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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2912.2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
07/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/12/2024 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. DE ROSA MARIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano (NA) in data
20/01/2012 dal quale sono nate due figlie minori, il 22/08/2013 e il Per_1 Per_2
23/12/2016; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vengono autorizzati a vivere separati, con facoltà, per ciascuno di essi di scegliere liberamente la propria residenza e/o domicilio;
2) Le figlie minori della coppia e , saranno affidate ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
di conseguenza tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, fermo restando quanto stabilito, per il caso di disaccordo dell'art. 337 ter c.c.;
3) Le figlie e avranno residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare, Per_1 Per_2 sita in Caserta alla Via degli Oleandri n. 2, che resta quindi assegnata alla NO;
Pt_2
1 4) Le modalità di visita del padre saranno concordate di volta in volta tra i genitori e tenendo in debita considerazione i desideri dei minori e gli impegni lavorativi del padre, ciò in considerazione della circostanza che tra i coniugi separandi non vi è allo stato alcuna conflittualità. Ad ogni modo, in caso di disaccordo, a partire dall'anno corrente, il padre avrà con sé le figlie il mercoledì, il giovedì ed il venerdì, nonché, avrà facoltà di vedere ed avere con sé le minori a week end alterni dal sabato all'uscita della scuola o in periodo non scolastico il sabato dalle ore 9:30 alla domenica fino alle ore 21. Quanto alle ferie estive, le minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive, periodo che sarà definito, su accordo di entrambi i genitori, per i mesi di luglio ed agosto entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Infine, come stabilito dai coniugi a partire dall'anno corrente, le minori, trascorreranno il 24 ed il 31 dicembre ed il 6 gennaio con la NO;
il 25, il 26 dicembre ed il 1° gennaio con il Pt_2 sig. . Per i giorni di Pasqua, la domenica di Pasqua con la sig.ra ed il lunedì in Albis Pt_1 Pt_2 con il sig. . Festività e ponti le minori trascorreranno con l'uno e con l'altro genitore ad anni Pt_1 alterni, iniziando dall'anno 2025 con la madre. I giorni dei compleanni e degli onomastici delle minori saranno trascorsi dalle stesse preferibilmente con entrambi i genitori. Le festività di San
Giuseppe e la festa della mamma saranno trascorse rispettivamente con il padre e con la madre;
5) I genitori concordano che le minori parteciperanno a tutte le feste dei parenti anche se dovessero cadere nei giorni di visita del padre o della madre con l'obbligo di recuperare il giorno perso;
6) Ciascun genitore, inoltre, dovrà sempre essere informato degli eventuali spostamenti in altre località, qualora questi abbia con sé le minori;
7) I genitori si impegnano a far mantenere buoni e frequenti i rapporti tra i figli ed i parenti sia materni che paterni;
8) Per il mantenimento dei figli, il sig. verserà alla sig.ra la Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlia) attraverso assegno o bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese. Tale somma verrà annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT;
9) Il sig. si obbliga a corrispondere nella misura del 50% le spese straordinarie come da Pt_1 protocollo siglato tra Tribunale e COA di Santa Maria C.V. che qui abbiansi per riportato e trascritto ed al quale ci si riporta integralmente. In merito si precisa che sarà necessario il previo accordo con conseguente obbligo di rimborso entro 10 giorni a fronte della consegna del titolo di pagamento trasmesso via email o tramite raccomandata attestante l'esborso delle seguenti spese: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami e cure, anche odontoiatriche che
2 siano debitamente prescritte da un medico, nonché quelle per esami e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili e non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
b) spese scolastiche: acquisto dei libri;
spese per la partecipazione alle gite organizzate dalla scuola;
tasse di iscrizione ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto; c) spese ludico/sportive nonché quelle per vacanze estive o eventuale locazione di appartamenti per motivi di vacanza studio o presso la sede universitaria, nonché qualsiasi altra spesa non ordinaria. Per queste ultime, il genitore non collocatario, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso motivato per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso;
10) Porre a carico del marito, in considerazione del fatto che, non avendo una soluzione abitativa alternativa di proprietà esclusiva, dovrà locare un appartamento nella città di Caserta, quale contributo per il mantenimento delle minori e un assegno mensile Per_1 Per_2 dell'importo complessivo di € 400,00(quattrocento//00), ossia € 200,00 per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: IT
70U0347501605CC0010961346;
11) I coniugi concordano che le spese straordinarie - specialistiche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, medicinali, scolastiche per l'istruzione in genere, ludiche, sportive, lezioni private, strumenti informatici nonché ogni altra spesa straordinaria necessaria per i minori, sono a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, come previste e regolamentate dal protocollo d'intesa n. 001244 del 28.03.2024, stipulato tra i magistrati del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con il Coa di Santa Maria Capua Vetere, al quale si rimanda e che qui abbiansi per riportato e trascritto, previa esibizione di idonea documentazione. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
12) L'assegno unico universale verrà corrisposto al 50% tra i coniugi che ne potranno fare richiesta all'Inps;
13) I coniugi convengono che laddove dovessero partire per missioni all'estero nell'ambito della propria attività lavorativa di militari facenti parte dell'esercito italiano, la relativa indennità dovrà essere reciprocamente corrisposta all'altro coniuge nella misura del 20%;
14) I coniugi rinnovano il reciproco consenso all'espatrio, al rilascio ed al rinnovo del passaporto anche per i figli, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.;
3 15) I coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno di mantenimento;
16) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
17) Nulla sulle spese del presente giudizio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse delle figlie minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e , nata il Parte_1 Parte_2
18/09/1982 in Napoli;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte I, serie /, anno 2012);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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