sportive), verranno poste nella misura del 50% ciascuno a carico del sig. e della sig.ra Parte_2
ed eventualmente rimborsate a colui che le ha anticipate, previa esibizione della Pt_1
relativa documentazione fiscale o equipollente, il tutto facendo espresso rinvio a quanto previsto dal Protocollo Unico adottato dal distretto di Corte di Appello di Ancona datato
10/07/2024 che si allega come parte integrante del presente atto fino a che la stessa non sarà indipendente economicamente h. Anche le spese ordinarie della IA saranno concordate dai genitori e saranno ripartite al 50% tra gli stessi fino a che la stessa non sarà indipendente economicamente;
i. L'assegno unico relativo alla minore sarà devoluto integralmente alla sig.ra Parte_1
che come sta già facendo si impegna ad accompagnare la IA ad attività sportive svolte durante la settimana fuori dal Comune di Piandimeleto;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE
RICORSO
r. Il sig. e la sig.ra manterranno ciascuno l'intestazione Parte_2 Parte_1
dei mobili registrati sopra indicati provvedendo ai relativi oneri;
s. La sig.ra ha già provveduto a prelevare e ad asportare dalla casa coniugale Parte_1
i suoi effetti personali;
t. I ricorrenti si impegnano a concedersi reciprocamente autorizzazione al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio all'estero loro e della IA;
u. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza economica tra loro e di non aver null'altro da rivendicare all'altro coniuge per qualsiasi titolo o ragione.
v. I coniugi si impegnano fin da ora e per il futuro a tenere un comportamento reciprocamente rispettoso.”.
Formulavano contestualmente anche la domanda per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in data 25.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
28.04.2025, risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti hanno inoltre congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della IA minore , Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse. Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la IA . Per_1
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 04.06.2011 in Sassocorvaro Auditore(PU), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassocorvaro Auditore (PU), Anno
2011 Parte II Serie A N. 1 alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate nella parte motiva
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sassocorvaro Auditore (PU)
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 24.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 114 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...] int. 2 61028 Parte_1
Sassocorvaro Auditore (PU),
E
nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_2
Piandimeleto (PU), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avv. Luca Mascioli.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso cumulativo-congiunto e contestuale di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi degli artt. 473bis 47-49-51 C.p.c.
(separazione).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 10 marzo 2025, i ricorrenti, esponevano: “-la sig.ra ed il sig. hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Sassocorvaro Auditore il 4/6/2011 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sassocorvaro Auditore atto n. 1 parte II serie A giusto estratto atto di matrimonio che si produce optando per il regime di separazione dei beni (all.1);
-dal matrimonio è nata la minore in Pesaro il 2/12/2015 CF Persona_1 [...]
giusta atto di nascita che si produce (all.2 ); C.F._1
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto questi hanno deciso di separarsi tanto che la sig.ra al mese di Parte_1
giugno 2024 si è trasferita nell'immobile di sua proprietà sito in Via Nuova, 70 int. 2 61028
Sassocorvaro Auditore PU previa concertazione con il sig. ; Parte_2
