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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott.ssa Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott.ssa Donatella Aru CONSIGLIERA
dott.ssa Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza dell'11 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 178 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Pierandrea Setzu, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Controparte_1
per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari è
pure ex lege domiciliato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 20 novembre 2020, aveva Parte_1
convenuto in giudizio il , esponendo di essere stato detenuto, presso la Controparte_1
Casa circondariale di Macomer, dal 9 luglio 2012 al 30 settembre 2013 e di avere ivi svolto attività lavorativa come operaio cuciniere dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2013.
Quanto al contenuto dell'attività di lavoro affidatagli, aveva precisato che le mansioni di Pt_1
cuciniere avevano comportato l'utilizzo di pentole, padelle, fuochi, utensili e alimenti messi a sua disposizione dall'istituto penitenziario e che le medesime erano state svolte con orario dalle
6.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Egli, quindi, aveva proseguito il ricorrente, sulla base delle mansioni sopra descritte risultava certamente inquadrabile nel quarto livello CCNL Pubblici Servizi e - tenuto conto del fatto che l'art. 22, comma 1, della legge 354/1975 prevede che le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, all'organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto, ma, comunque, in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro - era stato sicuramente retribuito in misura inferiore al dovuto, maturando, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo, un credito per differenze retributive pari a complessivi €
9.706,90, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.
Ciò premesso, il ricorrente, dopo avere precisato di avere più volte vanamente diffidato l'Amministrazione convenuta ad ottemperare all'obbligo di corrispondergli quanto dovuto,
aveva, quindi, concluso, domandando che il fosse condannato a Controparte_1
corrispondergli l'importo suindicato, o altro eventualmente individuato previo espletamento di
CTU e/o determinato sulla base dell'art. 36 Cost., oltre interessi legali e rivalutazione.
Il aveva resistito in giudizio con articolate difese, chiedendo il rigetto Controparte_1
delle pretese del ricorrente.
In particolare, l'amministrazione convenuta aveva, preliminarmente, eccepito la prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, osservando come l'attività lavorativa del medesimo si fosse svolta sino al 30 settembre 2013 e come la notifica del ricorso introduttivo del giudizio fosse avvenuta solo in data 26 novembre 2020.
D'altra parte, aveva aggiunto il resistente, doveva escludersi la valenza interruttiva CP_1
2 della prescrizione degli atti di costituzione in mora allegati al ricorso, in quanto riferiti ad una pluralità di detenuti ed assolutamente generici nel loro contenuto.
Quanto al merito, l'amministrazione convenuta aveva contestato la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, sostenendo di avere regolarmente retribuito le prestazioni lavorative dallo stesso rese.
***
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 9 del 11 gennaio 2023, aveva rigettato il ricorso,
dichiarando prescritti i crediti vantati dal ricorrente nei confronti del . Controparte_1
In particolare, il primo giudice aveva osservato che, dovendosi ritenere, come da richiamata giurisprudenza, che il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 c.c. - il cui decorso era rimasto sospeso durante il rapporto di lavoro - avesse ripreso a decorrere a seguito della cessazione dello stato di detenzione del ricorrente (30 settembre 2013), doveva, altresì,
concludersi che alla data di introduzione dell'azione giudiziaria (20 novembre 2020) il termine in questione fosse ormai ampiamente spirato.
Infatti, aveva proseguito il Tribunale, le diffide presenti in atti, inviate al Controparte_1
via posta elettronica certificata in data 21 febbraio 2014, 3 luglio 2017 e 31 ottobre
[...]
2019, non potevano considerarsi idonee ad interrompere validamente il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 c.c., essendo riferite ad una pluralità di soggetti e non riportando le medesime alcuna quantificazione degli importi richiesti, così da doverle qualificare, più che rituali diffide ad adempiere, delle semplici sollecitazioni.
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello Parte_1
Il ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'odierno appello, riformare la
3 sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure, relativamente alle
domande ivi formulate.
Con condanna alle spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, relativamente ad
entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse del appellato: CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, rigettare
l'avverso gravame in quanto infondato;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del
motivo di appello, respingere comunque la domanda formulata dal ricorrente per le ragioni
illustrate nella memoria difensiva depositata in primo grado da intendersi qui richiamata.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui il primo giudice aveva escluso che le diffide prodotte unitamente al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio costituissero validi atti interruttivi della prescrizione.
