Decreto cautelare 31 luglio 2020
Ordinanza cautelare 9 settembre 2020
Ordinanza presidenziale 18 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 23/11/2023, n. 6480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6480 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 06480/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02665/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2665 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO GN, GI LI, TE EL AU, DR OL, ID NO, LE FA, IU VO, NA LI, NO MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Riccardi, Clementina Di Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, IO Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di sgombero coatto dell'immobile di Via Cisterna dell'Olio n. 10, di estremi ignoti;
- dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 1 del 14 febbraio 2018, con la quale il Comune di Napoli ha ordinato lo sgombero ad horas dell'intero cespite di Via Cisterna dell’Olio n. 10 rientrante nel patrimonio disponibile del Comune di Napoli;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VO IU, LI NA, EL AU TE e NO MA il 29 marzo 2023:
per l'annullamento previa adozioni di idonee misure cautelari:
- del provvedimento, di estremi ignoti, di sgombero coatto effettuato in data 1 febbraio 2023 con il quale il Comune di Napoli, in esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 1/2018, ha provveduto con uno spiegamento di più di 200 agenti della Forza Armata (vigili urbani, vigili del Fuoco, Polizia, Guardia di Finanza) a sgomberare 4 famiglie residenti negli appartamenti del Palazzo di Via Cisterna dell'Olio n. 10 cosiddetto “Palazzo Moscati”;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – tutti abitanti all’interno dell’edificio sito in Napoli, via Cisterna dell’Olio n. 10 – hanno impugnato con ricorso originario e successivi motivi aggiunti depositati in data 29.3.2023 gli atti e provvedimenti in epigrafe, tra cui, da ultimo, il provvedimento di sgombero coatto dal suddetto immobile.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 21-septies l. n. 241/90; difetto di attribuzione; eccesso di potere; 2) violazione dell’art. 21-septies l. n. 241/90 sotto altro profilo; illegittimità derivata; eccesso di potere sotto vari profili; 3) violazione dell’art. 54 d. lgs. n. 267/2000; eccesso di potere sotto vari profili; 4) violazione dell’art. 54 d. lgs. n. 267/2000 sotto altri profili; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta e violazione dei principi del giusto procedimento; 5) violazione dell’art. 7 l. n. 241/90; violazione dell’art. 54 d. lgs. n. 267/2000 sotto altri profili; eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento; 6) violazione dell’art. 97 Cost, nonché dell’art. 54 d. lgs. n. 267/2000 sotto altri profili; eccesso di potere.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati con ricorso originario e successivi motivi aggiunti, instando altresì per la condanna del Comune di Napoli al risarcimento dei danni da loro subiti nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso originario. Nel merito, e in via subordinata, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nelle camere di consiglio dell’8.9.2020 e 19.4.2023 sono state rigettate le rispettive domande di tutela cautelare proposte in relazione al ricorso originario e ai successivi motivi aggiunti.
All’udienza di smaltimento del 9.11.2023 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – il ricorso e i motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.
2. Va anzitutto scrutinata la preliminare eccezione di parte resistente, di irricevibilità, per tardività, del ricorso originario, per non essere stata tempestivamente impugnata l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 1 del 14.2.2018.
L’eccezione è fondata.
2.1. I ricorrenti hanno impugnato con l’odierno ricorso, notificato all’Amministrazione resistente in data 31.7.2020, la citata ordinanza sindacale n. 1 del 14.2.2018, la quale aveva ordinato lo sgombero coattivo degli occupanti dell’intero cespite di Via Cisterna dell’Olio n. 10, tra cui gli odierni ricorrenti.
2.2. Sul punto, sono gli stessi ricorrenti a riconoscere di aver avuto legale e immediata scienza di tale ordinanza, e di non averla impugnata, in quanto non perfettamente consci della sua portata immediatamente lesiva, tenuto conto della complessiva condotta serbata dal Comune di Napoli nelle fasi immediatamente precedente e successiva a quella oggetto della predetta ordinanza. Per tali ragioni, essi hanno altresì instato per la remissione in termini per la proposizione dell’impugnativa, stante la sussistenza di errore scusabile a loro non imputabile.
2.3. Senonché, è sufficiente leggere il contenuto della citata ordinanza sindacale per rendersi conto della sua portata immediatamente lesiva, avendo l’Amministrazione ordinato: “ ... lo sgombero ad horas, a causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità, degli occupanti dei 16 cespiti costituenti l’immobile di proprietà comunale ”.
Non si vede pertanto quale altra formula l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare – migliore di quella concretamente utilizzata – al fine di rendere edotti i ricorrenti della necessità di provvedere allo “ sgombero ad horas ” dalle unità immobiliari site all’interno dell’immobile di Via Cisterna dell’Olio n. 10.
Trattasi, all’evidenza, di ordinanza avente portata immediatamente lesiva, e come tale immediatamente impugnabile.
2.4. Ne consegue che i ricorrenti avrebbero dovuto tempestivamente impugnarla, onde impedire, da un lato, che essa divenisse definitiva, e dunque irrevocabile (salvo eventuale e successivo annullamento in autotutela da parte del Comune), e in secondo luogo, che su di essa si innestassero gli ulteriori provvedimenti impugnati, meramente attuativi della prima; circostanza, quest’ultima, partitamente avvenuta nel caso di specie.
2.4. Senonché, i ricorrenti non hanno provveduto all’immediata impugnativa della citata ordinanza sindacale n. 1/18, sicché per tali ragioni il ricorso introduttivo deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
3. Inammissibili devono essere dichiarati i motivi aggiunti depositati in data 29.3.2023.
3.1. Lo sono senz’altro, per difetto di legittimazione processuale, rispetto ai ricorrenti VO IU, LI NA e NO MA, soggetti del tutto diversi da quelli che hanno proposto il ricorso originario, senza che abbiano specificato eventuali ragioni di successione nel rapporto processuale iniziato con la proposizione del ricorso originario.
3.2. Quanto al ricorrente EL AU TE, che ha proposto anche il ricorso originario, va comunque dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto recanti l’impugnazione di atti privi di autonoma portata lesiva, quest’ultima riconducibile all’ordinanza sindacale n. 1 del 14.2.2018, gravata tardivamente con il ricorso introduttivo, dichiarato irricevibile.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla peculiare natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara irricevibile il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente FF
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Alfredo IU Allegretta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO