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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3087/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3087 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 2 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Parte_1 C.F._1
Giotto, 18 presso lo studio dell'avv. Riccardo Coscetta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in San Cipriano Controparte_1 C.F._2
d'Aversa al Corso Umberto I, 236 presso lo studio dell'avv. Ulderico Tornincasa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 3087/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30 luglio 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli il 3.10.2015, in regime di separazione dei beni, dal quale nascevano due figlie - (nata a [...] il [...]) e (nata a [...]_1 Per_2 il 3.1.2020) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 2 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il sig. continuerà a dimorare presso la casa familiare, di sua proprietà, sita in Controparte_1
Mugnano di Napoli (NA) presso Corso Italia n. 67;
3) la sig.ra continuerà a dimorare in Marano di Napoli alla Via Montale n. 18 e si Parte_1 impegna sin da ora a comunicare eventuale cambio di domicilio o residenza alle figlie per il tramite del sig. ; CP_1
4) le figlie minorenni e , saranno affidate congiuntamente ai Persona_3 Persona_4 coniugi e collocate presso il padre con il quale dimoreranno nella casa familiare sita in Mugnano di Napoli (NA) al Corso Italia n. 67;
5) la sig.ra potrà tenere con sé le figlie tutti i giorni dal lunedì al venerdì per n. 3 Parte_1 ore a partire dalle 16:30 fino alle 19:30 con riserva di modificare i suddetti orari in accordo con il sig. e compatibilmente con la volontà e le esigenze delle minori;
Controparte_1
6) la sig.ra potrà tenere con sé le figlie a settimane alterne il sabato e la domenica per Parte_1
l'intero weekend ed in tale lasso temporale le bambine pernotteranno con la madre. In tali occasioni il sig. sarà preventivamente informato di eventuali spostamenti fuori provincia;
CP_1
7) durante le vacanze natalizie le figlie trascorreranno con un genitore i giorni 24.12 e 25.12, e con l'altro i giorni 31.12 e 1.1, seguendo il criterio dell'alternanza;
2 V.G. n. 3087/2025
8) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie minorenni trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì in albis e viceversa;
9) nei mesi di luglio ed agosto, la sig.ra avrà diritto a tenere con sé le figlie per un Parte_1 numero massimo di giorni 21 (ventuno) anche non consecutivi, con preavviso ed informazioni sugli spostamenti fuori provincia da comunicarsi al sig. entro il 15 del mese di giugno di ogni CP_1 anno;
10) i coniugi prestano sin da ora vicendevole autorizzazione al rilascio del passaporto per le figlie minorenni;
11) la sig.ra corrisponderà con cadenza mensile al sig. , ad Parte_1 Controparte_1 esclusivo beneficio delle figlie e , un assegno di mantenimento Persona_3 Persona_4 dell'importo complessivo di euro 800,00 (ottocento/00) - ovvero euro 400,00 (quattrocento/00) cadauna - da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Bonifico bancario – utilizzando il codice IBAN già comunicato dal sig. ; CP_1
12) il sig. provvederà entro giorni 60 (sessanta) dall'eventuale omologa dei presenti patti CP_1
a donare in favore delle figlie e - in parti uguali - la proprietà: Per_1 Per_2
A) della casa familiare sita in Mugnano di Napoli (NA) al Corso Italia n. 67 e censita nel catasto urbano del medesimo comune al Foglio 2 - Particella 810 - Subalterno 26 - Rendita euro 325,37 -
Categoria A/2 - Consistenza 4,5 vani;
B) del box di pertinenza del suddetto immobile sito in Mugnano di Napoli (NA) presso Corso Italia
n. 67 e censito nel catasto urbano del medesimo comune al Foglio 2 - Particella 810 - Subalterno
32 - Rendita euro 55,36 - Categoria C/2 – Classe 1 - Consistenza 16 mq;
13) il sig. conserverà il diritto di abitazione sui sopra indicati immobili;
CP_1
14) l'assegno unico universale allo stato attuale è erogato dall' esclusivamente dalla sig.ra CP_2
che continuerà a percepirlo fino a quando sussisteranno i requisiti di legge;
Parte_1
15) i coniugi concorreranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, scolastiche e sanitarie in favore delle figlie e;
Persona_3 Persona_4
16) i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto attiene le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
3 V.G. n. 3087/2025
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue.
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione.
17) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo email o messaggio con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta sempre a mezzo bonifico bancario, salvo diversa modalità liberamente concordata dalle parti;
18) i coniugi hanno già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili e pertanto rinunciano a qualsiasi futura pretesa.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse delle figlie, il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il Parte_1
15.9.1988) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (atto n. 149, parte II, Serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 2 ottobre 2025
4 V.G. n. 3087/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3087 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 2 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Parte_1 C.F._1
Giotto, 18 presso lo studio dell'avv. Riccardo Coscetta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in San Cipriano Controparte_1 C.F._2
d'Aversa al Corso Umberto I, 236 presso lo studio dell'avv. Ulderico Tornincasa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 3087/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30 luglio 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli il 3.10.2015, in regime di separazione dei beni, dal quale nascevano due figlie - (nata a [...] il [...]) e (nata a [...]_1 Per_2 il 3.1.2020) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 2 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il sig. continuerà a dimorare presso la casa familiare, di sua proprietà, sita in Controparte_1
Mugnano di Napoli (NA) presso Corso Italia n. 67;
3) la sig.ra continuerà a dimorare in Marano di Napoli alla Via Montale n. 18 e si Parte_1 impegna sin da ora a comunicare eventuale cambio di domicilio o residenza alle figlie per il tramite del sig. ; CP_1
4) le figlie minorenni e , saranno affidate congiuntamente ai Persona_3 Persona_4 coniugi e collocate presso il padre con il quale dimoreranno nella casa familiare sita in Mugnano di Napoli (NA) al Corso Italia n. 67;
5) la sig.ra potrà tenere con sé le figlie tutti i giorni dal lunedì al venerdì per n. 3 Parte_1 ore a partire dalle 16:30 fino alle 19:30 con riserva di modificare i suddetti orari in accordo con il sig. e compatibilmente con la volontà e le esigenze delle minori;
Controparte_1
6) la sig.ra potrà tenere con sé le figlie a settimane alterne il sabato e la domenica per Parte_1
l'intero weekend ed in tale lasso temporale le bambine pernotteranno con la madre. In tali occasioni il sig. sarà preventivamente informato di eventuali spostamenti fuori provincia;
CP_1
7) durante le vacanze natalizie le figlie trascorreranno con un genitore i giorni 24.12 e 25.12, e con l'altro i giorni 31.12 e 1.1, seguendo il criterio dell'alternanza;
2 V.G. n. 3087/2025
8) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie minorenni trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì in albis e viceversa;
9) nei mesi di luglio ed agosto, la sig.ra avrà diritto a tenere con sé le figlie per un Parte_1 numero massimo di giorni 21 (ventuno) anche non consecutivi, con preavviso ed informazioni sugli spostamenti fuori provincia da comunicarsi al sig. entro il 15 del mese di giugno di ogni CP_1 anno;
10) i coniugi prestano sin da ora vicendevole autorizzazione al rilascio del passaporto per le figlie minorenni;
11) la sig.ra corrisponderà con cadenza mensile al sig. , ad Parte_1 Controparte_1 esclusivo beneficio delle figlie e , un assegno di mantenimento Persona_3 Persona_4 dell'importo complessivo di euro 800,00 (ottocento/00) - ovvero euro 400,00 (quattrocento/00) cadauna - da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Bonifico bancario – utilizzando il codice IBAN già comunicato dal sig. ; CP_1
12) il sig. provvederà entro giorni 60 (sessanta) dall'eventuale omologa dei presenti patti CP_1
a donare in favore delle figlie e - in parti uguali - la proprietà: Per_1 Per_2
A) della casa familiare sita in Mugnano di Napoli (NA) al Corso Italia n. 67 e censita nel catasto urbano del medesimo comune al Foglio 2 - Particella 810 - Subalterno 26 - Rendita euro 325,37 -
Categoria A/2 - Consistenza 4,5 vani;
B) del box di pertinenza del suddetto immobile sito in Mugnano di Napoli (NA) presso Corso Italia
n. 67 e censito nel catasto urbano del medesimo comune al Foglio 2 - Particella 810 - Subalterno
32 - Rendita euro 55,36 - Categoria C/2 – Classe 1 - Consistenza 16 mq;
13) il sig. conserverà il diritto di abitazione sui sopra indicati immobili;
CP_1
14) l'assegno unico universale allo stato attuale è erogato dall' esclusivamente dalla sig.ra CP_2
che continuerà a percepirlo fino a quando sussisteranno i requisiti di legge;
Parte_1
15) i coniugi concorreranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, scolastiche e sanitarie in favore delle figlie e;
Persona_3 Persona_4
16) i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto attiene le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
3 V.G. n. 3087/2025
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue.
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione.
17) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo email o messaggio con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta sempre a mezzo bonifico bancario, salvo diversa modalità liberamente concordata dalle parti;
18) i coniugi hanno già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili e pertanto rinunciano a qualsiasi futura pretesa.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse delle figlie, il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il Parte_1
15.9.1988) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (atto n. 149, parte II, Serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 2 ottobre 2025
4 V.G. n. 3087/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
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