- prima di addivenire alla decisione di vivere separati i coniugi si sono rivolti alla psicologa dott.ssa con studio in Fano al fine di concertare il percorso più Tes_1
idoneo per la comunicazione della loro volontà di separarsi alla minore;
-a decorrere dal mese di giugno 2024 - periodo in cui la sig.ra si è allontanata Parte_1
dalla casa coniugale- la minore è stata gestita tra i genitori in maniera paritaria con Per_1
l'interesse prevalente di non modificare per quanto possibile le abitudini quotidiane della stessa;
-la minore è rimasta anagraficamente residente in [...]nella casa Persona_1
coniugale con il padre in quanto frequenta la quarta classe della scuola primaria ℅
l'istituto comprensivo Evangelista;
-il signor -impiegato- ha un reddito pari ad € 27.395,00 come Parte_2
risultante dall'ultima denuncia dei redditi che si produce (all.3);
-lo stesso è proprietario delle seguenti unità immobiliari:
- immobile sito in Comune di Piandimeleto identificato al CF di detto Comune al foglio 37, part. 313 sub. 17 piano T , per la quota di 1/1;
- immobile sito in Comune di Piandimeleto identificato al CF di detto Comune al foglio 37, part. 313, sub. 18, per la quota di 2/6;
- immobile sito in Comune di Piandimeleto identificato al CF di detto Comune al foglio 37 part. 313 sub. 26, 27 per la quota di 1/1;
- immobile sito in Comune di Piandimeleto identificato al CF di detto Comune al foglio 37 part. 313 sub. 25 e 10 per la quota di 2/6; come da visure catastali che si allegano (all.4); che il sig. è proprietario dell'autovettura tg. ES184BC; Parte_2 che il sig. titolare di c.c. acceso ℅ Intesa San Paolo filiale di Parte_2
Mercatale con la sig.ra in ordine al quale si produce copia estratti c.c. Controparte_1
anno 2024 - saldo al 31/12/2024 € 3.045,35 (all.5); che lo stesso è titolare di polizza n. 50180456111 accesa ℅ Intesa San Paolo -valore riscatto al 1/10/2024 € 43.815,31 (all.6) nonchè di titoli e fondi accesi presso il suddetto istituto bancario aventi controvalore al 31/12/2024 rispettivamente di € 100.264,58 ed €
8.867,64 (all.7 e 8); il sig. non ha in essere alcun mutuo e/o finanziamento;
Parte_2
-la sig.ra -avvocato- ha un reddito pari ad € 46.227,00 come risultante Parte_1
dall'ultima denuncia dei redditi che si produce (all.9);
-la stessa è proprietaria delle seguenti unità immobiliari:
- immobile sito in Comune di Sassocorvaro Auditore identificato al CF di detto Comune al foglio 41 part. 10 sub. 6 piano T per la quota di 1/2;
- immobile sito in Comune di Sassocorvaro Auditore identificato al CF di detto Comune al foglio 41, part. 10 sub. 11 per la quota di 1/1; come da visure catastali che si allegano
(all.10); che la sig.ra è proprietari dell'autovettura tg. GD071EK; Parte_1
che la sig.ra è titolare di c.c. acceso ℅ Intesa San Paolo filiale di Mercatino Parte_1
Conca in ordine al quale si produce copia estratti c.c. anno 2024 - saldo al 31/12/2024 €
5..005,41 (all.11) nonchè di c.c. acceso ℅ BCC del Metauro filiale di Mercatale in ordine al quale si produce copia estratti c.c. anno 2024 - saldo al 31/12/2024 € 392,97 (all.12) ove è domiciliato il pagamento del mutuo ipotecario acceso ℅ BCC del Metauro in ordine all'acquisto della casa di abitazione;
che la stessa è titolare di fondi nonchè di fondo pensione accesi ℅ Intesa San Paolo spa
-valore riscatto al 31/12/2024 € 5.017,95 € 504,30 (all.13 e 14); che la sig.ra Parte_1
ha in essere mutuo ipotecario ℅ BCC del Metauro debito residuo al 31/01/2025 €
51.866,01 (all.15); che la sig.ra è titolare di libretto postale nominativo acceso ℅ Parte_1 CP_2
filiale di Ca' Gallo cui è collegato prodotto a favore della minore -
[...] CP_3 Per_1
saldo al 31/12/2024 € 2.122,44 (all.16);
- i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della minore;
-gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., intendono anche proporre la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970.”.
