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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dr. RA DI Presidente dr. MA TE EN Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in appello ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 7 20122 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. D'ANDRIA GENNARO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CINQUETTI FEDERICA ( ) VIA LARGA 7 C.F._1
20121 MILANO.
APPELLANTE
CONTRO
(già (C.F. , elettivamente Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in C/O CANC GDP MONZA 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. RODOLFI
MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MARTINI FILIPPO
( ) C/O 20900 MONZA. C.F._2 C.F._3
APPELLATA
avente ad oggetto: assicurazione contro i danni pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per l'APPELLANTE “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare integralmente la sentenza n. 7150/2024 emessa dal Tribunale di
Milano e, per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta da condannare Parte_1 al pagamento della somma di euro 75.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'APPELLATA “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa, confermando la Parte_1 sentenza n. 7150/2024 del Tribunale di Milano;
2) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame proposto da respingere Parte_1 comunque le domande svolte dall'appellante nei confronti di in quanto infondate Controparte_1 nel merito per le ragioni esposte sempre in atti;
3) IN OGNI CASO: Con il favore delle spese, competenze di giudizio ex art. 91 c.p.c.”
***************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
(di qui in poi solo ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1 Parte_1 la compagnia assicurativa (oggi di qui in poi solo ”) per Controparte_2 Controparte_1 CP_1 sentirla condannare all'erogazione dell'indennizzo avente ad oggetto le spese e i costi da ritiro prodotti
– previsto da una polizza sottoscritta il 13.05.2018 – quale appendice della precedente, datata
13.05.2010, volta a tutelarla dalla relativa responsabilità civile prodotti.
Si costituiva regolarmente in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda – stante la CP_1 presenza nella polizza di una clausola compromissoria – nonché, in via subordinata, l'inoperatività della garanzia. Dopo lo scambio delle memorie istruttorie, la causa veniva trattenuta immediatamente in decisione a seguito di discussione orale, ed il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7150/2024 – pubblicata il 17.07.2024 – accoglieva l'eccezione sollevata dalla Compagnia e dichiarava improcedibile la domanda proposta da Parte_1
In particolare, il primo giudice rilevava come ai sensi della clausola n. 9 della appendice di polizza, le parti avessero devoluto ad un collegio arbitrale, le contestazioni relative all'operatività della garanzia.
pagina 2 di 11 Sottolineava, inoltre, come non fosse condivisibile la tesi attorea secondo cui la suddetta clausola, stante la sua vessatorietà, fosse invalida non essendo stata specificatamente sottoscritto: invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “laddove si sia in presenza di un contratto "per adesione" poiché rispetto ad esso “… sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale
(ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito
e per effetto di trattative tra le parti” (cfr. sentenza di primo grado, p. 2).
In ogni caso, osservava come il testo era stato oggetto di una specifica trattativa, poiché, l'appendice costituiva una integrazione di una polizza precedente, ed era stata redatta con l'intento precipuo di estendere la già prevista ben più ampia copertura, anche ai danni connessi al ritiro dei prodotti. Il testo - lungi dal costituire uno schema destinato a disciplinare una pluralità indefinita di rapporti – rappresentava il risultato di una trattativa specifica che ha interessato l'oggetto del contratto, l'entità del massimale, le scoperture, la decorrenza. Parimenti, riteneva non fondata la censura attorea sulla presunta genericità della clausola.
Giudizio di secondo grado
Con atto citazione in appello, impugnava la sentenza oggetto di gravame chiedendone, sulla Parte_1 base di quattro motivi di appello, l'integrale riforma.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto e diritto le deduzioni avversarie, CP_1 chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione le parti insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni tutte;
il
Consigliere istruttore – visto l'art. 350 co. 3, n. 2, c.p.c. – invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e queste precisavano come in atti.
Sempre il Consigliere istruttore – visto l'art. 350 bis c.p.c. – fissava l'udienza collegiale il 03.07.2025 assegnando alle parti termine fino al 20.06.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
pagina 3 di 11 Alla predetta udienza, le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti;
all'esito della discussione, la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello – intitolato “SULL'ERRONEITÀ DELLA QUALIFICAZIONE DELLA
LA EX ART. 9 COME LA COMPROMISSORIA - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SEGG. C.C.” – l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato la clausola n. 9 della appendice di polizza in essere tra le parti, come clausola compromissoria. Sostiene al contrario che:
- la suddetta clausola n. 9 – stabilendo che “In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le
Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli indennizzi ad un Collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio” – lungi dall'essere una clausola derogatoria della competenza del
Tribunale in favore di un collegio arbitrale, viceversa, consiste in clausola di mera perizia contrattuale. Quindi, posto che una siffatta previsione negoziale “non sarebbe ostativa della proposizione in sede giudiziaria di una domanda circa l'accertamento dell'esistenza e/o dell'efficacia della garanzia assicurativa, non avendo la medesima carattere derogativo rispetto alla competenza del giudice ordinario (diversamente dalla clausola arbitraria)” (cfr. atto di citazione in appello, p. 7), il giudice di prime cure ha errato nel dichiarare improcedibile la domanda.
- Inoltre, a conferma di quanto affermato, sottolinea che è la stessa giurisprudenza di legittimità ad esprimersi in tal senso: “Come noto, difatti, la perizia contrattuale si limita a demandare accertamenti tecnici, non impedendo alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche (ex multis: Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 13/03/2012, n. 3961; Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 2996 del 16/02/20162 […]” (cfr. atto di citazione in appello, p. 7).