L'appellante ha, in particolare, osservato come la decisione adottata dal Tribunale sul punto risultasse in contrasto con gli orientamenti elaborati dalla Suprema Corte e richiamati nell'atto di appello (in particolare, Cass. 4205/2022 e Cass. 24913/2022), sulla base dei quali il primo giudice avrebbe dovuto ritenere le diffide in discussione, a prescindere dal fatto che riguardassero più soggetti, idonee a manifestare in modo inequivocabile la volontà del creditore di esercitare i propri diritti, tanto più che le medesime contenevano l'esplicito avvertimento che,
in difetto di adempimento, si sarebbe agito in giudizio, come poi in effetti era avvenuto.
L'appellante dopo avere, quindi precisato che, d'altra parte, le diffide in questione contenevano tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza per essere considerate idonei atti interruttivi, e cioè l'indicazione del soggetto obbligato, la pretesa richiesta, l'intimazione ad adempiere, l'inequivocabile volontà del creditore di far valere i propri diritti nei confronti del debitore, la costituzione in mora di quest'ultimo, l'esplicito avvertimento della intenzione di interrompere tutti i termini di prescrizione e decadenza, aveva, quindi, ribadito come il suo
4 credito non potesse considerarsi prescritto.
Dopo avere, altresì, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza dedotti a verbale e/o negli scritti difensivi di primo grado, aveva quindi concluso, perché, in Parte_1
accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata fosse integralmente riformata e fossero accolte le domande da lui proposte in primo grado.
**
L'appello è infondato.
Questa Corte ritiene infatti di condividere l'opzione interpretativa fatta propria dal Tribunale in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ.
La Cassazione, nell'affrontare l'argomento, ha più volte ribadito che, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato e all'intimazione o alla richiesta scritta di adempimento, l'esplicitazione di una pretesa
(tra le tante, Cass., ord. nn. 15714/2018, 15140/2021 e 4205/2022).
La necessaria esplicitazione della pretesa, d'altra parte, richiede che quest'ultima sia individuata quantomeno nei suoi elementi essenziali, cioè che essa contenga, perlomeno, la sufficiente individuazione del fatto o dei fatti costitutivi dei diritti vantati (si veda, sul punto, di recente,
Cass. 21788/2023).
Ebbene, deve escludersi che tale elemento fosse presente nelle diffide in esame, nelle quali l'appellante, per il tramite del proprio difensore, si era limitato a lamentare la mancata corresponsione, in relazione alla “attività lavorativa” svolta “in favore dell'amministrazione
penitenziaria” di una “mercede adeguata e conforme a legge” e ad affermare la pretesa titolarità
di un “cospicuo credito” nei confronti del , senza in alcun modo Controparte_1
precisare quali fossero i crediti vantati, indicati unicamente come “quanto spettante” “a titolo di
differenze retributive, contributive, previdenziali e assistenziali”, né i fatti costitutivi dei medesimi, quale, come nella fattispecie precisato solo nel ricorso giudiziale, l'avvenuta violazione dell'art. 36 Cost., indicazione che, nel caso concreto, trattandosi di lavoro carcerario e
5 di valutazione, quindi, per legge, equitativa, si sarebbe dovuta accompagnare, onde rendere sufficientemente specifica la richiesta, perlomeno all'indicazione delle mansioni svolte ovvero,
in alternativa, all'indicazione del contratto collettivo e del livello di inquadramento utilizzati dal richiedente quali parametri per l'individuazione della stessa esistenza dei crediti rivendicati.
In difetto dei suddetti elementi, pertanto, come correttamente affermato dal primo giudice, le diffide in esame, tra l'altro riferite, con identica genericità, a ben 142 differenti lavoratori carcerari, difettavano dei requisiti necessari per poterle configurare quali atti interruttivi della prescrizione.
Ciò premesso, quindi, poiché il rapporto di lavoro oggetto di causa, come anche lo stato di detenzione dell'appellante (la cui data di cessazione sarebbe, comunque, irrilevante ai fini che ci occupano;
si veda, sul punto, di recente, Cass. 17484/2024), era pacificamente cessato il 30
settembre 2013 (data, quindi, di decorrenza della prescrizione, il cui corso era da reputarsi sospeso nelle more del rapporto di lavoro;
si vedano, sul punto, tra le altre, Cass. 27340/2019,
Cass. 2696/15) e alcun valido atto interruttivo era stato compiuto nei confronti del CP_1
prima della notificazione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, perfezionatasi il 26
novembre 2020, i diritti vantati dall'appellante devono considerarsi estinti per l'intervenuto decorso del termine di quinquennale di prescrizione, spirato il 30 settembre 2018.
Sulla base di tutte le motivazioni indicate, l'appello deve, dunque, essere rigettato e la sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi) nello scaglione di valore da
€. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
6 l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.983,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 24 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott.ssa Daniela Coinu………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott.ssa Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott.ssa Donatella Aru CONSIGLIERA
dott.ssa Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza dell'11 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 178 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Pierandrea Setzu, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Controparte_1
per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari è
pure ex lege domiciliato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 20 novembre 2020, aveva Parte_1
convenuto in giudizio il , esponendo di essere stato detenuto, presso la Controparte_1
Casa circondariale di Macomer, dal 9 luglio 2012 al 30 settembre 2013 e di avere ivi svolto attività lavorativa come operaio cuciniere dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2013.
Quanto al contenuto dell'attività di lavoro affidatagli, aveva precisato che le mansioni di Pt_1
cuciniere avevano comportato l'utilizzo di pentole, padelle, fuochi, utensili e alimenti messi a sua disposizione dall'istituto penitenziario e che le medesime erano state svolte con orario dalle
6.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Egli, quindi, aveva proseguito il ricorrente, sulla base delle mansioni sopra descritte risultava certamente inquadrabile nel quarto livello CCNL Pubblici Servizi e - tenuto conto del fatto che l'art. 22, comma 1, della legge 354/1975 prevede che le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, all'organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto, ma, comunque, in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro - era stato sicuramente retribuito in misura inferiore al dovuto, maturando, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo, un credito per differenze retributive pari a complessivi €
9.706,90, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.
Ciò premesso, il ricorrente, dopo avere precisato di avere più volte vanamente diffidato l'Amministrazione convenuta ad ottemperare all'obbligo di corrispondergli quanto dovuto,
aveva, quindi, concluso, domandando che il fosse condannato a Controparte_1
corrispondergli l'importo suindicato, o altro eventualmente individuato previo espletamento di
CTU e/o determinato sulla base dell'art. 36 Cost., oltre interessi legali e rivalutazione.
Il aveva resistito in giudizio con articolate difese, chiedendo il rigetto Controparte_1
delle pretese del ricorrente.
In particolare, l'amministrazione convenuta aveva, preliminarmente, eccepito la prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, osservando come l'attività lavorativa del medesimo si fosse svolta sino al 30 settembre 2013 e come la notifica del ricorso introduttivo del giudizio fosse avvenuta solo in data 26 novembre 2020.
D'altra parte, aveva aggiunto il resistente, doveva escludersi la valenza interruttiva CP_1
2 della prescrizione degli atti di costituzione in mora allegati al ricorso, in quanto riferiti ad una pluralità di detenuti ed assolutamente generici nel loro contenuto.
Quanto al merito, l'amministrazione convenuta aveva contestato la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, sostenendo di avere regolarmente retribuito le prestazioni lavorative dallo stesso rese.
***
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 9 del 11 gennaio 2023, aveva rigettato il ricorso,
dichiarando prescritti i crediti vantati dal ricorrente nei confronti del . Controparte_1
In particolare, il primo giudice aveva osservato che, dovendosi ritenere, come da richiamata giurisprudenza, che il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 c.c. - il cui decorso era rimasto sospeso durante il rapporto di lavoro - avesse ripreso a decorrere a seguito della cessazione dello stato di detenzione del ricorrente (30 settembre 2013), doveva, altresì,
concludersi che alla data di introduzione dell'azione giudiziaria (20 novembre 2020) il termine in questione fosse ormai ampiamente spirato.
Infatti, aveva proseguito il Tribunale, le diffide presenti in atti, inviate al Controparte_1
via posta elettronica certificata in data 21 febbraio 2014, 3 luglio 2017 e 31 ottobre
[...]
2019, non potevano considerarsi idonee ad interrompere validamente il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 c.c., essendo riferite ad una pluralità di soggetti e non riportando le medesime alcuna quantificazione degli importi richiesti, così da doverle qualificare, più che rituali diffide ad adempiere, delle semplici sollecitazioni.
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello Parte_1
Il ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'odierno appello, riformare la
3 sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure, relativamente alle
domande ivi formulate.
Con condanna alle spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, relativamente ad
entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse del appellato: CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, rigettare
l'avverso gravame in quanto infondato;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del
motivo di appello, respingere comunque la domanda formulata dal ricorrente per le ragioni
illustrate nella memoria difensiva depositata in primo grado da intendersi qui richiamata.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui il primo giudice aveva escluso che le diffide prodotte unitamente al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio costituissero validi atti interruttivi della prescrizione.