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“a. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza;
b. La casa coniugale resta assegnata al sig. he ne è proprietario Parte_2
esclusivo e vi abita con la IA minore;
Persona_1
SI PROPONE IL PRESENTE PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
1. La IA minore viene affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
convivenza paritaria presso il padre e la madre;
2. I coniugi si impegnano a collaborare reciprocamente agevolandosi in ordine alle rispettive esigenze, al fine di non pregiudicare gli interessi della IA;
c. La collocazione della minore è gestita tra i genitori in modalità paritaria nell'ottica della migliore collaborazione tra gli stessi alla luce degli impegni scolastici e sportivi della bambina;
infatti, il sig. terrà con se la IA il mercoledì e giovedì di Parte_2
ogni settimana dall'uscita di scuola nonché a week end alternati dall'uscita da scuola del sabato alla domenica sera e/o lunedì mattina;
la sig.ra terrà con se la IA il Parte_1
lunedì, martedì di ogni settimana nonché a week end alternati dall'uscita da scuola del sabato alla domenica sera e/o lunedì mattina ogni settimana;
il venerdì la IA starà in maniera alternata con il genitore con cui non trascorrerà il week end;
i suddetti orari e/o giorni potranno essere modificati su accordo dei genitori in base alle esigenze e/o impegni della IA;
d. Non è previsto il versamento di alcun contributo di mantenimento per la minore alla luce della gestione paritaria della stessa;
e. Il sig. e la sig.ra terranno la IA ad anni alterni a Parte_2 Parte_1
Natale (dalle ore 14 della vigilia alle ore 22 del giorno successivo al Natale) o a Pasqua (dalle ore 14 della vigilia alle ore 22 del lunedì dell'Angelo), per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi fra i coniugi in armonia con le ferie di ciascuno;
le altre festività presenti durante l'anno (a titolo semplificativo ed esaustivo come il 25 aprile, il I maggio, la festa del Santo patrono locale, il 2 giugno, il I novembre di ogni anno) saranno divise sempre secondo il criterio dell'alternanza; le date ed gli orari di cui sopra potranno essere modificati su accordo dei genitori in base alle esigenze e/o impegni della IA;
f. Ciascun genitore potrà vedere e conservare rapporti con la IA anche durante il periodo in cui la stessa vivrà con l'altro genitore nel rispetto assoluto della quiete familiare;
g. Le spese straordinarie necessarie per la cura e l'educazione della IA (vale a dire a titolo semplificativo ma non esaustivo: scolastiche, mediche, odontoiatriche, sportive), verranno poste nella misura del 50% ciascuno a carico del sig. e della sig.ra Parte_2
ed eventualmente rimborsate a colui che le ha anticipate, previa esibizione della Pt_1
relativa documentazione fiscale o equipollente, il tutto facendo espresso rinvio a quanto previsto dal Protocollo Unico adottato dal distretto di Corte di Appello di Ancona datato
10/07/2024 che si allega come parte integrante del presente atto fino a che la stessa non sarà indipendente economicamente h. Anche le spese ordinarie della IA saranno concordate dai genitori e saranno ripartite al 50% tra gli stessi fino a che la stessa non sarà indipendente economicamente;
i. L'assegno unico relativo alla minore sarà devoluto integralmente alla sig.ra Parte_1
che come sta già facendo si impegna ad accompagnare la IA ad attività sportive svolte durante la settimana fuori dal Comune di Piandimeleto;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE
RICORSO
r. Il sig. e la sig.ra manterranno ciascuno l'intestazione Parte_2 Parte_1
dei mobili registrati sopra indicati provvedendo ai relativi oneri;
s. La sig.ra ha già provveduto a prelevare e ad asportare dalla casa coniugale Parte_1
i suoi effetti personali;
t. I ricorrenti si impegnano a concedersi reciprocamente autorizzazione al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio all'estero loro e della IA;
u. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza economica tra loro e di non aver null'altro da rivendicare all'altro coniuge per qualsiasi titolo o ragione.
v. I coniugi si impegnano fin da ora e per il futuro a tenere un comportamento reciprocamente rispettoso.”.
Formulavano contestualmente anche la domanda per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in data 25.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
28.04.2025, risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti hanno inoltre congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della IA minore , Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse. Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la IA . Per_1
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 04.06.2011 in Sassocorvaro Auditore(PU), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassocorvaro Auditore (PU), Anno
2011 Parte II Serie A N. 1 alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate nella parte motiva
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sassocorvaro Auditore (PU)
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 24.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone