Articolo 3 della Legge 13 marzo 1950, n. 114
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 aprile 1950
Art. 3.
Le cooperative, le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando non avranno provveduto agli adempimenti stessi.
Entrata in vigore il 6 aprile 1950