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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/09/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3061 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in corso Vittorio Emanuele 539 - Misilmeri, presso lo studio dell'avv. FERRARO ELISABETTA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in , Via Ippolito Pindemonte n. 88 presso CP_1
gli Uffici della Legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Li CP_2
Vigni e Chiara Reina per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
E
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in , Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
dell' con l'avv. Delia Cernigliaro, che lo rappresenta e difende per CP_3
1 procura notarile in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Disabilità gravissima.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
Cont 12/06/2025 parte ricorrente e concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/09/2023, il ricorrente conveniva in giudizio l' e, premesso di essere stato riconosciuto invalido totale con diritto CP_1
all'indennità di accompagnamento e portatore di handicap grave, chiedeva di essere riconosciuto soggetto in condizione di disabilità gravissima e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dei benefici Controparte_1
economici previsti per i soggetti con disabilità gravissima ai sensi della Legge
Regionale n. 4/2017 e del D.P.R.S. 545/2017, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
L' si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto CP_1
del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Il ricorso veniva notificato anche all' che si costituiva eccependo il CP_3
difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio.
Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva dell' rispetto alla CP_1
domanda di riconoscimento dello stato di disabilità gravissima finalizzata all'erogazione dei relativi benefici (cfr. Tribunale di Catania, sentenza n. 2259 del 24/04/2024).
Nel medesimo senso, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' nei cui confronti il ricorrente non ha avanzato alcuna domanda, CP_3
2 stante che l'erogazione del beneficio in esame non rientra nelle competenze dell'Istituto.
La domanda non merita accoglimento, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott.
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della Persona_1
documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Dalla accurata disamina della documentazione agli atti, dalla visita peritale domiciliare e dalle considerazioni medico-legali si ritiene che il periziando non presenta i requisiti previsti dall'Art. 3, Comma 2 del Decreto Ministeriale del
26/09/2016, non risultando quindi in condizioni di disabilità gravissima” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_3
rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 05/09/2025.
3 Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
4
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3061 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in corso Vittorio Emanuele 539 - Misilmeri, presso lo studio dell'avv. FERRARO ELISABETTA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in , Via Ippolito Pindemonte n. 88 presso CP_1
gli Uffici della Legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Li CP_2
Vigni e Chiara Reina per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
E
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in , Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
dell' con l'avv. Delia Cernigliaro, che lo rappresenta e difende per CP_3
1 procura notarile in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Disabilità gravissima.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
Cont 12/06/2025 parte ricorrente e concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/09/2023, il ricorrente conveniva in giudizio l' e, premesso di essere stato riconosciuto invalido totale con diritto CP_1
all'indennità di accompagnamento e portatore di handicap grave, chiedeva di essere riconosciuto soggetto in condizione di disabilità gravissima e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dei benefici Controparte_1
economici previsti per i soggetti con disabilità gravissima ai sensi della Legge
Regionale n. 4/2017 e del D.P.R.S. 545/2017, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
L' si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto CP_1
del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Il ricorso veniva notificato anche all' che si costituiva eccependo il CP_3
difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio.
Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva dell' rispetto alla CP_1
domanda di riconoscimento dello stato di disabilità gravissima finalizzata all'erogazione dei relativi benefici (cfr. Tribunale di Catania, sentenza n. 2259 del 24/04/2024).
Nel medesimo senso, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' nei cui confronti il ricorrente non ha avanzato alcuna domanda, CP_3
2 stante che l'erogazione del beneficio in esame non rientra nelle competenze dell'Istituto.
La domanda non merita accoglimento, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott.
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della Persona_1
documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Dalla accurata disamina della documentazione agli atti, dalla visita peritale domiciliare e dalle considerazioni medico-legali si ritiene che il periziando non presenta i requisiti previsti dall'Art. 3, Comma 2 del Decreto Ministeriale del
26/09/2016, non risultando quindi in condizioni di disabilità gravissima” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_3
rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 05/09/2025.
3 Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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