Con il secondo motivo di appello – intitolato “SULLA NECESSITÀ DELLA DOPPIA
SOTTOSCRIZIONE DELLA LA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
1341 C.C.” – l'appellante “impugna il capo della Sentenza contenuto a p. 2, ove il Tribunale di Milano ha erroneamente escluso la necessità di una specifica approvazione per iscritto della Clausola” (cfr. atto di citazione in appello, p. 8): anche volendo interpretare la clausola n. 9 della polizza, quale pagina 4 di 11 clausola compromissoria, essa, in ogni caso, sarebbe nulla per mancanza della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali del contratto o in contratti comunque qualificabili come “contratti-tipo”, si considera, infatti, vessatoria nel caso in cui
(i) non sia specificatamente sottoscritta da parte accettante, (ii) parte proponente non dimostri che la clausola abbia formato oggetto di trattativa individuale” (cfr. atto di citazione in appello, p. 9). Nel caso di specie il carattere standardizzato di detta clausola emerge chiaramente dal fatto che essa è stata predisposta unilateralmente da , Inoltre, non solo l'appellata non ha provato l'esistenza di una CP_1 trattativa circa tale clausola negoziale “ma, addirittura, all'udienza del 18 giugno 2024 - dopo il deposito delle note conclusive ove rilevava la mancata doppia sottoscrizione della Parte_1
, nulla ha eccepito a tale riguardo” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 9-10). Pt_2
Con il terzo motivo di appello –intitolato “SULL'INDETERMINATEZZA DELLA LA -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SEGG. C.C.” – l'appellante “impugna il capo contenuto a pp. 2 - 3 della Sentenza, ove Tribunale di Milano ha affermato che la Clausola non può considerarsi indeterminata poiché “in mancanza di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso di riferire alla competenza arbitrale tutte le controversie che attengono a richieste la cui fonte negoziale è costituita dal contratto in cui la clausola
è inserita” (cfr. atto di citazione in appello, p. 10): invero, la clausola oggetto del giudizio presente diversi profili di indeterminatezza che ne comportano la nullità, in particolare il fatto che non vi sia la specificazione delle caratteristiche proprie dei periti;
ne consegue che “Tali profili di indeterminatezza rendono la clausola radicalmente nulla per impossibilità di individuarne con precisione contenuto ed effetti, non potendosi rimettere ad un meccanismo così indefinito la tutela dei diritti delle parti” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11).
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ribadisce la fondatezza nel merito della propria domanda di indennizzo;
in particolare:
- la polizza intercorsa tra le parti ricopre espressamente i costi sostenuto dall'assicurato per il ritiro dei prodotti quando questo sia stato ordinato dall'autorità competente;
- lo stesso art. 1 della suddetta polizza prevede che “A deroga dell'art. 3 lett. c) delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti finiti descritti in polizza e destinati al consumatore finale qualora, dopo la loro messa in circolazione, il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all' che abbia determinato il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: • i Parte_3 prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
• vi sia la documentata possibilità che i prodotti finiti assicurati possano causare un danno a terzi pagina 5 di 11 consistente in morte o lesioni personali;
• il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente qualora sia accertata la pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori”;
- le spese sostenute dall'appellante comprendono i costi di trasporto dei prodotti ritirati, attestati dalle fatture dei vettori incaricati del recupero della merce;
le spese per le analisi dei prodotti, documentate dalle fatture dei laboratori che hanno effettuato le verifiche sulla presenza di ETO;
le spese di personale, come risulta dalla documentazione relativa all'impiego delle risorse umane dedicate alle operazioni di ritiro;
i costi legali e il rimborso del prezzo ai clienti per euro 37.792,00, quest'ultimo comprovato dalle note di credito emesse. Costi che, ai sensi dell'art. 2 della Polizza
Ritiri Diretti, avrebbero dovuto essere coperti dalla compagnia assicurativa appellata.
Opinione della Corte
L'appello non può essere accolto. Queste le ragioni.
Occorre premettere che la controversia ha ad oggetto – in relazione ad una polizza assicurativa per la responsabilità civile prodotti, stipulata il 13.05.2010 (doc. n. 3 appellante, fascicolo di primo grado) –
l'interpretazione concernente la clausola n. 9 facente parte di un'appendice afferente alla polizza testè richiamata (doc. n. 4 appellante, fascicolo di primo grado); orbene, suddetta clausola – denominata
“Arbitrato” – dispone testualmente che “in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, la Parti si obbligano a conferire con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli indennizzi ad un
Collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede, a scelta della parte attrice, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale”.
L'appellante sostiene con il primo motivo che – lungi dall'essere una clausola arbitrale – con tale pattuizione negoziale, le parti abbiamo previsto una mera clausola di perizia contrattuale, che non preclude il ricorso all'autorità giudiziaria. Tuttavia, il Collegio ritiene non è condivisibile tale interpretazione: invero, le parti con la perizia contrattuale deferiscono a soggetti terzi – muniti di particolari competenze tecniche – il compito di formulare un giudizio, per l'appunto, di carattere tecnico. Tale previsione negoziale (diretta espressione della determinazione volitiva dei paciscenti) rappresenta una fattispecie a formazione progressiva costituita sia dal patto in sé, in base al quale le parti prevedono che determinate questioni tecniche, che possano insorgere durante l'esecuzione del pagina 6 di 11 negozio, siano risolte da un apposito collegio di periti-arbitri, sia dalla relazione peritale, ossia l'atto che le parti si impegnano a considerare vincolante con il quale il collegio designato risolve la questione tecnica ad esso demandata. Si tratta di istituto affine ma al contempo differente rispetto all'arbitrato: infatti, è pur vero che anche tramite la perizia contrattuale è possibile dirimere in via negoziale una data controversia, tuttavia, quest'ultima si distingue dall'arbitrato irrituale poiché “diversi sono i poteri del terzo: questi, nell'arbitrato (come d'altronde nell'arbitraggio), è autore di una determinazione volitiva
e discrezionale (e, dunque, di una determinazione di volontà, caratterizzata da libertà di giudizio), mentre, nella perizia contrattuale, e autore di un mero accertamento tecnico (e, dunque, di una dichiarazione di scienza, caratterizzata da discrezionalità tecnica). Inoltre, il terzo, nell'arbitrato irrituale, è chiamato a comporre un contrasto giuridico, che concerne il rapporto nel suo complesso, mentre, nella perizia contrattuale, è chiamato a comporre una o più questioni di fatto, il cui accertamento richiede il possesso di specifica competenza tecnica” (Cass. Civ., Sez. III, n.
