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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5967 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4667/2025, promossa con atto di citazione notificato
DA
C.F. ],con l'avv. MAJOCCHI MATTEO Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
[C.F. ] Controparte_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“1. NEL MERITO 1.1. Accertare l'intervenuta risoluzione dei Contratti A e B a mezzo delle rispettive clausole risolutive espresse e, per l'effetto,
1.2. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, il Resistente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 11.380,06 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 su tutti gli importi (ex art. 6 Condizioni generali Contratto A ed ex art. 15 lett. d) Condizioni generali Contratto B), dalle singole scadenze al saldo, ed oltre
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
2. IN VIA ISTRUTTORIA
2.1 Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita, tenuto altresì conto della maggiorazione per la redazione telematica del presente atto ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, adiva Controparte_2
questo Tribunale esponendo: di aver stipulato con i contratti di locazione di beni mobili Controparte_1
n. 183-9665 e n. 259-11826 (doc. A e B); che per entrambi i contratti i beni venivano regolarmente consegnati al conduttore;
che per entrambi i contratti il conduttore si rendeva inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni mensili;
che per entrambi i contratti in data 20/06/2023 veniva comunicatala risoluzione del contratto.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva la controparte, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia le parti venivano invitate alla discussione orale e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
La parte ricorrente ha documentalmente provato sia l'esistenza dei titoli contrattuali posti a fondamento della domanda, sia l'intervenuta consegna dei bei concessi in locazione.
La ricorrente ha poi allegato l'inadempimento della controparte all'obbligazione di pagamento dei canoni, nonché a quella di restituzione dei beni.
La parte resistente, rimanendo contumace, ha omesso di fornire prova dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa creditoria, così dovendosi ritenere accertato il suo inadempimento, nonchè legittima la risoluzione invocata da a norma Pt_1
dell'art. 12 dei contratti.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Ciò premesso la parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 11.380,06 , così composta:
a) € 4.661,33 per oltre interessi contrattuali per il mancato pagamento dei canoni scaduti sino all'intervenuta risoluzione, come da documentazione in atti;
b) € 6.167,84 oltre interessi legali, quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del Contratto, pari a «la somma di tre canoni periodici» ex art. 13 comma 2 Condizioni Generali di Contratto ( di cui € 275,30 per il Contratto A ed € 5892,54 per il contratto B);
c) € 550,59 a titolo di maggior danno in relazione al solo Contratto A, ai sensi dell'art. 13 comma
2 delle relative Condizioni Generali.
Quanto alle voci b) e c), la decorrenza degli interessi va individuata alla data della risoluzione,
e sino all'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per le fasi di trattazione e decisionale, attesa la scarsa difficoltà delle attività processuali espletate, e con le maggiorazioni di cui all'art. 4 c.1 bis DM 55/20214 per la redazione telematica degli atti.
Le spese di negoziazione assistita sono liquidate per la sola fase di attivazione, non avendo la controparte aderito all'invito.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 4667/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
dei seguenti importi: Controparte_2
- € 4.661,33 oltre interessi contrattuali dal dovuto al saldo effettivo;
- € 6.167,84 quali penali contrattuali, oltre interessi legali, con le decorrenze di cui in parte motiva;
- € 550,59 a titolo di maggior danno, oltre interessi legali, con le decorrenze di cui in parte motiva;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
3)condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 286,80 per spese esenti Controparte_2
ed € 4.844,10 per compensi professionali ( di cui € 441,00 per la negoziazione assistita), oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 17/07/2025 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
Pagina nr. 4
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4667/2025, promossa con atto di citazione notificato
DA
C.F. ],con l'avv. MAJOCCHI MATTEO Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
[C.F. ] Controparte_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“1. NEL MERITO 1.1. Accertare l'intervenuta risoluzione dei Contratti A e B a mezzo delle rispettive clausole risolutive espresse e, per l'effetto,
1.2. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, il Resistente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 11.380,06 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 su tutti gli importi (ex art. 6 Condizioni generali Contratto A ed ex art. 15 lett. d) Condizioni generali Contratto B), dalle singole scadenze al saldo, ed oltre
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
2. IN VIA ISTRUTTORIA
2.1 Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita, tenuto altresì conto della maggiorazione per la redazione telematica del presente atto ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, adiva Controparte_2
questo Tribunale esponendo: di aver stipulato con i contratti di locazione di beni mobili Controparte_1
n. 183-9665 e n. 259-11826 (doc. A e B); che per entrambi i contratti i beni venivano regolarmente consegnati al conduttore;
che per entrambi i contratti il conduttore si rendeva inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni mensili;
che per entrambi i contratti in data 20/06/2023 veniva comunicatala risoluzione del contratto.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva la controparte, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia le parti venivano invitate alla discussione orale e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
La parte ricorrente ha documentalmente provato sia l'esistenza dei titoli contrattuali posti a fondamento della domanda, sia l'intervenuta consegna dei bei concessi in locazione.
La ricorrente ha poi allegato l'inadempimento della controparte all'obbligazione di pagamento dei canoni, nonché a quella di restituzione dei beni.
La parte resistente, rimanendo contumace, ha omesso di fornire prova dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa creditoria, così dovendosi ritenere accertato il suo inadempimento, nonchè legittima la risoluzione invocata da a norma Pt_1
dell'art. 12 dei contratti.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Ciò premesso la parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 11.380,06 , così composta:
a) € 4.661,33 per oltre interessi contrattuali per il mancato pagamento dei canoni scaduti sino all'intervenuta risoluzione, come da documentazione in atti;
b) € 6.167,84 oltre interessi legali, quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del Contratto, pari a «la somma di tre canoni periodici» ex art. 13 comma 2 Condizioni Generali di Contratto ( di cui € 275,30 per il Contratto A ed € 5892,54 per il contratto B);
c) € 550,59 a titolo di maggior danno in relazione al solo Contratto A, ai sensi dell'art. 13 comma
2 delle relative Condizioni Generali.
Quanto alle voci b) e c), la decorrenza degli interessi va individuata alla data della risoluzione,
e sino all'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per le fasi di trattazione e decisionale, attesa la scarsa difficoltà delle attività processuali espletate, e con le maggiorazioni di cui all'art. 4 c.1 bis DM 55/20214 per la redazione telematica degli atti.
Le spese di negoziazione assistita sono liquidate per la sola fase di attivazione, non avendo la controparte aderito all'invito.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 4667/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
dei seguenti importi: Controparte_2
- € 4.661,33 oltre interessi contrattuali dal dovuto al saldo effettivo;
- € 6.167,84 quali penali contrattuali, oltre interessi legali, con le decorrenze di cui in parte motiva;
- € 550,59 a titolo di maggior danno, oltre interessi legali, con le decorrenze di cui in parte motiva;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
3)condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 286,80 per spese esenti Controparte_2
ed € 4.844,10 per compensi professionali ( di cui € 441,00 per la negoziazione assistita), oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 17/07/2025 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
Pagina nr. 4