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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 361/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo 60 40131 Bologna BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THBDF024532024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THBDF024532024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THBDF024532024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 – c.f. CF_Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Bologna avverso l'avviso di accertamento n. THB01DF02453/2024 riguardante Irpef e addizionali per l'anno d'imposta 2019.
Con schema d'atto n. THBQ1DF02453/2024, notificato in data 19/10/2024, l'Ufficio Controlli comunicava al contribuente di ritenere accertabili, per l'anno d'imposta 2019, redditi diversi pari a € 37.000,00 derivante da accredito sulla Banca Popolare di San Felice sul Panaro.
Ciò in base alla mancanza di adeguate giustificazioni in merito fornite dalla parte, unitamente alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi afferente l'anno 2019.
Parte ricorrente a sostegno del ricorso eccepisce che: a) i bonifici provenienti dalla Cina riguardano sostanzialmente prestiti effettuati a favore e quindi viene respinta l'ipotesi della configurabilità dell'importo contestato come “redditi diversi”; b) non sussisteva l'obbligo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna della resistente al rimborso eventualmente pagati in pendenza del procedimento.
L'Agenzia, tempestivamente costituita, respinge le eccezioni sollevate dal ricorrente, sottolineando la correttezza del proprio operato, evidenziando l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18 co.2 lett. e) e d) del Dlgs.546/92 per carenza dei motivi di ricorso e ponendo in risalto l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del ricorrente, sin dall'anno d'imposta 2005.
Chiede venga dichiarata il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. In primis la Corte giudica insufficienti gli elementi e le valutazioni difensive dalla parte contribuente che non rivestono efficacia dimostrativa in relazione alle contestazioni mosse e formalizzate puntualmente dall'Agenzia.
Parte ricorrente a fronte dell'ingresso di disponibilità finanziarie nel proprio conto corrente si limita ad affermare che le stesse trovano giustificazione in finanziamenti infruttiferi da parte di parenti rappresentati unicamente da dichiarazioni prive di data certa e rilasciate a distanza di anni, senza alcun riferimento a fatti o circostanze attinenti alla dinamica aziendale e senza in alcun modo soddisfare l'onere probatorio analitico.
Peraltro, dalle risultanze processuali emerge che le eccezioni sollevate dal ricorrente attengono ad un anno d'imposta (2018) non coerente con l'anno d'imposta in argomento nel presente giudizio (2019). Oltretutto non risultano presentate le dichiarazioni dei redditi dal 2005 in poi.
Sotto un profilo di merito è da osservare che il ricorrente non ha fornito prove, elementi e argomentazioni idonee a giustificare i versamenti sui conti correnti intestati e/o nella propria disponibilità, non presentandosi nemmeno in Ufficio per fornire i riferimenti richiesti. La posizione della giurisprudenza è consolidata.
Nell'ordinanza della Cassazione n. 13761/2025 (dep. 22/05/2025)si ribadiscono i principi di diritto concernenti la forza della presunzione bancaria e cioè: a) la presunzione di cui all'art. 32 D.P.R. 600/1973 è legale e relativa: non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell'art. 2729 c.c. L'Amministrazione, quindi, non deve dimostrare altro se non l'esistenza della movimentazione sul conto;
b) grava sul contribuente la dimostrazione che: i versamenti sono già confluiti nella contabilità (e quindi dichiarati), oppure le somme sono estranee all'attività (per esempio, proventi esenti o già tassati, eredità, rimborsi, mutui). Tale prova deve essere analitica e riferita a ciascun singolo accredito;
c) l'insufficienza della prova generica: non è ammessa quindi una difesa meramente descrittiva priva di pezze d'appoggio puntuali e non indiziarie.
Ciò è stato altresì precisato in sede di Ordinanza della Cassazione n. 25137/2025, emessa dalla Sezione Tributaria Civile ( depositata il 13 Al fine di superare la settembre 2025) ove viene affermato che: presunzione posta a carico del contribuente, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività.
Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del ricorrente, nella misura stabilita nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 361/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo 60 40131 Bologna BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THBDF024532024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THBDF024532024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THBDF024532024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 – c.f. CF_Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Bologna avverso l'avviso di accertamento n. THB01DF02453/2024 riguardante Irpef e addizionali per l'anno d'imposta 2019.
Con schema d'atto n. THBQ1DF02453/2024, notificato in data 19/10/2024, l'Ufficio Controlli comunicava al contribuente di ritenere accertabili, per l'anno d'imposta 2019, redditi diversi pari a € 37.000,00 derivante da accredito sulla Banca Popolare di San Felice sul Panaro.
Ciò in base alla mancanza di adeguate giustificazioni in merito fornite dalla parte, unitamente alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi afferente l'anno 2019.
Parte ricorrente a sostegno del ricorso eccepisce che: a) i bonifici provenienti dalla Cina riguardano sostanzialmente prestiti effettuati a favore e quindi viene respinta l'ipotesi della configurabilità dell'importo contestato come “redditi diversi”; b) non sussisteva l'obbligo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna della resistente al rimborso eventualmente pagati in pendenza del procedimento.
L'Agenzia, tempestivamente costituita, respinge le eccezioni sollevate dal ricorrente, sottolineando la correttezza del proprio operato, evidenziando l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18 co.2 lett. e) e d) del Dlgs.546/92 per carenza dei motivi di ricorso e ponendo in risalto l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del ricorrente, sin dall'anno d'imposta 2005.
Chiede venga dichiarata il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. In primis la Corte giudica insufficienti gli elementi e le valutazioni difensive dalla parte contribuente che non rivestono efficacia dimostrativa in relazione alle contestazioni mosse e formalizzate puntualmente dall'Agenzia.
Parte ricorrente a fronte dell'ingresso di disponibilità finanziarie nel proprio conto corrente si limita ad affermare che le stesse trovano giustificazione in finanziamenti infruttiferi da parte di parenti rappresentati unicamente da dichiarazioni prive di data certa e rilasciate a distanza di anni, senza alcun riferimento a fatti o circostanze attinenti alla dinamica aziendale e senza in alcun modo soddisfare l'onere probatorio analitico.
Peraltro, dalle risultanze processuali emerge che le eccezioni sollevate dal ricorrente attengono ad un anno d'imposta (2018) non coerente con l'anno d'imposta in argomento nel presente giudizio (2019). Oltretutto non risultano presentate le dichiarazioni dei redditi dal 2005 in poi.
Sotto un profilo di merito è da osservare che il ricorrente non ha fornito prove, elementi e argomentazioni idonee a giustificare i versamenti sui conti correnti intestati e/o nella propria disponibilità, non presentandosi nemmeno in Ufficio per fornire i riferimenti richiesti. La posizione della giurisprudenza è consolidata.
Nell'ordinanza della Cassazione n. 13761/2025 (dep. 22/05/2025)si ribadiscono i principi di diritto concernenti la forza della presunzione bancaria e cioè: a) la presunzione di cui all'art. 32 D.P.R. 600/1973 è legale e relativa: non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell'art. 2729 c.c. L'Amministrazione, quindi, non deve dimostrare altro se non l'esistenza della movimentazione sul conto;
b) grava sul contribuente la dimostrazione che: i versamenti sono già confluiti nella contabilità (e quindi dichiarati), oppure le somme sono estranee all'attività (per esempio, proventi esenti o già tassati, eredità, rimborsi, mutui). Tale prova deve essere analitica e riferita a ciascun singolo accredito;
c) l'insufficienza della prova generica: non è ammessa quindi una difesa meramente descrittiva priva di pezze d'appoggio puntuali e non indiziarie.
Ciò è stato altresì precisato in sede di Ordinanza della Cassazione n. 25137/2025, emessa dalla Sezione Tributaria Civile ( depositata il 13 Al fine di superare la settembre 2025) ove viene affermato che: presunzione posta a carico del contribuente, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività.
Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del ricorrente, nella misura stabilita nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).