28511/2018).
Tanto premesso, pare oltremodo evidente come la clausola n. 9 oggetto del giudizio sia da far ricadere nella fattispecie arbitrale e non peritale:
- in primis, i contraenti hanno espressamente denominato tale clausola come “Arbitrato”: è pur vero che il nomen juris non è un argomento di per sé dirimente, tuttavia, esso non può non essere preso in considerazione nell'ambito del procedimento interpretativo;
- le parti hanno previsto come la clausola si attivi “in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia”: ebbene, attraverso tale espressione pare evidente come i contraenti non abbiano scelto di demandare ad un terzo la formulazione di un mero apprezzamento tecnico, che le parti stesse si impegnano ad accettare quale espressione della propria volontà ma, a contrario, tale previsione – richiamando la “operatività della garanzia” – dimostra inequivocabilmente come ed Parte_1
abbiano voluto rimettere ad un Collegio la soluzione di questioni attinenti alla validità ed CP_1 operatività in sé della garanzia assicurativa stessa;
in altri termini, i paciscenti hanno demandato ad un Collegio non il mero accertamento di un dato tecnico, ma la sussistenza o meno di un diritto;
- e ancora. Tale lettura è suffragata dal fatto che le parti non abbiano individuato i periti nell'ambito di una categoria professionale considerata nel suo insieme (conditio sine qua non al fine di poter emanare un parere tecnico).
In ragione di ciò, non residua dubbio alcuno sulla natura di arbitrato irrituale della previsione negoziale in questione, come giustamente ritenuto dal Tribunale.
pagina 7 di 11 L'appellante, con il secondo motivo ritiene che, anche laddove la clausola n. 9 sia da interpretarsi quale clausola arbitrale, in ogni caso, essa sarebbe nulla stante la mancanza di specifica sottoscrizione ex art. 1341, co. 2, c.c. (ciò sull'assunto della vessatorietà della clausola stessa).
Sul punto valgono le seguenti considerazioni:
- l'art. 1341 c.c. trova applicazione per quel che concerne i contratti di adesione, ovvero quelle stipule che risultino predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una serie indefinita di rapporti;
- tali fattispecie negoziali escludono una trattativa negoziale e relegano all'altro contraente un mero potere di accettazione o meno di suddetto schema;
- in particolare, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto unilateralmente il contenuto del contratto di modo che l'altra parte possa accettarlo o meno senza poter intervenire nell'ambito della sua formazione, “ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto, e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie)” (Cass. Civ.,
Sez. VI, ord. N. 20461/2020);
- l'art. 1341 c.c., inoltre, concerne le condizioni generali di contratto, ossia quelle clausole che il predisponente utilizza per regolare uniformemente i rapporti contrattuali;
- a fronte dell'art. 1341, co. 1, c.c. che in ordine alle condizioni generali esige, ai fini della loro validità ed efficacia, la loro conoscenza o conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza, il comma 2 ne sancisce l'inefficacia – in via eccezionale – in considerazione della particolare importanza di alcune clausole (clausole, per l'appunto, vessatorie) laddove quest'ultime non siano specificatamente approvate per iscritto;
- la specifica approvazione per iscritto postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella delle altre previsioni negoziali;
- l'elencazione di cui all'art. 1341, co. 2, c.c. è tassativa non essendo quindi ammessa l'interpretazione analogica (viceversa, è pacifica l'ammissibilità dell'interpretazione estensiva);
Così delineato il quadro normativo ed ermeneutico di riferimento, si rende doveroso mettere in evidenza come la giurisprudenza di legittimità sia pacifica nel non riconoscere carattere vessatorio all'arbitrato irrituale: posto che l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte, o che possono insorgere, tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, pagina 8 di 11 conciliante o transattiva della lite, il Supremo Collegio ha più volte ribadito come “la clausola contenente la previsione di un arbitrato irrituale non deve essere in ogni caso redatta per iscritto a pena di nullità, in quanto tale previsione generale è dettata dall'art. 807 cod.proc.civ. in riferimento al solo arbitrato rituale;
la forma scritta è richiesta solo se la clausola concerne rapporti che derivano da alcuni degli atti previsti dall'art. 1350 cod.civ., mentre, se la clausola arbitrale concerne altri rapporti, è sufficiente che di essa si dia prova scritta, che può consistere in qualsiasi attestazione scritta attribuibile alle parti circa l'esistenza del mandato compromissorio anche successiva alla pattuizione ed a carattere meramente ricognitivo, mentre non è richiesta ai fini della sua efficacia una specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 cod.civ., perchè essa manca di carattere compromissorio o comunque derogativo della competenza dell'autorità giurisdizionale” (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 21139/2004); e ancora: “il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale devono essere redatti per iscritto a pena di nullità solo se relativi a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam", mentre, se relativi ad altri rapporti, necessitano soltanto di prova per iscritto, secondo le regole di cui all'art. 1967 cod. civ., escludendosi, peraltro, che la detta clausola rientri fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, a norma degli artt.