L'appellante ha, in particolare, osservato come la decisione adottata dal Tribunale sul punto risultasse in contrasto con gli orientamenti elaborati dalla Suprema Corte e richiamati nell'atto di appello (in particolare, Cass. 4205/2022 e Cass. 24913/2022), sulla base dei quali il primo giudice avrebbe dovuto ritenere le diffide in discussione, a prescindere dal fatto che riguardassero più soggetti, idonee a manifestare in modo inequivocabile la volontà del creditore di esercitare i propri diritti, tanto più che le medesime contenevano l'esplicito avvertimento che,
in difetto di adempimento, si sarebbe agito in giudizio, come poi in effetti era avvenuto.
L'appellante dopo avere, quindi precisato che, d'altra parte, le diffide in questione contenevano tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza per essere considerate idonei atti interruttivi, e cioè l'indicazione del soggetto obbligato, la pretesa richiesta, l'intimazione ad adempiere, l'inequivocabile volontà del creditore di far valere i propri diritti nei confronti del debitore, la costituzione in mora di quest'ultimo, l'esplicito avvertimento della intenzione di interrompere tutti i termini di prescrizione e decadenza, aveva, quindi, ribadito come il suo
4 credito non potesse considerarsi prescritto.
Dopo avere, altresì, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza dedotti a verbale e/o negli scritti difensivi di primo grado, aveva quindi concluso, perché, in Parte_1
accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata fosse integralmente riformata e fossero accolte le domande da lui proposte in primo grado.
**
L'appello è infondato.
Questa Corte ritiene infatti di condividere l'opzione interpretativa fatta propria dal Tribunale in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ.
La Cassazione, nell'affrontare l'argomento, ha più volte ribadito che, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato e all'intimazione o alla richiesta scritta di adempimento, l'esplicitazione di una pretesa
(tra le tante, Cass., ord. nn. 15714/2018, 15140/2021 e 4205/2022).
La necessaria esplicitazione della pretesa, d'altra parte, richiede che quest'ultima sia individuata quantomeno nei suoi elementi essenziali, cioè che essa contenga, perlomeno, la sufficiente individuazione del fatto o dei fatti costitutivi dei diritti vantati (si veda, sul punto, di recente,
Cass. 21788/2023).
Ebbene, deve escludersi che tale elemento fosse presente nelle diffide in esame, nelle quali l'appellante, per il tramite del proprio difensore, si era limitato a lamentare la mancata corresponsione, in relazione alla “attività lavorativa” svolta “in favore dell'amministrazione
penitenziaria” di una “mercede adeguata e conforme a legge” e ad affermare la pretesa titolarità
di un “cospicuo credito” nei confronti del , senza in alcun modo Controparte_1
precisare quali fossero i crediti vantati, indicati unicamente come “quanto spettante” “a titolo di
differenze retributive, contributive, previdenziali e assistenziali”, né i fatti costitutivi dei medesimi, quale, come nella fattispecie precisato solo nel ricorso giudiziale, l'avvenuta violazione dell'art. 36 Cost., indicazione che, nel caso concreto, trattandosi di lavoro carcerario e
5 di valutazione, quindi, per legge, equitativa, si sarebbe dovuta accompagnare, onde rendere sufficientemente specifica la richiesta, perlomeno all'indicazione delle mansioni svolte ovvero,
in alternativa, all'indicazione del contratto collettivo e del livello di inquadramento utilizzati dal richiedente quali parametri per l'individuazione della stessa esistenza dei crediti rivendicati.
In difetto dei suddetti elementi, pertanto, come correttamente affermato dal primo giudice, le diffide in esame, tra l'altro riferite, con identica genericità, a ben 142 differenti lavoratori carcerari, difettavano dei requisiti necessari per poterle configurare quali atti interruttivi della prescrizione.
Ciò premesso, quindi, poiché il rapporto di lavoro oggetto di causa, come anche lo stato di detenzione dell'appellante (la cui data di cessazione sarebbe, comunque, irrilevante ai fini che ci occupano;
si veda, sul punto, di recente, Cass. 17484/2024), era pacificamente cessato il 30
settembre 2013 (data, quindi, di decorrenza della prescrizione, il cui corso era da reputarsi sospeso nelle more del rapporto di lavoro;
si vedano, sul punto, tra le altre, Cass. 27340/2019,
Cass. 2696/15) e alcun valido atto interruttivo era stato compiuto nei confronti del CP_1
prima della notificazione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, perfezionatasi il 26
novembre 2020, i diritti vantati dall'appellante devono considerarsi estinti per l'intervenuto decorso del termine di quinquennale di prescrizione, spirato il 30 settembre 2018.
Sulla base di tutte le motivazioni indicate, l'appello deve, dunque, essere rigettato e la sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi) nello scaglione di valore da
€. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
6 l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.983,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 24 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott.ssa Daniela Coinu………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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