1341 e 1342 cod. civ., non avendo contenuto derogativo della competenza del giudice ordinario, a differenza di quella per arbitrato rituale, anche nel caso in cui la disciplina del procedimento arbitrale sia stabilita con rinvio ad un regolamento non contenuto nel contratto, ma approntato da terzi e da intendere recepito nel contratto stesso in forza di tale rinvio, con conseguente onere di entrambe le parti di informarsene e di acquisirne conoscenza, equivalendo siffatta recezione alla materiale trascrizione nel documento e ad essa estendendosi la sottoscrizione dei contraenti” (Cass. Civ., Sez. I,
n. 10240/1992).
Quindi, dato che è da escludersi – secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione – il carattere vessatorio di una previsione di arbitrato irrituale, dato che la vessatorietà è riconducibile solo all'arbitrato rituale (“la clausola per arbitrato rituale ‒ pacificamente vessatoria ‒ non va solo sottoscritta autonomamente […] , ma ‒ a monte ‒ anche “approvata” per iscritto, con apposita sottoscrizione, che attenga alla clausola ‒ ex artt. 807 e 808 c.p.c. ‒ seguita, così, da una seconda sottoscrizione, che specificamente approvi la clausola stessa come vessatoria”; Cass. Civ., Sez. I, ord.
N. 30599/2023), non vi è alcuna nullità rilevabile a causa della mancata specificazione per iscritto della suddetta previsione. a clausola compromissoria per arbitrato irrituale non è soggetta al vincolo della specifica approvazione per iscritto previsto dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, diversamente da quanto stabilito per l'arbitrato rituale, in quanto l'arbitrato irrituale non comporta la rinuncia alla giurisdizione ordinaria ma costituisce una manifestazione della volontà contrattuale delle parti. La pagina 9 di 11 disciplina delle condizioni generali di contratto non trova applicazione quando il contratto costituisce
l'esito di una trattativa specifica intercorsa tra le parti contraenti, non potendosi configurare un contratto per adesione ogniqualvolta l'accordo non sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e non sia stato predisposto unilateralmente da uno dei contraenti per una generalità indistinta di soggetti. La circostanza che il contratto venga redatto su un supporto cartaceo recante l'intestazione commerciale di una delle parti non è sufficiente a trasformare un contratto specificamente negoziato in un contratto per adesione, dovendo prevalere la sostanza sulla forma e la volontà sulla casualità.
Infine, con il terzo motivo, l'appellante ritiene che la clausola n. 9, in ogni caso, sarebbe nulla a causa della sua eccessiva indeterminatezza.
Tuttavia, anche tale doglianza non coglie nel segno: sul punto il giudice di prime cure ha statuito che
“L'attrice ha sostenuto che la pattuizione si limiterebbe “a conferire mandato a decidere a un collegio di periti in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia” e che tale enunciato sarebbe indeterminato ed incerto. Tale interpretazione è priva di fondamento atteso che, in mancanza di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso di riferire alla competenza arbitrale tutte le controversie che attengono a richieste la cui fonte negoziale è costituita dal contratto in cui la clausola è inserita” (cfr. sentenza di primo grado, pp. 2-3).
Ebbene, sotto tale profilo, il Collegio rileva che:
- è del tutto inconferente il richiamo all'art. 1362 c.c.: che disciplina l'interpretazione del contratto, ossia il processo logico-giuridico di adeguata lettura dell'intenzione delle parti consacrata nell'atto, che tenga conto della natura del contratto e della complessiva disciplina negoziale, non limitandosi ad esaminare in astratto il significato lessicale delle parole adoperate;
la doglianza del caso de quo, invece, riguarda l'indeterminatezza o meno di una data previsione negoziale (al più, si sarebbe potuto richiamare l'art. 1346 c.c.);
- l'appellante sostiene che “La Clausola, peraltro, non precisa che cosa si debba intendere per operatività della garanzia. Si presume si intenda (dal momento che sono indicati i periti come incaricati) una verifica tecnica sul periodo di copertura della polizza e del pagamento dei premi
Ma, appunto, si presume” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11): in realtà, l'espressione
“operatività della garanzia” è perfettamente intelligibile in quanto – in ambito giuridico – è risaputo come l'operatività di una garanzia concerni i limiti entro i quali una garanzia possa essere fatta valere, ossia i limiti entro i quali un soggetto possa far valere il relativo diritto;
- ma soprattutto, è del tutto evidente la determinatezza della clausola oggetto del presente giudizio in quanto quest'ultima prevede espressamente che essa si attivi in caso di disaccordo circa l'operatività della garanzia;
disciplina puntualmente la composizione del Collegio (“un Collegio di pagina 10 di 11 tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal
Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio”); indica il luogo di “residenza” del Collegio medesimo (“Questo risiede, a scelta della parte attrice, presso la
Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza”); disciplina la ripartizione delle spese in caso di controversia (“Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo perito”); indica il procedimento decisionale del Collegio stesso (“Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale”).
Alla luce di tutto ciò, l'appello non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione riguardante il merito di cui al quarto motivo di gravame. Ne consegue la conferma circa l'improponibilità della domanda.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c., tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 52.001,00 e € 260.000,00, con esclusione della fase di trattazione.
Si dà atto – infine – della ricorrenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per il pagamento del contributo unificato pari all'importo di quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 7150/2024 resa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Milano, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere le spese di lite del grado , in favore di Parte_1 CP_1
quantificate in € 9.991,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15 % e c.p.a.;
[...]
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti – a carico di – ai fini del pagamento Parte_1 del contributo unificato pari all'importo di quello già versato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il cons. est il presidente
MA TE EN RA DI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dr. RA DI Presidente dr. MA TE EN Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in appello ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 7 20122 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. D'ANDRIA GENNARO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CINQUETTI FEDERICA ( ) VIA LARGA 7 C.F._1
20121 MILANO.
APPELLANTE
CONTRO
(già (C.F. , elettivamente Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in C/O CANC GDP MONZA 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. RODOLFI
MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MARTINI FILIPPO
( ) C/O 20900 MONZA. C.F._2 C.F._3
APPELLATA
avente ad oggetto: assicurazione contro i danni pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per l'APPELLANTE “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare integralmente la sentenza n. 7150/2024 emessa dal Tribunale di
Milano e, per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta da condannare Parte_1 al pagamento della somma di euro 75.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'APPELLATA “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa, confermando la Parte_1 sentenza n. 7150/2024 del Tribunale di Milano;
2) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame proposto da respingere Parte_1 comunque le domande svolte dall'appellante nei confronti di in quanto infondate Controparte_1 nel merito per le ragioni esposte sempre in atti;
3) IN OGNI CASO: Con il favore delle spese, competenze di giudizio ex art. 91 c.p.c.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
(di qui in poi solo ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1 Parte_1 la compagnia assicurativa (oggi di qui in poi solo ”) per Controparte_2 Controparte_1 CP_1 sentirla condannare all'erogazione dell'indennizzo avente ad oggetto le spese e i costi da ritiro prodotti
– previsto da una polizza sottoscritta il 13.05.2018 – quale appendice della precedente, datata
13.05.2010, volta a tutelarla dalla relativa responsabilità civile prodotti.
Si costituiva regolarmente in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda – stante la CP_1 presenza nella polizza di una clausola compromissoria – nonché, in via subordinata, l'inoperatività della garanzia. Dopo lo scambio delle memorie istruttorie, la causa veniva trattenuta immediatamente in decisione a seguito di discussione orale, ed il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7150/2024 – pubblicata il 17.07.2024 – accoglieva l'eccezione sollevata dalla Compagnia e dichiarava improcedibile la domanda proposta da Parte_1
In particolare, il primo giudice rilevava come ai sensi della clausola n. 9 della appendice di polizza, le parti avessero devoluto ad un collegio arbitrale, le contestazioni relative all'operatività della garanzia.
pagina 2 di 11 Sottolineava, inoltre, come non fosse condivisibile la tesi attorea secondo cui la suddetta clausola, stante la sua vessatorietà, fosse invalida non essendo stata specificatamente sottoscritto: invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “laddove si sia in presenza di un contratto "per adesione" poiché rispetto ad esso “… sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale
(ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito
e per effetto di trattative tra le parti” (cfr. sentenza di primo grado, p. 2).
In ogni caso, osservava come il testo era stato oggetto di una specifica trattativa, poiché, l'appendice costituiva una integrazione di una polizza precedente, ed era stata redatta con l'intento precipuo di estendere la già prevista ben più ampia copertura, anche ai danni connessi al ritiro dei prodotti. Il testo - lungi dal costituire uno schema destinato a disciplinare una pluralità indefinita di rapporti – rappresentava il risultato di una trattativa specifica che ha interessato l'oggetto del contratto, l'entità del massimale, le scoperture, la decorrenza. Parimenti, riteneva non fondata la censura attorea sulla presunta genericità della clausola.
Giudizio di secondo grado
Con atto citazione in appello, impugnava la sentenza oggetto di gravame chiedendone, sulla Parte_1 base di quattro motivi di appello, l'integrale riforma.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto e diritto le deduzioni avversarie, CP_1 chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione le parti insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni tutte;
il
Consigliere istruttore – visto l'art. 350 co. 3, n. 2, c.p.c. – invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e queste precisavano come in atti.
Sempre il Consigliere istruttore – visto l'art. 350 bis c.p.c. – fissava l'udienza collegiale il 03.07.2025 assegnando alle parti termine fino al 20.06.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
pagina 3 di 11 Alla predetta udienza, le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti;
all'esito della discussione, la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello – intitolato “SULL'ERRONEITÀ DELLA QUALIFICAZIONE DELLA
LA EX ART. 9 COME LA COMPROMISSORIA - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SEGG. C.C.” – l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato la clausola n. 9 della appendice di polizza in essere tra le parti, come clausola compromissoria. Sostiene al contrario che:
- la suddetta clausola n. 9 – stabilendo che “In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le
Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli indennizzi ad un Collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio” – lungi dall'essere una clausola derogatoria della competenza del
Tribunale in favore di un collegio arbitrale, viceversa, consiste in clausola di mera perizia contrattuale. Quindi, posto che una siffatta previsione negoziale “non sarebbe ostativa della proposizione in sede giudiziaria di una domanda circa l'accertamento dell'esistenza e/o dell'efficacia della garanzia assicurativa, non avendo la medesima carattere derogativo rispetto alla competenza del giudice ordinario (diversamente dalla clausola arbitraria)” (cfr. atto di citazione in appello, p. 7), il giudice di prime cure ha errato nel dichiarare improcedibile la domanda.
- Inoltre, a conferma di quanto affermato, sottolinea che è la stessa giurisprudenza di legittimità ad esprimersi in tal senso: “Come noto, difatti, la perizia contrattuale si limita a demandare accertamenti tecnici, non impedendo alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche (ex multis: Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 13/03/2012, n. 3961; Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 2996 del 16/02/20162 […]” (cfr. atto di citazione in appello, p. 7).
Con il secondo motivo di appello – intitolato “SULLA NECESSITÀ DELLA DOPPIA
SOTTOSCRIZIONE DELLA LA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
1341 C.C.” – l'appellante “impugna il capo della Sentenza contenuto a p. 2, ove il Tribunale di Milano ha erroneamente escluso la necessità di una specifica approvazione per iscritto della Clausola” (cfr. atto di citazione in appello, p. 8): anche volendo interpretare la clausola n. 9 della polizza, quale pagina 4 di 11 clausola compromissoria, essa, in ogni caso, sarebbe nulla per mancanza della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali del contratto o in contratti comunque qualificabili come “contratti-tipo”, si considera, infatti, vessatoria nel caso in cui
(i) non sia specificatamente sottoscritta da parte accettante, (ii) parte proponente non dimostri che la clausola abbia formato oggetto di trattativa individuale” (cfr. atto di citazione in appello, p. 9). Nel caso di specie il carattere standardizzato di detta clausola emerge chiaramente dal fatto che essa è stata predisposta unilateralmente da , Inoltre, non solo l'appellata non ha provato l'esistenza di una CP_1 trattativa circa tale clausola negoziale “ma, addirittura, all'udienza del 18 giugno 2024 - dopo il deposito delle note conclusive ove rilevava la mancata doppia sottoscrizione della Parte_1
, nulla ha eccepito a tale riguardo” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 9-10). Pt_2
Con il terzo motivo di appello –intitolato “SULL'INDETERMINATEZZA DELLA LA -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SEGG. C.C.” – l'appellante “impugna il capo contenuto a pp. 2 - 3 della Sentenza, ove Tribunale di Milano ha affermato che la Clausola non può considerarsi indeterminata poiché “in mancanza di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso di riferire alla competenza arbitrale tutte le controversie che attengono a richieste la cui fonte negoziale è costituita dal contratto in cui la clausola
è inserita” (cfr. atto di citazione in appello, p. 10): invero, la clausola oggetto del giudizio presente diversi profili di indeterminatezza che ne comportano la nullità, in particolare il fatto che non vi sia la specificazione delle caratteristiche proprie dei periti;
ne consegue che “Tali profili di indeterminatezza rendono la clausola radicalmente nulla per impossibilità di individuarne con precisione contenuto ed effetti, non potendosi rimettere ad un meccanismo così indefinito la tutela dei diritti delle parti” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11).
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ribadisce la fondatezza nel merito della propria domanda di indennizzo;
in particolare:
- la polizza intercorsa tra le parti ricopre espressamente i costi sostenuto dall'assicurato per il ritiro dei prodotti quando questo sia stato ordinato dall'autorità competente;
- lo stesso art. 1 della suddetta polizza prevede che “A deroga dell'art. 3 lett. c) delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti finiti descritti in polizza e destinati al consumatore finale qualora, dopo la loro messa in circolazione, il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all' che abbia determinato il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: • i Parte_3 prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
• vi sia la documentata possibilità che i prodotti finiti assicurati possano causare un danno a terzi pagina 5 di 11 consistente in morte o lesioni personali;
• il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente qualora sia accertata la pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori”;
- le spese sostenute dall'appellante comprendono i costi di trasporto dei prodotti ritirati, attestati dalle fatture dei vettori incaricati del recupero della merce;
le spese per le analisi dei prodotti, documentate dalle fatture dei laboratori che hanno effettuato le verifiche sulla presenza di ETO;
le spese di personale, come risulta dalla documentazione relativa all'impiego delle risorse umane dedicate alle operazioni di ritiro;
i costi legali e il rimborso del prezzo ai clienti per euro 37.792,00, quest'ultimo comprovato dalle note di credito emesse. Costi che, ai sensi dell'art. 2 della Polizza
Ritiri Diretti, avrebbero dovuto essere coperti dalla compagnia assicurativa appellata.
Opinione della Corte
L'appello non può essere accolto. Queste le ragioni.
Occorre premettere che la controversia ha ad oggetto – in relazione ad una polizza assicurativa per la responsabilità civile prodotti, stipulata il 13.05.2010 (doc. n. 3 appellante, fascicolo di primo grado) –
l'interpretazione concernente la clausola n. 9 facente parte di un'appendice afferente alla polizza testè richiamata (doc. n. 4 appellante, fascicolo di primo grado); orbene, suddetta clausola – denominata
“Arbitrato” – dispone testualmente che “in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, la Parti si obbligano a conferire con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli indennizzi ad un
Collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede, a scelta della parte attrice, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale”.
L'appellante sostiene con il primo motivo che – lungi dall'essere una clausola arbitrale – con tale pattuizione negoziale, le parti abbiamo previsto una mera clausola di perizia contrattuale, che non preclude il ricorso all'autorità giudiziaria. Tuttavia, il Collegio ritiene non è condivisibile tale interpretazione: invero, le parti con la perizia contrattuale deferiscono a soggetti terzi – muniti di particolari competenze tecniche – il compito di formulare un giudizio, per l'appunto, di carattere tecnico. Tale previsione negoziale (diretta espressione della determinazione volitiva dei paciscenti) rappresenta una fattispecie a formazione progressiva costituita sia dal patto in sé, in base al quale le parti prevedono che determinate questioni tecniche, che possano insorgere durante l'esecuzione del pagina 6 di 11 negozio, siano risolte da un apposito collegio di periti-arbitri, sia dalla relazione peritale, ossia l'atto che le parti si impegnano a considerare vincolante con il quale il collegio designato risolve la questione tecnica ad esso demandata. Si tratta di istituto affine ma al contempo differente rispetto all'arbitrato: infatti, è pur vero che anche tramite la perizia contrattuale è possibile dirimere in via negoziale una data controversia, tuttavia, quest'ultima si distingue dall'arbitrato irrituale poiché “diversi sono i poteri del terzo: questi, nell'arbitrato (come d'altronde nell'arbitraggio), è autore di una determinazione volitiva
e discrezionale (e, dunque, di una determinazione di volontà, caratterizzata da libertà di giudizio), mentre, nella perizia contrattuale, e autore di un mero accertamento tecnico (e, dunque, di una dichiarazione di scienza, caratterizzata da discrezionalità tecnica). Inoltre, il terzo, nell'arbitrato irrituale, è chiamato a comporre un contrasto giuridico, che concerne il rapporto nel suo complesso, mentre, nella perizia contrattuale, è chiamato a comporre una o più questioni di fatto, il cui accertamento richiede il possesso di specifica competenza tecnica” (Cass. Civ., Sez. III, n.
28511/2018).
Tanto premesso, pare oltremodo evidente come la clausola n. 9 oggetto del giudizio sia da far ricadere nella fattispecie arbitrale e non peritale:
- in primis, i contraenti hanno espressamente denominato tale clausola come “Arbitrato”: è pur vero che il nomen juris non è un argomento di per sé dirimente, tuttavia, esso non può non essere preso in considerazione nell'ambito del procedimento interpretativo;
- le parti hanno previsto come la clausola si attivi “in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia”: ebbene, attraverso tale espressione pare evidente come i contraenti non abbiano scelto di demandare ad un terzo la formulazione di un mero apprezzamento tecnico, che le parti stesse si impegnano ad accettare quale espressione della propria volontà ma, a contrario, tale previsione – richiamando la “operatività della garanzia” – dimostra inequivocabilmente come ed Parte_1
abbiano voluto rimettere ad un Collegio la soluzione di questioni attinenti alla validità ed CP_1 operatività in sé della garanzia assicurativa stessa;
in altri termini, i paciscenti hanno demandato ad un Collegio non il mero accertamento di un dato tecnico, ma la sussistenza o meno di un diritto;
- e ancora. Tale lettura è suffragata dal fatto che le parti non abbiano individuato i periti nell'ambito di una categoria professionale considerata nel suo insieme (conditio sine qua non al fine di poter emanare un parere tecnico).
In ragione di ciò, non residua dubbio alcuno sulla natura di arbitrato irrituale della previsione negoziale in questione, come giustamente ritenuto dal Tribunale.
pagina 7 di 11 L'appellante, con il secondo motivo ritiene che, anche laddove la clausola n. 9 sia da interpretarsi quale clausola arbitrale, in ogni caso, essa sarebbe nulla stante la mancanza di specifica sottoscrizione ex art. 1341, co. 2, c.c. (ciò sull'assunto della vessatorietà della clausola stessa).
Sul punto valgono le seguenti considerazioni:
- l'art. 1341 c.c. trova applicazione per quel che concerne i contratti di adesione, ovvero quelle stipule che risultino predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una serie indefinita di rapporti;
- tali fattispecie negoziali escludono una trattativa negoziale e relegano all'altro contraente un mero potere di accettazione o meno di suddetto schema;
- in particolare, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto unilateralmente il contenuto del contratto di modo che l'altra parte possa accettarlo o meno senza poter intervenire nell'ambito della sua formazione, “ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto, e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie)” (Cass. Civ.,
Sez. VI, ord. N. 20461/2020);
- l'art. 1341 c.c., inoltre, concerne le condizioni generali di contratto, ossia quelle clausole che il predisponente utilizza per regolare uniformemente i rapporti contrattuali;
- a fronte dell'art. 1341, co. 1, c.c. che in ordine alle condizioni generali esige, ai fini della loro validità ed efficacia, la loro conoscenza o conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza, il comma 2 ne sancisce l'inefficacia – in via eccezionale – in considerazione della particolare importanza di alcune clausole (clausole, per l'appunto, vessatorie) laddove quest'ultime non siano specificatamente approvate per iscritto;
- la specifica approvazione per iscritto postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella delle altre previsioni negoziali;
- l'elencazione di cui all'art. 1341, co. 2, c.c. è tassativa non essendo quindi ammessa l'interpretazione analogica (viceversa, è pacifica l'ammissibilità dell'interpretazione estensiva);
Così delineato il quadro normativo ed ermeneutico di riferimento, si rende doveroso mettere in evidenza come la giurisprudenza di legittimità sia pacifica nel non riconoscere carattere vessatorio all'arbitrato irrituale: posto che l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte, o che possono insorgere, tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, pagina 8 di 11 conciliante o transattiva della lite, il Supremo Collegio ha più volte ribadito come “la clausola contenente la previsione di un arbitrato irrituale non deve essere in ogni caso redatta per iscritto a pena di nullità, in quanto tale previsione generale è dettata dall'art. 807 cod.proc.civ. in riferimento al solo arbitrato rituale;
la forma scritta è richiesta solo se la clausola concerne rapporti che derivano da alcuni degli atti previsti dall'art. 1350 cod.civ., mentre, se la clausola arbitrale concerne altri rapporti, è sufficiente che di essa si dia prova scritta, che può consistere in qualsiasi attestazione scritta attribuibile alle parti circa l'esistenza del mandato compromissorio anche successiva alla pattuizione ed a carattere meramente ricognitivo, mentre non è richiesta ai fini della sua efficacia una specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 cod.civ., perchè essa manca di carattere compromissorio o comunque derogativo della competenza dell'autorità giurisdizionale” (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 21139/2004); e ancora: “il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale devono essere redatti per iscritto a pena di nullità solo se relativi a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam", mentre, se relativi ad altri rapporti, necessitano soltanto di prova per iscritto, secondo le regole di cui all'art. 1967 cod. civ., escludendosi, peraltro, che la detta clausola rientri fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, a norma degli artt.
1341 e 1342 cod. civ., non avendo contenuto derogativo della competenza del giudice ordinario, a differenza di quella per arbitrato rituale, anche nel caso in cui la disciplina del procedimento arbitrale sia stabilita con rinvio ad un regolamento non contenuto nel contratto, ma approntato da terzi e da intendere recepito nel contratto stesso in forza di tale rinvio, con conseguente onere di entrambe le parti di informarsene e di acquisirne conoscenza, equivalendo siffatta recezione alla materiale trascrizione nel documento e ad essa estendendosi la sottoscrizione dei contraenti” (Cass. Civ., Sez. I,
n. 10240/1992).
Quindi, dato che è da escludersi – secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione – il carattere vessatorio di una previsione di arbitrato irrituale, dato che la vessatorietà è riconducibile solo all'arbitrato rituale (“la clausola per arbitrato rituale ‒ pacificamente vessatoria ‒ non va solo sottoscritta autonomamente […] , ma ‒ a monte ‒ anche “approvata” per iscritto, con apposita sottoscrizione, che attenga alla clausola ‒ ex artt. 807 e 808 c.p.c. ‒ seguita, così, da una seconda sottoscrizione, che specificamente approvi la clausola stessa come vessatoria”; Cass. Civ., Sez. I, ord.
N. 30599/2023), non vi è alcuna nullità rilevabile a causa della mancata specificazione per iscritto della suddetta previsione. a clausola compromissoria per arbitrato irrituale non è soggetta al vincolo della specifica approvazione per iscritto previsto dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, diversamente da quanto stabilito per l'arbitrato rituale, in quanto l'arbitrato irrituale non comporta la rinuncia alla giurisdizione ordinaria ma costituisce una manifestazione della volontà contrattuale delle parti. La pagina 9 di 11 disciplina delle condizioni generali di contratto non trova applicazione quando il contratto costituisce
l'esito di una trattativa specifica intercorsa tra le parti contraenti, non potendosi configurare un contratto per adesione ogniqualvolta l'accordo non sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e non sia stato predisposto unilateralmente da uno dei contraenti per una generalità indistinta di soggetti. La circostanza che il contratto venga redatto su un supporto cartaceo recante l'intestazione commerciale di una delle parti non è sufficiente a trasformare un contratto specificamente negoziato in un contratto per adesione, dovendo prevalere la sostanza sulla forma e la volontà sulla casualità.
Infine, con il terzo motivo, l'appellante ritiene che la clausola n. 9, in ogni caso, sarebbe nulla a causa della sua eccessiva indeterminatezza.
Tuttavia, anche tale doglianza non coglie nel segno: sul punto il giudice di prime cure ha statuito che
“L'attrice ha sostenuto che la pattuizione si limiterebbe “a conferire mandato a decidere a un collegio di periti in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia” e che tale enunciato sarebbe indeterminato ed incerto. Tale interpretazione è priva di fondamento atteso che, in mancanza di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso di riferire alla competenza arbitrale tutte le controversie che attengono a richieste la cui fonte negoziale è costituita dal contratto in cui la clausola è inserita” (cfr. sentenza di primo grado, pp. 2-3).
Ebbene, sotto tale profilo, il Collegio rileva che:
- è del tutto inconferente il richiamo all'art. 1362 c.c.: che disciplina l'interpretazione del contratto, ossia il processo logico-giuridico di adeguata lettura dell'intenzione delle parti consacrata nell'atto, che tenga conto della natura del contratto e della complessiva disciplina negoziale, non limitandosi ad esaminare in astratto il significato lessicale delle parole adoperate;
la doglianza del caso de quo, invece, riguarda l'indeterminatezza o meno di una data previsione negoziale (al più, si sarebbe potuto richiamare l'art. 1346 c.c.);
- l'appellante sostiene che “La Clausola, peraltro, non precisa che cosa si debba intendere per operatività della garanzia. Si presume si intenda (dal momento che sono indicati i periti come incaricati) una verifica tecnica sul periodo di copertura della polizza e del pagamento dei premi
Ma, appunto, si presume” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11): in realtà, l'espressione
“operatività della garanzia” è perfettamente intelligibile in quanto – in ambito giuridico – è risaputo come l'operatività di una garanzia concerni i limiti entro i quali una garanzia possa essere fatta valere, ossia i limiti entro i quali un soggetto possa far valere il relativo diritto;
- ma soprattutto, è del tutto evidente la determinatezza della clausola oggetto del presente giudizio in quanto quest'ultima prevede espressamente che essa si attivi in caso di disaccordo circa l'operatività della garanzia;
disciplina puntualmente la composizione del Collegio (“un Collegio di pagina 10 di 11 tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal
Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio”); indica il luogo di “residenza” del Collegio medesimo (“Questo risiede, a scelta della parte attrice, presso la
Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza”); disciplina la ripartizione delle spese in caso di controversia (“Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo perito”); indica il procedimento decisionale del Collegio stesso (“Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale”).
Alla luce di tutto ciò, l'appello non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione riguardante il merito di cui al quarto motivo di gravame. Ne consegue la conferma circa l'improponibilità della domanda.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c., tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 52.001,00 e € 260.000,00, con esclusione della fase di trattazione.
Si dà atto – infine – della ricorrenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per il pagamento del contributo unificato pari all'importo di quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 7150/2024 resa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Milano, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere le spese di lite del grado , in favore di Parte_1 CP_1
quantificate in € 9.991,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15 % e c.p.a.;
[...]
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti – a carico di – ai fini del pagamento Parte_1 del contributo unificato pari all'importo di quello già versato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il cons. est il presidente
MA TE EN RA DI
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